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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 167 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RABELLINO CHIARA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RABELLINO CHIARA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
in data 30.07.2017 in Bergeggi (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Bergeggi al numero 5, parte II, serie C, anno 2017, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bergeggi, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
3. il FI minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori che eserciteranno, Per_1
congiuntamente, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le sole decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere prese, anche in modo autonomo, dal genitore con cui il FI si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del FI minore in ogni ambito della vita dello stesso,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali. resterà collocato prevalentemente presso la madre, con facoltà Per_1
del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti indicazioni:
frequentazione infrasettimanale: il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi Per_1
infrasettimanali, dall'uscita dalla scuola dell'infanzia e fino al dopo cena, con rientro presso la casa della madre entro le ore 20:30. Nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della madre,
potrà trascorrere una notte presso l'abitazione del padre con accompagnamento alla scuola Per_1
dell'infanzia, il mattino successivo, a cura del padre e/o di terza persona all'uopo individuata, di comune accordo, dai genitori ed incaricata di svolgere tale mansione;
frequentazione nei fine settimana: trascorrerà i fine settimana alternati con il padre e con la Per_1
madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola materna, sino alla domenica sera, con rientro alle ore 20:30 presso l'abitazione della madre;
Vacanze estive: entrambi i genitori potranno trascorrere, con il FI, un periodo di vacanza estiva di giorni 7, anche consecutivi, con un massimo di tre settimane all'anno per ciascun genitore. Sarà
facoltà di entrambi i genitori recare con sé il FI in un luogo di vacanza, purché situato in territorio nazionale e previo accordo con l'altro genitore, ottenuto il consenso di quest'ultimo. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi i periodi e gli eventuali luoghi di vacanza diversi dalla rispettiva residenza con largo anticipo e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della partenza.
Vacanze natalizie: trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, seguendo il criterio Per_1
dell'alternanza ovvero i giorni di Natale e di S. Stefano con un genitore ed i giorni 31 dicembre
(almeno dalle ore 17:30) e 1° gennaio (sino alle 20:30) con l'altro genitore, alternativamente. Nei
giorni 27,28,29 e 30 dicembre, 2,3,4 e 5 gennaio si seguirà la regolamentazione ordinaria.
La festività dell'Epifania verrà trascorsa un anno con la madre ed uno con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza. Vacanze pasquali: trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con Per_1
il padre, seguendo il criterio dell'alternanza.
4. Il SI. verserà alla SInora la somma mensile pari ad € 200,00=, CP_1 Parte_1
da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del FI
minore. Tale somma verrà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 25 di ogni mese.
5. I coniugi sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie per il minore,
così come indicate nel Protocollo stilato dal Tribunale di Savona ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese scolastiche/educative: spese per la partecipazione a gite scolastiche di un giorno, spese per la partecipazione a gite scolastiche con pernottamento (da concordarsi preventivamente), spese per ripetizioni (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa); acquisto di personal computer e/o di altri dispositivi (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa);
spese sanitarie: spese non coperte dal servizio sanitario pubblico (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa), per trattamenti psicoterapeutici (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa), per cicli di fisioterapia, per l'acquisto dell'apparecchio ortodontico (da concordarsi preventivamente circa la spesa); per l'acquisto di occhiali da vista (da concordarsi preventivamente circa la spesa);
spese ludico/sportive: da concordarsi preventivamente.
I genitori stabiliscono, fin d'ora, che le decisioni di maggiore interesse per il FI, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, attività
sportive, tempo libero, attività ricreative, preventivi inerenti spese mediche e cure di ogni genere ecc.) dovranno essere assunte di comune accordo.
6. Le prestazioni assistenziali - pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento - erogate da parte dell' in favore del FI minore , continueranno ad essere accreditate sul CP_2 Persona_2
rapporto di conto corrente n. 47343546, in essere presso Istituto di credito BPER - agenzia di Cairo Montenotte ed intestato al minore e verranno gestiste ed utilizzate dalla madre, come sinora avvenuto, per l'assistenza e la cura dello stesso.
7. Il SI. , a definizione di ogni rapporto patrimoniale con la moglie, si farà carico del CP_1
versamento dell'intera rata mensile del mutuo contratto, in data 16.11.2021, tra gli odierni ricorrenti e la , pari ad € 533,08 mensili, oltre ad € 43,08 mensili relativi alla Controparte_3
quota assicurativa e ciò con decorrenza dalla mensilità di dicembre u.s. e sino all'effettiva estinzione dello stesso (31.10.2041). Il SI. , pertanto, si impegna a formalizzare, con l'Istituto di CP_1
credito “ ” l'accollo dell'intero mutuo, con integrale liberazione dallo Controparte_3
stesso della SI.ra , anche ai fini del sistema di informazioni creditizie (CRIF). Parte_1
Il SI. si farà, altresì, carico del versamento della rata mensile, relativa alla polizza CP_1
assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento originario erogato dalla Banca “Crédit
Agricole Carispezia S.p.A.”, sino all'estinzione della stessa.
8. la SInora , divenuta piena proprietaria dell'immobile già adibito a casa coniugale Parte_1
con atto di trasferimento a titolo gratuito N. 20227 di Repertorio, N. 10028 di Raccolta, a rogito
Notaio del 24/4/2024, si farà totalmente carico di tutte le spese, sia ordinarie Persona_3
che straordinarie, inerenti detto immobile, sito in Cairo Montenotte (SV), Strada del Carretto n. 46/A;
9. la SInora trasferirà, in capo al FI , la nuda proprietà dell'immobile di Parte_1 Per_1
cui al punto 8, al compimento della maggiore età dello stesso ed, in ogni caso, entro e non oltre il
31/12/2037, riservandosi l'usufrutto del bene. Le spese di tale rogito saranno sostenute interamente dalla SInora;
Parte_1
10. il veicolo Fiat Qubo targato FE595BN, già di proprietà della SInora , resterà Parte_1
nella piena disponibilità della stessa;
11. sui trasferimenti di cui al presente atto, essendo diretti a definire in modo stabile la crisi coniugale, verrà richiesta l'esenzione ex art. 19 della Legge n. 74 del 1987;
12. con l'esatto adempimento di quanto indicato sopra le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni rapporto e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.” Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 167 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RABELLINO CHIARA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RABELLINO CHIARA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
in data 30.07.2017 in Bergeggi (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Bergeggi al numero 5, parte II, serie C, anno 2017, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bergeggi, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
3. il FI minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori che eserciteranno, Per_1
congiuntamente, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le sole decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere prese, anche in modo autonomo, dal genitore con cui il FI si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del FI minore in ogni ambito della vita dello stesso,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali. resterà collocato prevalentemente presso la madre, con facoltà Per_1
del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti indicazioni:
frequentazione infrasettimanale: il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi Per_1
infrasettimanali, dall'uscita dalla scuola dell'infanzia e fino al dopo cena, con rientro presso la casa della madre entro le ore 20:30. Nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della madre,
potrà trascorrere una notte presso l'abitazione del padre con accompagnamento alla scuola Per_1
dell'infanzia, il mattino successivo, a cura del padre e/o di terza persona all'uopo individuata, di comune accordo, dai genitori ed incaricata di svolgere tale mansione;
frequentazione nei fine settimana: trascorrerà i fine settimana alternati con il padre e con la Per_1
madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola materna, sino alla domenica sera, con rientro alle ore 20:30 presso l'abitazione della madre;
Vacanze estive: entrambi i genitori potranno trascorrere, con il FI, un periodo di vacanza estiva di giorni 7, anche consecutivi, con un massimo di tre settimane all'anno per ciascun genitore. Sarà
facoltà di entrambi i genitori recare con sé il FI in un luogo di vacanza, purché situato in territorio nazionale e previo accordo con l'altro genitore, ottenuto il consenso di quest'ultimo. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi i periodi e gli eventuali luoghi di vacanza diversi dalla rispettiva residenza con largo anticipo e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della partenza.
Vacanze natalizie: trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, seguendo il criterio Per_1
dell'alternanza ovvero i giorni di Natale e di S. Stefano con un genitore ed i giorni 31 dicembre
(almeno dalle ore 17:30) e 1° gennaio (sino alle 20:30) con l'altro genitore, alternativamente. Nei
giorni 27,28,29 e 30 dicembre, 2,3,4 e 5 gennaio si seguirà la regolamentazione ordinaria.
La festività dell'Epifania verrà trascorsa un anno con la madre ed uno con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza. Vacanze pasquali: trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con Per_1
il padre, seguendo il criterio dell'alternanza.
4. Il SI. verserà alla SInora la somma mensile pari ad € 200,00=, CP_1 Parte_1
da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del FI
minore. Tale somma verrà corrisposta, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 25 di ogni mese.
5. I coniugi sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie per il minore,
così come indicate nel Protocollo stilato dal Tribunale di Savona ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese scolastiche/educative: spese per la partecipazione a gite scolastiche di un giorno, spese per la partecipazione a gite scolastiche con pernottamento (da concordarsi preventivamente), spese per ripetizioni (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa); acquisto di personal computer e/o di altri dispositivi (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa);
spese sanitarie: spese non coperte dal servizio sanitario pubblico (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa), per trattamenti psicoterapeutici (da concordarsi preventivamente circa la necessità e la spesa), per cicli di fisioterapia, per l'acquisto dell'apparecchio ortodontico (da concordarsi preventivamente circa la spesa); per l'acquisto di occhiali da vista (da concordarsi preventivamente circa la spesa);
spese ludico/sportive: da concordarsi preventivamente.
I genitori stabiliscono, fin d'ora, che le decisioni di maggiore interesse per il FI, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, attività
sportive, tempo libero, attività ricreative, preventivi inerenti spese mediche e cure di ogni genere ecc.) dovranno essere assunte di comune accordo.
6. Le prestazioni assistenziali - pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento - erogate da parte dell' in favore del FI minore , continueranno ad essere accreditate sul CP_2 Persona_2
rapporto di conto corrente n. 47343546, in essere presso Istituto di credito BPER - agenzia di Cairo Montenotte ed intestato al minore e verranno gestiste ed utilizzate dalla madre, come sinora avvenuto, per l'assistenza e la cura dello stesso.
7. Il SI. , a definizione di ogni rapporto patrimoniale con la moglie, si farà carico del CP_1
versamento dell'intera rata mensile del mutuo contratto, in data 16.11.2021, tra gli odierni ricorrenti e la , pari ad € 533,08 mensili, oltre ad € 43,08 mensili relativi alla Controparte_3
quota assicurativa e ciò con decorrenza dalla mensilità di dicembre u.s. e sino all'effettiva estinzione dello stesso (31.10.2041). Il SI. , pertanto, si impegna a formalizzare, con l'Istituto di CP_1
credito “ ” l'accollo dell'intero mutuo, con integrale liberazione dallo Controparte_3
stesso della SI.ra , anche ai fini del sistema di informazioni creditizie (CRIF). Parte_1
Il SI. si farà, altresì, carico del versamento della rata mensile, relativa alla polizza CP_1
assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento originario erogato dalla Banca “Crédit
Agricole Carispezia S.p.A.”, sino all'estinzione della stessa.
8. la SInora , divenuta piena proprietaria dell'immobile già adibito a casa coniugale Parte_1
con atto di trasferimento a titolo gratuito N. 20227 di Repertorio, N. 10028 di Raccolta, a rogito
Notaio del 24/4/2024, si farà totalmente carico di tutte le spese, sia ordinarie Persona_3
che straordinarie, inerenti detto immobile, sito in Cairo Montenotte (SV), Strada del Carretto n. 46/A;
9. la SInora trasferirà, in capo al FI , la nuda proprietà dell'immobile di Parte_1 Per_1
cui al punto 8, al compimento della maggiore età dello stesso ed, in ogni caso, entro e non oltre il
31/12/2037, riservandosi l'usufrutto del bene. Le spese di tale rogito saranno sostenute interamente dalla SInora;
Parte_1
10. il veicolo Fiat Qubo targato FE595BN, già di proprietà della SInora , resterà Parte_1
nella piena disponibilità della stessa;
11. sui trasferimenti di cui al presente atto, essendo diretti a definire in modo stabile la crisi coniugale, verrà richiesta l'esenzione ex art. 19 della Legge n. 74 del 1987;
12. con l'esatto adempimento di quanto indicato sopra le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni rapporto e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.” Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo