Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
In base all'art. 311 cod. proc. civ. il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; ne consegue che, ai sensi degli artt. 74 e 75 disp. att. cod. proc. civ., qualora nel fascicolo di parte non sia stata rinvenuta la nota spese e manchi l'annotazione del cancelliere, il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato, e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non è tenuto a tener conto di altre indicazioni che non siano quelle desumibili dagli atti di causa regolarmente depositati. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si lamentava che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata dal g.d.p. senza tener conto della nota spese versata in atti, priva di timbro di deposito e sottoscrizione del cancelliere non essendo tali formalità necessarie nel giudizio dinanzi al giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2007, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EGIDIO ALBORNOZ 3, presso lo studio dell'avvocato PROSPERINI ALBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale Avv. Chini Simone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GELLI PAOLO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SU RO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6488/02 del Tribunale di NAPOLI, sezione ottava civile, emessa il 6/04/02, depositata il 17/05/02, R.G. 10733/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/12/06 dal Consigliere Dott. FICO Nino;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA EL ha appellato la sentenza del giudice di pace, che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta
contro
SA ON e l'IA - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., lamentando che il medesimo avesse liquidato le spese del giudizio non tenendo conto della nota spese versata in atti e, così, dell'effettiva attività professionale svolta dal difensore. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello sotto il profilo della mancata dimostrazione del deposito della nota.
Avverso la sentenza del tribunale il EL ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo, illustrato da memoria. L'IA ha resistito con controricorso.
SA ON non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo proposto il ricorrente ha dedotto che aveva depositato la nota spese e che mancavano il timbro del depositato e la sottoscrizione del cancelliere in quanto tali annotazioni non costituivano formalità necessarie nel giudizio dinanzi al giudice di pace.
La censura è infondata.
Per l'art. 311 c.p.c. il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, sicché, trovando applicazione davanti a questo giudice gli artt. 74 e 75 disp. att. c.p.c., qualora nel fascicolo di parte non venga rinvenuta la nota spese e manchi l'annotazione del cancelliere il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non deve tener conto di altre indicazioni che non quelle desumibili dagli atti di causa. Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2007