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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
Il GDL, nella persona della d.ssa Clara Ruggiero, ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20912 del 2024 R.G. PREVIDENZA, avente ad oggetto : Indennità di malattia, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Veneruso;
Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.rap.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva nei confronti dell chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
-accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla liquidazione della Parte_1 indennità di malattia complementare per il periodo dal 26/01/2023 fino al 23/03/2023;
-condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 la somma di € 4211,90 salvo errori e/od omissioni, quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In punto di fatto, rilevava di svolgere l'attività di marittimo del compartimento di Torre del Greco con contratto di arruolamento al turno generale.
Precisava, inoltre, che dal 26.7.2022 al 23.8.2022, aveva svolto la mansione di
[...]
per la società Moby S.p.a.. e, che dopo lo sbarco, entro i 28 giorni, lamentava CP_2 malessere generale che determinavano la malattia certificata dal medico curante (diagnosi di prostatite acuta) che inviava la documentazione a mezzo posta all' CP_1
Evidenziava inoltre di aver inoltrato all' comunicazione integrativa. CP_1
Lamentava di non avere avuto il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo dal 26 gennaio 2023 al 23.3.2023 .
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto della domanda.
Precisava in ogni caso che il periodo scoperto era di 54 giorni e non già 55 come erroneamente indicato in ricorso.
All'esito della udienza svolta con le modalità indicate la causa è stata decisa con sentenza telematica.
La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito spiegati.
Il ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN come documentato in atti.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé CP_1 inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al , va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli CP_3 stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, contengono la valutazione del quadro patologico da cui
è affetto il ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Di tali documenti, l neanche in sede CP_1 processuale ha mosso contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge
CP_1 citata dall' non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento
CP_1 previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di
CP_1 malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizionale ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, la parte ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l' non ha
CP_1 mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto. In ordine al quantum, l'ente ha contestato l'importo richiesto evidenziando che ,poiché a partire dal 22.3.2023 fino alla fine della prognosi, il Sig. aveva trasmesso Pt_1 telematicamente i certificati medici che, dunque, gli erano stati indennizzati, il calcolo esatto sarebbe pari all' importo della retribuzione Media Giornaliera di € 102,11 moltiplicata per 54 giorni da indennizzare e quindi la somma totale ammonterebbe ad euro 4.135,32.
Tuttavia, il calcolo esatto è quello proposto dal ricorrente atteso che ,detraendo dal periodo richiesto che va dal 26.1.2023 al 23.3.2023 i due giorni già indennizzati, si arriva a 55 giorni ancora non liquidati.
Pertanto l' importo totale spettante corrisponde ad euro 4.211,90 ( cioè 55 giorni per
€ 76,58 corrispondente al 75% della indennità giornaliera) secondo i parametri specificati nell' atto introduttivo.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 4.211,90 con la condanna dell al pagamento in CP_1 suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia dal 26 gennaio 2023 al 23.3.2023 con condanna dell al pagamento di € CP_1
4.211,90, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Condanna l al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1350,00 ,oltre CP_1
IVA CPA e spese forfettarie, con attribuzione .
Si comunichi.
Napoli, il 24.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
Il GDL, nella persona della d.ssa Clara Ruggiero, ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20912 del 2024 R.G. PREVIDENZA, avente ad oggetto : Indennità di malattia, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Veneruso;
Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.rap.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva nei confronti dell chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
-accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla liquidazione della Parte_1 indennità di malattia complementare per il periodo dal 26/01/2023 fino al 23/03/2023;
-condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 la somma di € 4211,90 salvo errori e/od omissioni, quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In punto di fatto, rilevava di svolgere l'attività di marittimo del compartimento di Torre del Greco con contratto di arruolamento al turno generale.
Precisava, inoltre, che dal 26.7.2022 al 23.8.2022, aveva svolto la mansione di
[...]
per la società Moby S.p.a.. e, che dopo lo sbarco, entro i 28 giorni, lamentava CP_2 malessere generale che determinavano la malattia certificata dal medico curante (diagnosi di prostatite acuta) che inviava la documentazione a mezzo posta all' CP_1
Evidenziava inoltre di aver inoltrato all' comunicazione integrativa. CP_1
Lamentava di non avere avuto il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo dal 26 gennaio 2023 al 23.3.2023 .
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto della domanda.
Precisava in ogni caso che il periodo scoperto era di 54 giorni e non già 55 come erroneamente indicato in ricorso.
All'esito della udienza svolta con le modalità indicate la causa è stata decisa con sentenza telematica.
La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito spiegati.
Il ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN come documentato in atti.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé CP_1 inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al , va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli CP_3 stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, contengono la valutazione del quadro patologico da cui
è affetto il ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Di tali documenti, l neanche in sede CP_1 processuale ha mosso contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge
CP_1 citata dall' non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento
CP_1 previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di
CP_1 malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizionale ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, la parte ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l' non ha
CP_1 mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto. In ordine al quantum, l'ente ha contestato l'importo richiesto evidenziando che ,poiché a partire dal 22.3.2023 fino alla fine della prognosi, il Sig. aveva trasmesso Pt_1 telematicamente i certificati medici che, dunque, gli erano stati indennizzati, il calcolo esatto sarebbe pari all' importo della retribuzione Media Giornaliera di € 102,11 moltiplicata per 54 giorni da indennizzare e quindi la somma totale ammonterebbe ad euro 4.135,32.
Tuttavia, il calcolo esatto è quello proposto dal ricorrente atteso che ,detraendo dal periodo richiesto che va dal 26.1.2023 al 23.3.2023 i due giorni già indennizzati, si arriva a 55 giorni ancora non liquidati.
Pertanto l' importo totale spettante corrisponde ad euro 4.211,90 ( cioè 55 giorni per
€ 76,58 corrispondente al 75% della indennità giornaliera) secondo i parametri specificati nell' atto introduttivo.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 4.211,90 con la condanna dell al pagamento in CP_1 suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia dal 26 gennaio 2023 al 23.3.2023 con condanna dell al pagamento di € CP_1
4.211,90, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Condanna l al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1350,00 ,oltre CP_1
IVA CPA e spese forfettarie, con attribuzione .
Si comunichi.
Napoli, il 24.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero