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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
Francesca Caputo dott.ssa Giudice est.
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1076/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Cramis, come da mandato in atti e Parte 1 Pt 2 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Armillis, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale dell'udienza cartolare del 16.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2024 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 1.9.2018; di aver generato un figlio, nato in data [...]; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 16.10.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e integrandolo con riferimento al diritto di visita paterno. Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene;
con riferimento regime di collocamento, giovi evidenziare come le parti abitino nel medesimo paese e stiano già proficuamente utilizzando lo stazionamento alternato del minore:
1-) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza nella Provincia di Lecce e con reciproco obbligo di comunicare la predetta scelta sino alla maggiore età del figlio;
2-) La casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie con tutti i mobili che l'arredano sino al compimento della maggiore età del figlio, a condizione che la abiti esclusivamente con costui e con l'onere di volturare a suo nome tutti i contratti relativi ai consumi (energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
3-) Affido condiviso del figlio con collocazione paritaria tra i genitori secondo le seguenti modalità:
- Il minore verrà collocato presso entrambi i genitori in forma paritaria a settimane alternate;
il genitore con cui il medesimo non staziona in ciascuna settimana, potrà vederlo quotidianamente per almeno 3 ore al giorno, dopo l'uscita da scuola;
- Nel mese di Agosto il piccolo resterà continuativamente per una settimana con ciascun genitore;
- durante le festività natalizie resterà alternativamente con un genitore dalle ore
16,00 del 23 dicembre alle ore 11,00 del 25 dicembre e con l'altro dalle ore
11,00 del 25 dicembre alle ore 16,00 del 28 dicembre ed ancora con un genitore dalle ore 16,00 del 28 dicembre alle ore 11,00 del 1° gennaio e con l'altro dalle ore 11,00 del 1° gennaio alle ore 16,00 del 3 gennaio;
- durante il periodo Pasquale resterà, sempre alternativamente, con un coniuge dalle ore 16,00 del Venerdì Santo alle ore 10,00 del successivo Lunedì e con l'altro dalle ore 10,00 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20,00 del successivo
Martedì;
4-) Il Sig. AN RI corrisponderà alla Sig.ra NI RI, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di euro 200,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lecce;
l'assegno unico sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50%.
5-) I ratei del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di proprietà di entrambi i coniugi verranno pagati al 50% da costoro;
6-) Il cane di nome EN continuerà a vivere presso l'abitazione della Sig.ra
NI RI e per il suo mantenimento provvederanno entrambi i ricorrenti suddividendosi le spese al 50%.
Le parti si impegnano a garantire al minore i riferimenti parentali certi, favorendo gli incontri con le rispettive famiglie.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1.9.2018 in San
Cesario di Lecce (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 parte II Serie A anno
2018, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 31.10.2024
La Presidente Il giudice estensore dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
Francesca Caputo dott.ssa Giudice est.
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1076/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Cramis, come da mandato in atti e Parte 1 Pt 2 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Armillis, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale dell'udienza cartolare del 16.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2024 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 1.9.2018; di aver generato un figlio, nato in data [...]; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 16.10.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e integrandolo con riferimento al diritto di visita paterno. Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene;
con riferimento regime di collocamento, giovi evidenziare come le parti abitino nel medesimo paese e stiano già proficuamente utilizzando lo stazionamento alternato del minore:
1-) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza nella Provincia di Lecce e con reciproco obbligo di comunicare la predetta scelta sino alla maggiore età del figlio;
2-) La casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie con tutti i mobili che l'arredano sino al compimento della maggiore età del figlio, a condizione che la abiti esclusivamente con costui e con l'onere di volturare a suo nome tutti i contratti relativi ai consumi (energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
3-) Affido condiviso del figlio con collocazione paritaria tra i genitori secondo le seguenti modalità:
- Il minore verrà collocato presso entrambi i genitori in forma paritaria a settimane alternate;
il genitore con cui il medesimo non staziona in ciascuna settimana, potrà vederlo quotidianamente per almeno 3 ore al giorno, dopo l'uscita da scuola;
- Nel mese di Agosto il piccolo resterà continuativamente per una settimana con ciascun genitore;
- durante le festività natalizie resterà alternativamente con un genitore dalle ore
16,00 del 23 dicembre alle ore 11,00 del 25 dicembre e con l'altro dalle ore
11,00 del 25 dicembre alle ore 16,00 del 28 dicembre ed ancora con un genitore dalle ore 16,00 del 28 dicembre alle ore 11,00 del 1° gennaio e con l'altro dalle ore 11,00 del 1° gennaio alle ore 16,00 del 3 gennaio;
- durante il periodo Pasquale resterà, sempre alternativamente, con un coniuge dalle ore 16,00 del Venerdì Santo alle ore 10,00 del successivo Lunedì e con l'altro dalle ore 10,00 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20,00 del successivo
Martedì;
4-) Il Sig. AN RI corrisponderà alla Sig.ra NI RI, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di euro 200,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lecce;
l'assegno unico sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50%.
5-) I ratei del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di proprietà di entrambi i coniugi verranno pagati al 50% da costoro;
6-) Il cane di nome EN continuerà a vivere presso l'abitazione della Sig.ra
NI RI e per il suo mantenimento provvederanno entrambi i ricorrenti suddividendosi le spese al 50%.
Le parti si impegnano a garantire al minore i riferimenti parentali certi, favorendo gli incontri con le rispettive famiglie.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1.9.2018 in San
Cesario di Lecce (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 parte II Serie A anno
2018, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 31.10.2024
La Presidente Il giudice estensore dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore