Art. 3.
L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova.
I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione.
I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.
L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova.
I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione.
I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.