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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/08/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 124 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...](Principato di Monaco), Av. Parc Saint Roman n. 7;
nato a [...], il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
, residente in [...];
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...];
tutti rappresentati e difesi dagli Avv. DANIELE CARRA e SILVANA CERMINARA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA ), con sede legale in MA, Via Controparte_2 P.IVA_1
Mantova n. 68, in persona del suo Direttore Generale e Procuratore Speciale dott. CP_3
(Cod. Fisc. , nato a [...], il [...];
[...] C.F._4
(Cod. Fisc. , nato a [...]_3 C.F._5
(MI) il 1.11.1958, residente nel Comune di Luino (VA), Via Lugano n.18;
pagina 1 di 36 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MICHELE BELLI, MARIA ALESSANDRA
TOSCANI e FRANCESCO MATTIOLI, presso i cui domicili digitali sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità - diffamazione”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice 2: “Piaccia al Tribunale di Varese Illustrissimo, contrariis Parte_1 reiectis:
- accertato e dichiarato che con gli articoli pubblicati sul quotidiano ET di MA i giorni 09.05.17, 10.05.17, 11.05.17, 12.05.17 13.05.17, 16.05.17, 28.05.17 e 09.04.2018 sono state divulgate notizie non vere e comunque lesive della reputazione e della riservatezza degli attori,
- affermare la sussistenza di illeciti penali perpetrati in danno degli stessi attori e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori nella vicenda de qua, nella misura che emergerà congrua ed equa in seguito alle risultanze di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con la svalutazione monetaria intervenuta medio tempore e gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- condannare, altresì, il convenuto alla sanzione della Parte_3 riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 47/48 in favore degli attori con riferimento agli gli articoli pubblicati sul quotidiano ET di MA alle pagine 9 del
09.05.2017 intitolato “Lo yacht e la vita dorata dei EL” e 7 del 13.05.17 intitolato
“ e respingono le accuse”, nella misura che il Giudice adito riterrà di Parte_1 Pt_4 giustizia, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria maturati medio tempore;
- condannare, infine, i convenuti, ex art. 120 c.p.c., alla pubblicazione della sentenza, a cura e spese degli stessi, per due volte consecutivamente, sullo stesso quotidiano Controparte_4
e su altri due quotidiani nazionali che la S.V. Ill. ma vorrà individuare.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria insiste perché il Tribunale adito, previa revoca dell'ordinanza del 23.10.24, voglia ammettere le istanze istruttorie orali dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc in atti, che vengono riproposte in questa sede:
pagina 2 di 36 A) prova per interrogatorio dei convenuti e testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che ed i figli e appartengono ad una famiglia di Parte_1 Pt_2 CP_1 imprenditori di MA che si è sempre contraddistinta - a livello locale e nazionale, ma anche internazionale - per le proprie qualità manageriali;
2) Vero che gli attori hanno rivestito ruoli di primo piano nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, nonché nell'erogazione di servizi per dialisi, attraverso le società che gli stessi rappresentano;
3) Vero che è stato uno dei fondatori in Italia del gruppo azienda Parte_1 CP_5 leader nel settore mondiale per la realizzazione e per la fornitura di prodotti e terapie per la dialisi renale;
4) Vero che era consigliere di amministrazione della società ALTECO Parte_1
MEDICAL AB, con sede in Svezia, Lund, Skane County 226 60, Höstbruksvägen 8;
5) Vero che a partire dal 2005 e hanno gestito l'azienda PI Pt_2 Controparte_1
S.p.A., oggi con sede in Lemignano di Collecchio (PR), società specializzata nella commercializzazione di dispositivi medici utilizzati per l'effettuazione trattamenti di dialisi;
6) Vero che nel mese di maggio dell'anno 2017 gli odierni attori e la società PI S.p.A. venivano coinvolti in una clamorosa vicenda giudiziaria sviluppatasi a MA e denominata dagli organi inquirenti e di stampa “MA” (procedimento penale rubricato al n.
7054/2014 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MA);
7) Vero che l'inchiesta suindicata prese il nome da uno yacht, tale “MA V”, di proprietà del Prof. luminare e direttore della cattedra di Anestesia e Rianimazione Persona_1 presso la facoltà di Medicina dell'Università di MA;
8) Vero che il Prof. veniva accusato dalla Procura della Repubblica di MA Persona_1 di avere avuto un ruolo centrale nell'attività illecita corruttiva che avrebbe coinvolto diversi medici e numerosi imprenditori nazionali ed internazionali operanti nel campo farmaceutico;
9) Vero che tra questi fu inserito anche il nominativo degli attori;
10) Vero che in data 27.04.2017 il G.I.P. del Tribunale di MA emetteva un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quarantacinque indagati;
11) Vero che tra i destinatari della misura figuravano anche il dott. quale Parte_1 membro del consiglio di amministrazione della società ALTECO MEDICAL AB, e l'Ing.
quale amministratore delegato e legale rappresentante di SPINDIAL Parte_2
S.p.A.;
12) Vero che nell'inchiesta risultava indagato, a piede libero, anche l'attore Controparte_1
pagina 3 di 36 13) Vero che i reati ipotizzati a carico dei riguardavano condotte di corruzione Parte_1 asseritamente consumate e tentate;
14) Vero che l'esecuzione del provvedimento cautelare fu accompagnata da una conferenza stampa tenuta dall'allora Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di MA, dott. Antonio , tuttora disponibile al link Testimone_1 https://video.repubblica.it/edizione/parma/inchiesta-pasimafi-del-nas-di-parma-laprocura- corruzione-quasi-permanente/275214/275763;
15) Vero che il quotidiano locale della città di MA, , avviò nei giorni Controparte_4 successivi una vera e propria campagna diffamatoria verso gli attori, attribuendo loro fatti e condotte diverse e più gravi rispetto a quelle effettivamente contestate dall'Autorità
Inquirente;
16) Vero che il quotidiano in questione nel periodo che intercorse tra il 9.5.2017 ed il
28.5.2017 pubblicò a più riprese una serie di articoli diffamatori nei confronti della famiglia che si rammostrano al teste, all'evidente fine di denigrarne la reputazione dei suoi Parte_1 componenti e delle società che essi rappresentavano e tale da comprometterne gravemente l'immagine professionale;
17) Vero che in particolare, il 9 maggio 2017, a pagina n. 7, veniva pubblicato sul quotidiano “La ET di MA” un articolo a firma della giornalista recante il titolo “Farmaci e corruzione: 16 arrestati, 5 sono parmigiani”; Persona_2
18) Vero che nell'articolo in questione gli attori venivano ingiustamente e falsamente accusati di avere promosso ed organizzato un vasto sistema corruttivo;
19) Vero che le testuali parole utilizzate nell'articolo dalla giornalista sono le seguenti:
“proprio dalla “father and sons” sarebbe partita nel 2015 l'idea di agganciare Parte_1
“ come deus ex machina della corrutela”; PE
20) Vero che l'accusa rivolta dall'autrice dell'articolo di stampa non era emersa dall'indagine in corso, tantomeno dalla conferenza stampa rilasciata dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di MA, dott. , nel giorno degli arresti o in quelli Tes_1 successivi;
21) Vero che a partire dall'anno 2014 gli attori nel lecito svolgimento delle loro attività imprenditoriali, avevano preso contatti con diversi esponenti dell'Università , tra i CP_4 quali anche il Professore al solo fine di far conoscere il dispositivo medico Persona_1
“TE LPS R”, già utilizzato da molti anni in varie parti del mondo nella cura intensiva del paziente settico;
22) Vero che nell'articolo in questione vennero pubblicati i dati relativi agli indirizzi di residenza e di domicilio degli attori e Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 36 23) Vero che per quanto concerne l'Ing. veniva rivelata la via cittadina Parte_2 cui egli viveva con la moglie e due figli minorenni;
24) Vero che in data 9 maggio 2017, a pagina 9, il quotidiano “La ET di MA” infieriva ancora gratuitamente sugli attori nell'articolo intitolato “Lo yacht e la vita dorata dei EL”; 25) Vero che l'articolo in questione aveva il seguente contenuto: “Stavolta lo yacht non è solo un bene di lusso, da sfoggiare insieme ad altri numerosi status symbol, ma Part uno dei tasselli dell'inchiesta dove sono finiti i «father and sons»: 71 anni, Parte_1 padre di e , rispettivamente presidente e vicepresidente di PI S.p.A. la Pt_2 CP_1 società –insieme ad TE- al centro del sistema di corruzione smascherato dai carabinieri.
Un'accusa che getta un'ombra lunghissima e scura sulla vita dorata dei Parte_5
«MA V» (come è stata ribattezzata l'inchiesta) è il nome dello yacht in uso al professore riconducibile alle stesse società dei La manutenzione della barca, PE Parte_1
l'acquisto delle strumentazioni, il procacciamento del posto barca, il pagamento degli ormeggi: spese sostenute dalle società, in cambio di favori del professor che Persona_3 emerge dall'inchiesta partita dalla Procura di MA è un sistema di corruzione rodatissimo…Il ruolo di senior è di primo piano”; Parte_1
26) Vero che gli odierni attori erano accusati nell'articolo in questione di avere comprato i
“favori” di mettendogli a disposizione lo yacht “MA V di proprietà di Persona_1 società riconducibili agli imprenditori;
Parte_1
27) Vero che l'affermazione secondo cui lo yacht “MA V” sarebbe stato di proprietà di società riconducibili agli imprenditori era falsa e che la circostanza non era Parte_1 emersa né dalle indagini di cui disponeva il giornalista, né dalle informazioni sull'inchiesta riferite dagli inquirenti agli organi di stampa;
28) Vero che nell'articolo de quo la famiglia veniva falsamente descritta, sin dal Parte_1 titolo, come proprietaria di uno yacht (utilizzato per corrompere un professore universitario e pubblico ufficiale) e capace di realizzare una vita “dorata”, quale ovvia e suggestiva conseguenza delle proprie delittuose condotte;
Part
29) Vero che e nel corpo dell'articolo, vennero descritti come Parte_2 soggetti “al centro del sistema di corruzione smascherato dai Carabinieri”; Part
30) vero che e furono coinvolti nel procedimento penale soltanto in Parte_2 quattro dei ben settanta (70) capi di imputazione ipotizzati dal Pubblico Ministero a carico del Prof. e di numerosi altri indagati nella propria richiesta di misure cautelari;
PE
pagina 5 di 36 31) vero che l'articolo de quo era dedicato alla famiglia fornendo una Parte_1 ricostruzione parziale e tendenziosa dei fatti volta ad individuare gli odierni attori al centro del sistema di corruzione;
32) vero che l'invettiva nei confronti degli attori proseguì, ancora, a pagina 9 dell'edizione del 10 maggio 2017 con l'articolo a firma intitolato “Persino lo yacht Persona_4 rifornito con farmaci presi in reparto”;
33) vero che il tenore dell'articolo de quo era il seguente: “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili della ditta TE. Lo scopo? Semplice e fondamentale: «agganciare PE quello (ovvero che è il . Se agganciamo lui dopo partiamo con PE CP_6 Parte_6 quattordici o quindici reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore».
Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica del prodotto dell'TE da parte della struttura pubblica in cui opera il primario. Uno scambio alla pari? Forse anche se gli unici a rimetterci sicuramente sono i pazienti che da quel punto in poi verranno sottoposti, inconsapevolmente, a terapie sperimentali mai sottoposte alle opportune verifiche. Mentre le pubblicazioni scientifiche, quelle che dovrebbero garantire che un medicamento è stato testato ed è sicuro, si svelano essere poco più di carta straccia”;
34) vero che l'autore dell'articolo suindicato comunicava ai lettori che i responsabili della società TE (identificati nella persona degli attori) avevano concluso un accordo corruttivo con il quale avrebbe ottenuto la strumentazione tecnica per lo yacht in Persona_1 questione in cambio della sperimentazione clinica su ignari pazienti di un dispositivo medico commercializzato dalla società TE e mai sottoposto alle “opportune verifiche”;
35) vero che l'autore alterò il reale contenuto delle intercettazioni ambientali Persona_4 relative alla cena del 2015 organizzata presso il ristorante Cocchi di MA, oltre che dell'ordinanza di custodia cautelare della quale egli era in possesso;
36) vero che dal contenuto delle predette intercettazioni era emerso che nel corso della cena in questione vennero illustrate al professor le caratteristiche scientifiche di un Persona_1 dispositivo medico utilizzato per la cura dei pazienti settici l'“L TE R”
(prodotto dalla stessa società e commercializzato da PI spa) -, al fine di sottoporre tale prodotto al centro di ricerca scientifica diretto dal professore;
pagina 6 di 36 37) vero che non corrisponde a verità la notizia riportata nell'articolo suindicato sulla circostanza che tale dispositivo medico fosse stato sperimentato sugli ignari pazienti in cura dal dott. Persona_1
38) vero che non era mai stata condotta alcuna sperimentazione clinica per la valutazione del dispositivo medico “L TE R” presso il reparto di rianimazione diretto dal medico e che nessun paziente era stato sottoposto a cure attraverso il Persona_1 suindicato dispositivo medico;
39) vero che il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo l'Ing. subiva una sassaiola da parte di un cittadino all'uscita Parte_2 dal Tribunale di MA, ove si era recato per rendere l'interrogatorio di garanzia;
40) vero che aveva dolosamente associato il contenuto delle intercettazioni Persona_4 ambientali della cena suindicata (dal quale emergeva la sola richiesta di sottoporre a sperimentazione scientifica il dispositivo medico di TE) con il contenuto delle intercettazioni telefoniche dell'utenza in uso ad altro coindagato [tale Persona_5
(dal quale emergeva che il si era offerto di fornire la strumentazione tecnica per lo Pt_4 yacht di;
PE
41) vero che lo yacht “MA” era di esclusiva proprietà di e non di società Persona_1 riferibili alla famiglia degli attori;
42) vero che la proprietà dello yacht in questione agli attori non è mai emersa da alcun atto dell'indagine;
43) vero che l'attacco mediatico nei confronti degli attori è proseguito anche con l'articolo, pubblicato lo stesso 10.05.2017, ma a pagina n. 7, firmato da avente il Persona_6 seguente titolo: “Maggiore, altri 7 medici indagati”;
44) vero che nell'articolo in questione venivano reiterate le accuse verso gli attori di avere introdotto “nel reparto di alcuni filtri montati su apparecchiature per emotrasfusione PE prodotti dalle società . Dispositivi che sarebbero stati utilizzati senza verifiche Parte_7 sull'efficacia e la sicurezza”;
45) vero che nell'edizione dell'11.5.2017 del quotidiano La ET di MA veniva pubblicato un articolo di a pag. 6 dal titolo “Scandalo Sanità, il gip: «Sistema Persona_6 mercificato»” del seguente tenore: “A MA, in particolare, l'inchiesta ha colpito duro: i domiciliari sono scattati, oltre che per per il suo braccio destro per PE Persona_7
membro del CDA dell'TE, per il figlio ad della PI di Parte_1 Pt_2
Lemignano. Ammesso che non decidano di avvalersi della facoltà di non rispondere, gli indagati dovranno rispondere della marea dei reati contestati, a vario titolo: associazione a delinquere, corruzione, peculato, truffa, abuso d'ufficio, intestazione fittizia di beni.
pagina 7 di 36 Dovranno tentare di dare una spiegazione a quelle conversazioni intercettate in cui si discute di farmaci e dispostivi medici, spesso privi di qualunque autorizzazioni, e si contratta”;
46) vero che nel procedimento penale che li ha visti coinvolti, gli attori non sono mai stati indagati per associazione a delinquere, peculato, truffa, abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni, ma unicamente per due soli episodi asseritamente riconducibili – in ipotesi accusatoria – all'art. 319 c.p;
47) vero che nell'articolo de quo, il quotidiano lasciava intendere ai lettori che
[...]
e avessero posto in essere attività promozionale di dispositivi Parte_1 Parte_2 medici “privi di qualunque autorizzazione”;
48) vero che i dispositivi di cui trattasi erano tutti dotati delle necessarie autorizzazioni e marchiati CE, così come previsto dalla Direttiva Europea 93/42/CE;
49) vero che in data 12.05.2017 veniva pubblicato a pag. 6 un articolo a firma di Per_6 intitolato “Allegri contrattacca: «Io, scelto per meriti», il cui contenuto era il
[...] seguente: “Cene, biglietti aerei, pernottamenti in alberghi e pure la strumentazione di bordo per il suo Yacht: questo è il bottino che avrebbe pattuito il primario tra febbraio e giugno
2015 con i vertici dell'TE e PI”;
50) vero che nell'ordinanza del GIP di MA non vi era alcuna indicazione o intercettazione che facesse ritenere che vi fosse stata la pattuizione / contrattazione riferita dal giornalista;
51) vero che nel quotidiano locale della provincia di MA del 13 Maggio 2017 veniva pubblicato a pag. 7 un articolo dal titolo “ e respingono tutte le accuse”; Parte_1 Pt_4
52) vero che il quotidiano locale riferiva ancora una volta circostanze Controparte_4 non vere e segnatamente: “ ( ) è accusato di avere fatto attivamente parte Parte_1 Pt_2 del sistema messo in piedi per fare soldi piazzando farmaci e dispositivi medici grazie alla compiacenza di operatori sanitari e ricercatori”;
53) vero che l'ordinanza del GIP mai fece riferimento a un “sistema per fare soldi” e che gli investigatori avevano accertato che non era mai stato fatturato alcunché all'
[...]
dei prodotti TE, NxStage e Stent da 2 mm, oggetto Parte_8 dell'inchiesta MA V;
54) vero che l'articolo non diede alcun risalto alla dichiarazione resa innanzi al GIP dall'indagato con la quale quest'ultimo si era assunto ogni responsabilità Pt_4 relativamente alla apparecchiatura per lo Yacht donata al PE
55) Anche nel quotidiano del 16.05.2017 venivano riferite nuovamente notizie non corrispondenti al contenuto dell'ordinanza del GIP del seguente tenore: “grazie a
[...]
tra febbraio e giugno 2015, sarebbero riusciti a vendere negli ospedali italiani i filtri PE
pagina 8 di 36 UPS absorber, prodotti dalla società svedese TE di cui è consigliere di Parte_1 amministrazione. E tutto ciò grazie al pagamento di cene, biglietti aerei ma anche di una parte della strumentazione dello Yacht «MA V di Fanelli…»”;
56) Vero che la campagna diffamatoria nei confronti degli attori ebbe seguito ancora in data
28 maggio 2017 a pagina 7 attraverso un articolo, a firma di dal titolo Persona_8
“MA, liberi i due;
Parte_1
57) Vero che nell'articolo in questione il quotidiano parmigiano attribuiva agli attori di avere
“venduto negli ospedali italiani dei filtri Ups Absorber, prodotti dalla società TE di cui
è consigliere di amministrazione. Il tutto grazie al pagamento di cene, biglietti Parte_1 aerei e di parte della strumentazione dello yacht “MA V” di Fanelli”;
58) Vero che le infondate accuse mosse dagli autori degli articoli pubblicati sul quotidiano in questione hanno sortito un effetto devastante sulla reputazione degli attori;
59) Vero che le notizie per cui è causa furono “rilanciate”, in tempo reale, su tutto il territorio nazionale e internazionale, attraverso internet;
60) Vero che a seguito dei fatti di causa il Dott. ha dovuto giustificare al Parte_1 sistema bancario internazionale le notizie diffuse dal quotidiano;
Controparte_4
61) Vero è che in seguito alla campagna diffamatoria messa in atto dalla ET di MA il sistema bancario aveva deciso di sospendere il supporto finanziario alle società
e alla società PI S.p.a. imponendo al Dr. di provvedere Parte_9 Parte_1 con mezzi propri a sopperire a tale mancanza nella misura che il teste indicherà;
62) Vero che l'attore ha subito la volontà diffamatoria del quotidiano locale Controparte_1 ancora nell'articolo pubblicato da MA in data 09.04.2018; CP_4
63) Vero che nell'articolo de quo il quotidiano locale pubblicava la notizia di un furto subito dal dott. nella propria abitazione;
Controparte_1
64) Vero che il quotidiano parmigiano etichettava la vittima quale soggetto “già noto alle cronache per essere stato, con altri membri della propria famiglia, indagato nell'ambito dell'inchiesta MA che ha svelato presunti casi di corruzione all'interno degli ambienti ospedalieri”;
65) Vero che nell'articolo de quo il giornalista con riferimento alla notizia oggetto dell'articolo (ovvero il “Furto in villa”) non mancava di evidenziare che “da parte degli inquirenti si mantiene un assoluto riserbo ma trapela che alcuni aspetti della ricostruzione delle vittime sarebbero da verificare e controllare”.
Si indicano a testi: - residente in [...], Loc. Persona_5
Monticelli Terme, Via Da Vinci n. 10; - , residente in [...]
pagina 9 di 36 (PR), Via Scodoncello n. 10/a; - , residente in [...]
Abba n. 4; - , residente a Felino (PR); - CP_9 Controparte_10 residente in Felino (PR), Via Montessori n. 5; - , Controparte_11 residente in [...], Immeuble L'Astoria, 26 bis Bd Princesse Charlotte;
- CP_12
residente in [...]; -
[...] CP_13
, residente in [...]; , residente
[...] Controparte_14 in Milano (MI), Via Maffei n. 18. B)
Si insiste, altresì, affinché l'Ill. mo G.U. voglia disporre l'acquisizione dell'intercettazione ambientale operata dall'autorità inquirente in data 26.02.2015 presso il Ristorante Cocchi, nonché delle intercettazioni telefoniche operate sul coindagato nel Persona_5 procedimento penale rgnr 7054/2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
MA”.
Per parte convenuta + 1: “Voglia il Tribunale di Varese Ill.mo, Controparte_2 contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per esser stata la mediazione svolta innanzi ad Organismo territorialmente incompetente, con adozione dei provvedimenti ex art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010 e disposizione di nuova mediazione, da proporsi innanzi ad
Organismo del circondario del Tribunale di Varese;
- in via principale, di merito, respingere le domande tutte proposte dagli attori nei confronti dei convenuti, in quanto illegittime, infondate, non provate o come meglio;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione, ritualmente notificata, iscritto a ruolo in data
18/01/2024, il sig. e i figli sig. e sig. Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, nonché al Parte_3 fine di riassumere la causa originariamente intentata avanti al Tribunale di Monza, il quale con ordinanza 13/11/2023 ha dichiarato “l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza adito per essere competente territorialmente il Tribunale di MA o il Tribunale di Varese”
(cfr. All. B attori).
In particolare, gli attori hanno agito in giudizio al fine di vedere Parte_1 accertata e dichiarata la divulgazione di notizie non vere e lesive della reputazione e pagina 10 di 36 riservatezza, attraverso articoli pubblicati sul quotidiano convenuto nel Controparte_4 maggio 2017 e aprile 2018 (per la precisione, nei giorni 09.05.17, 10.05.17, 11.05.17,
12.05.17 13.05.17, 16.05.17, 28.05.17 e 09.04.2018) e, per l'effetto, ottenere la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, non espressamente quantificati, ma rimessi a valutazione di congruità ed equità giudiziale, oltre interessi e rivalutazione;
con condanna del convenuto al pagamento della sanzione di cui Parte_3 all'art. 12 Legge n. 47/1948 per gli articoli del 09.05.2017 e del 13.05.17, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con pubblicazione della sentenza emittenda ex art. 120 c.p.c., a cura e spese dei convenuti;
con vittoria di spese di lite.
Gli attori anno richiamato i contenuti dell'originario atto di citazione, Parte_1 deducendo di essere imprenditori leader nel settore per il mercato sanitario della dialisi renale, venendo coinvolti nel maggio 2017 in una inchiesta giudiziaria in MA, denominata
“MA” (R.G.N.R. 7054/2014 Procura MA), prendendo il nome da uno yacht di uno sei sanitari coinvolti nell'indagine, Prof. (direttore della cattedra di Anestesia e Persona_1
Rianimazione presso la facoltà di Medicina dell'Università di MA), accusato dalla Procura della Repubblica di MA di avere avuto un ruolo centrale nell'attività illecita corruttiva che avrebbe coinvolto diversi medici e numerosi imprenditori nazionali ed internazionali operanti nel campo farmaceutico.
In particolare, gli attori hanno dedotto che il giornale convenuto ha dato ampio risalto alla vicenda, con strepitus fori, quando è stata emessa in data 27/04/2017 dal GIP del
Tribunale di MA l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 45 degli indagati (destinatari della misura sia uale membro Parte_1 del consiglio di amministrazione della società TE Medical AB, sia Parte_2 quale amministratore delegato e legale rappresentante di PI S.p.A.,
[...] società specializzata nella commercializzazione di dispositivi medici utilizzati per l'effettuazione trattamenti di dialisi;
a piede libero solo indagato), Controparte_1 per condotte dei capi di imputazione per corruzione, consumata e tentata.
Gli attori hanno poi dedotto: la vicenda “MA”, di evidente rilevanza mediatica, sia nazionale che locale, secondo la difesa attorea, sarebbe stata riportata dalla ET di
MA con l'intento di avviare una campagna diffamatoria nei confronti dei Parte_1 attraverso la pubblicazione di articoli, tra il 9 maggio 2017 ed il 28 maggio 2017, contenenti l'utilizzo di espressioni tali da lederne l'immagine professionale (come il riferimento ai pagina 11 di 36 “father e sons”, richiamando il sistema di stampo mafioso) e la riservatezza (come Parte_1 la pubblicazione dei dati relativi agli indirizzi di residenza e di domicilio e Parte_1
. Parte_2
La censura più importante, tuttavia, attiene alla divulgazione di informazioni non vere: nello specifico, gli attori allegano una serie di notizie pubblicate sulla ET di MA che,
a loro dire, distorcerebbero lo sviluppo della vicenda giudiziaria – come quella del 9 maggio CP_1 2017, a firma secondo cui lo yacht “MA V”, di proprietà di società del PE sarebbe stato invece di proprietà di società riconducibili agli imprenditori Parte_1
(«MA V» (come è stata ribattezzata l'inchiesta) è il nome dello yacht in uso al professore riconducibile alle stesse società dei La manutenzione, l'acquisto delle PE Parte_1 strumentazioni, il procacciamento del posto barca, il pagamento degli ormeggi: spese Part sostenute dalle società, in cambio di favori del professor ), o quella per la quale PE
e sarebbero “al centro del sistema di corruzione smascherato dai Parte_2
Part Carabinieri” (circostanza falsa, dal momento che e risultano accusati Parte_2 di quattro capi di imputazione su settanta ipotizzati dal Pubblico Ministero a carico del Prof.
e di numerosi altri indagati). PE
Ancora, gli attori rappresentano che con articolo 10 maggio 2017 l'autore avrebbe alterato strumentalmente il reale contenuto delle intercettazioni ambientali, relative ad una cena del 2015 organizzata presso il ristorante Cocchi di MA tra e i PE Parte_1 invero, nell'articolo si legge che “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili PE della ditta TE. Lo scopo? Semplice e fondamentale: «agganciare quello (ovvero PE che è il . Se agganciamo lui dopo partiamo con quattordici o quindici CP_6 Parte_6 reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore». Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica del prodotto dell'TE da parte della struttura pubblica in cui opera il primario. Uno scambio alla pari? Forse anche se gli unici a rimetterci sicuramente sono i pazienti che da quel punto in poi verranno sottoposti, inconsapevolmente, a terapie sperimentali mai sottoposte alle opportune verifiche. Mentre le pubblicazioni scientifiche, quelle che dovrebbero garantire che un medicamento è stato testato ed è sicuro, si svelano essere poco più di carta straccia”.
pagina 12 di 36 Dalle già menzionate intercettazioni, invece, sarebbe emerso solo come siano state illustrate al prof. le caratteristiche scientifiche di un dispositivo medico utilizzato per PE la cura dei pazienti settici l'“L TE R”.
Parti attrici, inoltre, hanno sottolineato come pur non corrispondendo al vero che tale dispositivo medico sia stato sperimentato sugli ignari pazienti in cura dal dott. PE
l'inesattezza dell'articolo avrebbe scatenato non solo una feroce reazione della stampa, ma anche un'aggressione ai danni di il quale sarebbe stato vittima di una Parte_2 sassaiola da parte di un cittadino all'uscita dal Tribunale di MA.
Infine, gli attori hanno precisato come il giornalista abbia dolosamente associato il contenuto delle intercettazioni ambientali della cena suindicata, da cui è emersa la richiesta di sottoporre a sperimentazione scientifica il dispositivo medico di Atleco, con il contenuto delle intercettazioni telefoniche dell'utenza in uso ad altro coindagato, Persona_5
Con articolo dell'11 maggio 2017, a detta degli attori, è continuata l'attività diffamatoria ai loro danni, in quanto la ET di MA, scrivendo che “gli indagati dovranno rispondere della marea dei reati contestati, a vario titolo: associazione a delinquere, corruzione, peculato, truffa, abuso d'ufficio, intestazione fittizia di beni.
Dovranno tentare di dare una spiegazione a quelle conversazioni intercettate in cui si discute di farmaci e dispostivi medici, spesso privi di qualunque autorizzazione, e si contratta” avrebbe fatto intendere che i fossero accusati per tutti i reati summenzionati – Parte_1 mentre i reati ipotizzati a loro carico riguardavano esclusivamente condotte di corruzione asseritamente consumate e tentate – e che, ancora, avessero posto in essere attività promozionale di dispositivi medici non autorizzati.
Parimenti diffamatori sarebbero, secondo gli attori, gli articoli del 12 e del 13 maggio
2017, in quanto la versione dei fatti riferita da verrebbe riportata con una Parte_1 forma dubitativa e, oltre a ciò, verrebbe dato poco conto alla dichiarazione resa dal sig. innanzi al GIP con la quale, invece, quest'ultimo si era assunto ogni Persona_5 responsabilità relativamente alla apparecchiatura per lo yacht donata al PE
Gli attori sottolineano, inoltre, come le pubblicazioni del 16 e 28 maggio 2017 continuino a riportare tutte le false accuse, non corrispondenti al contenuto dell'ordinanza del
GIP, e insistano ancora sull'utilità che sarebbe stata concessa al prof. dai PE Parte_1
(“grazie a tra febbraio e giugno 2015, sarebbero riusciti a vendere negli Persona_1
Part ospedali italiani i filtri UPS absorber, prodotti dalla società svedese TE di cui pagina 13 di 36 è consigliere di amministrazione. E tutto ciò grazie al pagamento di cene, biglietti Parte_1 aerei ma anche di una parte della strumentazione dello Yacht «MA V di Fanelli”); inoltre, porre l'attenzione sulle dimissioni di dagli incarichi societari della Parte_2
PI, indurrebbe il lettore a paragonare tale iniziativa ad una ammissione di colpa. Per di Part più, nonostante la notizia della revoca delle misure cautelari in favore di e Parte_2
il quotidiano convenuto avrebbe reiterato le offese nei confronti degli attori,
[...] ripercorrendo una ricostruzione dei fatti non veritiera.
Infine, è stato evidenziato che, a distanza di un anno dalla vicenda sopra descritta, il quotidiano locale, pubblicando il 9.4.2018 la notizia di un furto subito da Controparte_1 nella propria abitazione, ha rammentato come quest'ultimo fosse “già noto alle cronache per essere stato, con altri membri della propria famiglia, indagato nell'ambito dell'inchiesta
MA che ha svelato presunti casi di corruzione all'interno degli ambienti ospedalieri”, insistendo nella attività diffamatoria, suggerendo ai lettori come l'attore al Controparte_1 pari suoi familiari, fosse dedito alla consumazione di reati.
Si sono tempestivamente costituti in giudizio, i convenuti CP_16
e , i quali, evidenziando lo
[...] Parte_3 svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria innanzi ad organismo territorialmente incompetente, ossia l'Organismo di Mediazione di MA (sede CP_17 in Via Farini n.3, MA), hanno preliminarmente eccepito per tale ragione
[...]
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Contestando, poi, la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto integrale di ogni pretesa, la difesa convenuta ha dedotto il corretto esercizio del diritto di cronaca: in particolare, oltre ad essere evidente il requisito della rilevanza sociale dell'inchiesta
“MA”, che ha coinvolto noti medici ed imprenditori della città di MA (tra cui figurano i , si contesta l'avversaria censura principale relativa alla pubblicazione di notizie Parte_1 non veritiere.
Nello specifico, infatti, i convenuti hanno evidenziato la rispondenza degli articoli giornalistici oggetto di contestazione rispetto al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare
– di cui erano destinatari, tra gli altri, anche gli attori – in cui si legge che “ il nucleo centrale dell'indagine gira attorno alle numerose condotte di corruzione commesse da e Persona_1
i vari amministratori e manager delle case farmaceutiche, i quali, in situazioni di sostanziale parità hanno di fatto “stipulato” accordi illeciti. […]la vicenda che riguarda i predetti capi pagina 14 di 36 di imputazione ruota attorno alle attività compiute dal per favorire gli imprenditori PE
(della TE) e (della PI), nonché al comunicato Parte_1 Parte_2 stampa dei N.A.S. di MA in cui si parla di “un articolato sistema corruttivo realizzato per incamerare somme di denaro e beni di ingente valore, attraverso l'asservimento delle relative funzioni pubbliche agli interessi commerciali di alcune case farmaceutiche (leggi, PI e
TE)…per la promozione e la diffusione illecita dei relativi prodotti farmaceutici”.
Anche il nucleo essenziale della notizia del 10 maggio 2017, relativa alle intercettazioni, non sarebbe dunque stato alterato in quanto, ai tempi degli articoli contestati, appariva indubbio che gli inquirenti considerassero unitariamente “gli imprenditori delle case farmaceutiche” – riconducendo ad entrambi le regalie sullo yatch del prof. – e che PE figurassero il sig. come una longa manus della famiglia nell'attività Pt_4 Parte_1 corruttiva del prof. PE
Ancora, che il dispositivo medico LPS TE DS (prodotto da TE e commercializzato da PI) sarebbe stato sperimentato sui pazienti in assenza delle opportune verifiche di sicurezza, emerge nel comunicato stampa dei N.A.S. di MA (“gli imprenditori si rivolgono al il quale, sostanzialmente, si mette a disposizione per PE condurre di fatto una sperimentazione clinica in assenza del previo parere del Comitato Etico dell'Azienda di sperimentazione….attestando la validità scientifica del filtro in ordine alla sicurezza e efficacia senza che ciò fosse dimostrato da evidenze scientifiche…per cercare di dirottare l'utilizzo dei dispositivi dai reparti di nefrologia a quelli di terapia intensiva, Part mettendo in contatto gli imprenditori e con tale […] Ecco Parte_2 Per_9 dunque che, al di là del mancato rispetto della normativa di settore, emerge l'assoluta violazione dei diritti dei pazienti ignari, a cui verrà “provato” il dispositivo medico, Pt_4
(come tutti gli attori della vicenda), nella piena consapevolezza degli incidenti che possono accadere utilizzando il filtro, dirà che in caso di more del malato a nessuno verrà addossata nessuna responsabilità, facendo venir meno i principi etici che sono alla base della ricerca in campo biomedico”.
La difesa delle parti convenute ha poi puntualizzato che l'unica imprecisione, circa la riconducibilità dello yatch MA alla famiglia (invece riconducibile ad una Parte_1 società del prof. , non solo sarebbe stata prontamente corretta con articolo del 12 PE maggio 2017 ma che, in ogni caso, il fulcro della notizia sarebbe rappresentato dal fatto che le spese di manutenzione della barca, di acquisto delle strumentazioni ecc. fossero sostenute dai pagina 15 di 36 in cambio dei favori di notizia che, al tempo delle indagini, era corretta. Parte_1 PE
Nell'ordinanza di custodia cautelare, infatti, si legge che: “Dal contenuto della conversazione si apprende che gli imprenditori stiano facendo numerose migliorie sullo yatch MA che il P.U. riceve in cambio del suo fattivo aiuto alla vendita del prodotto filtro TE, oltre alla fornitura della strumentazione tecnologica per lo yatch MA, gli imprenditori si fanno carico anche delle spese relative alla manutenzione della barca ed il ne tiene debita Pt_4 nota da mostrare a ”… “in cambio di ciò il medico assicura agli Parte_1 imprenditori l'utilizzo della struttura dell' da lui diretta, nella fattispecie Controparte_18 la 2° rianimazione, distogliendo gli interessi della sua unità operativa da fini istituzionali per favorire gli interessi dell'Azienda privata”.
Ancora, l'articolo dell'11 maggio 2017 non parlerebbe di dispositivi medici “privi di qualsiasi autorizzazione”, bensì di “dispositivi senza verifiche sull'efficacia e sicurezza”, limitandosi a riportare quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare (“il dispositivo medico TE UPS Absorber già in commercio non soddisfa le norme vigenti per i dispositivi medici non essendo dimostrabile sicurezza nell'utilizzo sui pazienti e efficacia nel trattamento dei gram negativi tramite evidenze scientifiche). Inoltre, l'espressione “marea di reati contestati, a vario titolo” si riferirebbe alla totalità dei 75 indagati dell'operazione “MA”
e non solo ai Parte_1
Del pari, secondo quanto sostenuto dai convenuti, non possono dirsi diffamatori né
l'articolo del 12 maggio 2017, in cui si chiarisce la proprietà dello yacht (riconducibile alla
, società del prof. e si valorizza, inoltre, la posizione difensiva degli attori, CP_19 PE riportandone le parole in virgolettato, né quelli del 13 e 16 maggio 2017 che, riprendendo la vicenda solo in un breve inciso ai fini della comprensione da parte del lettore, risaltano le prospettazioni difensive di (dedicandogli una colonna di stampa, anche con Pt_4 riferimento al tema delle dotazioni e strumentazioni dello yacht regalate), e dei (in Parte_1 tre colonne si stampa). Ancora, si sottolinea come la precisazione relativa alle dimissioni di dagli incarichi societari non presenterebbe alcun contenuto diffamatorio, Parte_2 limitandosi a riferire un episodio senza l'utilizzo di alcuna espressione tale da indurre il lettore a credere nell'intento confessorio dell'allora indagato.
Inoltre, la difesa rileva come il quotidiano non abbia mancato di sottolineare degli sviluppi favorevoli per gli attori della vicenda giudiziaria (come la revoca della misura degli pagina 16 di 36 arresti domiciliari) accuratamente riportati da “ nell'articolo nel 28 Controparte_4 maggio 2017.
Infine, come rilevato dai convenuti, per quanto attiene la pubblicazione del 9 aprile
2018 relativa al furto in villa ai danni di la vicenda giudiziaria che lo ha Controparte_1 visto coinvolto (ed al tempo in corso) sarebbe stata richiamata senza alcuna portata diffamatoria ma, al contrario, l'articolo avrebbe espresso sostegno e appoggio solidaristico alla vittima.
È stata poi sottolineata la continenza della forma espositiva, data dall'utilizzo del modo condizionale nell'esposizione dei fatti, dall'impiego delle virgolette nel riportare le parole di vari soggetti coinvolti e dall'utilizzo di espressioni proprie del lessico giornalistico, inoffensivi per la dignità degli attori.
Venendo al quantum richiesto dagli attori a titolo di danno, l'asserita insussistenza di un illecito penale e civile sarebbe tale da esclude la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria: invero, secondo la posizione dei convenuti, quanto ai danni patrimoniali, nulla è stato dedotto e provato e stesso deve dirsi per i danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, per i quali la prova che il perturbamento dello stato d'animo e la lesione reputazionale siano stati sofferti esclusivamente in relazione alla pubblicazione degli articoli oggetto di causa su “
[...]
” e non, piuttosto, al fatto in sé considerato. Controparte_4
Non da ultimo, è stata contestata la richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna, poiché l'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni non sussisterebbe, dato il corretto operato del e, in ogni caso, la vicenda di cronaca CP_20 giudiziaria de qua non sarebbe più attuale, trattandosi di un episodio risalente all'anno 2017.
Infine, i convenuti si sono opposti alla domanda di condanna del dott.
[...] ai sensi dell'art. 12 Legge Stampa, in relazione ai due articoli a firma Parte_3
R.C. del 9 e 13 maggio 2017, trattandosi di sanzione civile, irrogabile solo ad opera del giudice penale e in presenza di un illecito civile o penale che, nel caso in esame, non può dirsi configurato.
All'udienza del 21.05.2024, fissata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto i termini ordinari per deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Rilevata la tardività delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, non avendo le stesse trovato sede nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., non depositata, e rigettate le pagina 17 di 36 istanze istruttorie di parte attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, all'udienza del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, dunque, è stata trattenuta in decisione.
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1) In via preliminare: l'eccezione di improcedibilità per svolgimento della mediazione obbligatoria presso organismo territorialmente incompetente
La domanda di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Come chiarito dalla Circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia, il criterio di competenza territoriale è rispettato quando la sede principale dell'organismo, o anche una sua sede secondaria, si trovino all'interno di uno dei Comuni ubicati all'interno del circondario del tribunale competente.
Posto, quindi, che il dato normativo richiama la preliminare individuazione il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione e, solo successivamente, sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa, la competenza può incontrare delle deroghe per volontà, tacita o espressa, delle parti. Invero, la partecipazione, senza eccezioni, al procedimento di mediazione incardinato davanti ad un organismo territorialmente incompetente costituisce una adesione e una ratifica, per fatti concludenti, alla scelta della controparte.
Nel caso di specie, nel giudizio innanzi al Tribunale di Monza (n. 2370/2023 r.g.) la procedura di mediazione risulta incardinata ed effettivamente svolta presso un organismo conciliativo con sede in MA: non è quindi possibile ritenere ex se inefficace l'esperimento del tentativo di conciliazione, seppur davanti ad un organismo incompetente, trattandosi di una mediazione che ha visto la concreta partecipazione delle parti e per cui è stato redatto verbale di mancato accordo.
Inoltre, deve precisarsi che, nel dichiararsi territorialmente incompetente, il Tribunale di Monza ha individuato due fori alternativi: il Tribunale di Varese e, appunto, il Tribunale di
MA; pertanto, la mediazione si è addirittura svolta presso una delle competenze alternative territoriali possibili, così non risultando inficiata nella sua validità sotto alcun profilo.
pagina 18 di 36 L'eccezione svolta e reiterata è quindi infondata.
2) Ancora in via preliminare: le istanze istruttorie
Preliminarmente, occorre rilevare come parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia riproposto le istanze istruttorie a prova diretta, nonché l'istanza di acquisizione dell'intercettazione ambientale operata dall'autorità inquirente in data
26.02.2015 presso il Ristorante Cocchi, oltre che delle intercettazioni telefoniche operate sul coindagato nel procedimento penale RGNR 7054/2014 della Procura Persona_5 della Repubblica presso il Tribunale di MA.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il materiale probatorio acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande e sulle eccezioni sollevate e che, dunque, debba ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale, vertendo la stessa su circostanze documentali ovvero da provarsi in via documentale, oltre che in larga parte volte a far esprimere al teste inammissibili valutazioni riservate a questa A.G.
Del pari, si ritiene che l'istanza di generica acquisizione di intercettazioni, ambientali e telefoniche, nell'ambito dell'indagine che è stata oggetto della cronaca giudiziaria per cui è causa, sia da considerarsi inammissibile: trattasi, invero, di indagine ove gli odierni attori erano indagati, con la conseguenza, quindi, che gli stessi avevano accesso a tali documenti, ben potendo, quindi, in ipotesi liberamente produrli in questo giudizio, ove ritenuti effettivamente rilevanti.
Pertanto, anche richiamando tali motivazioni, già espresse con l'ordinanza istruttoria
23/10/2024 qui richiamata e ribadita, le istanze istruttorie insistite non possono trovare accoglimento.
3) Il merito della controversia
Le domande degli attori non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'assenza dei cd. “diritti tiranni” nel nostro ordinamento impone, di volta in volta, un equo bilanciamento tra le situazioni giuridiche soggettive e, pertanto, anche in presenza di interessi fondamentali contrapposti – come, nel caso in esame, la libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'onore e alla reputazione – è necessario individuare dei criteri che possano guidare l'attività ermeneutica del Giudice.
pagina 19 di 36 Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la delicata opera di bilanciamento tra esercizio del diritto di cronaca e diritto alla reputazione si fonda sulla necessaria compresenza di tre elementi;
nello specifico, “vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie;
verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione” (cfr. ex multis: Cass. 18.10.1984, n.
5259, Cass. n. 5146/2001; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366, Cass.
n.1976/2009, Cass. n. 39346/2011, Cass. n. 18264/2014).
Tanto premesso in via generale, occorre procedere alla disamina dei singoli articoli e alle censure mosse dalle parti attrici:
- Articolo del 9 maggio 2017, pagina n. 7, a firma della giornalista Persona_2 recante il titolo “Farmaci e corruzione: 16 arrestati, 5 sono parmigiani”, nel quale gli attori si dicono ingiustamente e falsamente accusati di avere promosso ed organizzato un vasto sistema corruttivo. Queste le testuali parole utilizzate nell'articolo dalla giornalista: “proprio dalla “father and sons” sarebbe partita nel 2015 Parte_1
l'idea di agganciare “ come deus ex machina della corrutela”; PE
- Articolo del 9 maggio 2017, pagina n.9, firmato con le sole iniziali R.C e intitolato
“Lo yacht e la vita dorata dei EL” del seguente tenore: “Stavolta lo yacht non è solo un bene di lusso, da sfoggiare insieme ad altri numerosi status symbol, ma uno Part dei tasselli dell'inchiesta dove sono finiti i «father and sons»: 71 anni, Parte_1 padre di e , rispettivamente presidente e vicepresidente di PI Pt_2 CP_1
S.p.A. la società –insieme ad TE- al centro del sistema di corruzione smascherato dai carabinieri. Un'accusa che getta un'ombra lunghissima e scura sulla vita dorata pagina 20 di 36 dei «MA V» (come è stata ribattezzata l'inchiesta) è il nome dello Parte_5 yacht in uso al professore riconducibile alle stesse società dei La PE Parte_1 manutenzione della barca, l'acquisto delle strumentazioni, il procacciamento del posto barca, il pagamento degli ormeggi: spese sostenute dalle società, in cambio di favori del professor che emerge dall'inchiesta partita dalla Procura Persona_3 di MA è un sistema di corruzione rodatissimo…Il ruolo di senior è di Parte_1 primo piano”. L'articolo in esame, secondo la prospettazione degli attori, avrebbe non solo identificato erroneamente lo Yacht di proprietà della famiglia (invece di Parte_1 proprietà del , ma avrebbe descritto gli imprenditori “al centro del sistema di PE
Part corruzione smascherato dai Carabinieri”, nonostante e Parte_2 fossero coinvolti nel procedimento penale in quattro dei settanta capi di imputazione ipotizzati dal Pubblico Ministero a carico del Prof. PE
- Articolo del 10 maggio 2017, pagina n. 9, a firma dell'autore e Persona_4 intitolato “Persino lo yacht rifornito con farmaci presi in reparto”, secondo cui: “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili della ditta TE. Lo PE scopo? Semplice e fondamentale: «agganciare quello (ovvero che è il PE
. Se agganciamo lui dopo partiamo con quattordici o quindici CP_6 Parte_6 reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore». Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica del prodotto dell'TE da parte della struttura pubblica in cui opera il primario. Uno scambio alla pari? Forse anche se gli unici a rimetterci sicuramente sono i pazienti che da quel punto in poi verranno sottoposti, inconsapevolmente, a terapie sperimentali mai sottoposte alle opportune verifiche. Mentre le pubblicazioni scientifiche, quelle che dovrebbero garantire che un medicamento è stato testato ed è sicuro, si svelano essere poco più di carta straccia”.
Gli attori hanno sostenuto come il giornalista abbia alterato l'essenza dell'ordinanza cautelare, nonché delle intercettazioni ambientali della cena del 2015 organizzata presso il ristorante Cocchi di MA, associandone, dolosamente, il contenuto di altre intercettazioni telefoniche riguardanti l'utenza in uso ad altro coindagato, tale
Persona_5
pagina 21 di 36 Infine, gli attori hanno sottolineato che, come si evince dal contenuto delle predette intercettazioni nel corso della cena, siano solo state illustrate al professor
[...] le caratteristiche scientifiche di un dispositivo medico utilizzato per la cura dei PE pazienti settici l'“L TE R” (prodotto dalla stessa società e commercializzato da PI spa) V: per cui, non sarebbe mai mai stata condotta alcuna sperimentazione clinica, su pazienti ignari, per la valutazione del dispositivo medico “L TE R” presso il reparto di rianimazione diretto dal medico
Persona_1
- Articolo del 10 maggio 2017, pagina n. 7 dal titolo: “Maggiore, altri 7 medici indagati”, ove, secondo gli attori, sono state reiterate le accuse false e diffamatorie di avere introdotto “nel reparto di Fanelli alcuni filtri montati su apparecchiature per emotrasfusione prodotti dalle società . Dispositivi che sarebbero stati Parte_7 utilizzati senza verifiche sull'efficacia e la sicurezza”.
- Articolo dell'11.5.2017, pagina n. 6 dal titolo “Scandalo Sanità, il gip: «Sistema mercificato»” in cui si legge: “A MA, in particolare, l'inchiesta ha colpito duro: i domiciliari sono scattati, oltre che per per il suo braccio destro PE Per_7
per membro del CDA dell'TE, per il figlio ad
[...] Parte_1 Pt_2 della PI di Lemignano. Ammesso che non decidano di avvalersi della facoltà di non rispondere, gli indagati dovranno rispondere della marea dei reati contestati, a vario titolo: associazione a delinquere, corruzione, peculato, truffa, abuso d'ufficio, intestazione fittizia di beni. Dovranno tentare di dare una spiegazione a quelle conversazioni intercettate in cui si discute di farmaci e dispostivi medici, spesso privi di qualunque autorizzazione, e si contratta” Nell'articolo in esame, secondo gli attori, gli stessi sarebbero stati indicati falsamente quali destinatari di accuse di associazione a delinquere, peculato, truffa, abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni;
il quotidiano, inoltre, avrebbe nuovamente lasciato intendere ai lettori che Parte_1
e avessero posto in essere attività promozionale di dispositivi Parte_2 medici privi di qualunque autorizzazione.
- Articolo del 12 maggio 2017, pagina n. 6, intitolato “Allegri contrattacca: «Io, scelto per meriti»” in cui si legge: “Cene, biglietti aerei, pernottamenti in alberghi e pure la strumentazione di bordo per il suo Yacht: questo è il bottino che avrebbe pattuito il primario tra febbraio e giugno 2015 con i vertici dell'TE e PI”. Gli attori contestano a di aver riportato un contenuto mai riferito Controparte_4 nell'ordinanza del GIP di MA e di aver indicato la versione dei fatti riferita dal dott.
pagina 22 di 36 con una forma dubitativa tale da conferirgli un aspetto ancora una volta Parte_1 diffamatorio.
- Articolo del 13 maggio 2017, pagina n.7 dal titolo “ e respingono Parte_1 Pt_4 tutte le accuse”. Come sostenuto da parte attrice, anziché dare Controparte_4 risalto alla versione dei fatti fornita dagli indagati, chiamati a rispondere agli interrogatori di garanzia innanzi al GIP, hanno insistito nel riferire circostanze scrivendo che ( ) è accusato di avere fatto attivamente parte del Parte_1 Pt_2 sistema messo in piedi per fare soldi piazzando farmaci e dispositivi medici grazie alla compiacenza di operatori sanitari e ricercatori”, sebbene nell'ordinanza del GIP non vi sia alcun riferimento a un “sistema per fare soldi”. Inoltre, secondo gli attori, con la reiterata espressione “lo yacht in uso al si indurrebbe il lettore a ritenere PE
l'imbarcazione di proprietà dei Parte_1
- Articolo del 16 maggio 2017, pagina n. 9 intitolato “I chiedono la revoca Parte_1 dei domiciliari”, avrebbe posto l'attenzione sulle dimissioni di Parte_2 come ad evidenziare, secondo gli attori, una ammissione di colpa. Nel dell'articolo venivano, inoltre, sarebbero state nuovamente riferite, secondo i notizie non Parte_1 corrispondenti al contenuto dell'ordinanza del GIP: “grazie a tra Persona_1 febbraio e giugno 2015, sarebbero riusciti a vendere negli ospedali italiani i filtri UPS
Absorber, prodotti dalla società svedese TE di cui è consigliere di Parte_1 amministrazione. E tutto ciò grazie al pagamento di cene, biglietti aerei ma anche di una parte della strumentazione dello Yacht «MA V di Fanelli…», insistendo ancora sull'utilità che sarebbe stata concessa al prof. dai EL PE
(rappresentata dal giornalista nella strumentazione dello yacht, nonostante la stessa
ET di MA avesse dato conto il giorno 13 Maggio della notizia dell'assunzione di responsabilità da parte del in merito)”. Pt_4
- Articolo del 28 maggio 2017, pagina n.7, a firma di dal titolo Persona_8
“MA, liberi i due in cui, nonostante la revoca delle misure cautelari, il Parte_1 quotidiano avrebbe reiterato le offese nei confronti degli attori, accusandoli di avere
“venduto negli ospedali italiani dei filtri Ups Absorber, prodotti dalla società TE di cui è consigliere di amministrazione. Il tutto grazie al pagamento di Parte_1 cene, biglietti aerei e di parte della strumentazione dello yacht “MA V” di
Fanelli”.
- Articolo del 9 aprile 2018, pagina n.5: nel pubblicare la notizia di un furto subito da nella propria abitazione, il quotidiano ha descritto la vittima come Controparte_1
pagina 23 di 36 “già noto alle cronache per essere stato, con altri membri della propria famiglia, indagato nell'ambito dell'inchiesta MA che ha svelato presunti casi di corruzione all'interno degli ambienti ospedalieri”, evidenziando che “da parte degli inquirenti si mantiene un assoluto riserbo ma trapela che alcuni aspetti della ricostruzione delle vittime sarebbero da verificare e controllare”. Tale inciso, ad opinione degli attori, suggerirebbe al lettore la dedizione della famiglia nella Parte_1 consumazione di reati.
3.1 Il requisito della pertinenza
Sul punto, deve osservarsi come non sia in discussione la rilevanza sociale e politica delle vicende giudiziarie, la quale permette di ritenere sussistente il requisito della pertinenza in relazione a tutti gli articoli contestati nel presente giudizio.
Invero, la consistenza di un interesse pubblico all'informazione emerge chiaramente dalla pregnanza non solo locale, ma anche nazionale, dell'inchiesta “MA” che ha visto coinvolti numerosi medici e numerosi imprenditori operanti nel campo farmaceutico, per un totale di settantacinque indagati e diciassette aziende coinvolte, e sulla quale si sono espressi diversi rappresentanti istituzionali (come, ad esempio, l'allora Assessore alle Politiche per le
Salute della Regione Emilia-Romagna o l'allora Ministro della Salute).
La produzione giornalistica allegata, pertanto, appare giustificata dalla necessità di informare i lettori in relazione agli sviluppi in sede giudiziaria: gli articoli in esame, pubblicati in concomitanza con l'emergere di nuovi elementi attinenti all' inchiesta
“MA”, interessano inevitabilmente i sig.ri , e Parte_1 Parte_2
personaggi noti quantomeno a livello locale e, all'epoca dei fatti indagati perché, Parte_1 secondo il GIP di MA, coinvolti attraverso le società ALTECO MEDICAL AB e
SPINDIAL S.p.A. in sistema corruttivo che vedeva come perno il prof. . Persona_1
Pertanto, la pubblicazione degli articoli sul quotidiano “La ET di MA”, trova la sua giustificazione non nella volontà di diffamare gli odierni attori, bensì di garantire l'interesse pubblico all'informazione, ricostruendo una ampia vicenda, di notevole rilievo sociale, che ha visto direttamente coinvolti, ex multis, anche gli imprenditori parmigiani
Parte_1
Per quanto attiene, invece, l'articolo del 9 aprile 2018 relativo al furto subìto da nella propria abitazione, trattasi di un episodio – diffuso anche su Facebook Controparte_1
pagina 24 di 36 dalla vittima – di una certa gravità (furto svolto di notte, con utilizzo di narcotici, con consistente refurtiva) che rientra nella normale attività di un giornale locale e, pertanto, di cui non si discute l'interesse interesse per la comunità parmigiana.
3.2 Il requisito della continenza
Anche il requisito della continenza, ossia l'esposizione dei fatti e di opinioni senza ledere l'altrui dignità con espressioni insultanti, tali da trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione, risulta parimenti soddisfatto dalla narrazione del caso
“MA” ad opera dei giornalisti de ”. Controparte_4
V'è da osservarsi, quanto al diritto di critica ed alla relativa continenza in tema di diffamazione a mezzo stampa che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, quest'ultimo può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell'altrui reputazione, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non configuranti una mera aggressione distruttiva dell'onore del soggetto interessato (ex multis, cfr. Cass. n. 12420/2008, Cass.
n.31669/2015).
Rientra, quindi, nel diritto di critica la rappresentazione di detti fatti sulla base di valutazioni etico-sociali del giornalista, anche in considerazione dell'interesse pubblico ad essere informati in ordine a vicende coinvolgenti personaggi noti;
le espressioni usate, per quanto “di forte impatto” sull'opinione pubblica, non possono ritenersi offensive dell'altrui reputazione in quanto non “gratuite”, ma strettamente connesse con la gravità dei fatti narrati.
Calando le coordinate giurisprudenziali al caso in esame, si osserva che, in nessun articolo, si rinvengono espressioni qualificabili come denigratorie, umilianti o infamanti a danno degli attori;
pertanto, tenendo conto del complessivo contesto giornalistico in cui sono riportati gli episodi relativi alla vicenda MA – e, per quel che riguarda la vicenda de quo, la posizione dei – può dirsi sussistente una la correttezza espositiva, ben Parte_1 parametrata rispetto ai fatti narrati e agli sviluppi giudiziari, che non sconfina nell'arbitrario attacco personale.
Anche nell'articolo del 9 aprile 2018, il richiamo del coinvolgimento di CP_1
nella vicenda MA, nonché l'inciso per cui “da parte degli inquirenti si mantiene
[...] un assoluto riserbo ma trapela che alcuni aspetti della ricostruzione delle vittime sarebbero da verificare e controllare”, non sono espressioni tali da superare il limite della continenza espositiva ed integrare una lesione alla reputazione e all'onore dell'attore.
pagina 25 di 36 Invero, riferirsi al come indagato in un precedente caso giudiziario – già ben Parte_1 noto alla popolazione parmigiana – non rappresenta una modalità espositiva infamante e, al tempo stesso, la necessità di verificare la ricostruzione fornita dalle vittime, letta insieme alla successiva frase per cui “non si è per il momento trovata conferma dell'uso di sostanze chimiche per narcotizzare”, non è tale da insinuare che fosse dedito alla Controparte_1 consumazione di reati.
Dall'integrale lettura dell'articolo, in conclusione, emerge chiaramente come la notizia sia riportata, nel suo complesso, in modo oggettivo e senza alcun travalicamento del contegno espositivo.
3.3. Il requisito della verità
La contestazione degli attori si concentra principalmente sulla diffusione, da parte del quotidiano locale parmigiano, di notizie non rispondenti al vero ma divulgate al solo scopo di danneggiare l'immagine professionale e reputazionale della famiglia Parte_1
Quanto al requisito della verità della notizia, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel riconoscere la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca – e la prevalenza dello stesso rispetto al diritto alla reputazione – “sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile” (cfr. Cass. n. 9458/2013).
La verità dei fatti riportati, inoltre, assume una specifica connotazione allorquando l'esercizio del diritto di cronaca abbia ad oggetto atti ed attività giudiziarie tale per cui, se da un lato la notizia riportata deve essere senza alterazioni, ma in maniera quanto più fedele al contenuto del provvedimento o dell'atto giudiziario, dall'altro è da escludersi che il giornalista sia tenuto a svolgere specifiche e autonome indagini sull'attendibilità delle dichiarazioni contenute negli atti giudiziari, dovendosi ritenere sussistente il requisito della verità della notizia ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso.
Pertanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, è sufficiente che “l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non pagina 26 di 36 potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (cfr. Cass. n.
5657/2010).
Quando le notizie riportate sono tratte da atti giudiziari, “il requisito della verità del fatto si atteggia quale fedele corrispondenza tra la pubblicazione giornalistica ed il contenuto degli atti e degli accertamenti all'epoca svolti dalla magistratura o dalla p.g. da essa delegata, muove dall'esigenza di temperare il limite della verità obiettiva. Il giornalista non può, cioè, essere esposto alla necessità di dover personalmente verificare l'attendibilità delle notizie prima di ogni pubblicazione, in quanto ciò comporterebbe una paralisi del diritto- dovere di informazione. Pubblicare notizie esattamente rispondenti al contenuto degli atti processuali è pertanto funzionale ad esonerarlo sia dall'obbligo di preventiva verifica delle proprie fonti, sia dalla responsabilità per diffamazione nelle ipotesi di pubblicazione di notizie lesive dell'altrui diritto all'onore” (App. Roma Sez. I, 4 giugno 2012).
Sussiste, dunque, per il giornalista il solo obbligo di accertare che la notizia sia stata effettivamente resa in ambito giudiziario ed in quale contesto, oltre che l'obbligo di indicare la fase processuale a cui risale e gli atti da cui proviene, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se essa abbia già ricevuto il vaglio processuale da parte del magistrato e se ne dovrà avere altri (Cass. n. 6041/2008).
Non difetta, pertanto, il requisito della verità, allorquando il giornalista abbia pedissequamente riportato stralci degli atti di indagine che, se contengono inesattezze, non possono essere fonte di rimprovero a carico di quest'ultimo (cfr. Cass. pen. n. 13782/2020:
“In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziaria e nell'oggetto dell'imputazione sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che sulla sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso dalla sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione”).
pagina 27 di 36 Il criterio della verità della notizia, inoltre, deve essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. n. 5657/2010).
Muovendo dalle considerazioni della giurisprudenza, può osservarsi come, nel caso in esame, l'attività giornalistica de abbia rispettato il requisito della Controparte_4 verità, quantomeno putativa, necessario affinché l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria possa dirsi legittimo.
In particolare, nel primo articolo relativo all'inchiesta, ossia quello pubblicato il 9 maggio 2017, e per cui gli attori si dicono ingiustamente e falsamente accusati di avere promosso ed organizzato un vasto sistema corruttivo, non può sostenersi alcun profilo diffamatorio rispetto alle notizie riportate. L'articolo in esame ha il mero intento di ricostruire le dinamiche relazionali tra i e il e, più in generale, di raccontare Parte_1 PE dell'inchiesta scandalo nel campo farmaceutico. Le notizie appaiono riportate dal quotidiano non solo in maniera contestualizzata rispetto alla vicenda giudiziaria, ma risultano essere narrate secondo il criterio della verità, parametrata agli sviluppi dell'indagine esistenti al momento della pubblicazione.
La stampa locale, dunque, si è limitata a riferire il contenuto del comunicato stampa dei NAS di MA, incorrendo nell'unica inesattezza relativa alla proprietà dello yacht (legata alla famiglia dei e non al come poi specificato nell'articolo del 12 maggio Parte_1 PE
2017, di appena 3 giorni dopo): in ogni caso, di ritiene che “in tema di diffamazione ... ai fini dell'operatività dell'esimente del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto, modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale” (cfr. Cass. pen. n. 28258/2009). Posto, in ogni caso, che l'errore sia stato debitamente corretto, il nucleo della notizia riguarda, come si legge nel comunicato dei NAS, un sistema corruttivo “realizzato per incamerare somme di denaro e beni di ingente valore, attraverso l'asservimento delle relative funzioni pubbliche agli interessi commerciali di alcune case farmaceutiche interessate a creare una propria zona di influenza su pubblici ufficiali per la promozione e diffusione illecita dei relativi i prodotti farmaceutici”, in cui l'afflusso di denaro a titolo di retribuzione per i proventi illeciti veniva mascherato “[…] attraverso l'emissione di documentazione fittizia, reinvestendole nella gestione di beni di ingente valore (autovetture, yacht, appartamenti), ovvero su conti esteri pagina 28 di 36 protetti, in modo da rendere estremamente difficoltosa l'identificazione e la provenienza del denaro”.
Ancora, dalla lettura dell'articolo si evince che ad essere etichettato come perno del sistema corruttivo, come regista delle intere operazioni oggetto dell'indagine “MA”, fosse il prof. e non anche i PE Parte_1
Scrivere, dunque, che “l'idea di agganciare fanelli come deus ex machina della corruttela […] di agganciare il primario, secondo il teorema degli inquirenti, sarebbe venuta nel 2015 alla AL per la promozione di un filtro che viene utilizzato per la somministrazione dei farmaci antidolorifici” corrisponde al contenuto dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari, in cui si legge: “la prima fase posta in essere dall'imprenditore è l'avvicinamento dei medici da “schedare”, si assiste così Parte_1 agli incontri che avvengono sistematicamente al di fuori dell'ospedale, traducendosi in cene e pranzi in cui si perfezionano gli accordi riguardanti i dispositivi medici. […] Vengono scelti ristoranti più esclusivi di MA per discutere riservatamente con i medici pubblici dei suoi interessi economici. Con telefonata n.18 del 2.2.2015 dapprima fissa un Parte_1 appuntamento presso l'Ospedale con il primario . […] Il riferimento del Persona_10 PE0
è alla struttura complessa 2^ anestesia, rianimazione e terapia antalgica,
[...] dell'azienda ospedaliera universitaria di parma diretta dal Prof. Persona_1
L'imprenditore quindi attiva i suoi canali per avvicinare il prof. […] Persona_1 allorquando l'imprenditore fa comprendere che troveranno il modo lascia intuire che tale attività avverrà al di fuori dei normali rapporti in cui il mondo farmaceutico/ dispositivi medici interloquisce con il settore pubblico. […] Si apprende che gli imprenditori stiano facendo numerose migliorie sullo yacht MA che il P.U. riceve in cambio del suo fattivo aiuto alla vendita del prodotto TE, gli imprenditori si fanno carico anche delle spese relative alla manutenzione della barca” (v. pagg. 51-53-54-56).
In sintesi, il contenuto della notizia pubblicata sul quotidiano parmigiano corrisponde al contenuto degli atti e degli accertamenti all'epoca svolti e, per tali ragioni, può dirsi legittimamente operante il diritto di cronaca;
il giornalista, dunque, si è limitato a riportare lo stato delle indagini per come note all'epoca dei fatti oggetto di inchiesta, senza fornire al lettore alcuna interpretazione fuorviante e tale, quindi, da ritenere una responsabilità per lesione dell'altrui reputazione.
pagina 29 di 36 In ragione della pubblicazione dell'articolo del 10 maggio 2027, “La ET di
MA” viene accusata di aver erroneamente riportato, a scopo diffamatorio, come “nel reparto di alcuni filtri montati su apparecchiature per emotrasfusione prodotti dalle PE società . Dispositivi che sarebbero stati utilizzati senza verifiche sull'efficacia Parte_7
e la sicurezza” e come “gli attori fossero talmente privi di scrupoli, da sacrificare la vita di ignari malati”.
Tuttavia, la notizia così riportata appare coerente con il contenuto dell'ordinanza con cui venivano disposte le misure cautelari verso gli indagati dell'inchiesta MA: invero, a pagg. 49-50 dell'ordinanza si legge “risulta dalle indagini che il dispositivo medico Ups
Absorber in commercio in Italia sin dal 2009 non è sorretto da evidenze scientifiche che ne garantiscono efficacia e sicurezza. […] Il dispositivo medico ALTECO Ups Absorber non soddisfa le norme vigenti per i dispositivi medici, non essendo dimostrabile sicurezza nell'utilizzo sui pazienti e efficacia nel trattamento dei gram negativi tramite evidenze scientifiche. La mancata scientificità del prodotto viene dichiarata dall'osservatorio nazionale sui dispositivi medici che riporta la scheda del dispositivo medico in atti, documento redatto dall'ASL NAPOLI 1 CENTRO – P.O. San Giovanni Bosco- servizio di
Farmacia e comunicato al SIFO”. E ancora a pag. 71 in cui si legge: “in sostanza l'ospedale di MA, viene considerato, durante la conversazione tra gli imprenditori SPINDIAL, quale centro in cui utilizzare i pazienti affetti da gram negativo per sperimentare il loro prodotto
UPS absorber, imponendo al medico di provare direttamente qui il prodotto”. PE
Infine, come si legge nel comunicato stampa dei NAS di MA: “presso i consessi e le strutture controllate dal citato dirigente 4 (commissione nazionale, Università di MA, ovvero centri regionali di eccellenza nella trattazione della terapia del dolore) venivano valorizzate e condotte sperimentazioni cliniche illegittime su ignari pazienti (con oneri a carico del SSN) …con finalità di promozione e divulgazione dei relativi prodotti farmaceutici”.
In relazione al contenuto dell'ordinanza cautelare e, in particolare, delle intercettazioni ambientali riguardo all'incontro presso il ristorante “Cocchi” di MA, deve ulteriormente evidenziarsi la correttezza dell'operato del giornalista: invero, quanto riportato dal quotidiano per cui “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili della ditta TE. Lo scopo? PE
Semplice e fondamentale: «agganciare quello (ovvero che è il . PE CP_6 Parte_6
pagina 30 di 36 Se agganciamo lui dopo partiamo con quattordici o quindici reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore». Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica”, risponde al contenuto del provvedimento con cui veniva disposte misure cautelari.
Alla pagina 62 della predetta ordinanza, infatti, si legge che “dopo la visita presso il reparto di rianimazione, gli indagati vanno al ristorante Cocchi, posto a poca distanza dall'Ospedale maggiore di MA. Come da consuetudine, gli imprenditori pagano al medico e allo staff prescelto […] una cena al ristornate a suggello dell'intesa raggiunta. Lo svolgimento della cena, monitorato dalla PG attraverso intercettazione- video-ambientale, è il riscontro effettivo alla presenza presso l' dei manager della società CP_18 CP_4
TE, della PI e della società App Med. I soggetti coinvolti nella vicenda sono così individuati: gli imprenditori presenti sono i rappresentanti della società PI/TE/App
Me: (Consiglio di amministrazione TE), (Presidente Persona_11 Parte_2
Consiglio di amministrazione PI […] (amministratore occulto APP Persona_5
MED) […]. I medici presenti sono direttore della struttura complessa della 2° Persona_1 anestesia rianimazione dell' […]. Durante la cena verranno Parte_8 trattati gli argomenti relativi all'accordo illecito e pertanto la conversazione rappresenta prova evidente dell'attività illecita posta intessere dal pubblico ufficiale retribuito dalla casa farmaceutica”.
Anche in questo caso, dunque, l'attività di cronaca giudiziaria è stata svolta nel rispetto della verità allora emersa dagli atti di indagine, non potendo ascriversi alcun intento diffamatorio al giornalista e, conseguentemente, alcuna responsabilità.
Nell'articolo dell'11 maggio 2017, il quotidiano parmigiano, nel riportare “Diciannove arresti firmati dal GIP, ma sono in totale 75 gli indagati dell'operazione, tra camici bianchi, imprenditori del settore farmaceutico, informatori scientifici, operatori sanitari e dipendenti di Ospedale e Università. Diciassette, poi, le aziende a cui è contestata la violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle società”, si è limitato a richiamare le figure dei – e delle loro società – tra i volti del contesto parmigiano coinvolti Parte_1 nell'inchiesta (fatto vero e incontestato).
pagina 31 di 36 Differentemente da quanto sostenuto dagli attori, secondo cui, gli stessi sarebbero stati indicati falsamente quali destinatari di accuse di associazione a delinquere, peculato, truffa, abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni, la notizia della “marea di reati contestati” si riferisce chiaramente a tutti gli indagati, non solo ai con lo scopo di sintetizzare le Parte_1 accuse mosse nella totalità dell'operazione MA.
Anche in questo caso, pertanto, il requisito della verità in ambito cronistico – giudiziario, può ritenersi pienamente soddisfatto.
L'articolo del 12 maggio 2017, di cui gli attori contestano a di MA” di CP_4 aver riportato un contenuto mai riferito nell'ordinanza del GIP di MA e di aver indicato la versione dei fatti riferita dal dott. con una forma dubitativa tale da conferirgli Parte_1 un aspetto ancora una volta diffamatorio.
In primo luogo, si evidenzia come nell'articolo in esame, il giornalista abbia provveduto a correggere l'errore circa la proprietà della stampa: invero, sotto l'immagine dello yacht, con caratteri evidenti si legge che “La barca che ha dato il nome all'indagine: lo yacht è della società di MA V è lo yacht che ha dato il nome alla maxi inchiesta PE ma è soprattutto la barca di proprietà della la società riconducibile a CP_19 [...]
non alla famiglia . PE Parte_1
In secondo luogo, oltre a ribadire la rispondenza del contenuto giornalistico rispetto al contenuto dell'ordinanza cautelare, va sottolineato come, nel riportare le parole di
[...]
e nell'etichettarle come “la verità di , il giornale si è limitato a riferire le Parte_1 Parte_1 dichiarazioni dell'attore e, pertanto, formula utilizzata non può essere intesa in tono diffamatori, ma va qualificata come un'espressione per riferire una tesi difensiva, una presa di posizione diversa dal risultato delle indagini fino a quel momento svolte.
Co Con l'edizione del 13 maggio 2017, ET , contrariamente a quanto CP_4 sostenuto dagli attori, dà ampiamente spazio alle posizioni difensive dei dalla Parte_1 lettura articolo, intitolato e respingono tutte le accuse”, emerge Parte_1 Pt_4 chiaramente come il quotidiano abbia dato ampio risalto alle dichiarazioni degli attori e, pertanto, il richiamo alla vicenda non sia che un modo per contestualizzare la presa di posizione dei e, più in generale, il quadro giudiziario in cui gli stessi risultavano Parte_1 coinvolti.
pagina 32 di 36 Nell'articolo del 16 maggio 2017, il quotidiano parmigiano riferisce circa la richiesta, Part da parte della difesa dei di revoca degli arresti domiciliari per e , Parte_1 Pt_2 ripercorrendo il contenuto dell'inchiesta a carico, ex multis, degli attori, contenuto per come noto fino a quel momento.
La notizia delle dimissioni di dagli incarichi societari appare Parte_2 opportunamente contestualizzata rispetto all'istanza di revoca della misura cautelare: nell'articolo, infatti, si legge che: “i difensori punteranno sul fatto che non sussisterebbero le condizioni per mantenerli ai domiciliari, considerando che gli ultimi reati contestati risalgono al giugno 2015. Inoltre, si è anche dimesso dagli incarichi Parte_2 societari. Insomma, un insieme di circostanze che, secondo i difensori, potrebbero convincere i giudici bolognesi a revocare la misura o a sostituirla una più lieve”.
Anche con riferimento al pezzo in disamina, pertanto, non può che concludersi per l'assenza di contenuti diffamatori.
L'articolo del 28 maggio 2017, invece, riporta la notizia della revoca della misura Part cautelare per e da parte del Tribunale del Riesame. La sintesi delle Parte_2 vicende giudiziarie in cui risultavano all'epoca coinvolti gli attori appare del tutto corretta e in linea con gli sviluppi dell'indagine per le motivazioni già esposte: la revoca delle misure cautelari, invero, non comporta la chiusura dell'indagine, né è sinonimo di archiviazione del procedimento ovvero ancora di assoluzione e, pertanto, ai tempi dell'articolo, i Parte_1 risultavano ancora effettivamente coinvolti nell'inchiesta MA (solo nel 2021, infatti, verrà disposta nei loro confronti l'archiviazione del procedimento da parte del GIP del
Tribunale di La Spezia).
Sono dunque da respingere le doglianze degli attori, stante l'insussistenza di ipotesi diffamatorie.
Infine, per quanto attiene l'articolo del 9 aprile 2018, la censura mossa dai convenuti non attiene alla veridicità della notizia – quindi, correttamente riportata nel suo contenuto essenziale – quanto, piuttosto, alla modalità espositiva, a scopo diffamatorio con cui viene raccontato l'episodio di furto subìto da per cui si richiamano le Controparte_1 considerazioni già svolte (vedi par. 3.2).
In definitiva, a seguito all'emissione di provvedimenti giudiziari nei confronti dei e dei successivi sviluppi della vicenda, risulta correttamente esercitata l'attività Parte_1
pagina 33 di 36 giornalistica, senza sconfinare in una ipotesi diffamatoria, tale da comportare responsabilità degli odierni resistenti e obbligo risarcitorio a loro carico.
Gli articoli allegati, infatti, non hanno riportato notizie false ma fatti “oggettivamente” verificatisi nella realtà e desunti da atti giudiziari “all'attualità” (tali da comportare una indubbia attendibilità della veridicità della notizia), prestando attenzione all'andamento del caso giudiziario e correggendo prontamente le inesattezze (come quella relativa alla proprietà dello yacht).
Non difetta, pertanto, il requisito della verità, avendo il giornalista pedissequamente riportato stralci degli atti di indagine che, se contengono inesattezze, non possono essere fonte di rimprovero a carico di quest'ultimo (cfr. Cass. pen. n. 13782/2020: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziaria e nell'oggetto dell'imputazione sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che sulla sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso dalla sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione”).
3.4 Le ulteriori domande
Quanto sopra argomentato sarebbe già di per sé assorbente.
Ad ogni buon conto, si evidenzia che deve rigettarsi anche la richiesta attorea di condannare il sig. ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, Parte_3 per cui, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p.p. una somma a titolo di riparazione e determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Secondo condivisa opinione giurisprudenziale, la sanzione de quo, che costituisce “una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che, come tale, può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass. Civ. sentenza n.
14761/2007) presuppone, tuttavia, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione.
pagina 34 di 36 Trattandosi di una sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa, la stessa è astrattamente irrogabile anche nel giudizio civile di risarcimento del danno ma essendo “indefettibilmente collegata al reato di diffamazione, potrà essere irrogata unicamente nei confronti del responsabile di tale reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo, con esclusione del direttore responsabile che non abbia concorso nella diffamazione nonché dell'editore (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9672/97, Cass.
Civ. sentenza n. 14485/2000).
Ancora, come ancora precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione di cui all'art. 12 l. 47/1948 può essere irrogata al direttore responsabile purché la sua responsabilità venga dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione “la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 … non può essere applicata nei confronti del direttore responsabile della pubblicazione ove a suo carico risulti una responsabilità a norma dell'art. 57 c.p., per omesso controllo (colposo) sul contenuto dello stampato da lui diretto, e non un concorso (doloso) nel reato di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 110 c.p.” (si veda Cass. Civ. sentenza n. 14485/2000; Cass.
Civ. sentenza n. 17395/2007).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso concreto, appare evidente l'impossibilità di accogliere la richiesta sanzionatoria di parte attrice: invero, l'assenza di accertata responsabilità penale ex art. 110 c.p. nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, in capo al sig. , impedisce di irrogare la pena pecuniaria prevista Parte_3 dalla Legge Stampa, non sussistendone i presupposti applicativi (e, cioè, gli elementi costitutivi dell'illecito penale e il loro conseguente e necessario accertamento ai fini del riconoscimento della sanzione di cui all'art. 12 l. 47/1948).
Infine, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di condanna, a cura e spese dei convenuti, alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Posto che, come noto, tale misura costituisca un mezzo di risarcimento in forma specifica, “oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi” (Cass. Civ., sentenza n. 1091/ 2016), nel caso di specie non sussistono le condizioni affinché sia disposta la pubblicazione della sentenza.
pagina 35 di 36 Invero, oltre a non potersi considerare sussistente alcun danno alla reputazione di
, e – per le motivazioni già Parte_1 Parte_2 Controparte_1 precedentemente illustrate, cui si rinvia – tantomeno si ravvisa l'esigenza in via preventiva di evitare, nel contesto della pubblica informazione, l'ulteriore circolazione di false rappresentazioni della realtà, trattandosi di un fatto non solo ormai risalente nel tempo e definito in sede giudiziaria, ma anche riportato correttamente nei suoi sviluppi dal quotidiano
“La ET di MA”, secondo i criteri della continenza dell'esposizione, della pertinenza dell'interesse pubblico e della verità della notizia (da intendersi anche in senso putativo).
4) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli attori.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00 (cfr. art. 5 co.
6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile, di complessità non alta), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia e dell'istruttoria solo documentale;
le stesse sono da porre a carico dei convenuti in via solidale attesa la comunanza di interesse nella causa ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA gli attori , e , in solido Parte_1 Parte_2 Controparte_1 fra loro, al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti, e Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. Parte_3
55/2014 s.m.i., in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 12/08/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 124 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2024 pendente tra nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...](Principato di Monaco), Av. Parc Saint Roman n. 7;
nato a [...], il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
, residente in [...];
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...];
tutti rappresentati e difesi dagli Avv. DANIELE CARRA e SILVANA CERMINARA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(P.IVA ), con sede legale in MA, Via Controparte_2 P.IVA_1
Mantova n. 68, in persona del suo Direttore Generale e Procuratore Speciale dott. CP_3
(Cod. Fisc. , nato a [...], il [...];
[...] C.F._4
(Cod. Fisc. , nato a [...]_3 C.F._5
(MI) il 1.11.1958, residente nel Comune di Luino (VA), Via Lugano n.18;
pagina 1 di 36 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MICHELE BELLI, MARIA ALESSANDRA
TOSCANI e FRANCESCO MATTIOLI, presso i cui domicili digitali sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità - diffamazione”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice 2: “Piaccia al Tribunale di Varese Illustrissimo, contrariis Parte_1 reiectis:
- accertato e dichiarato che con gli articoli pubblicati sul quotidiano ET di MA i giorni 09.05.17, 10.05.17, 11.05.17, 12.05.17 13.05.17, 16.05.17, 28.05.17 e 09.04.2018 sono state divulgate notizie non vere e comunque lesive della reputazione e della riservatezza degli attori,
- affermare la sussistenza di illeciti penali perpetrati in danno degli stessi attori e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori nella vicenda de qua, nella misura che emergerà congrua ed equa in seguito alle risultanze di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con la svalutazione monetaria intervenuta medio tempore e gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- condannare, altresì, il convenuto alla sanzione della Parte_3 riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 47/48 in favore degli attori con riferimento agli gli articoli pubblicati sul quotidiano ET di MA alle pagine 9 del
09.05.2017 intitolato “Lo yacht e la vita dorata dei EL” e 7 del 13.05.17 intitolato
“ e respingono le accuse”, nella misura che il Giudice adito riterrà di Parte_1 Pt_4 giustizia, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria maturati medio tempore;
- condannare, infine, i convenuti, ex art. 120 c.p.c., alla pubblicazione della sentenza, a cura e spese degli stessi, per due volte consecutivamente, sullo stesso quotidiano Controparte_4
e su altri due quotidiani nazionali che la S.V. Ill. ma vorrà individuare.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria insiste perché il Tribunale adito, previa revoca dell'ordinanza del 23.10.24, voglia ammettere le istanze istruttorie orali dedotte da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc in atti, che vengono riproposte in questa sede:
pagina 2 di 36 A) prova per interrogatorio dei convenuti e testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che ed i figli e appartengono ad una famiglia di Parte_1 Pt_2 CP_1 imprenditori di MA che si è sempre contraddistinta - a livello locale e nazionale, ma anche internazionale - per le proprie qualità manageriali;
2) Vero che gli attori hanno rivestito ruoli di primo piano nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, nonché nell'erogazione di servizi per dialisi, attraverso le società che gli stessi rappresentano;
3) Vero che è stato uno dei fondatori in Italia del gruppo azienda Parte_1 CP_5 leader nel settore mondiale per la realizzazione e per la fornitura di prodotti e terapie per la dialisi renale;
4) Vero che era consigliere di amministrazione della società ALTECO Parte_1
MEDICAL AB, con sede in Svezia, Lund, Skane County 226 60, Höstbruksvägen 8;
5) Vero che a partire dal 2005 e hanno gestito l'azienda PI Pt_2 Controparte_1
S.p.A., oggi con sede in Lemignano di Collecchio (PR), società specializzata nella commercializzazione di dispositivi medici utilizzati per l'effettuazione trattamenti di dialisi;
6) Vero che nel mese di maggio dell'anno 2017 gli odierni attori e la società PI S.p.A. venivano coinvolti in una clamorosa vicenda giudiziaria sviluppatasi a MA e denominata dagli organi inquirenti e di stampa “MA” (procedimento penale rubricato al n.
7054/2014 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MA);
7) Vero che l'inchiesta suindicata prese il nome da uno yacht, tale “MA V”, di proprietà del Prof. luminare e direttore della cattedra di Anestesia e Rianimazione Persona_1 presso la facoltà di Medicina dell'Università di MA;
8) Vero che il Prof. veniva accusato dalla Procura della Repubblica di MA Persona_1 di avere avuto un ruolo centrale nell'attività illecita corruttiva che avrebbe coinvolto diversi medici e numerosi imprenditori nazionali ed internazionali operanti nel campo farmaceutico;
9) Vero che tra questi fu inserito anche il nominativo degli attori;
10) Vero che in data 27.04.2017 il G.I.P. del Tribunale di MA emetteva un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quarantacinque indagati;
11) Vero che tra i destinatari della misura figuravano anche il dott. quale Parte_1 membro del consiglio di amministrazione della società ALTECO MEDICAL AB, e l'Ing.
quale amministratore delegato e legale rappresentante di SPINDIAL Parte_2
S.p.A.;
12) Vero che nell'inchiesta risultava indagato, a piede libero, anche l'attore Controparte_1
pagina 3 di 36 13) Vero che i reati ipotizzati a carico dei riguardavano condotte di corruzione Parte_1 asseritamente consumate e tentate;
14) Vero che l'esecuzione del provvedimento cautelare fu accompagnata da una conferenza stampa tenuta dall'allora Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di MA, dott. Antonio , tuttora disponibile al link Testimone_1 https://video.repubblica.it/edizione/parma/inchiesta-pasimafi-del-nas-di-parma-laprocura- corruzione-quasi-permanente/275214/275763;
15) Vero che il quotidiano locale della città di MA, , avviò nei giorni Controparte_4 successivi una vera e propria campagna diffamatoria verso gli attori, attribuendo loro fatti e condotte diverse e più gravi rispetto a quelle effettivamente contestate dall'Autorità
Inquirente;
16) Vero che il quotidiano in questione nel periodo che intercorse tra il 9.5.2017 ed il
28.5.2017 pubblicò a più riprese una serie di articoli diffamatori nei confronti della famiglia che si rammostrano al teste, all'evidente fine di denigrarne la reputazione dei suoi Parte_1 componenti e delle società che essi rappresentavano e tale da comprometterne gravemente l'immagine professionale;
17) Vero che in particolare, il 9 maggio 2017, a pagina n. 7, veniva pubblicato sul quotidiano “La ET di MA” un articolo a firma della giornalista recante il titolo “Farmaci e corruzione: 16 arrestati, 5 sono parmigiani”; Persona_2
18) Vero che nell'articolo in questione gli attori venivano ingiustamente e falsamente accusati di avere promosso ed organizzato un vasto sistema corruttivo;
19) Vero che le testuali parole utilizzate nell'articolo dalla giornalista sono le seguenti:
“proprio dalla “father and sons” sarebbe partita nel 2015 l'idea di agganciare Parte_1
“ come deus ex machina della corrutela”; PE
20) Vero che l'accusa rivolta dall'autrice dell'articolo di stampa non era emersa dall'indagine in corso, tantomeno dalla conferenza stampa rilasciata dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di MA, dott. , nel giorno degli arresti o in quelli Tes_1 successivi;
21) Vero che a partire dall'anno 2014 gli attori nel lecito svolgimento delle loro attività imprenditoriali, avevano preso contatti con diversi esponenti dell'Università , tra i CP_4 quali anche il Professore al solo fine di far conoscere il dispositivo medico Persona_1
“TE LPS R”, già utilizzato da molti anni in varie parti del mondo nella cura intensiva del paziente settico;
22) Vero che nell'articolo in questione vennero pubblicati i dati relativi agli indirizzi di residenza e di domicilio degli attori e Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 36 23) Vero che per quanto concerne l'Ing. veniva rivelata la via cittadina Parte_2 cui egli viveva con la moglie e due figli minorenni;
24) Vero che in data 9 maggio 2017, a pagina 9, il quotidiano “La ET di MA” infieriva ancora gratuitamente sugli attori nell'articolo intitolato “Lo yacht e la vita dorata dei EL”; 25) Vero che l'articolo in questione aveva il seguente contenuto: “Stavolta lo yacht non è solo un bene di lusso, da sfoggiare insieme ad altri numerosi status symbol, ma Part uno dei tasselli dell'inchiesta dove sono finiti i «father and sons»: 71 anni, Parte_1 padre di e , rispettivamente presidente e vicepresidente di PI S.p.A. la Pt_2 CP_1 società –insieme ad TE- al centro del sistema di corruzione smascherato dai carabinieri.
Un'accusa che getta un'ombra lunghissima e scura sulla vita dorata dei Parte_5
«MA V» (come è stata ribattezzata l'inchiesta) è il nome dello yacht in uso al professore riconducibile alle stesse società dei La manutenzione della barca, PE Parte_1
l'acquisto delle strumentazioni, il procacciamento del posto barca, il pagamento degli ormeggi: spese sostenute dalle società, in cambio di favori del professor che Persona_3 emerge dall'inchiesta partita dalla Procura di MA è un sistema di corruzione rodatissimo…Il ruolo di senior è di primo piano”; Parte_1
26) Vero che gli odierni attori erano accusati nell'articolo in questione di avere comprato i
“favori” di mettendogli a disposizione lo yacht “MA V di proprietà di Persona_1 società riconducibili agli imprenditori;
Parte_1
27) Vero che l'affermazione secondo cui lo yacht “MA V” sarebbe stato di proprietà di società riconducibili agli imprenditori era falsa e che la circostanza non era Parte_1 emersa né dalle indagini di cui disponeva il giornalista, né dalle informazioni sull'inchiesta riferite dagli inquirenti agli organi di stampa;
28) Vero che nell'articolo de quo la famiglia veniva falsamente descritta, sin dal Parte_1 titolo, come proprietaria di uno yacht (utilizzato per corrompere un professore universitario e pubblico ufficiale) e capace di realizzare una vita “dorata”, quale ovvia e suggestiva conseguenza delle proprie delittuose condotte;
Part
29) Vero che e nel corpo dell'articolo, vennero descritti come Parte_2 soggetti “al centro del sistema di corruzione smascherato dai Carabinieri”; Part
30) vero che e furono coinvolti nel procedimento penale soltanto in Parte_2 quattro dei ben settanta (70) capi di imputazione ipotizzati dal Pubblico Ministero a carico del Prof. e di numerosi altri indagati nella propria richiesta di misure cautelari;
PE
pagina 5 di 36 31) vero che l'articolo de quo era dedicato alla famiglia fornendo una Parte_1 ricostruzione parziale e tendenziosa dei fatti volta ad individuare gli odierni attori al centro del sistema di corruzione;
32) vero che l'invettiva nei confronti degli attori proseguì, ancora, a pagina 9 dell'edizione del 10 maggio 2017 con l'articolo a firma intitolato “Persino lo yacht Persona_4 rifornito con farmaci presi in reparto”;
33) vero che il tenore dell'articolo de quo era il seguente: “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili della ditta TE. Lo scopo? Semplice e fondamentale: «agganciare PE quello (ovvero che è il . Se agganciamo lui dopo partiamo con PE CP_6 Parte_6 quattordici o quindici reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore».
Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica del prodotto dell'TE da parte della struttura pubblica in cui opera il primario. Uno scambio alla pari? Forse anche se gli unici a rimetterci sicuramente sono i pazienti che da quel punto in poi verranno sottoposti, inconsapevolmente, a terapie sperimentali mai sottoposte alle opportune verifiche. Mentre le pubblicazioni scientifiche, quelle che dovrebbero garantire che un medicamento è stato testato ed è sicuro, si svelano essere poco più di carta straccia”;
34) vero che l'autore dell'articolo suindicato comunicava ai lettori che i responsabili della società TE (identificati nella persona degli attori) avevano concluso un accordo corruttivo con il quale avrebbe ottenuto la strumentazione tecnica per lo yacht in Persona_1 questione in cambio della sperimentazione clinica su ignari pazienti di un dispositivo medico commercializzato dalla società TE e mai sottoposto alle “opportune verifiche”;
35) vero che l'autore alterò il reale contenuto delle intercettazioni ambientali Persona_4 relative alla cena del 2015 organizzata presso il ristorante Cocchi di MA, oltre che dell'ordinanza di custodia cautelare della quale egli era in possesso;
36) vero che dal contenuto delle predette intercettazioni era emerso che nel corso della cena in questione vennero illustrate al professor le caratteristiche scientifiche di un Persona_1 dispositivo medico utilizzato per la cura dei pazienti settici l'“L TE R”
(prodotto dalla stessa società e commercializzato da PI spa) -, al fine di sottoporre tale prodotto al centro di ricerca scientifica diretto dal professore;
pagina 6 di 36 37) vero che non corrisponde a verità la notizia riportata nell'articolo suindicato sulla circostanza che tale dispositivo medico fosse stato sperimentato sugli ignari pazienti in cura dal dott. Persona_1
38) vero che non era mai stata condotta alcuna sperimentazione clinica per la valutazione del dispositivo medico “L TE R” presso il reparto di rianimazione diretto dal medico e che nessun paziente era stato sottoposto a cure attraverso il Persona_1 suindicato dispositivo medico;
39) vero che il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo l'Ing. subiva una sassaiola da parte di un cittadino all'uscita Parte_2 dal Tribunale di MA, ove si era recato per rendere l'interrogatorio di garanzia;
40) vero che aveva dolosamente associato il contenuto delle intercettazioni Persona_4 ambientali della cena suindicata (dal quale emergeva la sola richiesta di sottoporre a sperimentazione scientifica il dispositivo medico di TE) con il contenuto delle intercettazioni telefoniche dell'utenza in uso ad altro coindagato [tale Persona_5
(dal quale emergeva che il si era offerto di fornire la strumentazione tecnica per lo Pt_4 yacht di;
PE
41) vero che lo yacht “MA” era di esclusiva proprietà di e non di società Persona_1 riferibili alla famiglia degli attori;
42) vero che la proprietà dello yacht in questione agli attori non è mai emersa da alcun atto dell'indagine;
43) vero che l'attacco mediatico nei confronti degli attori è proseguito anche con l'articolo, pubblicato lo stesso 10.05.2017, ma a pagina n. 7, firmato da avente il Persona_6 seguente titolo: “Maggiore, altri 7 medici indagati”;
44) vero che nell'articolo in questione venivano reiterate le accuse verso gli attori di avere introdotto “nel reparto di alcuni filtri montati su apparecchiature per emotrasfusione PE prodotti dalle società . Dispositivi che sarebbero stati utilizzati senza verifiche Parte_7 sull'efficacia e la sicurezza”;
45) vero che nell'edizione dell'11.5.2017 del quotidiano La ET di MA veniva pubblicato un articolo di a pag. 6 dal titolo “Scandalo Sanità, il gip: «Sistema Persona_6 mercificato»” del seguente tenore: “A MA, in particolare, l'inchiesta ha colpito duro: i domiciliari sono scattati, oltre che per per il suo braccio destro per PE Persona_7
membro del CDA dell'TE, per il figlio ad della PI di Parte_1 Pt_2
Lemignano. Ammesso che non decidano di avvalersi della facoltà di non rispondere, gli indagati dovranno rispondere della marea dei reati contestati, a vario titolo: associazione a delinquere, corruzione, peculato, truffa, abuso d'ufficio, intestazione fittizia di beni.
pagina 7 di 36 Dovranno tentare di dare una spiegazione a quelle conversazioni intercettate in cui si discute di farmaci e dispostivi medici, spesso privi di qualunque autorizzazioni, e si contratta”;
46) vero che nel procedimento penale che li ha visti coinvolti, gli attori non sono mai stati indagati per associazione a delinquere, peculato, truffa, abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni, ma unicamente per due soli episodi asseritamente riconducibili – in ipotesi accusatoria – all'art. 319 c.p;
47) vero che nell'articolo de quo, il quotidiano lasciava intendere ai lettori che
[...]
e avessero posto in essere attività promozionale di dispositivi Parte_1 Parte_2 medici “privi di qualunque autorizzazione”;
48) vero che i dispositivi di cui trattasi erano tutti dotati delle necessarie autorizzazioni e marchiati CE, così come previsto dalla Direttiva Europea 93/42/CE;
49) vero che in data 12.05.2017 veniva pubblicato a pag. 6 un articolo a firma di Per_6 intitolato “Allegri contrattacca: «Io, scelto per meriti», il cui contenuto era il
[...] seguente: “Cene, biglietti aerei, pernottamenti in alberghi e pure la strumentazione di bordo per il suo Yacht: questo è il bottino che avrebbe pattuito il primario tra febbraio e giugno
2015 con i vertici dell'TE e PI”;
50) vero che nell'ordinanza del GIP di MA non vi era alcuna indicazione o intercettazione che facesse ritenere che vi fosse stata la pattuizione / contrattazione riferita dal giornalista;
51) vero che nel quotidiano locale della provincia di MA del 13 Maggio 2017 veniva pubblicato a pag. 7 un articolo dal titolo “ e respingono tutte le accuse”; Parte_1 Pt_4
52) vero che il quotidiano locale riferiva ancora una volta circostanze Controparte_4 non vere e segnatamente: “ ( ) è accusato di avere fatto attivamente parte Parte_1 Pt_2 del sistema messo in piedi per fare soldi piazzando farmaci e dispositivi medici grazie alla compiacenza di operatori sanitari e ricercatori”;
53) vero che l'ordinanza del GIP mai fece riferimento a un “sistema per fare soldi” e che gli investigatori avevano accertato che non era mai stato fatturato alcunché all'
[...]
dei prodotti TE, NxStage e Stent da 2 mm, oggetto Parte_8 dell'inchiesta MA V;
54) vero che l'articolo non diede alcun risalto alla dichiarazione resa innanzi al GIP dall'indagato con la quale quest'ultimo si era assunto ogni responsabilità Pt_4 relativamente alla apparecchiatura per lo Yacht donata al PE
55) Anche nel quotidiano del 16.05.2017 venivano riferite nuovamente notizie non corrispondenti al contenuto dell'ordinanza del GIP del seguente tenore: “grazie a
[...]
tra febbraio e giugno 2015, sarebbero riusciti a vendere negli ospedali italiani i filtri PE
pagina 8 di 36 UPS absorber, prodotti dalla società svedese TE di cui è consigliere di Parte_1 amministrazione. E tutto ciò grazie al pagamento di cene, biglietti aerei ma anche di una parte della strumentazione dello Yacht «MA V di Fanelli…»”;
56) Vero che la campagna diffamatoria nei confronti degli attori ebbe seguito ancora in data
28 maggio 2017 a pagina 7 attraverso un articolo, a firma di dal titolo Persona_8
“MA, liberi i due;
Parte_1
57) Vero che nell'articolo in questione il quotidiano parmigiano attribuiva agli attori di avere
“venduto negli ospedali italiani dei filtri Ups Absorber, prodotti dalla società TE di cui
è consigliere di amministrazione. Il tutto grazie al pagamento di cene, biglietti Parte_1 aerei e di parte della strumentazione dello yacht “MA V” di Fanelli”;
58) Vero che le infondate accuse mosse dagli autori degli articoli pubblicati sul quotidiano in questione hanno sortito un effetto devastante sulla reputazione degli attori;
59) Vero che le notizie per cui è causa furono “rilanciate”, in tempo reale, su tutto il territorio nazionale e internazionale, attraverso internet;
60) Vero che a seguito dei fatti di causa il Dott. ha dovuto giustificare al Parte_1 sistema bancario internazionale le notizie diffuse dal quotidiano;
Controparte_4
61) Vero è che in seguito alla campagna diffamatoria messa in atto dalla ET di MA il sistema bancario aveva deciso di sospendere il supporto finanziario alle società
e alla società PI S.p.a. imponendo al Dr. di provvedere Parte_9 Parte_1 con mezzi propri a sopperire a tale mancanza nella misura che il teste indicherà;
62) Vero che l'attore ha subito la volontà diffamatoria del quotidiano locale Controparte_1 ancora nell'articolo pubblicato da MA in data 09.04.2018; CP_4
63) Vero che nell'articolo de quo il quotidiano locale pubblicava la notizia di un furto subito dal dott. nella propria abitazione;
Controparte_1
64) Vero che il quotidiano parmigiano etichettava la vittima quale soggetto “già noto alle cronache per essere stato, con altri membri della propria famiglia, indagato nell'ambito dell'inchiesta MA che ha svelato presunti casi di corruzione all'interno degli ambienti ospedalieri”;
65) Vero che nell'articolo de quo il giornalista con riferimento alla notizia oggetto dell'articolo (ovvero il “Furto in villa”) non mancava di evidenziare che “da parte degli inquirenti si mantiene un assoluto riserbo ma trapela che alcuni aspetti della ricostruzione delle vittime sarebbero da verificare e controllare”.
Si indicano a testi: - residente in [...], Loc. Persona_5
Monticelli Terme, Via Da Vinci n. 10; - , residente in [...]
pagina 9 di 36 (PR), Via Scodoncello n. 10/a; - , residente in [...]
Abba n. 4; - , residente a Felino (PR); - CP_9 Controparte_10 residente in Felino (PR), Via Montessori n. 5; - , Controparte_11 residente in [...], Immeuble L'Astoria, 26 bis Bd Princesse Charlotte;
- CP_12
residente in [...]; -
[...] CP_13
, residente in [...]; , residente
[...] Controparte_14 in Milano (MI), Via Maffei n. 18. B)
Si insiste, altresì, affinché l'Ill. mo G.U. voglia disporre l'acquisizione dell'intercettazione ambientale operata dall'autorità inquirente in data 26.02.2015 presso il Ristorante Cocchi, nonché delle intercettazioni telefoniche operate sul coindagato nel Persona_5 procedimento penale rgnr 7054/2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
MA”.
Per parte convenuta + 1: “Voglia il Tribunale di Varese Ill.mo, Controparte_2 contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per esser stata la mediazione svolta innanzi ad Organismo territorialmente incompetente, con adozione dei provvedimenti ex art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010 e disposizione di nuova mediazione, da proporsi innanzi ad
Organismo del circondario del Tribunale di Varese;
- in via principale, di merito, respingere le domande tutte proposte dagli attori nei confronti dei convenuti, in quanto illegittime, infondate, non provate o come meglio;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione, ritualmente notificata, iscritto a ruolo in data
18/01/2024, il sig. e i figli sig. e sig. Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, nonché al Parte_3 fine di riassumere la causa originariamente intentata avanti al Tribunale di Monza, il quale con ordinanza 13/11/2023 ha dichiarato “l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza adito per essere competente territorialmente il Tribunale di MA o il Tribunale di Varese”
(cfr. All. B attori).
In particolare, gli attori hanno agito in giudizio al fine di vedere Parte_1 accertata e dichiarata la divulgazione di notizie non vere e lesive della reputazione e pagina 10 di 36 riservatezza, attraverso articoli pubblicati sul quotidiano convenuto nel Controparte_4 maggio 2017 e aprile 2018 (per la precisione, nei giorni 09.05.17, 10.05.17, 11.05.17,
12.05.17 13.05.17, 16.05.17, 28.05.17 e 09.04.2018) e, per l'effetto, ottenere la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, non espressamente quantificati, ma rimessi a valutazione di congruità ed equità giudiziale, oltre interessi e rivalutazione;
con condanna del convenuto al pagamento della sanzione di cui Parte_3 all'art. 12 Legge n. 47/1948 per gli articoli del 09.05.2017 e del 13.05.17, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con pubblicazione della sentenza emittenda ex art. 120 c.p.c., a cura e spese dei convenuti;
con vittoria di spese di lite.
Gli attori anno richiamato i contenuti dell'originario atto di citazione, Parte_1 deducendo di essere imprenditori leader nel settore per il mercato sanitario della dialisi renale, venendo coinvolti nel maggio 2017 in una inchiesta giudiziaria in MA, denominata
“MA” (R.G.N.R. 7054/2014 Procura MA), prendendo il nome da uno yacht di uno sei sanitari coinvolti nell'indagine, Prof. (direttore della cattedra di Anestesia e Persona_1
Rianimazione presso la facoltà di Medicina dell'Università di MA), accusato dalla Procura della Repubblica di MA di avere avuto un ruolo centrale nell'attività illecita corruttiva che avrebbe coinvolto diversi medici e numerosi imprenditori nazionali ed internazionali operanti nel campo farmaceutico.
In particolare, gli attori hanno dedotto che il giornale convenuto ha dato ampio risalto alla vicenda, con strepitus fori, quando è stata emessa in data 27/04/2017 dal GIP del
Tribunale di MA l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 45 degli indagati (destinatari della misura sia uale membro Parte_1 del consiglio di amministrazione della società TE Medical AB, sia Parte_2 quale amministratore delegato e legale rappresentante di PI S.p.A.,
[...] società specializzata nella commercializzazione di dispositivi medici utilizzati per l'effettuazione trattamenti di dialisi;
a piede libero solo indagato), Controparte_1 per condotte dei capi di imputazione per corruzione, consumata e tentata.
Gli attori hanno poi dedotto: la vicenda “MA”, di evidente rilevanza mediatica, sia nazionale che locale, secondo la difesa attorea, sarebbe stata riportata dalla ET di
MA con l'intento di avviare una campagna diffamatoria nei confronti dei Parte_1 attraverso la pubblicazione di articoli, tra il 9 maggio 2017 ed il 28 maggio 2017, contenenti l'utilizzo di espressioni tali da lederne l'immagine professionale (come il riferimento ai pagina 11 di 36 “father e sons”, richiamando il sistema di stampo mafioso) e la riservatezza (come Parte_1 la pubblicazione dei dati relativi agli indirizzi di residenza e di domicilio e Parte_1
. Parte_2
La censura più importante, tuttavia, attiene alla divulgazione di informazioni non vere: nello specifico, gli attori allegano una serie di notizie pubblicate sulla ET di MA che,
a loro dire, distorcerebbero lo sviluppo della vicenda giudiziaria – come quella del 9 maggio CP_1 2017, a firma secondo cui lo yacht “MA V”, di proprietà di società del PE sarebbe stato invece di proprietà di società riconducibili agli imprenditori Parte_1
(«MA V» (come è stata ribattezzata l'inchiesta) è il nome dello yacht in uso al professore riconducibile alle stesse società dei La manutenzione, l'acquisto delle PE Parte_1 strumentazioni, il procacciamento del posto barca, il pagamento degli ormeggi: spese Part sostenute dalle società, in cambio di favori del professor ), o quella per la quale PE
e sarebbero “al centro del sistema di corruzione smascherato dai Parte_2
Part Carabinieri” (circostanza falsa, dal momento che e risultano accusati Parte_2 di quattro capi di imputazione su settanta ipotizzati dal Pubblico Ministero a carico del Prof.
e di numerosi altri indagati). PE
Ancora, gli attori rappresentano che con articolo 10 maggio 2017 l'autore avrebbe alterato strumentalmente il reale contenuto delle intercettazioni ambientali, relative ad una cena del 2015 organizzata presso il ristorante Cocchi di MA tra e i PE Parte_1 invero, nell'articolo si legge che “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili PE della ditta TE. Lo scopo? Semplice e fondamentale: «agganciare quello (ovvero PE che è il . Se agganciamo lui dopo partiamo con quattordici o quindici CP_6 Parte_6 reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore». Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica del prodotto dell'TE da parte della struttura pubblica in cui opera il primario. Uno scambio alla pari? Forse anche se gli unici a rimetterci sicuramente sono i pazienti che da quel punto in poi verranno sottoposti, inconsapevolmente, a terapie sperimentali mai sottoposte alle opportune verifiche. Mentre le pubblicazioni scientifiche, quelle che dovrebbero garantire che un medicamento è stato testato ed è sicuro, si svelano essere poco più di carta straccia”.
pagina 12 di 36 Dalle già menzionate intercettazioni, invece, sarebbe emerso solo come siano state illustrate al prof. le caratteristiche scientifiche di un dispositivo medico utilizzato per PE la cura dei pazienti settici l'“L TE R”.
Parti attrici, inoltre, hanno sottolineato come pur non corrispondendo al vero che tale dispositivo medico sia stato sperimentato sugli ignari pazienti in cura dal dott. PE
l'inesattezza dell'articolo avrebbe scatenato non solo una feroce reazione della stampa, ma anche un'aggressione ai danni di il quale sarebbe stato vittima di una Parte_2 sassaiola da parte di un cittadino all'uscita dal Tribunale di MA.
Infine, gli attori hanno precisato come il giornalista abbia dolosamente associato il contenuto delle intercettazioni ambientali della cena suindicata, da cui è emersa la richiesta di sottoporre a sperimentazione scientifica il dispositivo medico di Atleco, con il contenuto delle intercettazioni telefoniche dell'utenza in uso ad altro coindagato, Persona_5
Con articolo dell'11 maggio 2017, a detta degli attori, è continuata l'attività diffamatoria ai loro danni, in quanto la ET di MA, scrivendo che “gli indagati dovranno rispondere della marea dei reati contestati, a vario titolo: associazione a delinquere, corruzione, peculato, truffa, abuso d'ufficio, intestazione fittizia di beni.
Dovranno tentare di dare una spiegazione a quelle conversazioni intercettate in cui si discute di farmaci e dispostivi medici, spesso privi di qualunque autorizzazione, e si contratta” avrebbe fatto intendere che i fossero accusati per tutti i reati summenzionati – Parte_1 mentre i reati ipotizzati a loro carico riguardavano esclusivamente condotte di corruzione asseritamente consumate e tentate – e che, ancora, avessero posto in essere attività promozionale di dispositivi medici non autorizzati.
Parimenti diffamatori sarebbero, secondo gli attori, gli articoli del 12 e del 13 maggio
2017, in quanto la versione dei fatti riferita da verrebbe riportata con una Parte_1 forma dubitativa e, oltre a ciò, verrebbe dato poco conto alla dichiarazione resa dal sig. innanzi al GIP con la quale, invece, quest'ultimo si era assunto ogni Persona_5 responsabilità relativamente alla apparecchiatura per lo yacht donata al PE
Gli attori sottolineano, inoltre, come le pubblicazioni del 16 e 28 maggio 2017 continuino a riportare tutte le false accuse, non corrispondenti al contenuto dell'ordinanza del
GIP, e insistano ancora sull'utilità che sarebbe stata concessa al prof. dai PE Parte_1
(“grazie a tra febbraio e giugno 2015, sarebbero riusciti a vendere negli Persona_1
Part ospedali italiani i filtri UPS absorber, prodotti dalla società svedese TE di cui pagina 13 di 36 è consigliere di amministrazione. E tutto ciò grazie al pagamento di cene, biglietti Parte_1 aerei ma anche di una parte della strumentazione dello Yacht «MA V di Fanelli”); inoltre, porre l'attenzione sulle dimissioni di dagli incarichi societari della Parte_2
PI, indurrebbe il lettore a paragonare tale iniziativa ad una ammissione di colpa. Per di Part più, nonostante la notizia della revoca delle misure cautelari in favore di e Parte_2
il quotidiano convenuto avrebbe reiterato le offese nei confronti degli attori,
[...] ripercorrendo una ricostruzione dei fatti non veritiera.
Infine, è stato evidenziato che, a distanza di un anno dalla vicenda sopra descritta, il quotidiano locale, pubblicando il 9.4.2018 la notizia di un furto subito da Controparte_1 nella propria abitazione, ha rammentato come quest'ultimo fosse “già noto alle cronache per essere stato, con altri membri della propria famiglia, indagato nell'ambito dell'inchiesta
MA che ha svelato presunti casi di corruzione all'interno degli ambienti ospedalieri”, insistendo nella attività diffamatoria, suggerendo ai lettori come l'attore al Controparte_1 pari suoi familiari, fosse dedito alla consumazione di reati.
Si sono tempestivamente costituti in giudizio, i convenuti CP_16
e , i quali, evidenziando lo
[...] Parte_3 svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria innanzi ad organismo territorialmente incompetente, ossia l'Organismo di Mediazione di MA (sede CP_17 in Via Farini n.3, MA), hanno preliminarmente eccepito per tale ragione
[...]
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Contestando, poi, la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto integrale di ogni pretesa, la difesa convenuta ha dedotto il corretto esercizio del diritto di cronaca: in particolare, oltre ad essere evidente il requisito della rilevanza sociale dell'inchiesta
“MA”, che ha coinvolto noti medici ed imprenditori della città di MA (tra cui figurano i , si contesta l'avversaria censura principale relativa alla pubblicazione di notizie Parte_1 non veritiere.
Nello specifico, infatti, i convenuti hanno evidenziato la rispondenza degli articoli giornalistici oggetto di contestazione rispetto al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare
– di cui erano destinatari, tra gli altri, anche gli attori – in cui si legge che “ il nucleo centrale dell'indagine gira attorno alle numerose condotte di corruzione commesse da e Persona_1
i vari amministratori e manager delle case farmaceutiche, i quali, in situazioni di sostanziale parità hanno di fatto “stipulato” accordi illeciti. […]la vicenda che riguarda i predetti capi pagina 14 di 36 di imputazione ruota attorno alle attività compiute dal per favorire gli imprenditori PE
(della TE) e (della PI), nonché al comunicato Parte_1 Parte_2 stampa dei N.A.S. di MA in cui si parla di “un articolato sistema corruttivo realizzato per incamerare somme di denaro e beni di ingente valore, attraverso l'asservimento delle relative funzioni pubbliche agli interessi commerciali di alcune case farmaceutiche (leggi, PI e
TE)…per la promozione e la diffusione illecita dei relativi prodotti farmaceutici”.
Anche il nucleo essenziale della notizia del 10 maggio 2017, relativa alle intercettazioni, non sarebbe dunque stato alterato in quanto, ai tempi degli articoli contestati, appariva indubbio che gli inquirenti considerassero unitariamente “gli imprenditori delle case farmaceutiche” – riconducendo ad entrambi le regalie sullo yatch del prof. – e che PE figurassero il sig. come una longa manus della famiglia nell'attività Pt_4 Parte_1 corruttiva del prof. PE
Ancora, che il dispositivo medico LPS TE DS (prodotto da TE e commercializzato da PI) sarebbe stato sperimentato sui pazienti in assenza delle opportune verifiche di sicurezza, emerge nel comunicato stampa dei N.A.S. di MA (“gli imprenditori si rivolgono al il quale, sostanzialmente, si mette a disposizione per PE condurre di fatto una sperimentazione clinica in assenza del previo parere del Comitato Etico dell'Azienda di sperimentazione….attestando la validità scientifica del filtro in ordine alla sicurezza e efficacia senza che ciò fosse dimostrato da evidenze scientifiche…per cercare di dirottare l'utilizzo dei dispositivi dai reparti di nefrologia a quelli di terapia intensiva, Part mettendo in contatto gli imprenditori e con tale […] Ecco Parte_2 Per_9 dunque che, al di là del mancato rispetto della normativa di settore, emerge l'assoluta violazione dei diritti dei pazienti ignari, a cui verrà “provato” il dispositivo medico, Pt_4
(come tutti gli attori della vicenda), nella piena consapevolezza degli incidenti che possono accadere utilizzando il filtro, dirà che in caso di more del malato a nessuno verrà addossata nessuna responsabilità, facendo venir meno i principi etici che sono alla base della ricerca in campo biomedico”.
La difesa delle parti convenute ha poi puntualizzato che l'unica imprecisione, circa la riconducibilità dello yatch MA alla famiglia (invece riconducibile ad una Parte_1 società del prof. , non solo sarebbe stata prontamente corretta con articolo del 12 PE maggio 2017 ma che, in ogni caso, il fulcro della notizia sarebbe rappresentato dal fatto che le spese di manutenzione della barca, di acquisto delle strumentazioni ecc. fossero sostenute dai pagina 15 di 36 in cambio dei favori di notizia che, al tempo delle indagini, era corretta. Parte_1 PE
Nell'ordinanza di custodia cautelare, infatti, si legge che: “Dal contenuto della conversazione si apprende che gli imprenditori stiano facendo numerose migliorie sullo yatch MA che il P.U. riceve in cambio del suo fattivo aiuto alla vendita del prodotto filtro TE, oltre alla fornitura della strumentazione tecnologica per lo yatch MA, gli imprenditori si fanno carico anche delle spese relative alla manutenzione della barca ed il ne tiene debita Pt_4 nota da mostrare a ”… “in cambio di ciò il medico assicura agli Parte_1 imprenditori l'utilizzo della struttura dell' da lui diretta, nella fattispecie Controparte_18 la 2° rianimazione, distogliendo gli interessi della sua unità operativa da fini istituzionali per favorire gli interessi dell'Azienda privata”.
Ancora, l'articolo dell'11 maggio 2017 non parlerebbe di dispositivi medici “privi di qualsiasi autorizzazione”, bensì di “dispositivi senza verifiche sull'efficacia e sicurezza”, limitandosi a riportare quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare (“il dispositivo medico TE UPS Absorber già in commercio non soddisfa le norme vigenti per i dispositivi medici non essendo dimostrabile sicurezza nell'utilizzo sui pazienti e efficacia nel trattamento dei gram negativi tramite evidenze scientifiche). Inoltre, l'espressione “marea di reati contestati, a vario titolo” si riferirebbe alla totalità dei 75 indagati dell'operazione “MA”
e non solo ai Parte_1
Del pari, secondo quanto sostenuto dai convenuti, non possono dirsi diffamatori né
l'articolo del 12 maggio 2017, in cui si chiarisce la proprietà dello yacht (riconducibile alla
, società del prof. e si valorizza, inoltre, la posizione difensiva degli attori, CP_19 PE riportandone le parole in virgolettato, né quelli del 13 e 16 maggio 2017 che, riprendendo la vicenda solo in un breve inciso ai fini della comprensione da parte del lettore, risaltano le prospettazioni difensive di (dedicandogli una colonna di stampa, anche con Pt_4 riferimento al tema delle dotazioni e strumentazioni dello yacht regalate), e dei (in Parte_1 tre colonne si stampa). Ancora, si sottolinea come la precisazione relativa alle dimissioni di dagli incarichi societari non presenterebbe alcun contenuto diffamatorio, Parte_2 limitandosi a riferire un episodio senza l'utilizzo di alcuna espressione tale da indurre il lettore a credere nell'intento confessorio dell'allora indagato.
Inoltre, la difesa rileva come il quotidiano non abbia mancato di sottolineare degli sviluppi favorevoli per gli attori della vicenda giudiziaria (come la revoca della misura degli pagina 16 di 36 arresti domiciliari) accuratamente riportati da “ nell'articolo nel 28 Controparte_4 maggio 2017.
Infine, come rilevato dai convenuti, per quanto attiene la pubblicazione del 9 aprile
2018 relativa al furto in villa ai danni di la vicenda giudiziaria che lo ha Controparte_1 visto coinvolto (ed al tempo in corso) sarebbe stata richiamata senza alcuna portata diffamatoria ma, al contrario, l'articolo avrebbe espresso sostegno e appoggio solidaristico alla vittima.
È stata poi sottolineata la continenza della forma espositiva, data dall'utilizzo del modo condizionale nell'esposizione dei fatti, dall'impiego delle virgolette nel riportare le parole di vari soggetti coinvolti e dall'utilizzo di espressioni proprie del lessico giornalistico, inoffensivi per la dignità degli attori.
Venendo al quantum richiesto dagli attori a titolo di danno, l'asserita insussistenza di un illecito penale e civile sarebbe tale da esclude la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria: invero, secondo la posizione dei convenuti, quanto ai danni patrimoniali, nulla è stato dedotto e provato e stesso deve dirsi per i danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, per i quali la prova che il perturbamento dello stato d'animo e la lesione reputazionale siano stati sofferti esclusivamente in relazione alla pubblicazione degli articoli oggetto di causa su “
[...]
” e non, piuttosto, al fatto in sé considerato. Controparte_4
Non da ultimo, è stata contestata la richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna, poiché l'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni non sussisterebbe, dato il corretto operato del e, in ogni caso, la vicenda di cronaca CP_20 giudiziaria de qua non sarebbe più attuale, trattandosi di un episodio risalente all'anno 2017.
Infine, i convenuti si sono opposti alla domanda di condanna del dott.
[...] ai sensi dell'art. 12 Legge Stampa, in relazione ai due articoli a firma Parte_3
R.C. del 9 e 13 maggio 2017, trattandosi di sanzione civile, irrogabile solo ad opera del giudice penale e in presenza di un illecito civile o penale che, nel caso in esame, non può dirsi configurato.
All'udienza del 21.05.2024, fissata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto i termini ordinari per deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Rilevata la tardività delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, non avendo le stesse trovato sede nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., non depositata, e rigettate le pagina 17 di 36 istanze istruttorie di parte attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, all'udienza del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei richiesti termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, dunque, è stata trattenuta in decisione.
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1) In via preliminare: l'eccezione di improcedibilità per svolgimento della mediazione obbligatoria presso organismo territorialmente incompetente
La domanda di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Come chiarito dalla Circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia, il criterio di competenza territoriale è rispettato quando la sede principale dell'organismo, o anche una sua sede secondaria, si trovino all'interno di uno dei Comuni ubicati all'interno del circondario del tribunale competente.
Posto, quindi, che il dato normativo richiama la preliminare individuazione il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione e, solo successivamente, sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa, la competenza può incontrare delle deroghe per volontà, tacita o espressa, delle parti. Invero, la partecipazione, senza eccezioni, al procedimento di mediazione incardinato davanti ad un organismo territorialmente incompetente costituisce una adesione e una ratifica, per fatti concludenti, alla scelta della controparte.
Nel caso di specie, nel giudizio innanzi al Tribunale di Monza (n. 2370/2023 r.g.) la procedura di mediazione risulta incardinata ed effettivamente svolta presso un organismo conciliativo con sede in MA: non è quindi possibile ritenere ex se inefficace l'esperimento del tentativo di conciliazione, seppur davanti ad un organismo incompetente, trattandosi di una mediazione che ha visto la concreta partecipazione delle parti e per cui è stato redatto verbale di mancato accordo.
Inoltre, deve precisarsi che, nel dichiararsi territorialmente incompetente, il Tribunale di Monza ha individuato due fori alternativi: il Tribunale di Varese e, appunto, il Tribunale di
MA; pertanto, la mediazione si è addirittura svolta presso una delle competenze alternative territoriali possibili, così non risultando inficiata nella sua validità sotto alcun profilo.
pagina 18 di 36 L'eccezione svolta e reiterata è quindi infondata.
2) Ancora in via preliminare: le istanze istruttorie
Preliminarmente, occorre rilevare come parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia riproposto le istanze istruttorie a prova diretta, nonché l'istanza di acquisizione dell'intercettazione ambientale operata dall'autorità inquirente in data
26.02.2015 presso il Ristorante Cocchi, oltre che delle intercettazioni telefoniche operate sul coindagato nel procedimento penale RGNR 7054/2014 della Procura Persona_5 della Repubblica presso il Tribunale di MA.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il materiale probatorio acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande e sulle eccezioni sollevate e che, dunque, debba ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale, vertendo la stessa su circostanze documentali ovvero da provarsi in via documentale, oltre che in larga parte volte a far esprimere al teste inammissibili valutazioni riservate a questa A.G.
Del pari, si ritiene che l'istanza di generica acquisizione di intercettazioni, ambientali e telefoniche, nell'ambito dell'indagine che è stata oggetto della cronaca giudiziaria per cui è causa, sia da considerarsi inammissibile: trattasi, invero, di indagine ove gli odierni attori erano indagati, con la conseguenza, quindi, che gli stessi avevano accesso a tali documenti, ben potendo, quindi, in ipotesi liberamente produrli in questo giudizio, ove ritenuti effettivamente rilevanti.
Pertanto, anche richiamando tali motivazioni, già espresse con l'ordinanza istruttoria
23/10/2024 qui richiamata e ribadita, le istanze istruttorie insistite non possono trovare accoglimento.
3) Il merito della controversia
Le domande degli attori non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'assenza dei cd. “diritti tiranni” nel nostro ordinamento impone, di volta in volta, un equo bilanciamento tra le situazioni giuridiche soggettive e, pertanto, anche in presenza di interessi fondamentali contrapposti – come, nel caso in esame, la libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'onore e alla reputazione – è necessario individuare dei criteri che possano guidare l'attività ermeneutica del Giudice.
pagina 19 di 36 Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la delicata opera di bilanciamento tra esercizio del diritto di cronaca e diritto alla reputazione si fonda sulla necessaria compresenza di tre elementi;
nello specifico, “vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie;
verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione” (cfr. ex multis: Cass. 18.10.1984, n.
5259, Cass. n. 5146/2001; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366, Cass.
n.1976/2009, Cass. n. 39346/2011, Cass. n. 18264/2014).
Tanto premesso in via generale, occorre procedere alla disamina dei singoli articoli e alle censure mosse dalle parti attrici:
- Articolo del 9 maggio 2017, pagina n. 7, a firma della giornalista Persona_2 recante il titolo “Farmaci e corruzione: 16 arrestati, 5 sono parmigiani”, nel quale gli attori si dicono ingiustamente e falsamente accusati di avere promosso ed organizzato un vasto sistema corruttivo. Queste le testuali parole utilizzate nell'articolo dalla giornalista: “proprio dalla “father and sons” sarebbe partita nel 2015 Parte_1
l'idea di agganciare “ come deus ex machina della corrutela”; PE
- Articolo del 9 maggio 2017, pagina n.9, firmato con le sole iniziali R.C e intitolato
“Lo yacht e la vita dorata dei EL” del seguente tenore: “Stavolta lo yacht non è solo un bene di lusso, da sfoggiare insieme ad altri numerosi status symbol, ma uno Part dei tasselli dell'inchiesta dove sono finiti i «father and sons»: 71 anni, Parte_1 padre di e , rispettivamente presidente e vicepresidente di PI Pt_2 CP_1
S.p.A. la società –insieme ad TE- al centro del sistema di corruzione smascherato dai carabinieri. Un'accusa che getta un'ombra lunghissima e scura sulla vita dorata pagina 20 di 36 dei «MA V» (come è stata ribattezzata l'inchiesta) è il nome dello Parte_5 yacht in uso al professore riconducibile alle stesse società dei La PE Parte_1 manutenzione della barca, l'acquisto delle strumentazioni, il procacciamento del posto barca, il pagamento degli ormeggi: spese sostenute dalle società, in cambio di favori del professor che emerge dall'inchiesta partita dalla Procura Persona_3 di MA è un sistema di corruzione rodatissimo…Il ruolo di senior è di Parte_1 primo piano”. L'articolo in esame, secondo la prospettazione degli attori, avrebbe non solo identificato erroneamente lo Yacht di proprietà della famiglia (invece di Parte_1 proprietà del , ma avrebbe descritto gli imprenditori “al centro del sistema di PE
Part corruzione smascherato dai Carabinieri”, nonostante e Parte_2 fossero coinvolti nel procedimento penale in quattro dei settanta capi di imputazione ipotizzati dal Pubblico Ministero a carico del Prof. PE
- Articolo del 10 maggio 2017, pagina n. 9, a firma dell'autore e Persona_4 intitolato “Persino lo yacht rifornito con farmaci presi in reparto”, secondo cui: “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili della ditta TE. Lo PE scopo? Semplice e fondamentale: «agganciare quello (ovvero che è il PE
. Se agganciamo lui dopo partiamo con quattordici o quindici CP_6 Parte_6 reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore». Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica del prodotto dell'TE da parte della struttura pubblica in cui opera il primario. Uno scambio alla pari? Forse anche se gli unici a rimetterci sicuramente sono i pazienti che da quel punto in poi verranno sottoposti, inconsapevolmente, a terapie sperimentali mai sottoposte alle opportune verifiche. Mentre le pubblicazioni scientifiche, quelle che dovrebbero garantire che un medicamento è stato testato ed è sicuro, si svelano essere poco più di carta straccia”.
Gli attori hanno sostenuto come il giornalista abbia alterato l'essenza dell'ordinanza cautelare, nonché delle intercettazioni ambientali della cena del 2015 organizzata presso il ristorante Cocchi di MA, associandone, dolosamente, il contenuto di altre intercettazioni telefoniche riguardanti l'utenza in uso ad altro coindagato, tale
Persona_5
pagina 21 di 36 Infine, gli attori hanno sottolineato che, come si evince dal contenuto delle predette intercettazioni nel corso della cena, siano solo state illustrate al professor
[...] le caratteristiche scientifiche di un dispositivo medico utilizzato per la cura dei PE pazienti settici l'“L TE R” (prodotto dalla stessa società e commercializzato da PI spa) V: per cui, non sarebbe mai mai stata condotta alcuna sperimentazione clinica, su pazienti ignari, per la valutazione del dispositivo medico “L TE R” presso il reparto di rianimazione diretto dal medico
Persona_1
- Articolo del 10 maggio 2017, pagina n. 7 dal titolo: “Maggiore, altri 7 medici indagati”, ove, secondo gli attori, sono state reiterate le accuse false e diffamatorie di avere introdotto “nel reparto di Fanelli alcuni filtri montati su apparecchiature per emotrasfusione prodotti dalle società . Dispositivi che sarebbero stati Parte_7 utilizzati senza verifiche sull'efficacia e la sicurezza”.
- Articolo dell'11.5.2017, pagina n. 6 dal titolo “Scandalo Sanità, il gip: «Sistema mercificato»” in cui si legge: “A MA, in particolare, l'inchiesta ha colpito duro: i domiciliari sono scattati, oltre che per per il suo braccio destro PE Per_7
per membro del CDA dell'TE, per il figlio ad
[...] Parte_1 Pt_2 della PI di Lemignano. Ammesso che non decidano di avvalersi della facoltà di non rispondere, gli indagati dovranno rispondere della marea dei reati contestati, a vario titolo: associazione a delinquere, corruzione, peculato, truffa, abuso d'ufficio, intestazione fittizia di beni. Dovranno tentare di dare una spiegazione a quelle conversazioni intercettate in cui si discute di farmaci e dispostivi medici, spesso privi di qualunque autorizzazione, e si contratta” Nell'articolo in esame, secondo gli attori, gli stessi sarebbero stati indicati falsamente quali destinatari di accuse di associazione a delinquere, peculato, truffa, abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni;
il quotidiano, inoltre, avrebbe nuovamente lasciato intendere ai lettori che Parte_1
e avessero posto in essere attività promozionale di dispositivi Parte_2 medici privi di qualunque autorizzazione.
- Articolo del 12 maggio 2017, pagina n. 6, intitolato “Allegri contrattacca: «Io, scelto per meriti»” in cui si legge: “Cene, biglietti aerei, pernottamenti in alberghi e pure la strumentazione di bordo per il suo Yacht: questo è il bottino che avrebbe pattuito il primario tra febbraio e giugno 2015 con i vertici dell'TE e PI”. Gli attori contestano a di aver riportato un contenuto mai riferito Controparte_4 nell'ordinanza del GIP di MA e di aver indicato la versione dei fatti riferita dal dott.
pagina 22 di 36 con una forma dubitativa tale da conferirgli un aspetto ancora una volta Parte_1 diffamatorio.
- Articolo del 13 maggio 2017, pagina n.7 dal titolo “ e respingono Parte_1 Pt_4 tutte le accuse”. Come sostenuto da parte attrice, anziché dare Controparte_4 risalto alla versione dei fatti fornita dagli indagati, chiamati a rispondere agli interrogatori di garanzia innanzi al GIP, hanno insistito nel riferire circostanze scrivendo che ( ) è accusato di avere fatto attivamente parte del Parte_1 Pt_2 sistema messo in piedi per fare soldi piazzando farmaci e dispositivi medici grazie alla compiacenza di operatori sanitari e ricercatori”, sebbene nell'ordinanza del GIP non vi sia alcun riferimento a un “sistema per fare soldi”. Inoltre, secondo gli attori, con la reiterata espressione “lo yacht in uso al si indurrebbe il lettore a ritenere PE
l'imbarcazione di proprietà dei Parte_1
- Articolo del 16 maggio 2017, pagina n. 9 intitolato “I chiedono la revoca Parte_1 dei domiciliari”, avrebbe posto l'attenzione sulle dimissioni di Parte_2 come ad evidenziare, secondo gli attori, una ammissione di colpa. Nel dell'articolo venivano, inoltre, sarebbero state nuovamente riferite, secondo i notizie non Parte_1 corrispondenti al contenuto dell'ordinanza del GIP: “grazie a tra Persona_1 febbraio e giugno 2015, sarebbero riusciti a vendere negli ospedali italiani i filtri UPS
Absorber, prodotti dalla società svedese TE di cui è consigliere di Parte_1 amministrazione. E tutto ciò grazie al pagamento di cene, biglietti aerei ma anche di una parte della strumentazione dello Yacht «MA V di Fanelli…», insistendo ancora sull'utilità che sarebbe stata concessa al prof. dai EL PE
(rappresentata dal giornalista nella strumentazione dello yacht, nonostante la stessa
ET di MA avesse dato conto il giorno 13 Maggio della notizia dell'assunzione di responsabilità da parte del in merito)”. Pt_4
- Articolo del 28 maggio 2017, pagina n.7, a firma di dal titolo Persona_8
“MA, liberi i due in cui, nonostante la revoca delle misure cautelari, il Parte_1 quotidiano avrebbe reiterato le offese nei confronti degli attori, accusandoli di avere
“venduto negli ospedali italiani dei filtri Ups Absorber, prodotti dalla società TE di cui è consigliere di amministrazione. Il tutto grazie al pagamento di Parte_1 cene, biglietti aerei e di parte della strumentazione dello yacht “MA V” di
Fanelli”.
- Articolo del 9 aprile 2018, pagina n.5: nel pubblicare la notizia di un furto subito da nella propria abitazione, il quotidiano ha descritto la vittima come Controparte_1
pagina 23 di 36 “già noto alle cronache per essere stato, con altri membri della propria famiglia, indagato nell'ambito dell'inchiesta MA che ha svelato presunti casi di corruzione all'interno degli ambienti ospedalieri”, evidenziando che “da parte degli inquirenti si mantiene un assoluto riserbo ma trapela che alcuni aspetti della ricostruzione delle vittime sarebbero da verificare e controllare”. Tale inciso, ad opinione degli attori, suggerirebbe al lettore la dedizione della famiglia nella Parte_1 consumazione di reati.
3.1 Il requisito della pertinenza
Sul punto, deve osservarsi come non sia in discussione la rilevanza sociale e politica delle vicende giudiziarie, la quale permette di ritenere sussistente il requisito della pertinenza in relazione a tutti gli articoli contestati nel presente giudizio.
Invero, la consistenza di un interesse pubblico all'informazione emerge chiaramente dalla pregnanza non solo locale, ma anche nazionale, dell'inchiesta “MA” che ha visto coinvolti numerosi medici e numerosi imprenditori operanti nel campo farmaceutico, per un totale di settantacinque indagati e diciassette aziende coinvolte, e sulla quale si sono espressi diversi rappresentanti istituzionali (come, ad esempio, l'allora Assessore alle Politiche per le
Salute della Regione Emilia-Romagna o l'allora Ministro della Salute).
La produzione giornalistica allegata, pertanto, appare giustificata dalla necessità di informare i lettori in relazione agli sviluppi in sede giudiziaria: gli articoli in esame, pubblicati in concomitanza con l'emergere di nuovi elementi attinenti all' inchiesta
“MA”, interessano inevitabilmente i sig.ri , e Parte_1 Parte_2
personaggi noti quantomeno a livello locale e, all'epoca dei fatti indagati perché, Parte_1 secondo il GIP di MA, coinvolti attraverso le società ALTECO MEDICAL AB e
SPINDIAL S.p.A. in sistema corruttivo che vedeva come perno il prof. . Persona_1
Pertanto, la pubblicazione degli articoli sul quotidiano “La ET di MA”, trova la sua giustificazione non nella volontà di diffamare gli odierni attori, bensì di garantire l'interesse pubblico all'informazione, ricostruendo una ampia vicenda, di notevole rilievo sociale, che ha visto direttamente coinvolti, ex multis, anche gli imprenditori parmigiani
Parte_1
Per quanto attiene, invece, l'articolo del 9 aprile 2018 relativo al furto subìto da nella propria abitazione, trattasi di un episodio – diffuso anche su Facebook Controparte_1
pagina 24 di 36 dalla vittima – di una certa gravità (furto svolto di notte, con utilizzo di narcotici, con consistente refurtiva) che rientra nella normale attività di un giornale locale e, pertanto, di cui non si discute l'interesse interesse per la comunità parmigiana.
3.2 Il requisito della continenza
Anche il requisito della continenza, ossia l'esposizione dei fatti e di opinioni senza ledere l'altrui dignità con espressioni insultanti, tali da trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione, risulta parimenti soddisfatto dalla narrazione del caso
“MA” ad opera dei giornalisti de ”. Controparte_4
V'è da osservarsi, quanto al diritto di critica ed alla relativa continenza in tema di diffamazione a mezzo stampa che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, quest'ultimo può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell'altrui reputazione, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non configuranti una mera aggressione distruttiva dell'onore del soggetto interessato (ex multis, cfr. Cass. n. 12420/2008, Cass.
n.31669/2015).
Rientra, quindi, nel diritto di critica la rappresentazione di detti fatti sulla base di valutazioni etico-sociali del giornalista, anche in considerazione dell'interesse pubblico ad essere informati in ordine a vicende coinvolgenti personaggi noti;
le espressioni usate, per quanto “di forte impatto” sull'opinione pubblica, non possono ritenersi offensive dell'altrui reputazione in quanto non “gratuite”, ma strettamente connesse con la gravità dei fatti narrati.
Calando le coordinate giurisprudenziali al caso in esame, si osserva che, in nessun articolo, si rinvengono espressioni qualificabili come denigratorie, umilianti o infamanti a danno degli attori;
pertanto, tenendo conto del complessivo contesto giornalistico in cui sono riportati gli episodi relativi alla vicenda MA – e, per quel che riguarda la vicenda de quo, la posizione dei – può dirsi sussistente una la correttezza espositiva, ben Parte_1 parametrata rispetto ai fatti narrati e agli sviluppi giudiziari, che non sconfina nell'arbitrario attacco personale.
Anche nell'articolo del 9 aprile 2018, il richiamo del coinvolgimento di CP_1
nella vicenda MA, nonché l'inciso per cui “da parte degli inquirenti si mantiene
[...] un assoluto riserbo ma trapela che alcuni aspetti della ricostruzione delle vittime sarebbero da verificare e controllare”, non sono espressioni tali da superare il limite della continenza espositiva ed integrare una lesione alla reputazione e all'onore dell'attore.
pagina 25 di 36 Invero, riferirsi al come indagato in un precedente caso giudiziario – già ben Parte_1 noto alla popolazione parmigiana – non rappresenta una modalità espositiva infamante e, al tempo stesso, la necessità di verificare la ricostruzione fornita dalle vittime, letta insieme alla successiva frase per cui “non si è per il momento trovata conferma dell'uso di sostanze chimiche per narcotizzare”, non è tale da insinuare che fosse dedito alla Controparte_1 consumazione di reati.
Dall'integrale lettura dell'articolo, in conclusione, emerge chiaramente come la notizia sia riportata, nel suo complesso, in modo oggettivo e senza alcun travalicamento del contegno espositivo.
3.3. Il requisito della verità
La contestazione degli attori si concentra principalmente sulla diffusione, da parte del quotidiano locale parmigiano, di notizie non rispondenti al vero ma divulgate al solo scopo di danneggiare l'immagine professionale e reputazionale della famiglia Parte_1
Quanto al requisito della verità della notizia, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel riconoscere la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca – e la prevalenza dello stesso rispetto al diritto alla reputazione – “sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile” (cfr. Cass. n. 9458/2013).
La verità dei fatti riportati, inoltre, assume una specifica connotazione allorquando l'esercizio del diritto di cronaca abbia ad oggetto atti ed attività giudiziarie tale per cui, se da un lato la notizia riportata deve essere senza alterazioni, ma in maniera quanto più fedele al contenuto del provvedimento o dell'atto giudiziario, dall'altro è da escludersi che il giornalista sia tenuto a svolgere specifiche e autonome indagini sull'attendibilità delle dichiarazioni contenute negli atti giudiziari, dovendosi ritenere sussistente il requisito della verità della notizia ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso.
Pertanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, è sufficiente che “l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non pagina 26 di 36 potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (cfr. Cass. n.
5657/2010).
Quando le notizie riportate sono tratte da atti giudiziari, “il requisito della verità del fatto si atteggia quale fedele corrispondenza tra la pubblicazione giornalistica ed il contenuto degli atti e degli accertamenti all'epoca svolti dalla magistratura o dalla p.g. da essa delegata, muove dall'esigenza di temperare il limite della verità obiettiva. Il giornalista non può, cioè, essere esposto alla necessità di dover personalmente verificare l'attendibilità delle notizie prima di ogni pubblicazione, in quanto ciò comporterebbe una paralisi del diritto- dovere di informazione. Pubblicare notizie esattamente rispondenti al contenuto degli atti processuali è pertanto funzionale ad esonerarlo sia dall'obbligo di preventiva verifica delle proprie fonti, sia dalla responsabilità per diffamazione nelle ipotesi di pubblicazione di notizie lesive dell'altrui diritto all'onore” (App. Roma Sez. I, 4 giugno 2012).
Sussiste, dunque, per il giornalista il solo obbligo di accertare che la notizia sia stata effettivamente resa in ambito giudiziario ed in quale contesto, oltre che l'obbligo di indicare la fase processuale a cui risale e gli atti da cui proviene, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se essa abbia già ricevuto il vaglio processuale da parte del magistrato e se ne dovrà avere altri (Cass. n. 6041/2008).
Non difetta, pertanto, il requisito della verità, allorquando il giornalista abbia pedissequamente riportato stralci degli atti di indagine che, se contengono inesattezze, non possono essere fonte di rimprovero a carico di quest'ultimo (cfr. Cass. pen. n. 13782/2020:
“In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziaria e nell'oggetto dell'imputazione sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che sulla sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso dalla sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione”).
pagina 27 di 36 Il criterio della verità della notizia, inoltre, deve essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. n. 5657/2010).
Muovendo dalle considerazioni della giurisprudenza, può osservarsi come, nel caso in esame, l'attività giornalistica de abbia rispettato il requisito della Controparte_4 verità, quantomeno putativa, necessario affinché l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria possa dirsi legittimo.
In particolare, nel primo articolo relativo all'inchiesta, ossia quello pubblicato il 9 maggio 2017, e per cui gli attori si dicono ingiustamente e falsamente accusati di avere promosso ed organizzato un vasto sistema corruttivo, non può sostenersi alcun profilo diffamatorio rispetto alle notizie riportate. L'articolo in esame ha il mero intento di ricostruire le dinamiche relazionali tra i e il e, più in generale, di raccontare Parte_1 PE dell'inchiesta scandalo nel campo farmaceutico. Le notizie appaiono riportate dal quotidiano non solo in maniera contestualizzata rispetto alla vicenda giudiziaria, ma risultano essere narrate secondo il criterio della verità, parametrata agli sviluppi dell'indagine esistenti al momento della pubblicazione.
La stampa locale, dunque, si è limitata a riferire il contenuto del comunicato stampa dei NAS di MA, incorrendo nell'unica inesattezza relativa alla proprietà dello yacht (legata alla famiglia dei e non al come poi specificato nell'articolo del 12 maggio Parte_1 PE
2017, di appena 3 giorni dopo): in ogni caso, di ritiene che “in tema di diffamazione ... ai fini dell'operatività dell'esimente del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto, modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale” (cfr. Cass. pen. n. 28258/2009). Posto, in ogni caso, che l'errore sia stato debitamente corretto, il nucleo della notizia riguarda, come si legge nel comunicato dei NAS, un sistema corruttivo “realizzato per incamerare somme di denaro e beni di ingente valore, attraverso l'asservimento delle relative funzioni pubbliche agli interessi commerciali di alcune case farmaceutiche interessate a creare una propria zona di influenza su pubblici ufficiali per la promozione e diffusione illecita dei relativi i prodotti farmaceutici”, in cui l'afflusso di denaro a titolo di retribuzione per i proventi illeciti veniva mascherato “[…] attraverso l'emissione di documentazione fittizia, reinvestendole nella gestione di beni di ingente valore (autovetture, yacht, appartamenti), ovvero su conti esteri pagina 28 di 36 protetti, in modo da rendere estremamente difficoltosa l'identificazione e la provenienza del denaro”.
Ancora, dalla lettura dell'articolo si evince che ad essere etichettato come perno del sistema corruttivo, come regista delle intere operazioni oggetto dell'indagine “MA”, fosse il prof. e non anche i PE Parte_1
Scrivere, dunque, che “l'idea di agganciare fanelli come deus ex machina della corruttela […] di agganciare il primario, secondo il teorema degli inquirenti, sarebbe venuta nel 2015 alla AL per la promozione di un filtro che viene utilizzato per la somministrazione dei farmaci antidolorifici” corrisponde al contenuto dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari, in cui si legge: “la prima fase posta in essere dall'imprenditore è l'avvicinamento dei medici da “schedare”, si assiste così Parte_1 agli incontri che avvengono sistematicamente al di fuori dell'ospedale, traducendosi in cene e pranzi in cui si perfezionano gli accordi riguardanti i dispositivi medici. […] Vengono scelti ristoranti più esclusivi di MA per discutere riservatamente con i medici pubblici dei suoi interessi economici. Con telefonata n.18 del 2.2.2015 dapprima fissa un Parte_1 appuntamento presso l'Ospedale con il primario . […] Il riferimento del Persona_10 PE0
è alla struttura complessa 2^ anestesia, rianimazione e terapia antalgica,
[...] dell'azienda ospedaliera universitaria di parma diretta dal Prof. Persona_1
L'imprenditore quindi attiva i suoi canali per avvicinare il prof. […] Persona_1 allorquando l'imprenditore fa comprendere che troveranno il modo lascia intuire che tale attività avverrà al di fuori dei normali rapporti in cui il mondo farmaceutico/ dispositivi medici interloquisce con il settore pubblico. […] Si apprende che gli imprenditori stiano facendo numerose migliorie sullo yacht MA che il P.U. riceve in cambio del suo fattivo aiuto alla vendita del prodotto TE, gli imprenditori si fanno carico anche delle spese relative alla manutenzione della barca” (v. pagg. 51-53-54-56).
In sintesi, il contenuto della notizia pubblicata sul quotidiano parmigiano corrisponde al contenuto degli atti e degli accertamenti all'epoca svolti e, per tali ragioni, può dirsi legittimamente operante il diritto di cronaca;
il giornalista, dunque, si è limitato a riportare lo stato delle indagini per come note all'epoca dei fatti oggetto di inchiesta, senza fornire al lettore alcuna interpretazione fuorviante e tale, quindi, da ritenere una responsabilità per lesione dell'altrui reputazione.
pagina 29 di 36 In ragione della pubblicazione dell'articolo del 10 maggio 2027, “La ET di
MA” viene accusata di aver erroneamente riportato, a scopo diffamatorio, come “nel reparto di alcuni filtri montati su apparecchiature per emotrasfusione prodotti dalle PE società . Dispositivi che sarebbero stati utilizzati senza verifiche sull'efficacia Parte_7
e la sicurezza” e come “gli attori fossero talmente privi di scrupoli, da sacrificare la vita di ignari malati”.
Tuttavia, la notizia così riportata appare coerente con il contenuto dell'ordinanza con cui venivano disposte le misure cautelari verso gli indagati dell'inchiesta MA: invero, a pagg. 49-50 dell'ordinanza si legge “risulta dalle indagini che il dispositivo medico Ups
Absorber in commercio in Italia sin dal 2009 non è sorretto da evidenze scientifiche che ne garantiscono efficacia e sicurezza. […] Il dispositivo medico ALTECO Ups Absorber non soddisfa le norme vigenti per i dispositivi medici, non essendo dimostrabile sicurezza nell'utilizzo sui pazienti e efficacia nel trattamento dei gram negativi tramite evidenze scientifiche. La mancata scientificità del prodotto viene dichiarata dall'osservatorio nazionale sui dispositivi medici che riporta la scheda del dispositivo medico in atti, documento redatto dall'ASL NAPOLI 1 CENTRO – P.O. San Giovanni Bosco- servizio di
Farmacia e comunicato al SIFO”. E ancora a pag. 71 in cui si legge: “in sostanza l'ospedale di MA, viene considerato, durante la conversazione tra gli imprenditori SPINDIAL, quale centro in cui utilizzare i pazienti affetti da gram negativo per sperimentare il loro prodotto
UPS absorber, imponendo al medico di provare direttamente qui il prodotto”. PE
Infine, come si legge nel comunicato stampa dei NAS di MA: “presso i consessi e le strutture controllate dal citato dirigente 4 (commissione nazionale, Università di MA, ovvero centri regionali di eccellenza nella trattazione della terapia del dolore) venivano valorizzate e condotte sperimentazioni cliniche illegittime su ignari pazienti (con oneri a carico del SSN) …con finalità di promozione e divulgazione dei relativi prodotti farmaceutici”.
In relazione al contenuto dell'ordinanza cautelare e, in particolare, delle intercettazioni ambientali riguardo all'incontro presso il ristorante “Cocchi” di MA, deve ulteriormente evidenziarsi la correttezza dell'operato del giornalista: invero, quanto riportato dal quotidiano per cui “si deve risalire intorno alla metà di febbraio del 2015 quando viene organizzata una cena in un noto locale della città tra e i responsabili della ditta TE. Lo scopo? PE
Semplice e fondamentale: «agganciare quello (ovvero che è il . PE CP_6 Parte_6
pagina 30 di 36 Se agganciamo lui dopo partiamo con quattordici o quindici reparti di Rianimazione perché è un leader della terapia del dolore». Durante la cena, infatti, si parla di un filtro che si vuole fare adottare dal reparto - anche se non ci sono tracce di sperimentazione clinica – e si discute del prezzo di questo accordo: «Il medico riceverà la strumentazione tecnica per lo yacht MA in cambio della sperimentazione con annessa rilevanza scientifica”, risponde al contenuto del provvedimento con cui veniva disposte misure cautelari.
Alla pagina 62 della predetta ordinanza, infatti, si legge che “dopo la visita presso il reparto di rianimazione, gli indagati vanno al ristorante Cocchi, posto a poca distanza dall'Ospedale maggiore di MA. Come da consuetudine, gli imprenditori pagano al medico e allo staff prescelto […] una cena al ristornate a suggello dell'intesa raggiunta. Lo svolgimento della cena, monitorato dalla PG attraverso intercettazione- video-ambientale, è il riscontro effettivo alla presenza presso l' dei manager della società CP_18 CP_4
TE, della PI e della società App Med. I soggetti coinvolti nella vicenda sono così individuati: gli imprenditori presenti sono i rappresentanti della società PI/TE/App
Me: (Consiglio di amministrazione TE), (Presidente Persona_11 Parte_2
Consiglio di amministrazione PI […] (amministratore occulto APP Persona_5
MED) […]. I medici presenti sono direttore della struttura complessa della 2° Persona_1 anestesia rianimazione dell' […]. Durante la cena verranno Parte_8 trattati gli argomenti relativi all'accordo illecito e pertanto la conversazione rappresenta prova evidente dell'attività illecita posta intessere dal pubblico ufficiale retribuito dalla casa farmaceutica”.
Anche in questo caso, dunque, l'attività di cronaca giudiziaria è stata svolta nel rispetto della verità allora emersa dagli atti di indagine, non potendo ascriversi alcun intento diffamatorio al giornalista e, conseguentemente, alcuna responsabilità.
Nell'articolo dell'11 maggio 2017, il quotidiano parmigiano, nel riportare “Diciannove arresti firmati dal GIP, ma sono in totale 75 gli indagati dell'operazione, tra camici bianchi, imprenditori del settore farmaceutico, informatori scientifici, operatori sanitari e dipendenti di Ospedale e Università. Diciassette, poi, le aziende a cui è contestata la violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle società”, si è limitato a richiamare le figure dei – e delle loro società – tra i volti del contesto parmigiano coinvolti Parte_1 nell'inchiesta (fatto vero e incontestato).
pagina 31 di 36 Differentemente da quanto sostenuto dagli attori, secondo cui, gli stessi sarebbero stati indicati falsamente quali destinatari di accuse di associazione a delinquere, peculato, truffa, abuso d'ufficio e intestazione fittizia di beni, la notizia della “marea di reati contestati” si riferisce chiaramente a tutti gli indagati, non solo ai con lo scopo di sintetizzare le Parte_1 accuse mosse nella totalità dell'operazione MA.
Anche in questo caso, pertanto, il requisito della verità in ambito cronistico – giudiziario, può ritenersi pienamente soddisfatto.
L'articolo del 12 maggio 2017, di cui gli attori contestano a di MA” di CP_4 aver riportato un contenuto mai riferito nell'ordinanza del GIP di MA e di aver indicato la versione dei fatti riferita dal dott. con una forma dubitativa tale da conferirgli Parte_1 un aspetto ancora una volta diffamatorio.
In primo luogo, si evidenzia come nell'articolo in esame, il giornalista abbia provveduto a correggere l'errore circa la proprietà della stampa: invero, sotto l'immagine dello yacht, con caratteri evidenti si legge che “La barca che ha dato il nome all'indagine: lo yacht è della società di MA V è lo yacht che ha dato il nome alla maxi inchiesta PE ma è soprattutto la barca di proprietà della la società riconducibile a CP_19 [...]
non alla famiglia . PE Parte_1
In secondo luogo, oltre a ribadire la rispondenza del contenuto giornalistico rispetto al contenuto dell'ordinanza cautelare, va sottolineato come, nel riportare le parole di
[...]
e nell'etichettarle come “la verità di , il giornale si è limitato a riferire le Parte_1 Parte_1 dichiarazioni dell'attore e, pertanto, formula utilizzata non può essere intesa in tono diffamatori, ma va qualificata come un'espressione per riferire una tesi difensiva, una presa di posizione diversa dal risultato delle indagini fino a quel momento svolte.
Co Con l'edizione del 13 maggio 2017, ET , contrariamente a quanto CP_4 sostenuto dagli attori, dà ampiamente spazio alle posizioni difensive dei dalla Parte_1 lettura articolo, intitolato e respingono tutte le accuse”, emerge Parte_1 Pt_4 chiaramente come il quotidiano abbia dato ampio risalto alle dichiarazioni degli attori e, pertanto, il richiamo alla vicenda non sia che un modo per contestualizzare la presa di posizione dei e, più in generale, il quadro giudiziario in cui gli stessi risultavano Parte_1 coinvolti.
pagina 32 di 36 Nell'articolo del 16 maggio 2017, il quotidiano parmigiano riferisce circa la richiesta, Part da parte della difesa dei di revoca degli arresti domiciliari per e , Parte_1 Pt_2 ripercorrendo il contenuto dell'inchiesta a carico, ex multis, degli attori, contenuto per come noto fino a quel momento.
La notizia delle dimissioni di dagli incarichi societari appare Parte_2 opportunamente contestualizzata rispetto all'istanza di revoca della misura cautelare: nell'articolo, infatti, si legge che: “i difensori punteranno sul fatto che non sussisterebbero le condizioni per mantenerli ai domiciliari, considerando che gli ultimi reati contestati risalgono al giugno 2015. Inoltre, si è anche dimesso dagli incarichi Parte_2 societari. Insomma, un insieme di circostanze che, secondo i difensori, potrebbero convincere i giudici bolognesi a revocare la misura o a sostituirla una più lieve”.
Anche con riferimento al pezzo in disamina, pertanto, non può che concludersi per l'assenza di contenuti diffamatori.
L'articolo del 28 maggio 2017, invece, riporta la notizia della revoca della misura Part cautelare per e da parte del Tribunale del Riesame. La sintesi delle Parte_2 vicende giudiziarie in cui risultavano all'epoca coinvolti gli attori appare del tutto corretta e in linea con gli sviluppi dell'indagine per le motivazioni già esposte: la revoca delle misure cautelari, invero, non comporta la chiusura dell'indagine, né è sinonimo di archiviazione del procedimento ovvero ancora di assoluzione e, pertanto, ai tempi dell'articolo, i Parte_1 risultavano ancora effettivamente coinvolti nell'inchiesta MA (solo nel 2021, infatti, verrà disposta nei loro confronti l'archiviazione del procedimento da parte del GIP del
Tribunale di La Spezia).
Sono dunque da respingere le doglianze degli attori, stante l'insussistenza di ipotesi diffamatorie.
Infine, per quanto attiene l'articolo del 9 aprile 2018, la censura mossa dai convenuti non attiene alla veridicità della notizia – quindi, correttamente riportata nel suo contenuto essenziale – quanto, piuttosto, alla modalità espositiva, a scopo diffamatorio con cui viene raccontato l'episodio di furto subìto da per cui si richiamano le Controparte_1 considerazioni già svolte (vedi par. 3.2).
In definitiva, a seguito all'emissione di provvedimenti giudiziari nei confronti dei e dei successivi sviluppi della vicenda, risulta correttamente esercitata l'attività Parte_1
pagina 33 di 36 giornalistica, senza sconfinare in una ipotesi diffamatoria, tale da comportare responsabilità degli odierni resistenti e obbligo risarcitorio a loro carico.
Gli articoli allegati, infatti, non hanno riportato notizie false ma fatti “oggettivamente” verificatisi nella realtà e desunti da atti giudiziari “all'attualità” (tali da comportare una indubbia attendibilità della veridicità della notizia), prestando attenzione all'andamento del caso giudiziario e correggendo prontamente le inesattezze (come quella relativa alla proprietà dello yacht).
Non difetta, pertanto, il requisito della verità, avendo il giornalista pedissequamente riportato stralci degli atti di indagine che, se contengono inesattezze, non possono essere fonte di rimprovero a carico di quest'ultimo (cfr. Cass. pen. n. 13782/2020: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziaria e nell'oggetto dell'imputazione sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che sulla sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso dalla sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione”).
3.4 Le ulteriori domande
Quanto sopra argomentato sarebbe già di per sé assorbente.
Ad ogni buon conto, si evidenzia che deve rigettarsi anche la richiesta attorea di condannare il sig. ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, Parte_3 per cui, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p.p. una somma a titolo di riparazione e determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Secondo condivisa opinione giurisprudenziale, la sanzione de quo, che costituisce “una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che, come tale, può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass. Civ. sentenza n.
14761/2007) presuppone, tuttavia, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione.
pagina 34 di 36 Trattandosi di una sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa, la stessa è astrattamente irrogabile anche nel giudizio civile di risarcimento del danno ma essendo “indefettibilmente collegata al reato di diffamazione, potrà essere irrogata unicamente nei confronti del responsabile di tale reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo, con esclusione del direttore responsabile che non abbia concorso nella diffamazione nonché dell'editore (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9672/97, Cass.
Civ. sentenza n. 14485/2000).
Ancora, come ancora precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione di cui all'art. 12 l. 47/1948 può essere irrogata al direttore responsabile purché la sua responsabilità venga dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione “la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 … non può essere applicata nei confronti del direttore responsabile della pubblicazione ove a suo carico risulti una responsabilità a norma dell'art. 57 c.p., per omesso controllo (colposo) sul contenuto dello stampato da lui diretto, e non un concorso (doloso) nel reato di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 110 c.p.” (si veda Cass. Civ. sentenza n. 14485/2000; Cass.
Civ. sentenza n. 17395/2007).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso concreto, appare evidente l'impossibilità di accogliere la richiesta sanzionatoria di parte attrice: invero, l'assenza di accertata responsabilità penale ex art. 110 c.p. nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, in capo al sig. , impedisce di irrogare la pena pecuniaria prevista Parte_3 dalla Legge Stampa, non sussistendone i presupposti applicativi (e, cioè, gli elementi costitutivi dell'illecito penale e il loro conseguente e necessario accertamento ai fini del riconoscimento della sanzione di cui all'art. 12 l. 47/1948).
Infine, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di condanna, a cura e spese dei convenuti, alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Posto che, come noto, tale misura costituisca un mezzo di risarcimento in forma specifica, “oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi” (Cass. Civ., sentenza n. 1091/ 2016), nel caso di specie non sussistono le condizioni affinché sia disposta la pubblicazione della sentenza.
pagina 35 di 36 Invero, oltre a non potersi considerare sussistente alcun danno alla reputazione di
, e – per le motivazioni già Parte_1 Parte_2 Controparte_1 precedentemente illustrate, cui si rinvia – tantomeno si ravvisa l'esigenza in via preventiva di evitare, nel contesto della pubblica informazione, l'ulteriore circolazione di false rappresentazioni della realtà, trattandosi di un fatto non solo ormai risalente nel tempo e definito in sede giudiziaria, ma anche riportato correttamente nei suoi sviluppi dal quotidiano
“La ET di MA”, secondo i criteri della continenza dell'esposizione, della pertinenza dell'interesse pubblico e della verità della notizia (da intendersi anche in senso putativo).
4) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli attori.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00 (cfr. art. 5 co.
6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile, di complessità non alta), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia e dell'istruttoria solo documentale;
le stesse sono da porre a carico dei convenuti in via solidale attesa la comunanza di interesse nella causa ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA gli attori , e , in solido Parte_1 Parte_2 Controparte_1 fra loro, al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti, e Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. Parte_3
55/2014 s.m.i., in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 12/08/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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