Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 89
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    Per alcune cartelle, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto la relata di notifica, rendendo impossibile verificare la regolarità della notifica e l'interruzione dei termini di prescrizione. Di conseguenza, il credito è considerato prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale e decennale dei tributi

    Per le cartelle per le quali non è stata provata la notifica, il credito è ritenuto prescritto. Per altre cartelle, la notifica a mezzo PEC è stata ritenuta valida e non è intervenuta la prescrizione. Per una cartella specifica (n. 29820130013210531000), si è tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dovuta alla normativa emergenziale (D.L. 18/2020), confermando la riscossione del credito.

  • Rigettato
    Notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento

    Per alcune cartelle, la produzione delle relate di notifica a mezzo PEC è stata considerata sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica e l'assenza di prescrizione. Per altre, la mancata produzione delle relate ha portato all'accoglimento della doglianza del contribuente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 89
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 89
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo