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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19618 /2024 R.G. promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTI
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Danno da abusiva reiterazione contratti a termine – insegnanti di religione
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI
Con distinti ricorsi poi riuniti, i ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, premesso di aver prestato servizio negli anni indicati in ciascun ricorso in forza di contratti a termine, senza mai essere assunti in ruolo;
richiamata la normativa nazionale in materia di contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
richiamata altresì la giurisprudenza eurounitaria e quella nazionale;
assumendo la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del
2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e dell'art. 19 del D.
Lgs. 81/2015 applicabili ratione temporis;
hanno chiesto la condanna del CP_1
1 convenuto al risarcimento del danno conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti, da quantificarsi secondo i parametri indicati dall'art. 32, comma 5, legge n.
183/2010 in combinato disposto con i criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604 del 15 luglio
1966, in misura anche eccedente le 12 mensilità di retribuzione ed in subordine nella misura di 12 mensilità ovvero quella ritenuta di giustizia.
Il , costituitosi nel solo giudizio promosso dalla ha contestato CP_1 Pt_1
l'avversa domanda, deducendo la specialità della disciplina riferibile agli insegnanti di religione, contenuta nella legge n. 186 del 2003, caratterizzata da un particolare sistema di coordinamento con l'autorità ecclesiastica e che prevede che il residuo 30% dei posti sia istituzionalmente destinato alla precarietà, perché può essere coperto solo con contratti a tempo determinato in ragione della variabilità demografica e del conseguente numero degli alunni, della facoltatività della materia e della correlata scelta annuale degli alunni e delle loro famiglie, aprioristicamente imponderabile.
Il ha inoltre dedotto l'insussistenza di un danno risarcibile in ragione delle CP_1
prerogative di cui godono gli insegnanti di religione che hanno diritto alle progressioni biennali del 2,5 alle quali i docenti supplenti ordinari non accedono, nonché alla progressione economica di carriera ogni 4 anni, oltre al diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
Il ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
1.In merito alla questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica, la S.C., con la recente pronuncia 18968/2022, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo in merito al reclutamento dei docenti di religione, ha evidenziato come (punto 4.1): “il legislatore (con l'introduzione della la legge n. 186/2003) ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 D.lvo 297/94 ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
Prosegue la S.C. ricordando come la questione della reiterazione di tali contratti a termine è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022,
YT e altri che ha, fra l'altro escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la
2 specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Enucleate al punto 6.3 le conclusioni di fondo desumibili dalla citata pronuncia della
Corte di Giustizia, da cui deve muovere il ragionamento, la S.C. evidenzia come
“l'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo”.
Acclarato poi che è stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, la S.C. sottolinea come “il , attraverso l'inosservanza di CP_1 quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta (dunque) l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
Precisa poi la S.C. al punto 9.1 che “Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può poi determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni”. “Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il
3 quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva”.
Tuttavia, sottolinea la Corte, al punto 10: “Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si
è detto, restando a tali fini del tutto neutra”.
Esaminando poi i sistemi rimediali, la S.C., esclusa la conversione dei contratti ed evidenziata la discrezionalità del legislatore nell'approntare procedure straordinarie di stabilizzazione, rileva come “resti il rimedio risarcitorio”.
Pertanto (punto 12.) “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità – ovvero con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva - matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive”.
In tale contesto le difese di parte convenuta incentrate sulla specialità del sistema di reclutamento dei docenti di religione cattolica e sulla istituzionalizzazione di una quota del
30% del precariato, risultano inconferenti, considerato che l'abuso, consiste, come appunto evidenziato dalla S.C. nella reiterazione dell'utilizzo del contratto a termine, in violazione dell'obbligo di indire concorsi triennali.
2.Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti emerge che: ha lavorato dall'anno scolastico 2015/2016 sino Parte_1 all'a.s. 2023/24 in forza di contratti a termine annuali dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico;
4 ha lavorato dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2023/24 in forza di Parte_1
contratti a termine annuali dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico;
mentre nell'a.s.
2015/16 ha prestato servizio per la sostituzione di un docente (nominativamente indicato) assente;
ha lavorato dall'anno scolastico 2015/2016 sino Parte_1
all'a.s. 2023/24 in forza di contratti a termine annuali dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico
Alla luce dei principi sopra riferiti, esclusa la rilevanza del contratto stipulato nell'a.s. 2015/16 con il ricorrente in quanto legittimamente stipulato per la Pt_1
sostituzione del docente, deve ritenersi abusiva la reiterazione dei contratti a termine decorso il triennio dall'a.s. 2015/16 con riferimento ai docenti e e, Pt_1 Pt_1
dall'a.s. 2016/17 con riferimento al docente e dunque a decorrere dall'a.s. Pt_1
2018/2019 con riferimento ai docenti e e dall'a.s. 2019/2020 con Pt_1 Pt_1 riferimento al docente stante l'inadempimento datoriale all'obbligo di indizione del Pt_1
concorso.
3. E' poi infondata l'eccezione di prescrizione parziale del diritto al risarcimento del danno azionato dalla docente tenuto conto che la prescrizione decennale è stata Pt_1
ritualmente interrotta con la notifica del presente ricorso, eseguita il 27.6.2024.
Va dunque dichiarato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno eurounitario patito per effetto dell'abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro a decorrere dagli aa.ss. sopra indicati;
danno da precarizzazione che non può ritenersi escluso per il solo fatto che gli insegnanti precari di religione cattolica godano del diritto al trattamento economico durante il periodo feriale, nonché di un particolare sistema di progressione economica, essendo indubitabile l'esistenza di un danno non patrimoniale connesso alla precarietà della propria posizione lavorativa.
4. Circa il quantum, si osserva che, l'art. 36 comma 5 D. Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dal D. L. n.131 del 16 settembre 2024 convertito con L. n. 166 del
14 novembre 2024, prevede che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro
5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
Pertanto, tenuto conto della durata non indifferente dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine (pari a sei e cinque anni), ritiene il giudicante di dover liquidare il danno nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto con riferimento alla posizione dei ricorrenti e Pt_1 Pt_1
e, nella misura di 8 mensilità con riferimento alla posizione del ricorrente Pt_1
Ne segue la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1
dei ricorrenti e quantificato in un'indennità onnicomprensiva pari a 9 Pt_1 Pt_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente, rispettivamente, all'importo di €. 2.159,62 ed € 2.301,54, come da busta paga in atti), oltre interessi dalla data odierna al saldo;
nonché la condanna in favore del ricorrente quantificato in un'indennità onnicomprensiva pari a 8 mensilità Pt_1
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(corrispondente all'importo di €. 2.301,54, come da busta paga in atti), oltre interessi dalla data odierna al saldo
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei ricorrenti in solido, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, sulla base del quantum attribuito (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del
50% stante la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria, aumentato del 20% per ciascuna parte oltre la prima l'onorario unico dovuto per la quarta fase ed applicato l'aumento del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94
P.Q.M.
Dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dall'a.s. 2018/19 con riferimento ai ricorrenti e e dall'a.s. 2019/2020 con riferimento al Pt_1 Pt_1
ricorrente Pt_1
condanna il convenuto al risarcimento del danno erounitario, liquidato, in CP_1
un'indennità onnicomprensiva dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a 9 mensilità in favore della e del e 8 Pt_1 Pt_1
mensilità in favore del oltre interessi dalla data odierna al saldo;
Pt_1
6 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in CP_1
solido, liquidate in € 2.674,54 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 13.3.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19618 /2024 R.G. promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTI
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Danno da abusiva reiterazione contratti a termine – insegnanti di religione
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI
Con distinti ricorsi poi riuniti, i ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, premesso di aver prestato servizio negli anni indicati in ciascun ricorso in forza di contratti a termine, senza mai essere assunti in ruolo;
richiamata la normativa nazionale in materia di contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
richiamata altresì la giurisprudenza eurounitaria e quella nazionale;
assumendo la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del
2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e dell'art. 19 del D.
Lgs. 81/2015 applicabili ratione temporis;
hanno chiesto la condanna del CP_1
1 convenuto al risarcimento del danno conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti, da quantificarsi secondo i parametri indicati dall'art. 32, comma 5, legge n.
183/2010 in combinato disposto con i criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604 del 15 luglio
1966, in misura anche eccedente le 12 mensilità di retribuzione ed in subordine nella misura di 12 mensilità ovvero quella ritenuta di giustizia.
Il , costituitosi nel solo giudizio promosso dalla ha contestato CP_1 Pt_1
l'avversa domanda, deducendo la specialità della disciplina riferibile agli insegnanti di religione, contenuta nella legge n. 186 del 2003, caratterizzata da un particolare sistema di coordinamento con l'autorità ecclesiastica e che prevede che il residuo 30% dei posti sia istituzionalmente destinato alla precarietà, perché può essere coperto solo con contratti a tempo determinato in ragione della variabilità demografica e del conseguente numero degli alunni, della facoltatività della materia e della correlata scelta annuale degli alunni e delle loro famiglie, aprioristicamente imponderabile.
Il ha inoltre dedotto l'insussistenza di un danno risarcibile in ragione delle CP_1
prerogative di cui godono gli insegnanti di religione che hanno diritto alle progressioni biennali del 2,5 alle quali i docenti supplenti ordinari non accedono, nonché alla progressione economica di carriera ogni 4 anni, oltre al diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
Il ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
1.In merito alla questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica, la S.C., con la recente pronuncia 18968/2022, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo in merito al reclutamento dei docenti di religione, ha evidenziato come (punto 4.1): “il legislatore (con l'introduzione della la legge n. 186/2003) ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 D.lvo 297/94 ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
Prosegue la S.C. ricordando come la questione della reiterazione di tali contratti a termine è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022,
YT e altri che ha, fra l'altro escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la
2 specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Enucleate al punto 6.3 le conclusioni di fondo desumibili dalla citata pronuncia della
Corte di Giustizia, da cui deve muovere il ragionamento, la S.C. evidenzia come
“l'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo”.
Acclarato poi che è stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, la S.C. sottolinea come “il , attraverso l'inosservanza di CP_1 quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta (dunque) l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
Precisa poi la S.C. al punto 9.1 che “Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può poi determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni”. “Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il
3 quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva”.
Tuttavia, sottolinea la Corte, al punto 10: “Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si
è detto, restando a tali fini del tutto neutra”.
Esaminando poi i sistemi rimediali, la S.C., esclusa la conversione dei contratti ed evidenziata la discrezionalità del legislatore nell'approntare procedure straordinarie di stabilizzazione, rileva come “resti il rimedio risarcitorio”.
Pertanto (punto 12.) “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità – ovvero con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva - matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive”.
In tale contesto le difese di parte convenuta incentrate sulla specialità del sistema di reclutamento dei docenti di religione cattolica e sulla istituzionalizzazione di una quota del
30% del precariato, risultano inconferenti, considerato che l'abuso, consiste, come appunto evidenziato dalla S.C. nella reiterazione dell'utilizzo del contratto a termine, in violazione dell'obbligo di indire concorsi triennali.
2.Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti emerge che: ha lavorato dall'anno scolastico 2015/2016 sino Parte_1 all'a.s. 2023/24 in forza di contratti a termine annuali dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico;
4 ha lavorato dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2023/24 in forza di Parte_1
contratti a termine annuali dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico;
mentre nell'a.s.
2015/16 ha prestato servizio per la sostituzione di un docente (nominativamente indicato) assente;
ha lavorato dall'anno scolastico 2015/2016 sino Parte_1
all'a.s. 2023/24 in forza di contratti a termine annuali dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico
Alla luce dei principi sopra riferiti, esclusa la rilevanza del contratto stipulato nell'a.s. 2015/16 con il ricorrente in quanto legittimamente stipulato per la Pt_1
sostituzione del docente, deve ritenersi abusiva la reiterazione dei contratti a termine decorso il triennio dall'a.s. 2015/16 con riferimento ai docenti e e, Pt_1 Pt_1
dall'a.s. 2016/17 con riferimento al docente e dunque a decorrere dall'a.s. Pt_1
2018/2019 con riferimento ai docenti e e dall'a.s. 2019/2020 con Pt_1 Pt_1 riferimento al docente stante l'inadempimento datoriale all'obbligo di indizione del Pt_1
concorso.
3. E' poi infondata l'eccezione di prescrizione parziale del diritto al risarcimento del danno azionato dalla docente tenuto conto che la prescrizione decennale è stata Pt_1
ritualmente interrotta con la notifica del presente ricorso, eseguita il 27.6.2024.
Va dunque dichiarato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno eurounitario patito per effetto dell'abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro a decorrere dagli aa.ss. sopra indicati;
danno da precarizzazione che non può ritenersi escluso per il solo fatto che gli insegnanti precari di religione cattolica godano del diritto al trattamento economico durante il periodo feriale, nonché di un particolare sistema di progressione economica, essendo indubitabile l'esistenza di un danno non patrimoniale connesso alla precarietà della propria posizione lavorativa.
4. Circa il quantum, si osserva che, l'art. 36 comma 5 D. Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dal D. L. n.131 del 16 settembre 2024 convertito con L. n. 166 del
14 novembre 2024, prevede che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro
5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
Pertanto, tenuto conto della durata non indifferente dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine (pari a sei e cinque anni), ritiene il giudicante di dover liquidare il danno nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto con riferimento alla posizione dei ricorrenti e Pt_1 Pt_1
e, nella misura di 8 mensilità con riferimento alla posizione del ricorrente Pt_1
Ne segue la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1
dei ricorrenti e quantificato in un'indennità onnicomprensiva pari a 9 Pt_1 Pt_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente, rispettivamente, all'importo di €. 2.159,62 ed € 2.301,54, come da busta paga in atti), oltre interessi dalla data odierna al saldo;
nonché la condanna in favore del ricorrente quantificato in un'indennità onnicomprensiva pari a 8 mensilità Pt_1
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(corrispondente all'importo di €. 2.301,54, come da busta paga in atti), oltre interessi dalla data odierna al saldo
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei ricorrenti in solido, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, sulla base del quantum attribuito (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del
50% stante la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria, aumentato del 20% per ciascuna parte oltre la prima l'onorario unico dovuto per la quarta fase ed applicato l'aumento del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94
P.Q.M.
Dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dall'a.s. 2018/19 con riferimento ai ricorrenti e e dall'a.s. 2019/2020 con riferimento al Pt_1 Pt_1
ricorrente Pt_1
condanna il convenuto al risarcimento del danno erounitario, liquidato, in CP_1
un'indennità onnicomprensiva dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a 9 mensilità in favore della e del e 8 Pt_1 Pt_1
mensilità in favore del oltre interessi dalla data odierna al saldo;
Pt_1
6 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in CP_1
solido, liquidate in € 2.674,54 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 13.3.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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