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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7130/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto preliminare di compravendita immobiliare e restituzione somme TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
Nocera, come da procura in atti;
ATTORE E
- C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 15/10/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2018,
[...] conveniva in giudizio esponendo che con Parte_1 Controparte_1 contratto preliminare di vendita del 12.05.2008, e Controparte_2 CP_1
avevano promesso vendita ad esso attore una quota pari a ½
[...] dell'immobile ubicato in Pagani (SA) alla via De Rosa n. 11 e per tale motivo esso promittente acquirente aveva versato ai promittenti venditori la complessiva somma di euro 45.000,00, quale acconto sul prezzo di vendita, convenuto dalle parti in complessivi euro 180.000,00; in particolare l'attore versò euro 15.000,00 al , comproprietario dell'immobile Controparte_2 per una quota pari a 1/6 dell'intero, ed euro 30.000,00 al , Controparte_1 comproprietario dell'immobile per una quota pari ai 2/6 dell'intero. Quest'ultima somma venne corrisposta al a mezzo n. 7 Controparte_1 assegni circolari emessi dalla Banca di Roma in data 13.05.2008. Mediante il suddetto contratto preliminare le parti si impegnarono a stipulare l'atto definitivo di compravendita entro e non oltre il 20.09.2008, prevedendo espressamente all'art. 7 che “ove entro la data di stipula del contratto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 definitivo emergano a carico degli immobili iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi, oneri o gravami di sorte, il presente contratto preliminare sarà risolto su semplice richiesta della parte promittente acquirente, la quale riceverà la restituzione della somma corrisposta a titolo di anticipo”. L'attore esponeva che in seguito alle verifiche preliminari alla stipula dell'atto pubblico di vendita effettuate dal Notaio Persona_1
, era emersa la grave situazione debitoria in cui versava il
[...] CP_1
, la pendenza nei suoi confronti della procedura esecutiva
[...] immobiliare n. 791/94 avanti alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Nocera Inferiore, nonché l'esistenza di numerose trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, per cui esso promittente acquirente, con comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata A.R. del 06.03.2009, ebbe a dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra ed ebbe a invitare formalmente i promittenti venditori alla restituzione delle somme dai medesimi incassate. Deduceva che, quindi, il contratto preliminare venne risolto ope legis a far data da detta comnicazione del 6.03.2009 e che in data 05.05.2010, il aveva restituito spontaneamente all'attore la Controparte_2 somma ricevuta a titolo di acconto, pari ad euro 15.000,00, a mezzo assegno bancario n. 1.010.260.932-05, tratto sul Banco di Napoli S.p.a. – filiale di Nocera Inferiore. Diversamente, il non ebbe a restituire la Controparte_1 somma da lui incassata di euro30.000,00, ragion per cui il Controparte_3 chiedeva al giudice di dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita oggetto di giudizio a far data dal 06.03.2009 e di conseguenza condannare a restituirgli ex art. 2033 Controparte_1
c.c., la somma di euro 30.000,00, per inesistenza sopravvenuta del titolo di pagamento, oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento del 13.05.2008. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Alla prima udienza del 11.09.2019, il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto , Controparte_1 concedendo i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Ammessa e assunta la prova testimoniale di che ebbe a Testimone_1 confermare tutti i fatti allegati e documentati dall'attore, la causa veniva fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. I fatti di causa sono documentalmente provati con la produzione del contratto preliminare e dei passaggi di denaro, tra cui quelli corrisposti al convenuto tramite i suddetti assegni circolari. L'attore ha provato che si è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 avvalso giustificatamente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del preliminare di vendita, avvalendosi della risoluzione di diritto del contratto. È noto che la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) rappresenta la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva (cfr. Cass. n. 20854/2014). La risoluzione di diritto della scrittura preliminare comporta il venir meno ex tunc degli effetti del contratto, con conseguente liberazione delle parti dalle rispettive obbligazioni assunte e con restituzione delle prestazioni già eseguite. Nel caso in esame il convenuto non ha adempiuto alla restituzione dell'acconto di euro 30.000,00 ricevuto alla stipula del preliminare dall'attore promittente acquirente, per cui il va Controparte_1 condannato alla restituzione di detta somma al ai sensi dell'art. 2033 Pt_1
c.c., oltre interessi legali a decorrere dal 13.05.2008 fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 12.05.2008 e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 30.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 13.05.2008 fino all'effettivo soddisfo 2) Condanna il convenuto al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 16/10/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
Nocera, come da procura in atti;
ATTORE E
- C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 15/10/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2018,
[...] conveniva in giudizio esponendo che con Parte_1 Controparte_1 contratto preliminare di vendita del 12.05.2008, e Controparte_2 CP_1
avevano promesso vendita ad esso attore una quota pari a ½
[...] dell'immobile ubicato in Pagani (SA) alla via De Rosa n. 11 e per tale motivo esso promittente acquirente aveva versato ai promittenti venditori la complessiva somma di euro 45.000,00, quale acconto sul prezzo di vendita, convenuto dalle parti in complessivi euro 180.000,00; in particolare l'attore versò euro 15.000,00 al , comproprietario dell'immobile Controparte_2 per una quota pari a 1/6 dell'intero, ed euro 30.000,00 al , Controparte_1 comproprietario dell'immobile per una quota pari ai 2/6 dell'intero. Quest'ultima somma venne corrisposta al a mezzo n. 7 Controparte_1 assegni circolari emessi dalla Banca di Roma in data 13.05.2008. Mediante il suddetto contratto preliminare le parti si impegnarono a stipulare l'atto definitivo di compravendita entro e non oltre il 20.09.2008, prevedendo espressamente all'art. 7 che “ove entro la data di stipula del contratto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 definitivo emergano a carico degli immobili iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi, oneri o gravami di sorte, il presente contratto preliminare sarà risolto su semplice richiesta della parte promittente acquirente, la quale riceverà la restituzione della somma corrisposta a titolo di anticipo”. L'attore esponeva che in seguito alle verifiche preliminari alla stipula dell'atto pubblico di vendita effettuate dal Notaio Persona_1
, era emersa la grave situazione debitoria in cui versava il
[...] CP_1
, la pendenza nei suoi confronti della procedura esecutiva
[...] immobiliare n. 791/94 avanti alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Nocera Inferiore, nonché l'esistenza di numerose trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, per cui esso promittente acquirente, con comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata A.R. del 06.03.2009, ebbe a dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra ed ebbe a invitare formalmente i promittenti venditori alla restituzione delle somme dai medesimi incassate. Deduceva che, quindi, il contratto preliminare venne risolto ope legis a far data da detta comnicazione del 6.03.2009 e che in data 05.05.2010, il aveva restituito spontaneamente all'attore la Controparte_2 somma ricevuta a titolo di acconto, pari ad euro 15.000,00, a mezzo assegno bancario n. 1.010.260.932-05, tratto sul Banco di Napoli S.p.a. – filiale di Nocera Inferiore. Diversamente, il non ebbe a restituire la Controparte_1 somma da lui incassata di euro30.000,00, ragion per cui il Controparte_3 chiedeva al giudice di dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita oggetto di giudizio a far data dal 06.03.2009 e di conseguenza condannare a restituirgli ex art. 2033 Controparte_1
c.c., la somma di euro 30.000,00, per inesistenza sopravvenuta del titolo di pagamento, oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento del 13.05.2008. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Alla prima udienza del 11.09.2019, il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto , Controparte_1 concedendo i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Ammessa e assunta la prova testimoniale di che ebbe a Testimone_1 confermare tutti i fatti allegati e documentati dall'attore, la causa veniva fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. I fatti di causa sono documentalmente provati con la produzione del contratto preliminare e dei passaggi di denaro, tra cui quelli corrisposti al convenuto tramite i suddetti assegni circolari. L'attore ha provato che si è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 avvalso giustificatamente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del preliminare di vendita, avvalendosi della risoluzione di diritto del contratto. È noto che la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) rappresenta la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva (cfr. Cass. n. 20854/2014). La risoluzione di diritto della scrittura preliminare comporta il venir meno ex tunc degli effetti del contratto, con conseguente liberazione delle parti dalle rispettive obbligazioni assunte e con restituzione delle prestazioni già eseguite. Nel caso in esame il convenuto non ha adempiuto alla restituzione dell'acconto di euro 30.000,00 ricevuto alla stipula del preliminare dall'attore promittente acquirente, per cui il va Controparte_1 condannato alla restituzione di detta somma al ai sensi dell'art. 2033 Pt_1
c.c., oltre interessi legali a decorrere dal 13.05.2008 fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 12.05.2008 e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 30.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 13.05.2008 fino all'effettivo soddisfo 2) Condanna il convenuto al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 16/10/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3