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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5398/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5398 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Eboli;
Appellante
E
C.F. rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._1 disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Zammiello e dall'avv. Pasquale D'Angelo, ed elett.te dom.to presso lo studio legale Zammiello in Salerno alla Via G.A. Diaz n. 2;
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 411/2021 (RG n. 29/2021), pubblicata in data 29.04.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento nn. 10020110053899734-10020130012424831, concernenti sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada, verso cui domandava l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa. Con sentenza n. 411/2021, il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, l' proponeva gravame Pt_1 domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, deduceva: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, la tardività dell'opposizione spiegata in primo grado e la ritualità delle notificazioni eseguite. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione e l'ammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo, per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. 1.2 Con propria memoria si costituiva l'appellato che deduceva, in via preliminare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 339 c.p.c. Nel merito, contestava le avverse deduzioni evidenziando di aver ritualmente proposto la domanda in primo grado verso il concessionario della riscossione e di avere interesse ad agire. Inoltre, puntualizzava la condivisibilità delle valutazioni svolte dal Giudice di Pace adito. Concludeva, dunque, per il rigetto del gravame e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Circa l'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame- pari ad euro 935,67- è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
3. Il presente appello deve essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Tale arresto giurisprudenziale è stato seguito anche in più recenti pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, con cui si è chiarito che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire è coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis
Cass 7353/2022). Ancora, ha puntualizzato che il giudizio di merito, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, è senz'altro soggetto all'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art 12 D.P.R. n. 602/1973, così come interpretato dalle Sezioni Unite. Pertanto, vista la fattispecie concreta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa promosso rilevando che
“atteso che la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, secondo i casi specifici e tassativi della nuova disposizione, “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010).
Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita. 4. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 411/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da i Controparte_1 sensi dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in legge n. 215/2021;
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 13.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5398 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Eboli;
Appellante
E
C.F. rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._1 disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Zammiello e dall'avv. Pasquale D'Angelo, ed elett.te dom.to presso lo studio legale Zammiello in Salerno alla Via G.A. Diaz n. 2;
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 411/2021 (RG n. 29/2021), pubblicata in data 29.04.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento nn. 10020110053899734-10020130012424831, concernenti sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada, verso cui domandava l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa. Con sentenza n. 411/2021, il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, l' proponeva gravame Pt_1 domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, deduceva: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, la tardività dell'opposizione spiegata in primo grado e la ritualità delle notificazioni eseguite. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione e l'ammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo, per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. 1.2 Con propria memoria si costituiva l'appellato che deduceva, in via preliminare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 339 c.p.c. Nel merito, contestava le avverse deduzioni evidenziando di aver ritualmente proposto la domanda in primo grado verso il concessionario della riscossione e di avere interesse ad agire. Inoltre, puntualizzava la condivisibilità delle valutazioni svolte dal Giudice di Pace adito. Concludeva, dunque, per il rigetto del gravame e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Circa l'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame- pari ad euro 935,67- è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
3. Il presente appello deve essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Tale arresto giurisprudenziale è stato seguito anche in più recenti pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, con cui si è chiarito che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire è coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis
Cass 7353/2022). Ancora, ha puntualizzato che il giudizio di merito, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, è senz'altro soggetto all'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art 12 D.P.R. n. 602/1973, così come interpretato dalle Sezioni Unite. Pertanto, vista la fattispecie concreta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa promosso rilevando che
“atteso che la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, secondo i casi specifici e tassativi della nuova disposizione, “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010).
Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita. 4. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 411/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da i Controparte_1 sensi dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in legge n. 215/2021;
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 13.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)