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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1219/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ES IA e NA IA AZ AR opponente
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Morrone e Vincenzo C.F._3
Medici opposti
Il Giudice scaduto il termine del 3 dicembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 4 dicembre 2025
Il Giudice
AU PP RD
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico AU PP RD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1219/2022 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ES IA e NA IA AZ AR opponente
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Morrone e Vincenzo C.F._3
Medici opposti
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita con documentazione, è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
In termini generali, va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E' noto, infatti, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
4 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
Inoltre, va rimarcato che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Tanto evidenziato in punto di diritto, nel caso in analisi deve osservarsi che parte opposta ha adeguatamente assolto l'onere probatorio spettantele (producendo in giudizio la documentazione comprovante il credito fatto valere), mentre non può dirsi lo stesso per l'opponente.
Nel dettaglio, l'odierna pretesa creditoria trae origine dall'adempimento da parte degli odierni opposti delle garanzie personali prestate dall'ormai defunto padre Persona_1 in favore di a garanzia dell'obbligo di rimborso delle
[...] Controparte_3 somme concesse in prestito alla società Fattoria Montescudiero S.r.l. (cfr. fasc. mon.).
Sul punto, deve anzitutto escludersi - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - che il d.i. per cui è causa costituisca un'illegittima duplicazione del precedente decreto ingiuntivo n. 611/2014, avverso il quale è stato introdotto diverso giudizio di opposizione.
E invero:
- diversi sono i destinatari delle due ingiunzioni di pagamento, ossia, rispettivamente,
l'odierno opponente e la società debitrice principale;
- parzialmente differente è anche il titolo in forza del quale i ricorrenti - odierni opposti - hanno agito in regresso nei confronti dei due debitori ingiunti, ovverosia il riparto interno tra gli eredi nella prima ipotesi e il rapporto di garanzia nella seconda;
- diversi sono anche i limiti entro cui è ammesso il regresso: nei confronti della società
Fattoria Montescudiero s.r.l. il garante (ed i suoi eredi) possono pretendere il rimborso
5 integrale delle somme versate alla Banca, venendo in rilievo un'obbligazione solidale contratta nell'interesse esclusivo della società garantita;
nell'ambito dei rapporti interni ai coeredi del garante deceduto, invece, stante l'espressa deroga all'art. 752 c.c. prevista dall'art. 3 del contratto, a mente del quale “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o avente causa del garante”, ciascun coerede, pur solidalmente obbligato nei confronti della Banca, è chiamato a rispondere in sede di riparto interno nei limiti della propria quota ereditaria e sempre che la relativa eccezione sia tempestivamente eccepita;
- non vi è prova che al momento del pagamento effettuato dai ricorrenti - odierni opposti -
l'obbligazione garantita fosse già estinta per effetto dell'escussione della società debitrice principale la quale, peraltro, è stata sottoposta a procedura Parte_2 fallimentare a causa del proprio stato di insolvenza.
Né l'opponente può neutralizzare la domanda di pagamento spiegata nei suoi confronti dai coeredi, invocando la natura liberale della garanzia prestata dal de cuius Persona_1
(cfr. deduzioni di cui all'atto di citazione in opposizione).
[...]
A tal riguardo, vero è che il garante può voler perseguire, in via indiretta, interessi diversi ed ulteriori rispetto alla causa tipica del contratto stipulato.
In tale fattispecie, tuttavia, l'animus donandi non si estrinseca nel momento genetico dell'assunzione della garanzia (non conseguendo il beneficiario, per effetto di essa, alcun arricchimento correlato all'altrui depauperamento), ma soltanto in quello della fase esecutiva del rapporto (tramite la successiva e definitiva rinuncia all'esercizio dell'azione di regresso da parte del solvens).
Tale rinuncia, costituendo un atto tipicamente dismissivo di un diritto (nella specie, quello di regresso) già sorto, presuppone che l'obbligazione di garanzia sia stata già adempiuta nei confronti del creditore.
Pertanto, anche a voler riconoscere una liberalità atipica o indiretta nella rinuncia al rimborso dei pagamenti eseguiti in favore della Banca dal defunto, deve escludersi che quest'ultimo abbia inteso disporre anche del diverso diritto di regresso vantato dai coeredi con riferimento alle somme autonomamente pagate da costoro dopo la sua morte.
A tal fine, invero, sarebbe stata necessaria, in disparte il profilo della sua validità, una specifica previsione testamentaria, di cui nella specie non vi è alcuna traccia.
6 Infine, quanto alla misura degli interessi moratori, si rileva come l'art. 1284, co. 4 c.c. preveda espressamente che, qualora le parti non abbiano predeterminato la misura del saggio di interesse applicabile, lo stesso dovrà essere considerato pari a quello previsto in ipotesi di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, ma ciò unicamente a decorrere dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, in applicazione del predetto dettato codicistico, il tasso di interesse applicabile al caso di specie sarà quello di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., ovvero delle transazioni commerciali, dalla data di proposizione della domanda giudiziale di pagamento (ossia di deposito del ricorso per d.i.) sino all'effettivo saldo, come richiesto in sede monitoria.
Le superiori considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa, con assorbimento di ogni ulteriore questione trattata dalle parti, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e
116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass.
Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez.
I, sent. n. 16056 del 2.8.2016, secondo cui: “l'esame dei documenti esibiti … come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione, considerati i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, delle ragioni della decisione e del rifiuto della parte rimasta soccombente della proposta conciliativa formulata in atti dal giudice.
7
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 310/2022 emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione, in via di solidarietà attiva, delle spese processuali sostenute dagli opposti, liquidate in € 2.906,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
AU PP RD
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1219/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ES IA e NA IA AZ AR opponente
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Morrone e Vincenzo C.F._3
Medici opposti
Il Giudice scaduto il termine del 3 dicembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 4 dicembre 2025
Il Giudice
AU PP RD
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico AU PP RD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1219/2022 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ES IA e NA IA AZ AR opponente
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Morrone e Vincenzo C.F._3
Medici opposti
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita con documentazione, è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
In termini generali, va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E' noto, infatti, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
4 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
Inoltre, va rimarcato che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Tanto evidenziato in punto di diritto, nel caso in analisi deve osservarsi che parte opposta ha adeguatamente assolto l'onere probatorio spettantele (producendo in giudizio la documentazione comprovante il credito fatto valere), mentre non può dirsi lo stesso per l'opponente.
Nel dettaglio, l'odierna pretesa creditoria trae origine dall'adempimento da parte degli odierni opposti delle garanzie personali prestate dall'ormai defunto padre Persona_1 in favore di a garanzia dell'obbligo di rimborso delle
[...] Controparte_3 somme concesse in prestito alla società Fattoria Montescudiero S.r.l. (cfr. fasc. mon.).
Sul punto, deve anzitutto escludersi - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - che il d.i. per cui è causa costituisca un'illegittima duplicazione del precedente decreto ingiuntivo n. 611/2014, avverso il quale è stato introdotto diverso giudizio di opposizione.
E invero:
- diversi sono i destinatari delle due ingiunzioni di pagamento, ossia, rispettivamente,
l'odierno opponente e la società debitrice principale;
- parzialmente differente è anche il titolo in forza del quale i ricorrenti - odierni opposti - hanno agito in regresso nei confronti dei due debitori ingiunti, ovverosia il riparto interno tra gli eredi nella prima ipotesi e il rapporto di garanzia nella seconda;
- diversi sono anche i limiti entro cui è ammesso il regresso: nei confronti della società
Fattoria Montescudiero s.r.l. il garante (ed i suoi eredi) possono pretendere il rimborso
5 integrale delle somme versate alla Banca, venendo in rilievo un'obbligazione solidale contratta nell'interesse esclusivo della società garantita;
nell'ambito dei rapporti interni ai coeredi del garante deceduto, invece, stante l'espressa deroga all'art. 752 c.c. prevista dall'art. 3 del contratto, a mente del quale “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o avente causa del garante”, ciascun coerede, pur solidalmente obbligato nei confronti della Banca, è chiamato a rispondere in sede di riparto interno nei limiti della propria quota ereditaria e sempre che la relativa eccezione sia tempestivamente eccepita;
- non vi è prova che al momento del pagamento effettuato dai ricorrenti - odierni opposti -
l'obbligazione garantita fosse già estinta per effetto dell'escussione della società debitrice principale la quale, peraltro, è stata sottoposta a procedura Parte_2 fallimentare a causa del proprio stato di insolvenza.
Né l'opponente può neutralizzare la domanda di pagamento spiegata nei suoi confronti dai coeredi, invocando la natura liberale della garanzia prestata dal de cuius Persona_1
(cfr. deduzioni di cui all'atto di citazione in opposizione).
[...]
A tal riguardo, vero è che il garante può voler perseguire, in via indiretta, interessi diversi ed ulteriori rispetto alla causa tipica del contratto stipulato.
In tale fattispecie, tuttavia, l'animus donandi non si estrinseca nel momento genetico dell'assunzione della garanzia (non conseguendo il beneficiario, per effetto di essa, alcun arricchimento correlato all'altrui depauperamento), ma soltanto in quello della fase esecutiva del rapporto (tramite la successiva e definitiva rinuncia all'esercizio dell'azione di regresso da parte del solvens).
Tale rinuncia, costituendo un atto tipicamente dismissivo di un diritto (nella specie, quello di regresso) già sorto, presuppone che l'obbligazione di garanzia sia stata già adempiuta nei confronti del creditore.
Pertanto, anche a voler riconoscere una liberalità atipica o indiretta nella rinuncia al rimborso dei pagamenti eseguiti in favore della Banca dal defunto, deve escludersi che quest'ultimo abbia inteso disporre anche del diverso diritto di regresso vantato dai coeredi con riferimento alle somme autonomamente pagate da costoro dopo la sua morte.
A tal fine, invero, sarebbe stata necessaria, in disparte il profilo della sua validità, una specifica previsione testamentaria, di cui nella specie non vi è alcuna traccia.
6 Infine, quanto alla misura degli interessi moratori, si rileva come l'art. 1284, co. 4 c.c. preveda espressamente che, qualora le parti non abbiano predeterminato la misura del saggio di interesse applicabile, lo stesso dovrà essere considerato pari a quello previsto in ipotesi di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, ma ciò unicamente a decorrere dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, in applicazione del predetto dettato codicistico, il tasso di interesse applicabile al caso di specie sarà quello di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., ovvero delle transazioni commerciali, dalla data di proposizione della domanda giudiziale di pagamento (ossia di deposito del ricorso per d.i.) sino all'effettivo saldo, come richiesto in sede monitoria.
Le superiori considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa, con assorbimento di ogni ulteriore questione trattata dalle parti, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e
116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass.
Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez.
I, sent. n. 16056 del 2.8.2016, secondo cui: “l'esame dei documenti esibiti … come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione, considerati i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, delle ragioni della decisione e del rifiuto della parte rimasta soccombente della proposta conciliativa formulata in atti dal giudice.
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Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 310/2022 emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione, in via di solidarietà attiva, delle spese processuali sostenute dagli opposti, liquidate in € 2.906,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
AU PP RD
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