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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
dott.ssa NI Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9723 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Giuseppe Martorana, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
, nato a [...] [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Francesco Napoli, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da verbale di udienza del 13/6/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/7/2024, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , a Palermo il 17/11/1976, in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (nato a [...] il [...]), (nata a Per_1 Per_2
Palermo il 25/7/1989) e NI (nata a [...] il [...]), ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1 Il resistente si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso e chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in memoria.
Sentite le parti all'udienza del 26/2/2025, il Giudice istruttore, con ordinanza del
9/4/2025, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
obbligo a carico di di versare in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 13/6/2025 – nella quale il Giudice istruttore ha precisato che le condizioni della proposta conciliativa concernono la separazione e, limitatamente a quelle economiche, anche il divorzio – le parti hanno rappresentato di aderire alla predetta proposta conciliativa ed i procuratori hanno chiesto, pertanto, la decisione della causa in merito alla domanda di separazione, nonché la fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio.
Sulla base di quanto chiesto, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno aderito alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del
31/1/2025, in merito alle condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
2 • pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 17/11/1976 tra nata a Parte_1
Palermo il 15/8/1958, e , nato a [...] [...], trascritto negli Controparte_1
atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 1087, parte II, serie A, anno 1976, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 8, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Palermo, camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
dott.ssa NI Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9723 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Giuseppe Martorana, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
, nato a [...] [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Francesco Napoli, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da verbale di udienza del 13/6/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/7/2024, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , a Palermo il 17/11/1976, in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (nato a [...] il [...]), (nata a Per_1 Per_2
Palermo il 25/7/1989) e NI (nata a [...] il [...]), ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1 Il resistente si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso e chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in memoria.
Sentite le parti all'udienza del 26/2/2025, il Giudice istruttore, con ordinanza del
9/4/2025, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
obbligo a carico di di versare in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 13/6/2025 – nella quale il Giudice istruttore ha precisato che le condizioni della proposta conciliativa concernono la separazione e, limitatamente a quelle economiche, anche il divorzio – le parti hanno rappresentato di aderire alla predetta proposta conciliativa ed i procuratori hanno chiesto, pertanto, la decisione della causa in merito alla domanda di separazione, nonché la fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio.
Sulla base di quanto chiesto, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno aderito alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del
31/1/2025, in merito alle condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
2 • pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 17/11/1976 tra nata a Parte_1
Palermo il 15/8/1958, e , nato a [...] [...], trascritto negli Controparte_1
atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 1087, parte II, serie A, anno 1976, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 8, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Palermo, camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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