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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16201 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56683/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 56683/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. SERGIO ARQUILLA, in virtù di procura speciale in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), nella persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SIMONE CRUCIANI, in virtù di procura speciale in atti;
CONVENUTO nonché
HDI ASSICURAZIONI SP (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. LUCA CIAVARDINI in virtù di procura speciale in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale conduttrice del locale commerciale sito in alla via Nola, n. 6, ha CP_2
pagina 1 di 4 evocato in giudizio il , per ivi sentirlo condannare, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni riportati dall'impianto elettrico e dai beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.
Si è costituito con comparsa di risposta il convenuto, che ha contestato l'avversa domanda CP_2
– nei limiti delle scarne produzioni difensive effettuate da controparte – ed ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore.
Il giudicante ha autorizzato la chiamata in causa, all'uopo provvedendo allo spostamento dell'udienza di prima comparizione.
Si è costituita con comparsa di risposta che ha dedotto l'inoperatività Controparte_3 della polizza ed ha comunque contestato la fondatezza della domanda attorea.
Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta infondata, sì da essere rigettata.
Alcune considerazioni si impongono.
Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che gli arrechi un danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.
La tutela risarcitoria a cui è legittimato il conduttore, tuttavia, non concerne le parti strutturali dell'immobile, i cui danni possono essere allegati e provati in giudizio dal proprietario.
Colui il quale agisce giudizialmente per il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 3651/2006,).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia;
tale prova può essere data anche con presunzioni semplici.
L'art. 2051 c.c. è caratterizzato da un criterio di inversione dell'onere della prova che fa eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., imponendo al custode di dare la prova liberatoria del fortuito (cfr. Cass. 13222/2016; Cass. 11802/2016; Cass. 5877/2016).
Il custode è tenuto - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Il custode deve, quindi, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere (cfr. Cass. 3651/2006).
pagina 2 di 4 Tale inversione dell'onere probatorio agevola la posizione del danneggiato, aggravando specularmente quella del danneggiante (cfr. Cass. 25029/2008; Cass. 21244/2006; Cass., 3651/2006; Cass., 1897/1983).
Quale presunto responsabile, il custode, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, 1° co., c.c., deve dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, configurabile anche nei casi di responsabilità presunta. del custode ex art. 2051 c.c (cfr. Cass. 6529/2011; Cass. 17377/2007; Cass. 3651/2006).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità - oggettiva - di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve però fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cass. 12760/2024).
Nel caso di specie, il nesso causale non è stato oggetto di dimostrazione da parte dell'attrice né tanto meno di prova in questo giudizio.
In verità, non può ritenersi di dimostrare la concreta dinamica dei fatti e dello specifico apporto della causa efficiente mediante documentazione fotografica e prova per testi.
La domanda attorea va dunque rigettata già in punto di an.
Il rigetto della domanda risarcitoria assorbe ogni altra questione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese che si liquidano in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. 31889/2019).
Non si ravvisano gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata pagina 3 di 4 che liquida: quanto al convenuto, in € 4.500,00 per onorari di avvocato, più spese CP_2 generali, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore dell'avv. SIMONE CRUCIANI, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; quanto ad HDI Assicurazioni S.p.a. in € 3.500,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. e i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 19 di novembre 2025.
Il giudice Lucio Fredella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 56683/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. SERGIO ARQUILLA, in virtù di procura speciale in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), nella persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SIMONE CRUCIANI, in virtù di procura speciale in atti;
CONVENUTO nonché
HDI ASSICURAZIONI SP (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. LUCA CIAVARDINI in virtù di procura speciale in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale conduttrice del locale commerciale sito in alla via Nola, n. 6, ha CP_2
pagina 1 di 4 evocato in giudizio il , per ivi sentirlo condannare, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni riportati dall'impianto elettrico e dai beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.
Si è costituito con comparsa di risposta il convenuto, che ha contestato l'avversa domanda CP_2
– nei limiti delle scarne produzioni difensive effettuate da controparte – ed ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore.
Il giudicante ha autorizzato la chiamata in causa, all'uopo provvedendo allo spostamento dell'udienza di prima comparizione.
Si è costituita con comparsa di risposta che ha dedotto l'inoperatività Controparte_3 della polizza ed ha comunque contestato la fondatezza della domanda attorea.
Sulla base degli atti di causa, la domanda risulta infondata, sì da essere rigettata.
Alcune considerazioni si impongono.
Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che gli arrechi un danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.
La tutela risarcitoria a cui è legittimato il conduttore, tuttavia, non concerne le parti strutturali dell'immobile, i cui danni possono essere allegati e provati in giudizio dal proprietario.
Colui il quale agisce giudizialmente per il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 3651/2006,).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia;
tale prova può essere data anche con presunzioni semplici.
L'art. 2051 c.c. è caratterizzato da un criterio di inversione dell'onere della prova che fa eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., imponendo al custode di dare la prova liberatoria del fortuito (cfr. Cass. 13222/2016; Cass. 11802/2016; Cass. 5877/2016).
Il custode è tenuto - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Il custode deve, quindi, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere (cfr. Cass. 3651/2006).
pagina 2 di 4 Tale inversione dell'onere probatorio agevola la posizione del danneggiato, aggravando specularmente quella del danneggiante (cfr. Cass. 25029/2008; Cass. 21244/2006; Cass., 3651/2006; Cass., 1897/1983).
Quale presunto responsabile, il custode, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, 1° co., c.c., deve dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, configurabile anche nei casi di responsabilità presunta. del custode ex art. 2051 c.c (cfr. Cass. 6529/2011; Cass. 17377/2007; Cass. 3651/2006).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità - oggettiva - di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve però fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cass. 12760/2024).
Nel caso di specie, il nesso causale non è stato oggetto di dimostrazione da parte dell'attrice né tanto meno di prova in questo giudizio.
In verità, non può ritenersi di dimostrare la concreta dinamica dei fatti e dello specifico apporto della causa efficiente mediante documentazione fotografica e prova per testi.
La domanda attorea va dunque rigettata già in punto di an.
Il rigetto della domanda risarcitoria assorbe ogni altra questione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese che si liquidano in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. 31889/2019).
Non si ravvisano gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata pagina 3 di 4 che liquida: quanto al convenuto, in € 4.500,00 per onorari di avvocato, più spese CP_2 generali, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore dell'avv. SIMONE CRUCIANI, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; quanto ad HDI Assicurazioni S.p.a. in € 3.500,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. e i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 19 di novembre 2025.
Il giudice Lucio Fredella
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