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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 815 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dal'Avv.to Vincenzo
[...]
D'Isidoro presso il cui studio in Roma via Cardinal De Luca n.22 è elettivamente domiciliata appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Alfredo Geraci presso il cui Controparte_1 studio in Palermo via G. La Farina n.13/c è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.132/2022, emessa in data 24.1.2022, il Tribunale di
Palermo, in funzione di G.L., in accoglimento del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.712/2020 – emesso dal medesimo Tribunale - proposto da CP_1
previa revoca del decreto opposto, dichiarò “la prescrizione dei crediti
[...] ingiunti” relativi a contributi e sanzioni dagli anni dal 1996 al 2016 (con esclusione dell'anno 2014).
Ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui alla legge n.335/95, osservò che i crediti contributivi anteriori al 22.12.2008 dovevano
Pag.1 ritenersi sicuramente prescritti mentre i crediti contributi per gli anni successivi erano condizionati dall'effettiva ricezione delle diffide interruttive.
Rilevò, al riguardo, che la prova di ricezione dei messaggi PEC non poteva essere dimostrata tramite la produzione del solo file xml.
Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso Pt_1 depositato il 19.7.2022.
Col primo, articolato, motivo, l'appellante, censurando sul punto la sentenza di prime cure, deduce di aver fornito la prova dell'avvenuta consegna delle diffide inoltrate l'1.12.2017, il 5.7.2016 (per l'anno 2015), il 22.12.2013 (per tutto il periodo pregresso), il 18.6.2012 (per l'anno 2011), il 31.10.2011 (per le annualità
2006 e 2007), il 17.6.2010 e il 26.5.2010 (per l'anno 2007). Analogamente rileva, quanto alle sanzioni per omessa comunicazione dei dati reddituali, di aver inviato le note del 28.7.2017, del 25.7.2016 e del 18.11.2011.
Col secondo motivo eccepisce la carenza di motivazione in relazione all'idoneità del decreto ingiuntivo ad interrompere i termini di prescrizione nel quinquennio antecedente la notifica dello stesso avvenuta il 9.6.2020.
Per tali ragioni chiede, in via principale, la condanna di controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità dal 2006 al 2016 (escluso l'anno 2014) e, in via subordinata, la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità 2015 e 2016. si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame. In particolare, ha reiterato l'eccezione di inutilizzabilità delle difese e della documentazione prodotta nella sola fase sommaria di c.d. sospensiva non essendosi, controparte, costituita entro 10 giorni prima rispetto all'udienza di rinvio del 18.2.2021.
Ammessa ed espletata c.t.u. contabile (anche integrativa), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Anzitutto deve disattendersi l'eccezione sollevata dall'appellato in memoria che si appunta sulla ritenuta inutilizzabilità delle difese e dei documenti prodotti dalla in prime cure. Pt_1
Posto che il Tribunale ha preso in considerazione e utilizzato, per la decisione, sia le difese spiegate che i documenti prodotti dalla va rilevato Pt_1 che in primo grado (nell'ambito del medesimo procedimento iscritto al n.6610/2020 R.G.) il Giudice procedente, in seguito al deposito del ricorso in
Pag.2 opposizione, aveva fissato l'udienza di discussione del 10.9.2020 ai soli fini della chiesta “sospensiva” del D.I. opposto;
in vista di tale udienza, si osserva, la Pt_1 si era regolarmente costituita (con “memoria di costituzione e risposta”) spiegando compiutamente le proprie difese e depositando, al contempo, tutti i documenti posti a sostegno della propria posizione processuale;
con ordinanza del 12.9.2020
(resa sempre nel procedimento n.6610/2020 R.G.) il Giudice procedente ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviato per il merito all'udienza del 18.2.2021 onerando l'opponente di notificare copia del ricorso e dell'ordinanza “al convenuto che dovrà costituirsi entro dieci giorni prima”.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la doglianza dell'appellato sia del tutto infondata atteso che, per come è pacifico, la si era (già) regolarmente Pt_1 costituita - nell'unico procedimento iscritto al n.6610/2020 R.G. (di cui la sospensiva costituiva una mera fase endoprocedimentale) - ben prima (il 28.8.2020) dell'udienza di rinvio del 18.2.2021 (cfr. fascicolo telematico d'ufficio di primo grado).
In altri termini - al di là di quanto disposto ad abundantiam (oltre che nell'esclusivo interesse dalla dal Tribunale con l'ordinanza del 12.9.2020 - Pt_1 essendosi la già ritualmente costituita (spiegando compiutamente le proprie Pt_1 difese anche nel merito), la stessa non aveva alcun onere di depositare, dopo la decisione sulla sospensiva e nell'ambito del medesimo procedimento, una nuova memoria di costituzione.
Ciò posto, il primo motivo di gravame è fondato.
Come è noto, in tema di notifica di un atto interruttivo della prescrizione a mezzo posta la Corte di legittimità (con orientamento qui ampiamente condiviso e più volte applicato) ha affermato che “ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare
l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22687 del 28/09/2017).
Ha, in particolare, precisato la Suprema Corte che “non si ritiene …necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi
Pag.3 ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n.
20027/2011); presunzione di conoscenza “fondata sulle univoche e concludenti circostanze
(integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)” (v. Cass. n.5397/2016).
In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533/2015, sent. n. 2625/2015, n. 18252/2013, n. 24031/2006, n. 3562/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 maggio 2015,
n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n. 23920/2013, n.
16155/2010, n. 17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n.
771/2004, n. 11528/2003, n. 12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n.
4878/1992, 4083/1978).
I suesposti principi sono stati, poi, applicati ed adattati, alla luce dei peculiari aspetti tecnici ad esse propri, alle notifiche e/o comunicazioni effettuate a mezzo
PEC.
A tal proposito, afferma la Suprema Corte, “… una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (v. Cass. n. 15001 del 28/05/2021; n. 6912 del
02/03/2022).
Nella specie l'odierna parte appellante non ha depositato la ricevuta telematica di consegna della PEC dell'1.12.2017 bensì solo l'estratto informatico della ricevuta medesima (in formato PDF), dai quali risulta (tuttavia,) la data e l'ora di trasmissione e di ricezione (consegna) di un messaggio telematico, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario con l'identificativo del messaggio.
Pag.4 Tale documento è nondimeno idoneo a dimostrare che un messaggio di posta elettronica è stato effettivamente recapitato, nella data ivi indicata, al destinatario (ossia al;
a fronte di tale prova, la presunzione di avvenuta CP_1 consegna fondata sulla ordinaria funzionalità del sistema informatico consente, nel caso di specie, di ritenere integrata presuntivamente anche la prova che detto messaggio conteneva la diffida indicata dalla in quanto l'opponente non ha Pt_1 contestato di averla effettivamente ricevuta.
Basti qui rilevare quanto sostenuto, in prime cure, dall'appellato nel verbale di udienza del 10.9.2020 (“L'Avv.to Geraci … rileva … la mancanza di atti interruttivi fino al 2017 …”); nel verbale di udienza del 18.2.2021 (“L'Avv.to Geraci si riporta a quanto dedotto in ricorso e a quanto evidenziato a verbale d'udienza del 10.9.2021”); nelle memorie del 17.2.2021, del 26.8.2021, del 27.10.2021 e del 4.1.2022 (“…si evidenzia come la non abbia notificato alcun atto interruttivo, relativo al periodo anteriore al 2004, Pt_1 se non tardivamente e per la prima volta, con il sollecito del 01.12.2017 ..”).
Va da sé, in definitiva, che la diffida dell'1.12.2017 (cfr. doc. fasc. di parte) di importo complessivo di euro 78.525,30 (cfr. doc. fascicolo di parte appellante), cui ha fatto seguito la notifica nel giugno 2020 del Decreto ingiuntivo opposto, essendo stata certamente ricevuta dal costituiva e costituisce valido atto CP_1 interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
A tale atto (valido) interruttivo deve aggiungersi quello (infraquinquennale a ritroso) del 22.12.2013, regolarmente notificato a mezzo lettera raccomandata a/r il 7.1.2014 (cfr. doc. fas. di parte) avente ad oggetto i contributi dal 2004 al 2012 nonché quello del 31.10.2011, regolarmente notificato a mezzo lettera raccomandata a/r il 2.12.2011 (cfr. doc. fas. di parte) avente ad oggetto i contributi dal 2006 al 2007 e, infine, quello del 26.5.2010, regolarmente notificato a mezzo lettera raccomandata a/r l'8.6.2010 (cfr. doc. fasc. di parte) avente ad oggetto i contributi del 2006.
Da quanto or ora esposto, pertanto, emerge che il motivo principale spiegato dalla (che ha chiesto la condanna al pagamento del dovuto per le annualità Pt_1 dal 2006 al 2016 con esclusione dell'anno 2014) è pienamente fondato, dovendosi escludere che i contributi in questione siano stati colpiti dal fenomeno estintivo quinquennale.
Ed è giust'appunto sulla scorta di tali risultanze processuali che questa Corte ha conferito apposito incarico (cfr. ordinanza del 19.9.2024 ed ordinanza integrativa del 16.1.2025) al c.t.u. dott. il quale è pervenuto alla Persona_1 determinazione del credito contributivo che ha quantificato in complessivi euro
Pag.5 45.461,24 (per le causali analiticamente esposte nella relazione integrativa depositata in data 20.3.2025 al cui tenore integralmente si rinvia).
Deve, invero, qui confermarsi l'ordinanza di questa Corte del 16.1.2025 con la quale – in ragione della rilevata “carenza istruttoria rappresentata dal c.t.u.” – è stata onerata la di “depositare il regolamento vigente negli anni 2006-2012” ed è stata Pt_1 disposta la trasmissione degli atti al c.t.u. “per il completamento degli accertamenti allo stesso delegati”.
Con la prima relazione, infatti, il dott. aveva evidenziato come la Per_1 avesse prodotto il regolamento del 2014 che “disponeva i contributi dovuti per Pt_1
l'anno 2013 e seguenti” con conseguente impossibilità di “determinare con esattezza il dovuto dal 2006 al 2012” se non su base analogica (come pure il nominato c.t.u. ha fatto nella prima relazione depositata il 16.12.2024).
Per colmare tale incertezza, dunque, questa Corte, in quanto indispensabili per l'esatto accertamento del quantum dovuto, ha disposto l'acquisizione dei regolamenti anteriori a quello del 2013, onerando la alla relativa produzione Pt_1
(avvenuta in data 18.1.2025).
Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 421 c.p.c., rubricato “poteri istruttori del giudice”, dispone, al suo secondo comma, che il decidente “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (…)”; analogamente l'art. 437 c.p.c. stabilisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova … salvo che il collegio anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisine della causa”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro,
l'esercizio dei poteri istruttori officiosi è del tutto discrezionale e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – che consente l'esercizio dei suddetti poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte e di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura;
ciò è consentito anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, potendo disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria (ex multis, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024; Cass.
Pag.6 Sez. L., Ordinanza n. 48 del 02/01/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23605 del
27/10/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020).
Infatti, “È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti” (Cass.
n.13063/2022, Cass. n.13195/2019, Cass. n.3822/2019, Cass. n.24350/2018, Cass.
n.22305/2007), al punto che “i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art.
210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.)” (cfr. Cass. n.28380/2024, Cass. n.32265/2019).
In definitiva, sulla scorta di quanto fin qui esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore della appellante della somma complessiva di euro €45.461,24 (a titolo Pt_1 di contributi soggettivi, supplementari, integrativi e di maternità dovuti per gli anni dal 2006 al 2016, con esclusione dell'anno 2014, somma già comprensiva di interessi legali calcolati fino alla data del deposito della relazione).
A tale importo, devono aggiungersi gli ulteriori interessi legali e le sanzioni nella misura e con decorrenza di legge, fino al saldo effettivo.
3) L'esito complessivo del giudizio, rende conforme a giustizia la parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado in ragione di 2/3.
La restante quota segue la soccombenza del e si liquida, come da CP_1 dispositivo, in favore di parte appellante in ossequio al principio della soccombenza.
Le spese di c.t.u. di questo grado devono porsi definitivamente a carico dell'appellato.
Nel resto, la sentenza di primo grado rimane confermata.
P.Q.M.
Pag.7 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.132/2022, resa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 24.1.2022, condanna al pagamento, in favore di parte appellante, per le Controparte_1 causali di cui in motivazione, della somma complessiva di €45.461,24 oltre sanzioni e interessi legali nella misura e con decorrenza di legge, fino al saldo.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Compensa parzialmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione di 2/3 e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della restante quota che liquida, per il primo grado, in complessivi
€1.330,00 e, per il secondo grado, in complessivi €2.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di C.T.U. di questo grado liquidate con separato decreto.
Palermo 10 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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