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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2272/2024 RG avente ad oggetto: «impugnazione verbale unico di accertamento e notificazione»
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1
DANIELETTO ALBERTO ed elettivamente domiciliata in ricorso (Indirizzo
Telematico),
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliata SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA
-resistente
ED
[...]
Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avvocati
[...]
CAPPELLUTI FRANCESCO e SCHIAVULLI PASQUALE ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
ED
[...]
Controparte_3
[...]
[...
[...] in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati
ERRICHIELLO SALVATORE, CAMPAGNARO TAMARA, MILLO
ALESSANDRO, DETTOLE LIVIA e MELITO ANGELICA ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione al verbale unico di accertamento e notificazione n° 2022004763/DDL del 23/02/2023, notificato in data 6/3/2023 mediante il quale l' intimava Controparte_3 all'azienda di versare l'importo di € 85.857,94 a titolo di contributi ed €
40.749,55, a titolo di somme aggiuntive, così per complessivi € 126.607,49.
Si sono costituiti gli enti convenuti che hanno concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
*** ***
1. Le eccezioni sollevate dagli enti convenuti devono essere accolte.
2. Invero, risulta chiaramente dal verbale impugnato che hanno agito gli
Ispettori dell' e dell , invero l è CP_1 CP_2 Controparte_3 stato istituito dal D.Lgs. 149/2015 con funzione di coordinamento dell'attività di vigilanza che tuttavia rimane a capo dei singoli enti ciascuno per quanto di propria competenza. Co
3. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell .
4. In ogni caso, secondo il consolidato ed univoco orientamento della
S.C. « In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre
2 materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del
1981» ( Cass Sez. U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007; ex plurimis Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 32886 del 19/12/2018; Sez. L, Sentenza n. 16319 del
12/07/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18320 del 30/08/2007).
5. Per quanto riguarda e deve dichiararsi il difetto d'interesse CP_1 CP_2 ad agire in quanto per quanto riguarda l' dopo la notifica del verbale, in CP_1 data 30/3/2023, è stato pagato l'importo per i contributi (doc. 17 e in CP_1 data 17/4/4/24 è stato notificato avviso di addebito n.
41920240000187418000 per le sanzioni non opposto nel termine di 40 gg ex art. 24 d.lgs. 46/1999 (doc. 16 mentre per quanto riguarda l' CP_1 CP_2 veniva emessa la cartella di pagamento n. 119/2024/0004849353 000 per l'importo complessivo di €. 5.272,63 ( doc. 4 ) notificata via p.e.c. in data CP_2
8/3/2024 non opposto nel termine di 40 giorni ex art. 24 cit., sulla scorta della PAT 5/5/2023 (doc. 3 ) a sua volta emessa sulla scorta del verbale CP_2 opposto.
6. Orbene, «la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo» (vd Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6199 del 07/03/2024).
3 7. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
8. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite in considerazione della particolare situazione di fatto (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma
1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede: Co 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e il difetto d'interesse ad agire quanto alle pretese di e;
CP_1 CP_2
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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