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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5839/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Rende, Piazzale Parte_1
Kennedy n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Falanga che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Annovazzi, Carmela Filice e Marcello
Carnovale - resistente
Oggetto: indebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare nullo, ovvero annullare il provvedimento di
revoca del beneficio del reddito di cittadinanza ex D.L. 4/19, datato 31.08.2022 e notificato
all'odierna deducente il successivo 3.10.2022, riferito all'istanza di ammissione al
beneficio n. RDC-2019-953832, come in seguito rinnovata con le successive istanze n.
, e , in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ragione del vizio di eccesso di potere costituito dal grave travisamento dei fatti posti in
essere dall;
per l'effetto, voglia quindi accertare e dichiarare che nessuna somma CP_1
deve essere restituita all dall'odierna ricorrente, stante la legittimità dei precedenti CP_1
versamenti dei ratei riferito al RDC dall'aprile 2019 all'aprile 2022; voglia anzi ordinare la
1 riammissione al beneficio del reddito di cittadinanza della sig.ra Parte_1
, con decorrenza da maggio 2022. In ogni caso, con vittoria di spese e
[...]
competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'Erario per via dell'ammissione al
patrocinio a spese dello stato della ricorrente …”.
Conclusioni della parte resistente: “… preliminarmente dichiarare
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda;
in via gradata nel merito,
salvo gravame, rigettare la stessa perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto e non
provata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione ai provvedimenti dell con cui l ha revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e chiesto la restituzione delle CP_1
somme erogate per il periodo aprile 2019/settembre 2020, novembre 2020/settembre
2021 e ottobre 2021/aprile 2022 (in merito a tale ultimo periodo, si evidenzia l'irritualità del
CP_ deposito del provvedimento contestato avvenuto in data 3.1.2023 da parte ricorrente,
ritenendosi di superare tale irritualità anche in ragione della mancata contestazione
CP_ CP_ dell ), assumendo fondamentalmente l'insussistenza dei presupposti indicati dall per la revoca, secondo le conclusioni sopra trascritte, sostanzialmente ribadite negli scritti successivi.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'improcedibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 L'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall è incompiutamente CP_1
formulata, anche considerando che l'odierno giudizio deve considerarsi afferente al
CP_ rapporto di credito affermato dall , con valutazione che è relativa anche ai vizi della
CP_ motivazione dei provvedimenti , che conseguentemente non assumono rilevanza decisiva.
La parte ricorrente ha depositato 4 domande per il reddito di cittadinanza: la prima n.
in data 11.3.2019 e le successive di rinnovo n. INPS-RDC- CodiceFiscale_1
2020296665 in data 1.10.2020, n. in data 30.9.2021 e n. INPS-RDC- C.F._2
5653227 in data 2.5.2022. Le prime tre sono state accolte con successiva revoca in conseguenza degli accertamenti della Guardia di Finanza;
la quarta è stata respinta.
CP_ Le contestazioni dell , poste anche a base del provvedimento di revoca della prestazione, sono relative all'applicazione dell'art. 7, comma 3, D.L. 4/2019, secondo cui,
nella disciplina applicabile ratione temporis: “Alla condanna in via definitiva per i reati di
cui ai commi 1 e 2 e «per quelli previsti dagli articoli 270-bis , 280, 289-bis , 416-bis , 416-
ter , 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del
beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il CP_1
beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla
condanna” che, tuttavia, deve ritenersi riferito alla persona del beneficiario del reddito di
CP_ cittadinanza, mentre nel caso in esame l richiama provvedimenti che riguardano componenti del nucleo familiare della ricorrente.
La parte resistente, poi, in senso anche diverso dalla motivazione posta in via amministrativa a base della revoca (che riguarda, come detto, genericamente la condanna in via definitiva per i reati previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416-ter, 422 e 640-bis del codice penale) richiama l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, che
3 prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante
accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi
intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio
con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di
quanto indebitamente percepito”, anche in riferimento all'art. 3, comma 13, D.L. 4/2019,
che prevede: “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti
soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga
degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene
conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a
misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
Ciò posto, con riferimento alla prima domanda la revoca è stata disposta per la mancata indicazione della posizione di , che risulta gravato, secondo quanto Controparte_6
affermato dall'Istituto, da sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990.
In merito, tuttavia, non ricorrono i presupposti indicati dall'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019,
considerando che, dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge che l'applicazione della pena su richiesta delle parti per risale al 2017/2018, mentre Controparte_6
l'inserimento dei reati ex art. 73 D.P.R. 309/1990 nell'ambito dell'art. 7, comma 3, D.L.
4/2019 è conseguenziale alla legge 234 del 30.12.2021.
Per tale aspetto, dunque, la revoca non poteva essere disposta, sicché la somma di €.
12.929,36 (erogata da aprile 2019 a settembre 2020) chiesta con provvedimento del
30.6.2022 in conseguenza della revoca della concessione del reddito di cittadinanza a seguito di domanda n. presentata in data 11.3.2019 non è Parte_2
dovuta.
4 CP_ Per le successive domande, l contesta la mancata indicazione della posizione di
(altro componente del nucleo e sottoposto a pena detentiva), Parte_3
per il quale non è indicata la pena detentiva nella prima richiesta di rinnovo e che non è
indicato nelle successive domande.
In tal modo, la revoca appare correttamente disposta ex art. 7, comma 4, D.L. 4/2019,
configurandosi l'ipotesi in cui l'amministrazione erogante ha accertato la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza.
Conclusivamente la domanda va accolta in riferimento alla somma di €. 12.929,36,
erogata in favore della ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 a settembre 2020, per la quale deve dichiararsi l'insussistenza dell'indebito e rigettata per il resto.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara insussistente l'indebito di €.
12.929,36, corrispondente alla somma erogata in favore della ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 a settembre 2020; rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5839/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Rende, Piazzale Parte_1
Kennedy n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Falanga che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Annovazzi, Carmela Filice e Marcello
Carnovale - resistente
Oggetto: indebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare nullo, ovvero annullare il provvedimento di
revoca del beneficio del reddito di cittadinanza ex D.L. 4/19, datato 31.08.2022 e notificato
all'odierna deducente il successivo 3.10.2022, riferito all'istanza di ammissione al
beneficio n. RDC-2019-953832, come in seguito rinnovata con le successive istanze n.
, e , in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ragione del vizio di eccesso di potere costituito dal grave travisamento dei fatti posti in
essere dall;
per l'effetto, voglia quindi accertare e dichiarare che nessuna somma CP_1
deve essere restituita all dall'odierna ricorrente, stante la legittimità dei precedenti CP_1
versamenti dei ratei riferito al RDC dall'aprile 2019 all'aprile 2022; voglia anzi ordinare la
1 riammissione al beneficio del reddito di cittadinanza della sig.ra Parte_1
, con decorrenza da maggio 2022. In ogni caso, con vittoria di spese e
[...]
competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'Erario per via dell'ammissione al
patrocinio a spese dello stato della ricorrente …”.
Conclusioni della parte resistente: “… preliminarmente dichiarare
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda;
in via gradata nel merito,
salvo gravame, rigettare la stessa perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto e non
provata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione ai provvedimenti dell con cui l ha revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e chiesto la restituzione delle CP_1
somme erogate per il periodo aprile 2019/settembre 2020, novembre 2020/settembre
2021 e ottobre 2021/aprile 2022 (in merito a tale ultimo periodo, si evidenzia l'irritualità del
CP_ deposito del provvedimento contestato avvenuto in data 3.1.2023 da parte ricorrente,
ritenendosi di superare tale irritualità anche in ragione della mancata contestazione
CP_ CP_ dell ), assumendo fondamentalmente l'insussistenza dei presupposti indicati dall per la revoca, secondo le conclusioni sopra trascritte, sostanzialmente ribadite negli scritti successivi.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'improcedibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 L'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall è incompiutamente CP_1
formulata, anche considerando che l'odierno giudizio deve considerarsi afferente al
CP_ rapporto di credito affermato dall , con valutazione che è relativa anche ai vizi della
CP_ motivazione dei provvedimenti , che conseguentemente non assumono rilevanza decisiva.
La parte ricorrente ha depositato 4 domande per il reddito di cittadinanza: la prima n.
in data 11.3.2019 e le successive di rinnovo n. INPS-RDC- CodiceFiscale_1
2020296665 in data 1.10.2020, n. in data 30.9.2021 e n. INPS-RDC- C.F._2
5653227 in data 2.5.2022. Le prime tre sono state accolte con successiva revoca in conseguenza degli accertamenti della Guardia di Finanza;
la quarta è stata respinta.
CP_ Le contestazioni dell , poste anche a base del provvedimento di revoca della prestazione, sono relative all'applicazione dell'art. 7, comma 3, D.L. 4/2019, secondo cui,
nella disciplina applicabile ratione temporis: “Alla condanna in via definitiva per i reati di
cui ai commi 1 e 2 e «per quelli previsti dagli articoli 270-bis , 280, 289-bis , 416-bis , 416-
ter , 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del
beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il CP_1
beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla
condanna” che, tuttavia, deve ritenersi riferito alla persona del beneficiario del reddito di
CP_ cittadinanza, mentre nel caso in esame l richiama provvedimenti che riguardano componenti del nucleo familiare della ricorrente.
La parte resistente, poi, in senso anche diverso dalla motivazione posta in via amministrativa a base della revoca (che riguarda, come detto, genericamente la condanna in via definitiva per i reati previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416-ter, 422 e 640-bis del codice penale) richiama l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, che
3 prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante
accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi
intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio
con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di
quanto indebitamente percepito”, anche in riferimento all'art. 3, comma 13, D.L. 4/2019,
che prevede: “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti
soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga
degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene
conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a
misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
Ciò posto, con riferimento alla prima domanda la revoca è stata disposta per la mancata indicazione della posizione di , che risulta gravato, secondo quanto Controparte_6
affermato dall'Istituto, da sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990.
In merito, tuttavia, non ricorrono i presupposti indicati dall'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019,
considerando che, dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge che l'applicazione della pena su richiesta delle parti per risale al 2017/2018, mentre Controparte_6
l'inserimento dei reati ex art. 73 D.P.R. 309/1990 nell'ambito dell'art. 7, comma 3, D.L.
4/2019 è conseguenziale alla legge 234 del 30.12.2021.
Per tale aspetto, dunque, la revoca non poteva essere disposta, sicché la somma di €.
12.929,36 (erogata da aprile 2019 a settembre 2020) chiesta con provvedimento del
30.6.2022 in conseguenza della revoca della concessione del reddito di cittadinanza a seguito di domanda n. presentata in data 11.3.2019 non è Parte_2
dovuta.
4 CP_ Per le successive domande, l contesta la mancata indicazione della posizione di
(altro componente del nucleo e sottoposto a pena detentiva), Parte_3
per il quale non è indicata la pena detentiva nella prima richiesta di rinnovo e che non è
indicato nelle successive domande.
In tal modo, la revoca appare correttamente disposta ex art. 7, comma 4, D.L. 4/2019,
configurandosi l'ipotesi in cui l'amministrazione erogante ha accertato la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza.
Conclusivamente la domanda va accolta in riferimento alla somma di €. 12.929,36,
erogata in favore della ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 a settembre 2020, per la quale deve dichiararsi l'insussistenza dell'indebito e rigettata per il resto.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara insussistente l'indebito di €.
12.929,36, corrispondente alla somma erogata in favore della ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 a settembre 2020; rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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