Articolo 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 marzo 1987
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Versione
29 marzo 1989
Art. 6. (Pubblicita' dei bilanci degli enti pubblici) 1. Le regioni, le province, i comuni con piu' di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonche' su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.
2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sara' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilita' e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sara' effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.
3. Le norme in materia di pubblicita' degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata. ((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 ha disposto (con l'art.1 ) che "gli enti pubblici tenuti alla pubblicazione degli estratti dei loro bilanci sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell' art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , devono compilarli secondo i modelli allegati al D.P.R. 90/1989 "
Entrata in vigore il 29 marzo 1989
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