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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2388/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2388/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISII LINO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONINA SERENA ( ) VIA V. COMI N.18 64100 TERAMO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA COMI 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. NISII LINO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._3 MARTELLA GIULIANA ( ) VIA LUCA D'ATRI 20 64032 ATRI;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La seguente causa, che ha ad oggetto la divisione di un bene di cui le parti sono comproprietarie, ha proposto alle parti due progetti di divisione, su cui si sono sviluppate osservazioni tecniche delle parti. Il 23 gennaio 22 le parti hanno chiesto di poter sanare l'immobile; avvenuta la sanatoria, si è avuta nuova chiamata del CTU a chiarimenti;
in esito a comparizione delle parti, per discussione sul progetto da adottare e sull'eventuale conguaglio per l'uso esclusivo del bene da parte di , la causa è stata presa a sentenza e trattenuta in decisione. Le CP_1 parti già concordano sulla divisione del bene, e pertanto quanto alla divisione, ci si riporta a quanto dalle parti concordato il 23 settembre 2024, e successivi adempimenti ( frazionamenti); questo dovrà essere trascritto dal Direttore dell'Agenzia del territorio di Teramo, con esonero per lo stesso da ogni responsabilità. Dai chiarimenti del Ctu consegue che tenendo conto delle migliorie che ha effettuato sulle parti comuni, e della differenza del valore degli immobili, dovrà CP_1 Pt_1
a complessivamente 10.625 euro;
deve essere aggiunto il canone locatizio figurato ( Cass. CP_1
17876/19: Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.); va tenuto conto quindi del fatto che nella domanda di vedersi riconosciute le migliorie è indubbiamente ricompresa la domanda al rimborso delle spese;
ed in tal senso si veda Cassazione, 29247/20 ( In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.). Ne consegue pertanto che, tenuto conto dei diversi valori locativi delle porzioni, e delle migliorie effettuate, rivalutate, e del conguaglio economico come con metodica incensurabile ha effettuato il
Ctu, una volta appurato che tutte le domande che sottendono ai calcoli devono essere considerate come ritualmente proposte, il conguaglio che deve a è di euro 10.625,00; a cui si Pt_1 CP_1 subordina la trascrizione della presente divisione. Non può enuclearsi un vincitore ed un soccombente, atteso il comportamento delle parti;
e pertanto le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Preso atto dell'accordo di divisione consacrato dalle parti in data 27 Settembre 2024, e successivi adempimenti effettuati dalle parti;
accordo che qui si deve ritenere trascritto;
ne subordina la trascrizione da parte del Direttore dell'Agenzia del Territorio di Teramo al pagamento a conguaglio, da a di euro 10.625, definitivamente computato anche in base Parte_2 Parte_3 alla valutazione dei lavori ed alla valutazione dei godimenti parziali di porzioni direttamente effettuati.
Spese di lite interamente compensate tra le parti;
spese di Ctu compresi gli ultimi chiarimenti a carico delle parti al 50%.
Teramo, 12 Luglio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2388/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISII LINO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONINA SERENA ( ) VIA V. COMI N.18 64100 TERAMO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA COMI 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. NISII LINO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._3 MARTELLA GIULIANA ( ) VIA LUCA D'ATRI 20 64032 ATRI;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La seguente causa, che ha ad oggetto la divisione di un bene di cui le parti sono comproprietarie, ha proposto alle parti due progetti di divisione, su cui si sono sviluppate osservazioni tecniche delle parti. Il 23 gennaio 22 le parti hanno chiesto di poter sanare l'immobile; avvenuta la sanatoria, si è avuta nuova chiamata del CTU a chiarimenti;
in esito a comparizione delle parti, per discussione sul progetto da adottare e sull'eventuale conguaglio per l'uso esclusivo del bene da parte di , la causa è stata presa a sentenza e trattenuta in decisione. Le CP_1 parti già concordano sulla divisione del bene, e pertanto quanto alla divisione, ci si riporta a quanto dalle parti concordato il 23 settembre 2024, e successivi adempimenti ( frazionamenti); questo dovrà essere trascritto dal Direttore dell'Agenzia del territorio di Teramo, con esonero per lo stesso da ogni responsabilità. Dai chiarimenti del Ctu consegue che tenendo conto delle migliorie che ha effettuato sulle parti comuni, e della differenza del valore degli immobili, dovrà CP_1 Pt_1
a complessivamente 10.625 euro;
deve essere aggiunto il canone locatizio figurato ( Cass. CP_1
17876/19: Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.); va tenuto conto quindi del fatto che nella domanda di vedersi riconosciute le migliorie è indubbiamente ricompresa la domanda al rimborso delle spese;
ed in tal senso si veda Cassazione, 29247/20 ( In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.). Ne consegue pertanto che, tenuto conto dei diversi valori locativi delle porzioni, e delle migliorie effettuate, rivalutate, e del conguaglio economico come con metodica incensurabile ha effettuato il
Ctu, una volta appurato che tutte le domande che sottendono ai calcoli devono essere considerate come ritualmente proposte, il conguaglio che deve a è di euro 10.625,00; a cui si Pt_1 CP_1 subordina la trascrizione della presente divisione. Non può enuclearsi un vincitore ed un soccombente, atteso il comportamento delle parti;
e pertanto le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Preso atto dell'accordo di divisione consacrato dalle parti in data 27 Settembre 2024, e successivi adempimenti effettuati dalle parti;
accordo che qui si deve ritenere trascritto;
ne subordina la trascrizione da parte del Direttore dell'Agenzia del Territorio di Teramo al pagamento a conguaglio, da a di euro 10.625, definitivamente computato anche in base Parte_2 Parte_3 alla valutazione dei lavori ed alla valutazione dei godimenti parziali di porzioni direttamente effettuati.
Spese di lite interamente compensate tra le parti;
spese di Ctu compresi gli ultimi chiarimenti a carico delle parti al 50%.
Teramo, 12 Luglio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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