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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2683/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Anselmi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti Vincenza Marinelli, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico CP_1
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa Per_1
, aveva concluso che l'interessato era affetto da “cardiopatia ischemica
[...] rivascolarizzata in due tempi (2016-2018) e diabete mellito non insulino dipendente” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare invalido civile nella misura del
67%.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della CP_2
tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 21.03.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa Persona_2 sulla base degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in perfetta sintonia con quanto originariamente verificato dalla
Commissione medica, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemica già rivascolarizzata (2016-2018) in riferito buon compenso emodinamico in soggetto con diabete mellito (dato riferito e non documentato)”e che, a causa di tali patologie, lo stesso è da considerare invalido nella misura del 60% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
2 Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2683/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, essendo stato riconosciuto invalido nella misura del 60% a decorrere dal 08.03.2023; dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 25 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2683/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Anselmi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti Vincenza Marinelli, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico CP_1
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa Per_1
, aveva concluso che l'interessato era affetto da “cardiopatia ischemica
[...] rivascolarizzata in due tempi (2016-2018) e diabete mellito non insulino dipendente” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare invalido civile nella misura del
67%.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della CP_2
tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 21.03.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa Persona_2 sulla base degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in perfetta sintonia con quanto originariamente verificato dalla
Commissione medica, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemica già rivascolarizzata (2016-2018) in riferito buon compenso emodinamico in soggetto con diabete mellito (dato riferito e non documentato)”e che, a causa di tali patologie, lo stesso è da considerare invalido nella misura del 60% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
2 Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2683/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, essendo stato riconosciuto invalido nella misura del 60% a decorrere dal 08.03.2023; dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 25 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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