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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 22.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 36/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Saporito Carmela Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.01.2025 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 5.12.2023 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e della condizione di handicap ex art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP limitatamente alla parte in cui nega la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni delle pensione di invalidità civile e della condizione di handicap di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente nel presente giudizio ha riproposto pedissequamente le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti come motivi di opposizione .
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette, pertinenti e rese sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti ed in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, il CTU dott. ha evidenziato con riferimento alla Persona_1 patologia cardiaca che dallo studio della documentazione sanitaria prodotta (esame del
08/02/2023) emerge una FE=52% ed un ventricolo sin di normali dimensioni cavitarie e normale spessore parietale, si dà apparire corretta una classificazione in I classe
Nyhia.
Relativamente all'obesità essa è stata valutata secondo i parametri corretti e non ricorrono le condizioni per svincolarsi dalle tabelle del 1992 stante il BMI=35.5.
Con riguardo all'appare osteoarticolare in sede di esame obiettivo non sono state riscontrate significate limitazioni funzionali in linea con la documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente che descrive artrosi a livelli iniziali .
In ordine all'omessa valutazione da parte del Ctu del “tremore alle mani” mostrato dalla parte ricorrente in sede di accesso peritale il Ctu ha avuto cura di precisare che il neurologo che ha in cura il ricorrente nel certificato medico prodotto in giudizio non ha posto alcuna diagnosi circa la sussistenza di una patologia e non ci sono allo stato sintomi chiari e definitivi di Parkinson. Inoltre in sede di esame obiettivo è stata riscontrata dal CTU “una buona funzione prensile” la quale ,dunque, non appare compromessa e/o impedita dal suddetto tremore . Con riferimento all'omessa valutazione della m ipoacusia bilaterale di cui al certificato medico del 31.3.2023 il dott.
ha sottolineato come la parte ricorrente in sede di vista peritale ha mostrato di Per_1 percepire la voce alla normale distanza interlocutoria. Infine, non appare pertinente il riferimento compiuto dalla parte ricorrente sull'incidenza di tale complesso patologico alle occupazioni confacenti le proprie attitudini del periziando , vertendosi in tema di invalidità civile e non di pensione ordinaria ex lege 222/84
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il Ctu ed in base alle quali il sig presenta una riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari al 77% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 09.2.2021 e non necessita di un “intervento assistenziale permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendosi attribuire al periziato solo la “condizione di cui al comma 1 articolo 3 legge 104/92.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (77%) con decorrenza da maggio 2022 Visto il complessivo esito dei due giudizi le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti e vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (77%) con decorrenza dalla da maggio 2022
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 22.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 36/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Saporito Carmela Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.01.2025 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 5.12.2023 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidità civile e della condizione di handicap ex art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP limitatamente alla parte in cui nega la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni delle pensione di invalidità civile e della condizione di handicap di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente nel presente giudizio ha riproposto pedissequamente le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti come motivi di opposizione .
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette, pertinenti e rese sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti ed in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, il CTU dott. ha evidenziato con riferimento alla Persona_1 patologia cardiaca che dallo studio della documentazione sanitaria prodotta (esame del
08/02/2023) emerge una FE=52% ed un ventricolo sin di normali dimensioni cavitarie e normale spessore parietale, si dà apparire corretta una classificazione in I classe
Nyhia.
Relativamente all'obesità essa è stata valutata secondo i parametri corretti e non ricorrono le condizioni per svincolarsi dalle tabelle del 1992 stante il BMI=35.5.
Con riguardo all'appare osteoarticolare in sede di esame obiettivo non sono state riscontrate significate limitazioni funzionali in linea con la documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente che descrive artrosi a livelli iniziali .
In ordine all'omessa valutazione da parte del Ctu del “tremore alle mani” mostrato dalla parte ricorrente in sede di accesso peritale il Ctu ha avuto cura di precisare che il neurologo che ha in cura il ricorrente nel certificato medico prodotto in giudizio non ha posto alcuna diagnosi circa la sussistenza di una patologia e non ci sono allo stato sintomi chiari e definitivi di Parkinson. Inoltre in sede di esame obiettivo è stata riscontrata dal CTU “una buona funzione prensile” la quale ,dunque, non appare compromessa e/o impedita dal suddetto tremore . Con riferimento all'omessa valutazione della m ipoacusia bilaterale di cui al certificato medico del 31.3.2023 il dott.
ha sottolineato come la parte ricorrente in sede di vista peritale ha mostrato di Per_1 percepire la voce alla normale distanza interlocutoria. Infine, non appare pertinente il riferimento compiuto dalla parte ricorrente sull'incidenza di tale complesso patologico alle occupazioni confacenti le proprie attitudini del periziando , vertendosi in tema di invalidità civile e non di pensione ordinaria ex lege 222/84
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il Ctu ed in base alle quali il sig presenta una riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari al 77% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 09.2.2021 e non necessita di un “intervento assistenziale permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendosi attribuire al periziato solo la “condizione di cui al comma 1 articolo 3 legge 104/92.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (77%) con decorrenza da maggio 2022 Visto il complessivo esito dei due giudizi le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti e vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (77%) con decorrenza dalla da maggio 2022
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola