Sentenza breve 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2025
N. 00888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0024688 del 21.03.2025, con cui la Prefettura di Foggia ha disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato stagionale (flussi D.P.C.M. 2023), per asserita irregolarità del contratto di comodato d'uso gratuito dell'alloggio (non registrato), nonostante la registrazione sia avvenuta regolarmente in data 14.03.2025 ossia prima della data di protocollo, la cui effettiva comunicazione al ricorrente non risulta documentata né con firma di ricezione, né con notifica a mezzo posta o PEC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta, adottato dall’Amministrazione a seguito della verifica della mancata registrazione del contratto di locazione, allegando di aver chiesto all’Agenzia delle Entrate la registrazione del contratto ma di aver ricevuto il diniego per la difficoltà materiale di leggere il codice fiscale all’interno dell’atto e di aver regolarizzato la registrazione non appena ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo concluso con l’atto impugnato;
Considerato che, a seguito dell’esame della documentazione, la Questura di Foggia ha convocato nel mese di aprile i soggetti coinvolti, e dunque il proprietario dell’immobile oggetto del contratto di comodato ed il rappresentante del ricorrente, venendo a conoscenza delle ragioni della irregolarità senza tuttavia specificare nel provvedimento per quale ragione è stato comunque ritenuto doveroso il provvedimento di revoca;
Considerato che la parte resistente, costituita in giudizio, nulla ha eccepito, anche con effetti in ordine alla non contestazione dei fatti allegati dalla parte ricorrente;
Ritenuto quindi, che la parte ricorrente abbia fornito un principio di prova di aver agito in buona fede, cercando di sanare un vizio formale che non incide né sull’idoneità dell’alloggio né sulla veridicità del rapporto di lavoro e che dunque, il provvedimento, risulta adottato in difetto di proporzionalità, considerato il tipo di errore e la condotta immediatamente riparatoria, perfezionatasi già prima della notifica dell’atto impugnato;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite, stante la definizione della causa senza ulteriore attività difensiva e considerando il tipo ed il contenuto delle rispettive difese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO