Sentenza 6 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., non ha determinato l'"abolitio criminis" delle condotte realizzate mediante violazione dell'art. 97 Cost., nella parte in cui è vietata l'attuazione di intenti discriminatori o ritorsivi, quale connotato dell'imparzialità nell'esercizio delle pubbliche funzioni, trattandosi di principio costituzionale di portata immediatamente precettiva, che non necessita di alcun adattamento o specificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto "in executivis" della richiesta di revoca della sentenza di condanna di un sindaco per il mancato rinnovo dell'incarico di un funzionario comunale, per fini ritorsivi e discriminatori).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: La modifica normativa del 2020 e le interpretazioni della giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
di Stefania Riccio Sommario: 1. L'evoluzione normativa dell'istituto. Gli elementi di struttura della fattispecie incriminatrice dopo la novella 2. Il contenuto della norma violata. Specificità e limite della discrezionalità 3. Gli ulteriori requisiti della regola di condotta: norme costituzionali e norme subprimarie 4. La mancata incidenza della novella sulla violazione del dovere di astensione Vuoi sapere di più sul reato di abuso d'ufficio? 1. Abuso d'ufficio: L'evoluzione normativa dell'istituto. Gli elementi di struttura della fattispecie incriminatrice Tra le fattispecie più tormentate del codice penale, il reato di abuso di ufficio è stato oggetto negli anni di una serie di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2021, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
Testo completo
02080-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3732/2021 CARLO ZAZA -Presidente - CC 06/12/2021 GIUSEPPE SANTALUCIA -Relatore- R.G.N. 20393/2021 GAETANO DI GI SC IF NI CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG . F. B he l'amillerant, con restidigion also led there,M Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di LE VE di revoca, per abolizione del reato, della sentenza di condanna n. 2332/16 del 5 dicembre 2016, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2019, per fatti qualificati come abuso di ufficio e commessi nella sua qualità di pubblico ufficiale, quale Sindaco del Comune di Gavardo, in violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost. e dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990 e dell'art. 110 d. lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19 d. lgs. n. 165 del 2001. Il fatto, come risulta dalla sentenza di condanna, consistette nel mancato rinnovo, per fini ritorsivi e discriminatori, di tal CO RT nell'incarico di responsabile dell'Area Vigilanza del Comune. Detta condotta fu tenuta in violazione dell'art. 97 cost. che, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo in apparenza contiene canoni di carattere generale, in quanto si tratta invero di una direttiva con immediato risvolto applicativo. Essa è norma di immediata applicazione e non necessita di esplicitazioni di dettaglio per poter essere operativa. Per queste ragioni l'intervento limitativo dell'area della punibilità, operato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non ha determinato, per il caso in esame, alcun effetto parzialmente abrogativo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di LE VE, che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'articolo 23 del d. I. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n, 120, ha sostituito nella disposizione incriminatrice di cui all'art. 323 cod. pen. l'inciso "violazione di legge o di regolamento" con quello di "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". È stato quindi espunta dal campo del penalmente rilevante la violazione delle norme di fonte regolamentare, e la fattispecie è stata limitata alle ipotesi di violazione di specifiche ed espresse regole di condotta, con conseguente parziale abolitio criminis. In forza della parziale abrogazione non assume più rilievo penale il mancato rispetto dei principi generali, anche di rango costituzionale, a meno che non si accompagni alla violazione di altra, e distinta, noma contenente una specifica regola di condotta dalla quale non residuino margini di discrezionalità. Se si aderisse all'impostazione dell'ordinanza impugnata si dovrebbe concludere, in modo paradossale, che la riforma del 2020 non ha modificato alcunché. Né può 1 dirsi che la condotta oggetto di condanna possa essere ricondotta alla violazione delle ulteriori disposizioni di legge richiamate nel capo di imputazione, ossia l'art. 110 d. lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 19 d. lgs. n. 165 del 2001. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Brescia. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. L'articolo 23 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n, 120 ha modificato la disposizione incriminatrice dell'art. 323 cod. pen. specificando che la condotta abusiva deve connotarsi per la "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". E non è dubbio che questo intervento di novella abbia comportato la riduzione dell'ambito applicativo della norma incriminatrice, "determinando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità" -Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280296 -.
3. Come specificato dal principio di diritto appena richiamato, l'effetto abrogativo ha riguardato le condotte poste in essere con violazione di mere norme regolamentari o di norme di legge prive del connotato dell'immediata precettività. Nel caso in esame la condotta per la quale è intervenuta condanna è stata qualificata in via principale dalla violazione dell'art. 97 Cost., specificamente del principio di imparzialità. Sul punto è stato opportunamente osservato che, nella misura in cui vieta condotte di attuazione di intenti discriminatori o ritorsivi, il principio costituzionale ha immediata portata precettiva, perché il divieto, direttamente desumibile dal connotato dell'imparzialità, non necessita di alcun ulteriore adattamento o specificazione - in tal senso sì è espressa Sez. 6, n. 22871 del 21/02/2019, Rv. 275985, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto proprio da LE VE contro la sentenza di condanna - La sentenza da ultimo citata, definendo il giudizio di cognizione nei confronti dell'attuale ricorrente, ha chiarito che gli articoli 54 e 97 cost., che stabiliscono, 2 s rispettivamente, che le funzioni pubbliche devono essere esercitate con disciplina ed onore e che i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, "contengono un immediato risvolto applicativo, imponendo da un lato il rispetto della causa di attribuzione del potere, in modo che lo stesso non sia esercitato al di fuori dei suoi presupposti, e dall'altro l'imparzialità dell'azione, la quale non deve essere contrassegnata da profili di discriminazione e ingiustizia manifesta, aspetti di per sé contrastanti con l'intero assetto costituzionale dei poteri amministrativi, come in concreto poi disciplinati dalla legge".
4. Per le ragioni appena esposte deve ritenersi che l'art. 97 Cost., se riguardato dalla prospettiva delle condotte ritorsive o discriminatorie, e quindi dalle condotte assunte in spregio al contenuto minimo del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, esprime una specifica regola di condotta, quale è appunto quella di astenersi dal tenere quel tipo di comportamenti. La conseguenza è che l'intervento di novella dell'art. 323 cod. pen. di cui al menzionato articolo 23 del d. I. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n, 120 - non può essere evocato per affermare la sopravvenuta parziale abrogazione della norma incriminatrice. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Santalucia Carlo Zaza DEPASITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2022 von 3