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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 355/2023 promossa da:
c.f. , (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], residente in [...]
Sa Mora, n. 41, entrambe in proprio e nella loro qualità di titolari – nei rispettivi periodi di competenza - della società Cooperativa la Tana delle Lepri (cod. fisc. , con sede P.IVA_1
in San Vero Milis (OR), via Lungomare Mesu e Turris, n. 1, rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Valerio Martis ed Ezio Ullasci, in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'avv. Ezio Ullasci sito in
Oristano, nel viale Armando Diaz n. 59/b,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n. 37590,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.04.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
e , in proprio e nella loro qualità di titolari, nei rispettivi periodi di competenza, Parte_2
della società Cooperativa la Tana delle Lepri, hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI – 002142665 Prot. .9500.14/03/2023.0024975 (nei CP_1
confronti di e della Società Cooperativa la Tana delle Lepri, quale obbligata in Parte_1
solido), e OI-002142664 protocollo .9500.14/03/2023.0024974 (nei confronti di CP_1 [...]
e della Società Cooperativa la Tana delle Lepri, quale obbligata in solido), entrambe Pt_2 notificate in data 23.03.2023, con le quali l' di Oristano aveva loro ingiunto il pagamento CP_1
della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sulla base degli accertamenti Prot. n. 9500.25/02/2020.0014852 asseritamente notificato CP_1
il 26.03.2020, n. .9500.25/02/2020.0014853 asseritamente notificato il 28.03.2020, e n. CP_1
.9500.25/02/2020.014850 asseritamente notificato 26.03.2020, e CP_1
.9500.25/02/2020.014851 asseritamente notificato 28.03.2020. CP_1
Le ricorrenti hanno lamentato come le sanzioni applicate fossero palesemente inique e sproporzionate rispetto agli importi contestati pari ad appena 366,00 euro, domandando, in via pregiudiziale, la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale in riferimento alla sanzione amministrativa alla medesima sottoposta.
Hanno anche contestato la regolarità delle notifiche degli accertamenti posti a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate, essendo onere dell' di provare il rispetto delle CP_1
tempistiche inderogabili previste dalla Legge n. 689/1981, ex artt. 14 e 28.
Da ultimo, hanno allegato come gli importi contestati con gli accertamenti, e costitutivi di specifiche cartelle esattoriali, erano confluiti nella cc.dd. “rottamazione ter”, di prossima definizione.
2 Le opponenti hanno pertanto concluso domandando in via principale l'annullamento delle ordinanze opposte e, in via subordinata, accertata la manifesta sproporzione e iniquità delle sanzioni applicate alle odierni resistenti, la rideterminazione delle stesse sulla base della tabella allegata al messaggio n. 3516/2022. CP_1
2. L' si è costituito in giudizio domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e CP_1 sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_1
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In via pregiudiziale ha chiesto che venisse comunque disposto un breve rinvio onde consentire all' di valutare la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione della CP_1
sanzione amministrativa per cui è causa, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023,
n. 48.
3. Avendo la parte ricorrente manifestato la disponibilità a corrispondere l'importo della sanzione come rideterminata da parte dell' , è stato disposto un rinvio a tal fine al CP_1
13.12.2024 e, quindi, un ulteriore differimento al 24.01.2025, per consentire all' di CP_1 confermare l'intervenuto pagamento, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata da parte ricorrente il 13.12.2024 e come confermato dall'ente convenuto nelle proprie note scritte depositate il
21.01.2025, è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 CP_1 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L.
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla CP_1
3 medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere compensate, come richiesto congiuntamente da entrambe le parti, in adesione alla proposta di questo Tribunale formulata con ordinanza del 28.10.2024.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 11/02/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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