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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 975/2016 + 33/2017 + 197/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI MONTE ANGELO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA CARDUCCI 12 PARMA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la sede in VIALE
CAVOUR 164 C/O UFF. LEGALE 44123 FERRARA;
CP_2
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti difensivi depositati nelle cause riunite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.7.2016 innanzi al Tribunale di Velletri, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
37820160000961209000 di – sede di Pomezia, con il quale gli era stato CP_2 ingiunto il pagamento di € 1.908,13 a titolo di contributi non versati nella
Gestione Artigiani e di relativi interessi, accessori e sanzioni nel periodo 1/2015 -
3/2015.
2. Con ordinanza del 13.10.2016, il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell'intestato Tribunale;
il ricorrente ha pertanto depositato ricorso in riassunzione, che è stato iscritto sub n.r.g.
975/2016.
3. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto.
4. Successivamente, è stata riunita al presente giudizio altresì la causa iscritta sub n.r.g. 197/2017, anch'essa riassunta innanzi a questo Tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri, avente a oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 37820150001413383000 di
– sede di Pomezia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € CP_2
3.870,62 a titolo di contributi non versati nella Gestione Artigiani e di relativi interessi, accessori e sanzioni nel periodo 12/2012 - 12/2014.
5. È stata riunita al presente giudizio anche la causa iscritta sub n.r.g. 33/2017, instaurata direttamente innanzi a questo Tribunale, avente a oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 37820160002209429000 di – sede CP_2
Pag. 2 di 6 di Pomezia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.912,79 a titolo di contributi non versati nella Gestione Artigiani e di relativi interessi, accessori e sanzioni nel periodo 1/2015 - 12/2015
6. All'udienza del 26.7.2017, le parti hanno chiesto congiuntamente la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale originatosi dalla denuncia per furto di identità presentata dal ricorrente presso i Carabinieri di
Fidenza in data 28.7.2013, in quanto potenzialmente pregiudiziale alla decisione del presente giudizio;
è stata pertanto disposta la sospensione del processo.
7. Con ricorso depositato in data 30.11.2024, il ricorrente ha riassunto il processo;
si è nuovamente costituito nel giudizio riassunto. CP_2
8. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
9. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
10. I crediti azionati da negli avvisi di addebito opposti discendono CP_2
dall'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani, operata sulla base dell'iscrizione alla Camera di Commercio di RO dell'impresa individuale
“RO Expò”, apparentemente riconducibile al ricorrente.
11. Il ricorrente ha però documentato di avere sporto denuncia ai Carabinieri di
Fidenza in data 28.7.2013 per furto di identità (doc. 2 ricorrente), avendo ricevuto alcuni giorni prima una telefonata da tale Domenico Ferraro che lo aveva informato che qualcuno si era servito della sua identità per commettere illeciti e di annotarsi la denominazione dell'impresa “RO Expò”, in quanto probabilmente essa era stata intestata a suo nome.
12. Inoltre, il ricorrente ha documentato di avere richiesto all'Agenzia delle Entrate il rilascio di una nuova tessera sanitaria dopo avere appreso che la tessera era stata inviata a un indirizzo di RO (doc. 3 ricorrente); inoltre, il 19.1.2015 il ricorrente ha richiesto la chiusura di una partita IVA a lui intestata che aveva recentemente scoperto, riferita a una ditta con denominazione “RO Expò di Menta
Pag. 3 di 6 , come risultante dal provvedimento con cui Agenzia delle Entrate ha Pt_1 formalizzato la cessazione della partita IVA (doc. 5 ricorrente).
13. Dalla visura commerciale dell'impresa “RO Expò”, iscritta nel dicembre 2012, risulta che il suo titolare avrebbe il nome, la data e il luogo di nascita e il codice fiscale del ricorrente, ma risulterebbe residente in [...] (doc. 6 ricorrente).
14. Dai certificati storici depositati dal ricorrente risulta che lo stesso abbia risieduto a
Fidenza dal 20.9.1993 al 26.11.2015 e che abbia risieduto a Villanova d'Arda dal
9.5.2018 al 20.7.2019, per poi spostare nuovamente la residenza a Fidenza (docc.
7 e 7 bis ricorrente).
15. Nel periodo in cui l'impresa sarebbe stata avviata, il ricorrente risultava iscritto al corso di laurea magistrale in ingegneria civile presso l'Università degli Studi di
Parma (docc. 8 e 9 ricorrente); ha poi lavorato per un breve periodo nel 2015 in
Kazakhstan, alle dipendenze di Saipem s.p.a., per poi dimettersi e tornare in Italia
(docc. 10, 11 e 12 ricorrente).
16. Anche la posizione iscritta nella Gestione Artigiani a nome del ricorrente riporta come indirizzo di residenza dell'assicurato “RO, via Torino 150” (doc. 13 ricorrente).
17. Il giudizio era stato sospeso in quanto, sulla base delle informazioni riferite dalle parti, era in corso un procedimento penale volto proprio ad accertare la sostituzione di persona a danno del ricorrente;
nell'atto di riassunzione, il ricorrente ha tuttavia dato conto che, a seguito di richiesta ex art. 335 co. 3 c.p.p., la Procura di Parma ha riferito che non risultano iscritti procedimenti penali nel quale lo stesso figuri come persona offesa.
18. Il ricorrente ha poi documentato che, sulla base di una comunicazione della
Procura di Velletri del 30.7.2019, egli era stato sottoposto a un procedimento penale e dall'iscrizione della sua posizione risultava che la sua residenza fosse, ancora una volta, in RO, via Torino 150. Il procedimento era poi stato trasmesso per competenza alla Procura di Crotone, che ha attestato in data
Pag. 4 di 6 2.12.2024 che non risultano iscrizioni a suo carico suscettibili di comunicazione
(docc. A-D ricorrente), potendosi quindi plausibilmente ritenere che il processo sia stato archiviato in ragione della accertata estraneità del ricorrente ai fatti illeciti commessi dalla persona che ne ha utilizzato l'identità.
19. Sulla base di tutti questi elementi, pur in assenza di un accertamento in sede penale dell'avvenuto furto di identità, si ritiene sufficientemente dimostrato che l'iscrizione dell'impresa individuale “RO Expo” presso la Camera di
Commercio di RO, che ha comportato l'iscrizione del ricorrente nella Gestione
Artigiani di non sia riconducibile al ricorrente, ma al soggetto che ne ha CP_2 utilizzato fraudolentemente l'identità, operando nella zona di RO e indicando l'indirizzo di residenza di RO, via Torino 150, dove il ricorrente ha dimostrato di non aver mai vissuto.
20. Devono quindi essere dichiarati non dovuti dal ricorrente gli importi ingiunti negli avvisi di addebito opposti, in quanto il supposto credito trova fondamento in fatti storici ai quali il ricorrente stesso è assolutamente estraneo.
21.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La liquidazione è effettuata separatamente per le fasi processuali svoltesi nelle diverse cause riunite antecedentemente alla riunione e unitariamente per le fasi successive (cfr. Cass. 28 maggio 2018, n. 13276), tenuto conto dei diversi valori delle cause, nonché del valore cumulato delle cause successivamente alla riunione.
Si liquidano pertanto i seguenti importi: € 600,00 per le fasi della causa n.r.g.
975/2016 antecedenti alla riunione;
€ 600,00 per le fasi della causa n.r.g. 33/2017 antecedenti alla riunione;
€ 900,00 per le fasi della causa n.r.g. 197/2017 antecedenti alla riunione;
€ 2.000,00 per la fase decisionali delle cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 5 di 6 1. dichiara non dovuti da gli importi di cui all'avviso di Parte_1
addebito n. 37820160000961209000, 37820150001413383000 e
37820160002209429000 di – sede di Pomezia;
CP_2
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_2 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 4.100,00 per compenso professionale, come meglio specificato in parte motiva, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 129,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 13/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI MONTE ANGELO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA CARDUCCI 12 PARMA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la sede in VIALE
CAVOUR 164 C/O UFF. LEGALE 44123 FERRARA;
CP_2
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti difensivi depositati nelle cause riunite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.7.2016 innanzi al Tribunale di Velletri, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
37820160000961209000 di – sede di Pomezia, con il quale gli era stato CP_2 ingiunto il pagamento di € 1.908,13 a titolo di contributi non versati nella
Gestione Artigiani e di relativi interessi, accessori e sanzioni nel periodo 1/2015 -
3/2015.
2. Con ordinanza del 13.10.2016, il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell'intestato Tribunale;
il ricorrente ha pertanto depositato ricorso in riassunzione, che è stato iscritto sub n.r.g.
975/2016.
3. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto.
4. Successivamente, è stata riunita al presente giudizio altresì la causa iscritta sub n.r.g. 197/2017, anch'essa riassunta innanzi a questo Tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri, avente a oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 37820150001413383000 di
– sede di Pomezia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € CP_2
3.870,62 a titolo di contributi non versati nella Gestione Artigiani e di relativi interessi, accessori e sanzioni nel periodo 12/2012 - 12/2014.
5. È stata riunita al presente giudizio anche la causa iscritta sub n.r.g. 33/2017, instaurata direttamente innanzi a questo Tribunale, avente a oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 37820160002209429000 di – sede CP_2
Pag. 2 di 6 di Pomezia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.912,79 a titolo di contributi non versati nella Gestione Artigiani e di relativi interessi, accessori e sanzioni nel periodo 1/2015 - 12/2015
6. All'udienza del 26.7.2017, le parti hanno chiesto congiuntamente la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale originatosi dalla denuncia per furto di identità presentata dal ricorrente presso i Carabinieri di
Fidenza in data 28.7.2013, in quanto potenzialmente pregiudiziale alla decisione del presente giudizio;
è stata pertanto disposta la sospensione del processo.
7. Con ricorso depositato in data 30.11.2024, il ricorrente ha riassunto il processo;
si è nuovamente costituito nel giudizio riassunto. CP_2
8. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
9. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
10. I crediti azionati da negli avvisi di addebito opposti discendono CP_2
dall'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani, operata sulla base dell'iscrizione alla Camera di Commercio di RO dell'impresa individuale
“RO Expò”, apparentemente riconducibile al ricorrente.
11. Il ricorrente ha però documentato di avere sporto denuncia ai Carabinieri di
Fidenza in data 28.7.2013 per furto di identità (doc. 2 ricorrente), avendo ricevuto alcuni giorni prima una telefonata da tale Domenico Ferraro che lo aveva informato che qualcuno si era servito della sua identità per commettere illeciti e di annotarsi la denominazione dell'impresa “RO Expò”, in quanto probabilmente essa era stata intestata a suo nome.
12. Inoltre, il ricorrente ha documentato di avere richiesto all'Agenzia delle Entrate il rilascio di una nuova tessera sanitaria dopo avere appreso che la tessera era stata inviata a un indirizzo di RO (doc. 3 ricorrente); inoltre, il 19.1.2015 il ricorrente ha richiesto la chiusura di una partita IVA a lui intestata che aveva recentemente scoperto, riferita a una ditta con denominazione “RO Expò di Menta
Pag. 3 di 6 , come risultante dal provvedimento con cui Agenzia delle Entrate ha Pt_1 formalizzato la cessazione della partita IVA (doc. 5 ricorrente).
13. Dalla visura commerciale dell'impresa “RO Expò”, iscritta nel dicembre 2012, risulta che il suo titolare avrebbe il nome, la data e il luogo di nascita e il codice fiscale del ricorrente, ma risulterebbe residente in [...] (doc. 6 ricorrente).
14. Dai certificati storici depositati dal ricorrente risulta che lo stesso abbia risieduto a
Fidenza dal 20.9.1993 al 26.11.2015 e che abbia risieduto a Villanova d'Arda dal
9.5.2018 al 20.7.2019, per poi spostare nuovamente la residenza a Fidenza (docc.
7 e 7 bis ricorrente).
15. Nel periodo in cui l'impresa sarebbe stata avviata, il ricorrente risultava iscritto al corso di laurea magistrale in ingegneria civile presso l'Università degli Studi di
Parma (docc. 8 e 9 ricorrente); ha poi lavorato per un breve periodo nel 2015 in
Kazakhstan, alle dipendenze di Saipem s.p.a., per poi dimettersi e tornare in Italia
(docc. 10, 11 e 12 ricorrente).
16. Anche la posizione iscritta nella Gestione Artigiani a nome del ricorrente riporta come indirizzo di residenza dell'assicurato “RO, via Torino 150” (doc. 13 ricorrente).
17. Il giudizio era stato sospeso in quanto, sulla base delle informazioni riferite dalle parti, era in corso un procedimento penale volto proprio ad accertare la sostituzione di persona a danno del ricorrente;
nell'atto di riassunzione, il ricorrente ha tuttavia dato conto che, a seguito di richiesta ex art. 335 co. 3 c.p.p., la Procura di Parma ha riferito che non risultano iscritti procedimenti penali nel quale lo stesso figuri come persona offesa.
18. Il ricorrente ha poi documentato che, sulla base di una comunicazione della
Procura di Velletri del 30.7.2019, egli era stato sottoposto a un procedimento penale e dall'iscrizione della sua posizione risultava che la sua residenza fosse, ancora una volta, in RO, via Torino 150. Il procedimento era poi stato trasmesso per competenza alla Procura di Crotone, che ha attestato in data
Pag. 4 di 6 2.12.2024 che non risultano iscrizioni a suo carico suscettibili di comunicazione
(docc. A-D ricorrente), potendosi quindi plausibilmente ritenere che il processo sia stato archiviato in ragione della accertata estraneità del ricorrente ai fatti illeciti commessi dalla persona che ne ha utilizzato l'identità.
19. Sulla base di tutti questi elementi, pur in assenza di un accertamento in sede penale dell'avvenuto furto di identità, si ritiene sufficientemente dimostrato che l'iscrizione dell'impresa individuale “RO Expo” presso la Camera di
Commercio di RO, che ha comportato l'iscrizione del ricorrente nella Gestione
Artigiani di non sia riconducibile al ricorrente, ma al soggetto che ne ha CP_2 utilizzato fraudolentemente l'identità, operando nella zona di RO e indicando l'indirizzo di residenza di RO, via Torino 150, dove il ricorrente ha dimostrato di non aver mai vissuto.
20. Devono quindi essere dichiarati non dovuti dal ricorrente gli importi ingiunti negli avvisi di addebito opposti, in quanto il supposto credito trova fondamento in fatti storici ai quali il ricorrente stesso è assolutamente estraneo.
21.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La liquidazione è effettuata separatamente per le fasi processuali svoltesi nelle diverse cause riunite antecedentemente alla riunione e unitariamente per le fasi successive (cfr. Cass. 28 maggio 2018, n. 13276), tenuto conto dei diversi valori delle cause, nonché del valore cumulato delle cause successivamente alla riunione.
Si liquidano pertanto i seguenti importi: € 600,00 per le fasi della causa n.r.g.
975/2016 antecedenti alla riunione;
€ 600,00 per le fasi della causa n.r.g. 33/2017 antecedenti alla riunione;
€ 900,00 per le fasi della causa n.r.g. 197/2017 antecedenti alla riunione;
€ 2.000,00 per la fase decisionali delle cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 5 di 6 1. dichiara non dovuti da gli importi di cui all'avviso di Parte_1
addebito n. 37820160000961209000, 37820150001413383000 e
37820160002209429000 di – sede di Pomezia;
CP_2
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_2 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 4.100,00 per compenso professionale, come meglio specificato in parte motiva, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 129,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 13/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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