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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA RI Presidente relatrice
RA IN GI
AN SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17279/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lonato del Garda (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LORENZONI STEFANIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Lonato del Garda (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. LORENZONI STEFANIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) l'attuale casa coniugale sita a Montichiari (BS), via Erculiani n.89, resta assegnata alla moglie, con tutti Per_ Per_ gli arredi in essa contenuti e la stessa vi vivrà con i figli minori e c) il sig. ha già trovato ricovero altrove;
Pt_1
1 d) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento avendo ciascuno il proprio reddito (doc.4);
Per_ Per_ e) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, ma collocati presso l'abitazione della madre;
f) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli il sig. si impegna a versare un assegno mensile di Pt_1
€ 450,00 ciascuno mentre le spese straordinarie rimangono totalmente in capo alla madre;
g) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
h) il padre potrà visitare i figli la domenica pomeriggio dalle ore 13 alle ore 22, sempre in presenza della madre, in quanto avendo lo stesso gravi problemi di salute potrebbe essere per lui necessario lasciare i bambini per provvedere alle proprie cure;
i) in caso di miglioramento dello stato di salute del sig. , i genitori provvederanno a rimodulare Parte_1
il diritto di visita del padre;
j) durante le vacanze scolastiche (Natale, Pasqua, ponti ed estive) i genitori si accorderanno di volta in volta per l'espletamento del diritto di visita del padre, tenendo conto dello stato di salute e degli impegni lavorativi di quest'ultimo.
k) i coniugi si concedono reciproco nullaosta in caso di espatrio o di rinnovo del passaporto;
l) i coniugi depositano, in allegato al ricorso, il piano genitoriale (doc.5).
Con il completo adempimento degli accordi sopra trascritti le parti si dichiarano soddisfatte e di null'altro a pretendere reciprocamente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a SI (SIa) in data 26.10.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montichiari (BS) al n. 2025-53909-820-017113 con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Per_ Dall'unione sono nate le figlie il 3.3.2017 e il 29.10.2023.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di entrambe.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA RI Presidente relatrice
RA IN GI
AN SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17279/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lonato del Garda (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LORENZONI STEFANIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Lonato del Garda (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. LORENZONI STEFANIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) l'attuale casa coniugale sita a Montichiari (BS), via Erculiani n.89, resta assegnata alla moglie, con tutti Per_ Per_ gli arredi in essa contenuti e la stessa vi vivrà con i figli minori e c) il sig. ha già trovato ricovero altrove;
Pt_1
1 d) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento avendo ciascuno il proprio reddito (doc.4);
Per_ Per_ e) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, ma collocati presso l'abitazione della madre;
f) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli il sig. si impegna a versare un assegno mensile di Pt_1
€ 450,00 ciascuno mentre le spese straordinarie rimangono totalmente in capo alla madre;
g) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
h) il padre potrà visitare i figli la domenica pomeriggio dalle ore 13 alle ore 22, sempre in presenza della madre, in quanto avendo lo stesso gravi problemi di salute potrebbe essere per lui necessario lasciare i bambini per provvedere alle proprie cure;
i) in caso di miglioramento dello stato di salute del sig. , i genitori provvederanno a rimodulare Parte_1
il diritto di visita del padre;
j) durante le vacanze scolastiche (Natale, Pasqua, ponti ed estive) i genitori si accorderanno di volta in volta per l'espletamento del diritto di visita del padre, tenendo conto dello stato di salute e degli impegni lavorativi di quest'ultimo.
k) i coniugi si concedono reciproco nullaosta in caso di espatrio o di rinnovo del passaporto;
l) i coniugi depositano, in allegato al ricorso, il piano genitoriale (doc.5).
Con il completo adempimento degli accordi sopra trascritti le parti si dichiarano soddisfatte e di null'altro a pretendere reciprocamente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a SI (SIa) in data 26.10.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montichiari (BS) al n. 2025-53909-820-017113 con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Per_ Dall'unione sono nate le figlie il 3.3.2017 e il 29.10.2023.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di entrambe.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA RI
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