Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 7894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7894 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4422 del 2025, proposto da NN LL, IA IA HI, GI NO, LA De NI, ET ET, ON PI, LU ND, RI SI, SS PI, NA IA LO, rappresentati e difesi dall'avvocato IA Teresa Vallefuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza n. 673/2023 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 23.06.2023 all’esito del procedimento iscritto al NRG 199/2023 Lav.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FA Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti espongono che:
- con sentenza n. 673/2023, pubblicata il 23 giugno 2023, il Tribunale di Benevento, riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, condannava “ il Ministero convenuto ad accreditare sulla carta elettronica del docente di CI NN €3.000, AR IA IA € 2.000, US GI € 3.500, DE AN LA € 3.500, DI TT ET € 3.000, MA ON € 1500, ON LU € 3.500, SS RI , € 1.000 CI SS € 1.000, ZO NA IA € 3.500 ”;
- la sentenza è stata notificata in data 26 giugno 2023 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Parte ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese di lite con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando ai ricorrenti la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti mediante l’accredito dell’importo riconosciuto dal titolo da ottemperare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza dei ricorrenti si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NZ LA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di NZ | NZ LA |
IL SEGRETARIO