CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
AR OD, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Traslochi Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009711459000 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009711459000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009711459000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120005918540000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009320825000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009320825000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120012949744000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013210531000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013210531000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013210531000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018547864000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018547864000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001639538000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001639538000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170005254107000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002756228000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002756228000 REC.CREDITO.IMP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180009154527000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180012033075000 RITENUTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000143517000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000143517000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000143517000 REC.CREDITO.IMP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002074778000 REC.CREDITO.IMP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005470801000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013019043000 SPESE DI GIUDIZ 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013019043000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013019043000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210011161652000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210011161753000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002074879000 RITENUTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007883137000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007883137000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007883137000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/04/2024, RGR 1209/2024, la ricorrente società “TRASLOCHI Ricorrente_1 SRL”, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe cdi complessivi euro 445.783,12, in riferimento soltanto a 20 cartelle di pagamento che il contribuente lamenta l'omessa notifica delle medesime e la maturata prescrizione quinquennale e decennale;
chiede l'annullamento delle cartelle sottese con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce le relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione e intimazioni di pagamento regolarmente notificate.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente lamenta l'omessa notifica delle 20 cartelle oggetto di contestazione contenute nella intimazione di pagamento impugnata. La notifica della intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73
è legittima, in quanto atto equiparabili all'avviso di mora, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito. La notificazione dell'intimazione di pagamento si rende necessaria, in quanto il credito contenuto in essa, nasce da cartelle di pagamento già notificate e l'espropriazione non è iniziata entro un anno della notifica delle stesse, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli entro cinque giorni.
In relazione a quanto esposto, le doglianze dell'ADER in merito al difetto di legittimazione passiva sono infondate, in quanto il contribuente ha contestato vizi propri degli atti contenuti in detta intimazione di pagamento, e non il contenuto tributario iscritto a ruolo. Le cartelle di pagamento sono atti dell'esattore a cui spetta la specifica competenza e la dimostrazione che il procedimento di notificazione sia stato svolto, nel suo complesso, nei modi previsti dalla legge;
pertanto, il procedimento di riscossione è un procedimento sequenziale di atti da notificare al contribuente, la mancata notifica di un atto presupposto, inficia l'intero procedimento di riscossione.
In merito alla omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto del contendere oltre all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, è stata eccepita la prescrizione decennale e quinquennale dei tributi sottesi.
In merito a ciò, il Collegio osserva, in ordine alle cartelle sottese nella intimazione di pagamento, che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate alla società ricorrente. In particolare:
Cartella n. 29820100009711459000, notificata il 16/06/2010 di euro 22.407,12, relativa alle imposte IRES/
IRAP IVA ANNO 2006: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000 senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820110006862410000, notificata il 16/06/2011, di euro 2.069,32, relativa a IRPEF RITENUTE
ANNO 2007: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000 senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820120005918540000, notificata il 12/04/2012, di euro 6.764,21, relativa a IRAP e sanzioni anno 2008: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820120009320825000, notificata il 22/05/2012, di euro 48.823,80, relativa a IRES, IVA E
SANZIONI ANNO 2008: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820120012949744000, notificata il 06/08/2012, di euro 3.276,01, relativa a ICI anno 2006:
L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto: Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820130013210531000, notificata il 17/09/2013, di euro 8.142,17, relativa a IRPEF RITENUTE
ALLA FONTE 2008: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi. Tuttavia il credito erariale non è prescritto tenuto conto che i tributi Erariali si prescrivono in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. Essendo stata, la cartella di pagamento, notificata il 17/09/2023, la riscossione del credito erariale si è reso definitivo,
e quindi, irretrattabile, il 16/11/2023; il termine decennale maturava il 16/11/2023, ma, - per effetto della sospensione dei termini di cui all'art. 67 D. L. N° 18/2020, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni (periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020),- il termine di prescrizione maturava il 9 febbraio 2024 e l'intimazione di pagamento è stata notificata al contribuente il 29/01/2024; si conferma la riscossione del credito erariale;
Cartella n. 29820160018547864000, notificata il 02/09/2016, di euro 52.284,83, relativa a IVA 2010: La cartella di pagamento è stata notifica al contribuente a mezzo PEC, resasi definitiva per omessa impugnazione, per cui il credito erariale è irretrattabile e il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non è maturato. Si conferma la riscossione del credito erariale.
Cartella n. 29820170001639538000, notificata il 06/03/2017, di euro 70.114,76, relativa a IRES E IVA ANNO
2013: La cartella di pagamento è stata notificata al contribuente a mezzo PEC, resasi definitiva per omessa impugnazione, per cui il credito erariale è irretrattabile e il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non è maturato: Si conferma la riscossione del credito erariale.
Si conferma, altresì, la riscossione del credito contenuto nelle seguenti cartelle di pagamento impugnate, stante che l'agente della riscossione ha prodotto le relative notifiche eseguite a mezzo pec, eppertanto, non è intervenuta alcuna prescrizione del credito escusso: Si conferma la riscossione del credito tributario delle seguenti cartelle:
Cartella n. 29820170005254107000, notificata il 11/09/2017, di euro 4.943,30, relativa ad IRAP ANNO 2013;
Cartella n. 29820180002756228000, notificata il 16/04/2018, di euro 56.389,16, relativa a credito d'imposta carbon TAX e IVA 2014;
Cartella n. 29820180009154527000, notificata il 11/01/2019, di euro 685,89, relativa a IRAP 2015;
Cartella n. 29820180012033075000, notificata il 09/01/2019, di euro 448,02, relativa a RITENUTE ANNO
2014;
Cartella n. 29820190000143517000, notificata il 01/03/2019, di euro 30.421,01 relativa a credito imposta carbon tax e IVA anno 2015;
Cartella n. 29820190002074778000, notificata il 06/05/2019, di euro 7.094,75, relativa a credito d'imposta agevolazioni fiscali anno 2009;
Cartella n. 29820190002074879000, notificata il 06/05/2019, di euro 508,56, relativa a ritenute alla fonte anno 2015;
Cartella n. 29820190005470801000, notificata il 24/09/2019, di euro 13.050,84, relativa a IVA anno 2017;
Cartella n. 29820190007883137000, notificata il 16/12/2019, di euro 63.328,69, relativa IVA anni 2016 e 2017;
Cartella n. 29820200013019043000, notificata il 15/09/2022, di euro 11.183,10, relativa all'imposta IVA 2016,
2018;
Cartella n. 29820210011161652000, notificata il 16/12/2022, di euro 585,99, relativa all'imposta registro anno 2018; Cartella n. 29820210011161753000, notificata il 17/11/2022, di euro 3.965,51, relativa all'imposta IVA anno
2019;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti specificati in motivazione. Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 6.254,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti,
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Teodoro AR. Dott.ssa Adriana SI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
AR OD, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Traslochi Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009711459000 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009711459000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009711459000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006862410000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120005918540000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009320825000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009320825000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120012949744000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013210531000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013210531000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013210531000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018547864000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018547864000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001639538000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001639538000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170005254107000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002756228000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002756228000 REC.CREDITO.IMP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180009154527000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180012033075000 RITENUTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000143517000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000143517000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000143517000 REC.CREDITO.IMP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002074778000 REC.CREDITO.IMP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005470801000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013019043000 SPESE DI GIUDIZ 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013019043000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013019043000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210011161652000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210011161753000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002074879000 RITENUTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007883137000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007883137000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007883137000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/04/2024, RGR 1209/2024, la ricorrente società “TRASLOCHI Ricorrente_1 SRL”, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe cdi complessivi euro 445.783,12, in riferimento soltanto a 20 cartelle di pagamento che il contribuente lamenta l'omessa notifica delle medesime e la maturata prescrizione quinquennale e decennale;
chiede l'annullamento delle cartelle sottese con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce le relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione e intimazioni di pagamento regolarmente notificate.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente lamenta l'omessa notifica delle 20 cartelle oggetto di contestazione contenute nella intimazione di pagamento impugnata. La notifica della intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73
è legittima, in quanto atto equiparabili all'avviso di mora, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito. La notificazione dell'intimazione di pagamento si rende necessaria, in quanto il credito contenuto in essa, nasce da cartelle di pagamento già notificate e l'espropriazione non è iniziata entro un anno della notifica delle stesse, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli entro cinque giorni.
In relazione a quanto esposto, le doglianze dell'ADER in merito al difetto di legittimazione passiva sono infondate, in quanto il contribuente ha contestato vizi propri degli atti contenuti in detta intimazione di pagamento, e non il contenuto tributario iscritto a ruolo. Le cartelle di pagamento sono atti dell'esattore a cui spetta la specifica competenza e la dimostrazione che il procedimento di notificazione sia stato svolto, nel suo complesso, nei modi previsti dalla legge;
pertanto, il procedimento di riscossione è un procedimento sequenziale di atti da notificare al contribuente, la mancata notifica di un atto presupposto, inficia l'intero procedimento di riscossione.
In merito alla omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto del contendere oltre all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, è stata eccepita la prescrizione decennale e quinquennale dei tributi sottesi.
In merito a ciò, il Collegio osserva, in ordine alle cartelle sottese nella intimazione di pagamento, che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate alla società ricorrente. In particolare:
Cartella n. 29820100009711459000, notificata il 16/06/2010 di euro 22.407,12, relativa alle imposte IRES/
IRAP IVA ANNO 2006: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000 senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820110006862410000, notificata il 16/06/2011, di euro 2.069,32, relativa a IRPEF RITENUTE
ANNO 2007: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000 senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820120005918540000, notificata il 12/04/2012, di euro 6.764,21, relativa a IRAP e sanzioni anno 2008: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820120009320825000, notificata il 22/05/2012, di euro 48.823,80, relativa a IRES, IVA E
SANZIONI ANNO 2008: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto. Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820120012949744000, notificata il 06/08/2012, di euro 3.276,01, relativa a ICI anno 2006:
L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi ed il credito è ormai prescritto: Si annulla la cartella di pagamento;
Cartella n. 29820130013210531000, notificata il 17/09/2013, di euro 8.142,17, relativa a IRPEF RITENUTE
ALLA FONTE 2008: L'ADER ha prodotto una intimazione di pagamento N° 29820189000069835000, senza produrre la relata di notifica, per cui agli atti non emergono atti interruttivi. Tuttavia il credito erariale non è prescritto tenuto conto che i tributi Erariali si prescrivono in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. Essendo stata, la cartella di pagamento, notificata il 17/09/2023, la riscossione del credito erariale si è reso definitivo,
e quindi, irretrattabile, il 16/11/2023; il termine decennale maturava il 16/11/2023, ma, - per effetto della sospensione dei termini di cui all'art. 67 D. L. N° 18/2020, che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni (periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020),- il termine di prescrizione maturava il 9 febbraio 2024 e l'intimazione di pagamento è stata notificata al contribuente il 29/01/2024; si conferma la riscossione del credito erariale;
Cartella n. 29820160018547864000, notificata il 02/09/2016, di euro 52.284,83, relativa a IVA 2010: La cartella di pagamento è stata notifica al contribuente a mezzo PEC, resasi definitiva per omessa impugnazione, per cui il credito erariale è irretrattabile e il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non è maturato. Si conferma la riscossione del credito erariale.
Cartella n. 29820170001639538000, notificata il 06/03/2017, di euro 70.114,76, relativa a IRES E IVA ANNO
2013: La cartella di pagamento è stata notificata al contribuente a mezzo PEC, resasi definitiva per omessa impugnazione, per cui il credito erariale è irretrattabile e il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non è maturato: Si conferma la riscossione del credito erariale.
Si conferma, altresì, la riscossione del credito contenuto nelle seguenti cartelle di pagamento impugnate, stante che l'agente della riscossione ha prodotto le relative notifiche eseguite a mezzo pec, eppertanto, non è intervenuta alcuna prescrizione del credito escusso: Si conferma la riscossione del credito tributario delle seguenti cartelle:
Cartella n. 29820170005254107000, notificata il 11/09/2017, di euro 4.943,30, relativa ad IRAP ANNO 2013;
Cartella n. 29820180002756228000, notificata il 16/04/2018, di euro 56.389,16, relativa a credito d'imposta carbon TAX e IVA 2014;
Cartella n. 29820180009154527000, notificata il 11/01/2019, di euro 685,89, relativa a IRAP 2015;
Cartella n. 29820180012033075000, notificata il 09/01/2019, di euro 448,02, relativa a RITENUTE ANNO
2014;
Cartella n. 29820190000143517000, notificata il 01/03/2019, di euro 30.421,01 relativa a credito imposta carbon tax e IVA anno 2015;
Cartella n. 29820190002074778000, notificata il 06/05/2019, di euro 7.094,75, relativa a credito d'imposta agevolazioni fiscali anno 2009;
Cartella n. 29820190002074879000, notificata il 06/05/2019, di euro 508,56, relativa a ritenute alla fonte anno 2015;
Cartella n. 29820190005470801000, notificata il 24/09/2019, di euro 13.050,84, relativa a IVA anno 2017;
Cartella n. 29820190007883137000, notificata il 16/12/2019, di euro 63.328,69, relativa IVA anni 2016 e 2017;
Cartella n. 29820200013019043000, notificata il 15/09/2022, di euro 11.183,10, relativa all'imposta IVA 2016,
2018;
Cartella n. 29820210011161652000, notificata il 16/12/2022, di euro 585,99, relativa all'imposta registro anno 2018; Cartella n. 29820210011161753000, notificata il 17/11/2022, di euro 3.965,51, relativa all'imposta IVA anno
2019;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti specificati in motivazione. Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 6.254,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti,
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Teodoro AR. Dott.ssa Adriana SI