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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9066 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 32997/2025 R.G. promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. VELLONE BRUNO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Falciano del Massico (CE), via Vellaria 67
OPPONENTE contro
), titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SALA SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cornaredo, via Silvio Pellico n. 10
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione per rilascio e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
- dichiararsi la nullità e l'illegittimità del preavviso di rilascio per il 10/09/2025 dell'unità immobiliare ad uso commerciale costituita da capannone di mq.
237,00 sito in Rho (MI) via Italo Calvino n. 7 identificato al N.C.E.U. al foglio
1 40 mappale 684 subalterno 701 Categoria C/3, rendita catastale € 829,43, con annesso ufficio e servizi destinato ad uso deposito di cosmetica.;
- accertare e dichiarare il mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
(…)
Accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di rilascio per omessa previsione e disposizione della mediazione obbligatoria. (…)
Accertare e dichiarare la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto la mancata disposizione della mediazione obbligatoria ha privato le parti della possibilità di comporre la controversia in sede stragiudiziale, come previsto dal legislatore per determinate materie.
Accertare e dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza di rilascio dell'immobile e l'inefficacia dell'ordinanza di rilascio in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. (…)
Accertare e dichiarare la nullità del procedimento per violazione di norme imperative sulla mediazione obbligatoria in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Accertare e dichiarare l'irregolarità nella notifica alla società della comunicazione del preavviso di rilascio.
Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia ed ingiustizia del preavviso di rilascio per caducazione del titolo;
- accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'esecuzione forzata per mancata notificazione del titolo esecutivo mai effettuata, ed eccepisce di non aver mai ricevuto notificato il titolo esecutivo. (…)
Dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio per violazione dell'art. 24 Cost.. notificato in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del titolo azionato in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e l'ingiustizia
2 dell'esecuzione per rilascio per omissione o nullità del preavviso di rilascio che non risulta consegnato al destinatario.
Accogliere il presente ricorso per i motivi esposti e conseguentemente dichiarare l'insussistenza del diritto della parte opposta di procedere all'esecuzione forzata ed agli atti esecutivi con l'azione promossa. (…)
Vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
PER PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare tutte le domande formulate dalla “ con ricorso, Parte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate negli atti a difesa del signor CP_1
i cui contenuti devono intendersi ivi integralmente riportati.
[...]
Con condanna della “ alle spese di lite. Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2025 ha proposto opposizione Parte_2 all'esecuzione ed agli atti esecutivi, lamentando:
- che l'ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Rho, via Italo Calvino n. 7, emessa all'esito dell'udienza di convalida dello sfratto per morosità tenutasi in data 8 marzo 2025 è nulla ed inefficace per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con conseguente improcedibilità delle domande di risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio dell'immobile locato, poste a fondamento dell'intimazione di sfratto, e con violazione del suo diritto di difesa e del contraddittorio, per essere stata privata della possibilità di comporre stragiudizialmente la lite;
- l'invalidità della notificazione dell'avviso di sloggio, perché non consegnato al destinatario e non notificato nel termine di almeno dieci giorni prima, previsto dall'art. 608 cpc;
- l'omessa notificazione del titolo esecutivo.
Previa sospensione dell'esecuzione, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità e inefficacia del preavviso di rilascio, dell'ordinanza di rilascio e dell'intero procedimento di convalida dello sfratto, nonché la declaratoria di mancata e/o irregolare notificazione del titolo esecutivo, di caducazione del medesimo e di invalidità dell'intera procedura esecutiva, con l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per rilascio.
3 Radicatosi il contraddittorio, la creditrice ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione.
Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e pure quella, successiva, di revoca del provvedimento di rigetto ed ha fissato l'udienza del 21 novembre 2025 per la discussione, al contempo sostituendola col deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c..
Dato atto dell'avvenuto deposito delle dette note, ad opera della sola parte opposta, la causa viene oggi decisa.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
2.1. A mente dell'art. 5, comma 6, lettera b), della L. n. 26/2010, l'obbligo di instaurazione della procedura di mediazione non sussiste nei procedimenti per convalida di sfratto “fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”, sicché del tutto correttamente il giudice del merito, come concordemente riferito alla scrivente da entrambe le parti, ha assegnato il termine per la presentazione della domanda all'udienza del 17 settembre 2025, che è, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, la prima successiva al detto mutamento di rito.
Dalla normativa richiamata si evince che la scelta di differire l'espletamento della procedura di mediazione ad un momento successivo alla conclusione della fase sommaria (ed all'adozione dei provvedimenti provvisori che possono essere richiesti ed emessi all'esito dell'udienza di convalida e, segnatamente, dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc), è stata espressamente fatta dal legislatore, sicché nessuna delle violazioni lamentate dall'opponente, tanto meno quella concernente il diritto di difesa, sussiste né può essere imputata al giudicante.
Parimente infondate sono le ulteriori eccezioni.
2.2. Quanto alla notificazione dell'avviso di rilascio, poiché la essa si è perfezionata a mani del legale rappresentante della società intimata, è perfettamente regolare, mentre è del tutto inconferente e pretestuosa la circostanza che essa non sia stata effettuata presso la sede legale della società: la notifica a mani garantisce che l'atto è pervenuto effettivamente nella sfera del destinatario e meglio assolve lo scopo del procedimento notificatorio, che è quello di mettere a conoscenza il destinatario dell'atto a lui indirizzato. Per questa ragione, è valida ovunque venga effettuata.
Risulta, poi, documentalmente che l'ordinanza di convalida dello sfratto è stata notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 15 maggio 2025 (doc. 2 dell'opposta).
In ogni caso, sia la predetta eccezione che quella concernente la irregolarità formale della notificazione del preavviso di rilascio per mancato rispetto del termine di dieci giorni, configurano una opposizione agli atti esecutivi e sono inammissibili perché tardive: ai sensi dell'art. 617 cpc, esse avrebbero dovuto
4 essere sollevate entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla notificazione dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, mentre, nella fattispecie, esse sono state contestate solo col ricorso in opposizione depositato il 9 settembre 2025, a fronte della notificazione del titolo in data 15 maggio
2025 e dell'avviso di sloggio il 3 luglio 2025.
In conclusione, l'opposizione proposta, sia quella ex art. 615 cpc che quella ex art. 617 c.p.c., deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo, nei medi tariffari e con esclusione della fase istruttori, stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede: rigetta l'opposizione e condanna alla refusione, in favore di Parte_2 CP_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso
[...] forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 26 novembre 2025.
Il Giudice
AN AN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 32997/2025 R.G. promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. VELLONE BRUNO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Falciano del Massico (CE), via Vellaria 67
OPPONENTE contro
), titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SALA SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cornaredo, via Silvio Pellico n. 10
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione per rilascio e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
- dichiararsi la nullità e l'illegittimità del preavviso di rilascio per il 10/09/2025 dell'unità immobiliare ad uso commerciale costituita da capannone di mq.
237,00 sito in Rho (MI) via Italo Calvino n. 7 identificato al N.C.E.U. al foglio
1 40 mappale 684 subalterno 701 Categoria C/3, rendita catastale € 829,43, con annesso ufficio e servizi destinato ad uso deposito di cosmetica.;
- accertare e dichiarare il mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
(…)
Accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di rilascio per omessa previsione e disposizione della mediazione obbligatoria. (…)
Accertare e dichiarare la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto la mancata disposizione della mediazione obbligatoria ha privato le parti della possibilità di comporre la controversia in sede stragiudiziale, come previsto dal legislatore per determinate materie.
Accertare e dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza di rilascio dell'immobile e l'inefficacia dell'ordinanza di rilascio in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. (…)
Accertare e dichiarare la nullità del procedimento per violazione di norme imperative sulla mediazione obbligatoria in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Accertare e dichiarare l'irregolarità nella notifica alla società della comunicazione del preavviso di rilascio.
Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia ed ingiustizia del preavviso di rilascio per caducazione del titolo;
- accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'esecuzione forzata per mancata notificazione del titolo esecutivo mai effettuata, ed eccepisce di non aver mai ricevuto notificato il titolo esecutivo. (…)
Dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio per violazione dell'art. 24 Cost.. notificato in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del titolo azionato in seguito alla declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e l'ingiustizia
2 dell'esecuzione per rilascio per omissione o nullità del preavviso di rilascio che non risulta consegnato al destinatario.
Accogliere il presente ricorso per i motivi esposti e conseguentemente dichiarare l'insussistenza del diritto della parte opposta di procedere all'esecuzione forzata ed agli atti esecutivi con l'azione promossa. (…)
Vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
PER PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare tutte le domande formulate dalla “ con ricorso, Parte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate negli atti a difesa del signor CP_1
i cui contenuti devono intendersi ivi integralmente riportati.
[...]
Con condanna della “ alle spese di lite. Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2025 ha proposto opposizione Parte_2 all'esecuzione ed agli atti esecutivi, lamentando:
- che l'ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Rho, via Italo Calvino n. 7, emessa all'esito dell'udienza di convalida dello sfratto per morosità tenutasi in data 8 marzo 2025 è nulla ed inefficace per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con conseguente improcedibilità delle domande di risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio dell'immobile locato, poste a fondamento dell'intimazione di sfratto, e con violazione del suo diritto di difesa e del contraddittorio, per essere stata privata della possibilità di comporre stragiudizialmente la lite;
- l'invalidità della notificazione dell'avviso di sloggio, perché non consegnato al destinatario e non notificato nel termine di almeno dieci giorni prima, previsto dall'art. 608 cpc;
- l'omessa notificazione del titolo esecutivo.
Previa sospensione dell'esecuzione, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità e inefficacia del preavviso di rilascio, dell'ordinanza di rilascio e dell'intero procedimento di convalida dello sfratto, nonché la declaratoria di mancata e/o irregolare notificazione del titolo esecutivo, di caducazione del medesimo e di invalidità dell'intera procedura esecutiva, con l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per rilascio.
3 Radicatosi il contraddittorio, la creditrice ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione.
Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e pure quella, successiva, di revoca del provvedimento di rigetto ed ha fissato l'udienza del 21 novembre 2025 per la discussione, al contempo sostituendola col deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c..
Dato atto dell'avvenuto deposito delle dette note, ad opera della sola parte opposta, la causa viene oggi decisa.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
2.1. A mente dell'art. 5, comma 6, lettera b), della L. n. 26/2010, l'obbligo di instaurazione della procedura di mediazione non sussiste nei procedimenti per convalida di sfratto “fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”, sicché del tutto correttamente il giudice del merito, come concordemente riferito alla scrivente da entrambe le parti, ha assegnato il termine per la presentazione della domanda all'udienza del 17 settembre 2025, che è, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, la prima successiva al detto mutamento di rito.
Dalla normativa richiamata si evince che la scelta di differire l'espletamento della procedura di mediazione ad un momento successivo alla conclusione della fase sommaria (ed all'adozione dei provvedimenti provvisori che possono essere richiesti ed emessi all'esito dell'udienza di convalida e, segnatamente, dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc), è stata espressamente fatta dal legislatore, sicché nessuna delle violazioni lamentate dall'opponente, tanto meno quella concernente il diritto di difesa, sussiste né può essere imputata al giudicante.
Parimente infondate sono le ulteriori eccezioni.
2.2. Quanto alla notificazione dell'avviso di rilascio, poiché la essa si è perfezionata a mani del legale rappresentante della società intimata, è perfettamente regolare, mentre è del tutto inconferente e pretestuosa la circostanza che essa non sia stata effettuata presso la sede legale della società: la notifica a mani garantisce che l'atto è pervenuto effettivamente nella sfera del destinatario e meglio assolve lo scopo del procedimento notificatorio, che è quello di mettere a conoscenza il destinatario dell'atto a lui indirizzato. Per questa ragione, è valida ovunque venga effettuata.
Risulta, poi, documentalmente che l'ordinanza di convalida dello sfratto è stata notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 15 maggio 2025 (doc. 2 dell'opposta).
In ogni caso, sia la predetta eccezione che quella concernente la irregolarità formale della notificazione del preavviso di rilascio per mancato rispetto del termine di dieci giorni, configurano una opposizione agli atti esecutivi e sono inammissibili perché tardive: ai sensi dell'art. 617 cpc, esse avrebbero dovuto
4 essere sollevate entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla notificazione dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, mentre, nella fattispecie, esse sono state contestate solo col ricorso in opposizione depositato il 9 settembre 2025, a fronte della notificazione del titolo in data 15 maggio
2025 e dell'avviso di sloggio il 3 luglio 2025.
In conclusione, l'opposizione proposta, sia quella ex art. 615 cpc che quella ex art. 617 c.p.c., deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo, nei medi tariffari e con esclusione della fase istruttori, stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede: rigetta l'opposizione e condanna alla refusione, in favore di Parte_2 CP_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso
[...] forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 26 novembre 2025.
Il Giudice
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