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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8333/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - risarcimento danni da incidente stradale;
TRA in persona del Parte_1
suo amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato a Tuglie in via
Mascagni n. 1 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Tedesco, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1
elettivamente domiciliata a Collepasso, in via Conte Alberti n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Vito Cataldi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato il 25/10/2021,
[...]
impugnava la sentenza n. 5666/2021 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Lecce, nella causa n. 4612/2019 R.G., aveva parzialmente accolto, con dichiarazione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. e condanna delle convenute al pagamento della somma di € 356,25 e alla rifusione delle spese di lite, la domanda di responsabilità extracontrattuale dalla medesima azionata al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (determinati nella misura di €
5.261,25, da cui doveva essere detratta la somma di € 1.800,00, ricevuta a dicembre
2018 e trattenuta a titolo di acconto) subiti in un incidente stradale avvenuto a Lecce il
17 agosto 2018 alle ore 11.45 circa, allorché, il suo autobus aziendale n. 279 tg
CL429CF, condotto da , mentre viaggiava lungo la S.P. 363 in direzione Persona_1
Vaste, a velocità moderata, giunto all'incrocio con via comunale Lago Delia, veniva attinto sulla parte latero-anteriore sinistra dal veicolo Ford C-Max tg EG076VF, di proprietà di condotta da assicurata Controparte_2 Parte_2
con transitante con senso di marcia opposto;
nella specie, Controparte_1
adduceva come motivo di appello: errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che le dichiarazioni rese dal teste (di parte Testimone_1
convenuta) debbano essere ritenute non equivalenti a quelle provenienti dalla testimone
(di parte attrice), bensì dalla suddetta smentite, stante il riscontro Testimone_2 fotografico e il subitaneo allontanamento dal luogo dell'incidente del sig. , Tes_1 circostanza, quest'ultima, dallo stesso riferita che renderebbe inspiegabile come sia stato possibile risalire al suddetto e rintracciarlo successivamente;
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, previa dichiarazione di responsabilità esclusiva della conducente della vettura Ford di proprietà della società convenuta, la condanna in solido della suddetta e della società assicuratrice al risarcimento integrale dei danni materiali e, quindi, al residuo dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
costituitasi in giudizio, condividendo decisione e motivazione Controparte_1 del giudice di primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2 nonostante avesse ricevuto regolare notifica dell'atto Controparte_2
introduttivo del secondo grado di giudizio, rimaneva contumace.
All'udienza tenutasi il 6 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel merito, innanzitutto, deve essere rammentato, preliminarmente, che, trattandosi di azione di risarcimento danni da circolazione stradale a causa di un urto avvenuto tra parte latero-anteriore sinistra di un autobus e parte latero-anteriore sinistra di una vettura, in transito su corsie aventi senso di marcia opposto, la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 2054 comma 2 c.c., in virtù del quale, in caso di scontro tra veicoli, si presume, sino a prova contraria, che i conducenti dei mezzi di circolazione coinvolti nella collisione abbiano concorso in eguale misura a provocare il sinistro, fermo restando che ciascuno di essi, può liberarsi dalla presunzione suddetta, provando la colpa esclusiva dell'altro oppure dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il sinistro (cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2009 n.
557; Cass., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9550).
Nel caso in esame, invero, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non sono emerse risultanze istruttorie idonee a liberare uno dei conducenti dalla presunzione di uguale colpa sancita dalla norma di cui innanzi.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, non vi sono, infatti, elementi che consentano di ritenere la testimonianza resa da Testimone_2
maggiormente attendibile e dirimente rispetto alla deposizione del teste
[...]
. Testimone_1
Come noto, i suddetti, sentiti innanzi al giudice di pace, fornivano informazioni del tutto contrastanti e nella specie, mentre l'uno affermava: “Verso le ore 11:00/12.00 del
17/8/2018 procedevo da Vitigliano in direzione Vaste, ero preceduto dall'autobus.
Ricordo che ad un certo momento ho visto l'autobus invadere l'altra corsia.
Sopraggiungeva dalla corsia opposta la vettura condotta da una donna e l'autobus,
3 invadendo la corsia opposta, ha beccato la macchina, nel senso che l'ha urtata.
L'incidente è avvenuto sulla S.P. Vitigliano-Vaste. I mezzi si sono toccati, strisciati sui rispettivi angoli lato guida. Dopo l'urto, l'auto ha perso stabilità ed è andata a sbattere… Ricordo che mi trovavo a circa 50/60 mt dall'autobus e prima di me, dietro
l'autobus, non c'erano altre vetture” (v. verbale di udienza del 15/11/2019), l'altra riferiva: “Ero a bordo della mia auto e seguivo l'autobus. Ero immediatamente dopo
l'autobus. L'autobus percorreva in maniera regolare la strada. Mentre così procedevo notavo sopraggiungere dal senso opposto di marcia una vettura che urtava la fiancata sinistra dell'autobus… ribadisco che l'autobus procedeva nella sua corsia senza deviazione da essa” (v. verbale di udienza del 19/3/2021).
Ebbene, innanzitutto, non è assolutamente condivisibile la valutazione di indiscussa chiarezza, coerenza e precisione che l'appellante manifesta verso la testimonianza di
, avendo ella, invero, anche dichiarato: “ho visto l'urto, ma non so dire Testimone_2 per quale motivo ci sia stata questa collisione”.
Riguardo, poi, ai dubbi sollevati circa le modalità con cui sia stato possibile risalire al teste , avendo egli stesso ammesso di avere subito compiuto una inversione di Tes_1
marcia e di essersi allontanato, deve essere rilevato che, in mancanza di relazioni di servizio, non essendo intervenuta sui luoghi alcuna Autorità, neanche la presenza di
è stata confermata da alcuno durante la fase istruttoria.. Testimone_2
Peraltro, inidonee nella stessa misura sono le rispettive dichiarazioni stragiudiziali, dattiloscritte e firmate sia da sia da , senza contraddittorio, corredate Tes_1 Tes_2 della copia dei documenti di identità, allegate in atti, l'una dall'attrice e l'altra dalla convenuta, non contestuali al sinistro ma recanti come date 8/10/2018 e 17/10/2018, tenuto conto che in udienza dichiarava: “Non mi ricordo a chi abbia Testimone_2 reso detta dichiarazione”.
Infine, nessun riscontro oggettivo della tesi attorea è dato trarre dalla documentazione fotografica di sua provenienza, in quanto, sebbene si veda l'autobus in corsia, post incidente, non essendo, come detto, intervenuta alcuna Autorità, il presumibile punto d'urto non è stato stabilito e, quindi, la posizione assunta dall'autobus al momento dello scontro ben potrebbe essere diversa dalla posizione di quiete ivi raffigurata.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
4 Riguardo alle spese processuali, esse, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellante e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta ulteriore attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
Il rigetto dell'appello comporta che l'appellante è tenuto ex art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 a versare anche un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa, ovverosia, in concreto, ad € 147,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del suo amministratore unico Parte_1
pro tempore nei confronti di in persona del suo Controparte_1
procuratore speciale, nonché nei confronti di Controparte_2
(contumace) avverso la sentenza n. 5666/2021 depositata dal Giudice di Pace di
Lecce (procedimento r.g.n. 4612/2019) in data 23 luglio 2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata
[...]
delle spese relative al secondo grado di giudizio che Controparte_1 liquida in € 1.275,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dichiara l'appellante tenuto, ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ad € 147,00.
Lecce, 7 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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