Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fiaccavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
e con l'intervento di
ad opponendum :
della Federazione Italiana dei Piloti dei Porti e della Corporazione Piloti del Porto di -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino e Giulia Zara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del Decreto della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con il quale il ricorrente, Aspirante Pilota iscritto al n. 12530/1^ delle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Roma, è stato cancellato con decorrenza dal -OMISSIS- dal Registro dei Piloti del Porto di -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi incluso il Verbale di prova pratica per nomina a Pilota Effettivo nel Porto di -OMISSIS- del -OMISSIS-, trasmesso al ricorrente in data -OMISSIS- e conosciuto in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. SC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già nominato nel 2023 vincitore di concorso per Aspirante Pilota nel porto di -OMISSIS-, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui la Capitaneria di -OMISSIS- lo ha cancellato con decorrenza dal -OMISSIS- dal Registro dei Piloti del Porto di -OMISSIS-.
1.1. Espone in fatto il ricorrente che dal 1° giugno 2023, munito della licenza provvisoria di pilotaggio e, quindi, in qualità di Aspirante Pilota, ha iniziato l’affiancamento ai Piloti effettivi nell’esercizio della loro attività professionale.
Il periodo di tirocinio, ai sensi dell’art. 108 Reg. Cod. Nav. (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), ha una durata predeterminata di 12 mesi, al termine dei quali l’Aspirante Pilota deve essere sottoposto ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove si presta servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.
Nel corso del periodo di formazione, dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024, il ricorrente si è assentato per un complessivo numero di 94 giorni.
Lamenta l’esponente che:
- per tutto il periodo di affiancamento di cui all’art. 108 cit. e sin dalle prime settimane di servizio come Aspirante Pilota ha potuto eseguire in prima persona un numero di manovre navali molto limitato (manovre dirette a bordo delle quali è salito, pratica in ormeggio delle diverse banchine del Porto, manovre navali in partenza);
- il tirocinio non è stato corredato di alcun “Syllabus”, come previsto dalle linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti, allegate al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 settembre 2018;
- dal mese di maggio 2024 è stato estromesso da qualsivoglia interazione con i colleghi e perfino dalle comunicazioni relative agli arrivi e alle partenze delle navi; in particolare, gli è stato revocato l’accesso alla casella di posta elettronica utilizzata per ricevere informazioni sull’attività prevista nel porto ai fini dell’affiancamento e, quindi, della formazione, ed inoltre gli è stato impedito l’accesso all’ufficio Piloti tanto da costringerlo ad attendere la partenza delle navi lungo la banchina, a prescindere dalle condizioni meteo; tutte circostanze che hanno indotto il ricorrente a rappresentare al Comandante del porto di -OMISSIS- la carenza della formazione e la sussistenza di un clima ostile
creatosi con la Corporazione Piloti;
- il Comandante del porto ha poi prorogato di 90 giorni la durata del periodo di affiancamento, ma in questo ulteriore periodo il ricorrente “ è stato del tutto isolato, ha continuato a non essere partecipato delle comunicazioni interne relativamente agli arrivi ed alle partenze delle navi, non gli è stato comunicato alcun turno di lavoro ”.
Espone ancora in fatto il ricorrente che la prova pratica si è svolta in data -OMISSIS- in due fasi: una prova orale ed una prova di idoneità alla manovra a bordo.
Con riguardo alla prima fase, sin dal principio il ricorrente sarebbe stato incalzato con domande non attinenti agli argomenti trattati durante la formazione le cui risposte, peraltro, non avrebbero univoca risposta e sarebbero del tutto discrezionali.
L’intero esame si sarebbe svolto in un clima teso, in cui il ricorrente sarebbe stato più volte interrotto durante l’esposizione delle risposte e ostacolato nell’esposizione.
La seconda fase, svoltasi sulla M/N “GNV Sirio”, è consistita nelle manovre a bordo.
Quindi, con il decreto del -OMISSIS-, impugnato con l’odierno ricorso, la Capitaneria di porto di -OMISSIS-, preso atto del giudizio di non idoneità del ricorrente espresso all’unanimità dalla Commissione d’esame, ha disposto la cancellazione dell’interessato dal Registro dei Piloti di -OMISSIS-.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
I) “ ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE.
Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà.
Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 108 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 – Violazione art. 1 D.M. 24 settembre 2018 – Violazione linee guida allegate al D.M. 24 settembre 2018 ”.
Il ricorrente si duole del trattamento riservatogli dalla Corporazione Piloti, responsabile della sua formazione, che sarebbe stato caratterizzato da assenza di idoneo addestramento e da atteggiamenti vieppiù intimidatori e ostativi al corretto percorso dell’Aspirante Pilota.
All’interessato non sarebbe stata fornita adeguata formazione tanto sotto il profilo pratico, con la partecipazione alle manovre di pilotaggio nel Porto quanto con riferimento alla formazione teorica circa la conoscenza del Porto stesso.
In particolare, dal brogliaccio inviato all’Autorità Marittima dal Capo Pilota -OMISSIS- non risulterebbero le manovre eseguite direttamente dal ricorrente. Inoltre, il Capo Pilota non è stato presente alla totalità delle manovre, quindi per poter valutare il ricorrente avrebbe dovuto basarsi sui rapporti degli altri Piloti effettivi, dei quali però non vi è traccia.
Peraltro, a seguito del prolungamento del periodo di addestramento (disposto, come visto sopra, per consentire all’aspirante pilota di recuperare il periodo di assenza e completare la formazione in armonia a quando indicato dalle “ Linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti ” allegate al D.M. n. 112 del 24 settembre 2018), ci sarebbe stato un inasprimento dell’atteggiamento della corporazione Piloti nei confronti del ricorrente, che avrebbe impedito all’Aspirante Pilota di acquisire le necessarie competenze.
La mancata formazione e l’atteggiamento ostile nei confronti del ricorrente avrebbero quindi inficiato la prova pratica svolta in data -OMISSIS-.
Per almeno 90 giorni, all’Aspirante Pilota non sarebbe stato consentito di accedere all’Ufficio piloti, precludendogli così di partecipare ad attività che la stessa relazione del responsabile della formazione ha definito come “ preventive fondamentali valutazioni, relative alla manovra, legate alle condizioni meteo marine, alla presenza di nebbia ” e che sono state oggetto della prova pratica del -OMISSIS-.
Peraltro, al ricorrente non sarebbe mai stato fornito il Syllabus per il tirocinio di cui al punto 7 dell’annesso 1 della Risoluzione A.960(23), come previsto dalle Linee guida allegate al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 settembre 2018.
Inoltre, l’interessato non avrebbe mai ricevuto i rapporti di inchiesta di cui all’art. 9 delle citate Linee guida.
In conclusione, il decreto impugnato sarebbe viziato in quanto recepisce gli esiti di una prova pratica
svolta senza la necessaria preventiva formazione, non essendo il ricorrente mai stato messo in condizione di poter superare la prova pratica e divenire Pilota effettivo della Capitaneria di -OMISSIS-.
II) “ ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE.
Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà.
Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 108 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 – Violazione art. 1 D.M. 24 settembre 2018 – Violazione linee guida allegate al D.M. 24 settembre 2018 ”.
Con riguardo allo svolgimento della prova pratica la commissione chiamata a valutare l’idoneità del ricorrente avrebbe travisato il proprio compito in quanto:
- l’interrogazione cui è stato (in tesi impropriamente) sottoposto il ricorrente è durata ben più della parte pratica;
- la commissione di valutazione non si sarebbe premurata di stabilire preventivamente le modalità di espletamento della prova, di cui non vi è traccia nel verbale;
- nel corso della prova il ricorrente sarebbe stato ripetutamente interrotto e non gli sarebbe stato concesso di poter definire le proprie risposte alle 8 domande sottopostegli attraverso la spiegazione del ragionamento teorico seguito;
- alcune delle domande formulate sarebbero state ambigue, generiche o estranee alla competenza richiesta al Pilota; inoltre il verbale conterrebbe indicazioni errate e contraddittorie in relazione ad alcune risposte.
1.2.1. Il ricorrente, quindi, conclude chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con la conseguente nomina di una nuova commissione di valutazione, in diversa composizione rispetto alla precedente e la ripetizione della prova pratica per la nomina a Pilota Effettivo del Porto di -OMISSIS-. Chiede, inoltre, il risarcimento del danno a suo dire derivante dall’illegittimo comportamento dell’Amministrazione.
1.3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Hanno spiegato intervento ad opponendum la Federazione Italiana dei Piloti dei Porti e la Corporazione Piloti del Porto di -OMISSIS-, le quali, oltre ad instare per il rigetto dell’impugnativa, ne hanno eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ad alcun controinteressato.
1.5. All’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025, nel corso della quale il legale di parte ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione delle intervenienti ad opponendum , chiedendone l’estromissione dal giudizio, il Collegio, con ordinanza n. 8 del 16 gennaio 2025, ha respinto l’istanza cautelare.
1.6. In vista dell’udienza di discussione le intervenienti hanno depositato una memoria con cui hanno insistito per la reiezione del ricorso.
Il ricorrente, con memoria di replica, ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie difese.
1.7. All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della ammissibilità delle richieste di intervento ad opponendum avanzate dalla Federazione Italiana dei Piloti dei Porti e dalla Corporazione Piloti del Porto di -OMISSIS-.
Infatti, costituisce principio consolidato quello secondo il quale, nel processo amministrativo, le condizioni di ammissibilità dell’intervento vadano declinate diversamente a seconda che esso sia diretto “ ad adiuvandum ” o, viceversa, “ ad opponendum ” rispetto alle ragioni del ricorrente in via principale.
Mentre il primo è sottoposto a più stringenti limiti di ammissibilità - in ragione dell’esigenza di evitare che tale intervento si risolva in un’elusione del termine per impugnare, a tal fine ammettendosi l’intervento adesivo a condizione che l’interesse vantato dall’interveniente presenti caratteri di alterità rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, con la conseguenza che la posizione di costui è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale (cfr. Cons. St., Sez. VII, n. 258/2025) - il secondo è ammesso anche a tutela di un interesse dell’interveniente che abbia un proprio rilievo giuridico anche di fatto che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati consentendogli di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 3347/2024).
Nel caso di specie è ravvisabile un interesse quantomeno di fatto in capo ad entrambe le intervenienti, in quanto:
- la Corporazione è il soggetto che eroga, ex lege , il servizio tecnico-nautico di pilotaggio nel porto di -OMISSIS- ed inoltre nel ricorso si lamenta la carenza di formazione impartita al ricorrente, della quale è responsabile, sia sotto il profilo pratico sia sotto quello teorico la Corporazione medesima;
- la Federazione Italiana dei Piloti ha tra le sue finalità, secondo il suo Statuto, quelle di “ rappresentare la categoria dei piloti in ogni sede ove siano richiamate le problematiche concernenti il servizio di pilotaggio ” e di “ assistere le Corporazioni dei piloti dei porti ed i singoli piloti associati, in tutte le questioni giuridiche, contrattuali, fiscali, amministrative e previdenziali ” (art. 2 dello Statuto, sub doc. 3 depositato dalle intervenienti).
Per entrambe sussistono dunque gli estremi di un interesse di fatto a che il gravame avanzato venga respinto.
3. Quanto all’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica ad almeno un controinteressato, sollevata dalle stesse intervenienti, il Collegio ritiene che, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida , si possa soprassedere dalla disamina di essa in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. Ciò nel rispetto dei criteri ermeneutici dettati dal Giudice d’appello e, in particolare, dalla decisione n. 5 del 2015 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a tenore della quale:
i) il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il conseguente dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, unitamente alle esigenze di miglior cura dell’interesse pubblico e della legalità, comportano che il c.d. assorbimento dei motivi sia, in linea di principio, da considerarsi vietato;
ii) fanno eccezione a tale divieto “limitate e ben circostanziate deroghe” ravvisate in: a) espresse previsioni di legge; b) evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale; c) ragioni di economia processuale, sempreché non risulti lesa l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica;
iii) tra le ragioni di economia processuale, il giudice è abilitato a procedere all’assorbimento dei motivi quando la reiezione della domanda si impone “ in forza della c.d. ragione più liquida ”, come avviene nel caso, ad esempio, di rigetto del ricorso nel merito, con assorbimento dei profili in rito.
3.1. Passando dunque al merito, con il primo motivo il ricorrente lamenta di non aver ricevuto un’adeguata formazione durante il periodo di affiancamento e di aver subito un atteggiamento ostile da parte dei piloti effettivi della Corporazione.
3.1.1. Le censure non hanno pregio.
Invero, dalla relazione trasmessa alla Capitaneria dal Capo pilota (CLC -OMISSIS-) il -OMISSIS- (doc. 28 della difesa erariale), “ relativa al periodo di training dell’Aspirante Pilota -OMISSIS- ”, emerge – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente – che all’interessato, nel corso del periodo di tirocinio formativo, è stata impartita una formazione adeguata relativamente a: i) le previsioni del Syllabus di cui al punto 7 dell’annesso 1 della Risoluzione A 960(23); ii) le modalità di erogazione del servizio di assistenza alle manovre di entrata, di uscita e di movimentazione in porto; iii) le procedure corrette da seguire nei casi in cui si rende necessario l’ausilio dei rimorchiatori; iv) i pericoli e le criticità caratterizzanti il porto di -OMISSIS-.
Non ha fondamento, poi, la doglianza secondo cui il ricorrente non avrebbe mai potuto eseguire manovre presso la banchina di “Ponente 2”, come emerge dal brogliaccio trasmesso dai Piloti in data
7.6.2024 (doc. 15 della difesa erariale, da leggere con la nota esplicativa contenente la legenda di cui al doc. 17).
Inoltre, le mere allegazioni circa gli asseriti “ atteggiamenti vieppiù intimidatori e ostativi al corretto percorso dell’Aspirante Pilota ” non trovano conforto nella documentazione di causa.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta sotto vari profili le modalità di svolgimento della prova d’idoneità e il giudizio d’inidoneità espresso dalla Commissione nei suoi confronti.
3.2.1. Le censure non colgono nel segno.
Anzitutto, osserva il Collegio che nessuna norma imponeva alla commissione di riportare in verbale le modalità di espletamento della prova da essa definite ai sensi dell’art. 108 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e delle Linee guida allegate al D.M. 24 settembre 2018.
In secondo luogo, dalla semplice lettura delle 8 domande sottoposte al ricorrente emerge che si tratta di argomenti e nozioni pertinenti e coerenti con le conoscenze richieste ai fini dello svolgimento del delicato servizio tecnico-nautico di pilotaggio, finalizzato a tutelare interessi pubblici di primaria importanza legati alla garanzia della sicurezza della navigazione in ambito portuale, nello specifico in quello di -OMISSIS- con le sue peculiari caratteristiche.
Le domande, infatti, sono state le seguenti:
“ 1) Quali sono gli effetti delle correnti in porto e nelle sue adiacenze e quali indicazioni deve dare al comandante di un’unità per eseguire la manovra di ingresso?
2) Quanto dura l’effetto della corrente generata da venti di grecale nelle adiacenze del porto di -OMISSIS- in relazione alla provenienza?
3) Ci sono altre correnti nelle adiacenze di -OMISSIS- da tenere in considerazione per
fornire ai Comandati delle navi le informazioni quanto più complete possibili?
4) Quali sono le caratteristiche del molo antemurale del porto industriale di -OMISSIS-?
5) Qual è l’andamento annuale del fattore barometrico locale?
6) Dove trova le informazioni relative al tiro massimo delle bitte portuali?
7) Quali sono gli obblighi di rapporto del Pilota nei confronti dell’Autorità Marittima?
8) Come si forma la nebbia nel porto e nella rada di -OMISSIS- e quali sono le sue peculiarità riguardo alle informazioni da dare al Comandante dell’unità circa la sua evoluzione? ”.
Si tratta, all’evidenza, di quesiti volti a testare la conoscenza del porto e dei fenomeni atmosferici peculiari dello stesso e delle sue adiacenze, conoscenza sicuramente richiesta al pilota per poter fornire ai comandanti delle navi tutti i suggerimenti necessari all’esecuzione delle manovre in sicurezza nel porto, in linea dunque con il disposto di cui al più volte citato art. 108. del d.P.R. n. 328/1952, a tenore del quale la prova d’idoneità cui sono sottoposti gli aspiranti piloti non è soltanto pratica, ma riguarda anche la “ conoscenza del porto […] dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia ”.
In terzo luogo, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, nel verbale della prova pratica del -OMISSIS- (doc. 2 del ricorrente) non risultano incongruenze o contraddittorietà in relazione alle domande succitate ma, anzi, sono ben illustrate le ragioni per cui la commissione ha ritenuto non soddisfacenti, una per una, le risposte fornite dall’interessato a sette delle otto domande somministrategli.
Inoltre, anche con riguardo alla parte pratica della prova d’idoneità (la manovra sulla M/N GNV SIRIO), nel verbale di esame sono chiaramente evidenziate le carenze e gli errori commessi dall’interessato.
In particolare, risulta dal verbale che il ricorrente “ è stato invitato a comunicare con il Comando di bordo della GNV SIRO e a fornire le indicazioni necessarie per un corretto e sicuro trasferimento del personale dalla pilotina a bordo dell’unità. Le comunicazioni tra l’Aspirante e il Comando di bordo sono risultate carenti di fondamentali informazioni circa la prora e la velocità da far assumere alla nave per favorire la salita a bordo in sicurezza del personale. La mancanza di tali informazioni ha fatto sì che, una volta giunta sottobordo la pilotina, la nave risultasse non sufficientemente abbriviata, costringendo il Capo Pilota -OMISSIS- a far comunicare alla nave di assumere una rotta e una velocità adeguate per un sicuro trasferimento. Tanto è vero che il conduttore della pilotina, benché esperto, ha avuto serie difficoltà nella manovra di affiancamento. La condotta tenuta dall’Aspirante ha mostrato chiari segni di una scarsa preparazione nel suggerire lo svolgimento in sicurezza della delicata manovra di approccio della pilotina alla nave ”.
Ed ancora, nel verbale si sottolineano gli errori commessi dal ricorrente nel fornire al Comandante della nave le informazioni relative al fondale della banchina, per le quali deve tenersi conto non solo delle risultanze delle carte nautiche – come preteso dal ricorrente – ma anche delle caratteristiche peculiari del porto all’interno del quale l’interessato ha svolto il tirocinio.
Si spiega dunque perché la commissione, nel predetto verbale, abbia concluso che il ricorrente “ ha denotato una complessiva grave mancanza di preparazione specifica nella conoscenza del porto, dei fenomeni atmosferici peculiari dello stesso e delle sue adiacenze, non ha eseguito correttamente le azioni richieste per un Pilota effettivo, ha mancato di fornire al Comandante della GNV SIRIO informazioni complete e corrette nei tempi e nei modi dovuti ” e che “ non ha dimostrato, durante questo esame di idoneità, di conoscere appieno le peculiarità del porto e delle adiacenze di -OMISSIS-, nonostante un tirocinio della durata di oltre 15 mesi, e ha mostrato gravi carenze anche nelle indicazioni necessarie a garantire un approccio sicuro della pilotina alla nave e ad assistere il comandante nelle manovre di ormeggio ”.
Non può dunque dirsi che il giudizio d’inidoneità espresso dalla commissione sia frutto di valutazioni manifestamente arbitrarie, illogiche o irragionevoli.
Le censure, pertanto, non meritano accoglimento.
3.3. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato, inclusa la domanda risarcitoria.
3.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
SC GI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC GI | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.