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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 167/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. Jan Czmil
contro
:
CP_1
Avv.ti Filippo Cocco e Roberta Mussoni
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, propose opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 23/2019 con il quale il Tribunale di Rimini la condannava al pagamento della somma complessiva di euro 155.887,25 in favore del commercialista dott. a titolo di Parte_1 compensi professionali per plurime attività di consulenza e assistenza giudiziale svolte, tra le quali quella relativa al contenzioso tributario promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Varese ed a quella di UR, oggetto dell'odierno appello, i cui compensi ammontavano ad euro 14.586,09.
Per quanto qui ancora rileva, la eccepì, in primo luogo, l'estinzione del debito fatto valere in CP_1 sede monitoria, stante l'avvenuto pagamento dei compensi professionali spettanti al relativi a Pt_1 tali attività, producendo la fattura n. 6 del 2.1.2014, quietanzata, la cui causale recitava testualmente
“ONORARI: competenze professionali relative a contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”.
pagina 1 di 7 Tale pagamento, in quanto effettuato in epoca successiva alle prestazioni rese dal commercialista nel contenzioso tributario, era da ritenersi satisfattivo anche in considerazione della congruità dello stesso rispetto ai parametri ministeriali di cui al DM 142/2012.
Peraltro, l'azione monitoria era pretestuosa anche in relazione alla responsabilità per negligenza addebitabile al professionista nell'esecuzione della difesa tecnica.
Il contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate di UR traeva origine dall'avviso di liquidazione n. 12/IT/004355/000/P001, dalla stessa emesso, avente ad oggetto la rettifica di liquidazione dell'imposta di donazione da lei dovuta nonché l'applicazione di sanzioni per il ritardo.
Avverso tale avviso di liquidazione, aveva proposto ricorso, incaricando il dott. avanti alla Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di UR (R.G. 163/2013) la quale il successivo 10.6.2013 aveva negato la sospensione dell'esecutività di tale avviso.
Il 14.6.2013, quindi, l'agente di riscossione incaricato, le aveva notificato la Controparte_2 cartella di pagamento n. 11720130007392084. Il dott. – dopo avere presentato in data Pt_1
23.7.2013 istanza in autotutela avanti l'Agenzia delle Entrate di UR – aveva predisposto due ricorsi tributari dall'identico contenuto aventi ad oggetto l'impugnazione di tale cartella di pagamento e li aveva presentati l'uno davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese (datato 5.9.2013 ed iscritto al R.G. 679/2013) e l'altro davanti a quella di UR (datato 9.9.2013 ed iscritto al R.G.
481/2013).
Il primo era stato definito con sentenza n. 148/12/2015 del 19.2.2014 con la quale la Commissione
Tributaria aveva accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla costituita Agenzia delle Entrate di Pesaro Urbino, in quanto il dott. aveva depositato presso la Commissione di Varese una Pt_1 copia del ricorso diverso da quello notificato all'Agenzia delle Entrate di UR. Il secondo era stato definito con sentenza n. 132/04/15, con la quale veniva rigettato il ricorso per inammissibilità
“poiché presso la CTP di Varese vi è pendenza di giudizio avente ad oggetto il medesimo atto impugnato con medesima questione ed il giudizio nella CTP di Pesaro è in data successiva”.
Il dott. chiese di rigettare l'opposizione rappresentando che la fattura n. 6/2014 era stata pagata Pt_1 per una diversa causa, in quanto riferita al contenzioso tributario contro l'Agenzia delle Entrate proposta avanti alla Commissione Tributaria di Pesaro, mentre la pretesa monitoria si riferiva “al
(diverso) contenzioso tributario radicato … avanti alla Commissione Tributaria di Varese, contro
”. Tanto precisato, l'attività era documentata e il quantum incontestabile, avendo applicato CP_2
l'aliquota media del 3%. I supposti inadempimenti in relazione all'esito di altri contenziosi erano irrilevanti.
pagina 2 di 7 L'adito Tribunale, con sentenza n. 615/2023, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, evidenziando che il debito relativo al contezioso tributario era integralmente estinto. Si legge nella motivazione: “Innanzitutto, la causale della fattura recita letteralmente: “ONORARI: competenze professionali relative a contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”, formula ampia che appare chiaramente comprensiva di tutti gli onorari dovuti per la difesa nel contenzioso tributario. In secondo luogo,
l'attività del è stata una soltanto e ha avuto ad oggetto la difesa in un contenzioso tributario Pt_1 originato da un'unica cartella di pagamento, restando del tutto irrilevante il fatto che il commercialista abbia scelto di proporre ricorso – denunciando sempre i medesimi vizi - dinanzi a due
Commissioni tributarie, invece di individuare quella effettivamente competente. Né rileva in senso contrario quanto sostenuto dal secondo cui la scelta di adire due diversi giudici è dipesa dal Pt_1 comportamento, non condivisibile, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pesaro-
Urbino che ha emesso il ruolo – (…) ma ha affidato la riscossione all'agente della riscossione
di Varese” (cfr doc. 15 fasc. monitorio, pag. 3). E, invero, con tutta evidenza, Controparte_2 spettava al professionista individuare il giudice competente, senza possibilità di addossare al cliente il costo della proposizione di due distinti ricorsi, considerato, peraltro, che anche nel processo tributario
è vigente un meccanismo processuale volto a garantire la salvezza degli effetti della domanda quando rivolta all'ufficio incompetente;
a tal proposito, si veda il co.5 art. 5 d.lgs. 546 del 1992: “La riassunzione del processo davanti alla Commissione Tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova Commissione, altrimenti si estingue”. Dunque, l'instaurazione di un doppio ricorso non si giustifica nemmeno in un'ottica di prudenza. Ma a prescindere da tali considerazioni, l'attività di difesa svolta dal è e resta una soltanto, a prescindere dalla Pt_1 arbitraria duplicazione dei ricorsi;
per convincersene, è sufficiente osservare che se il avesse Pt_1 semplicemente proposto il ricorso dinanzi a una CTP incompetente e poi riassunto il processo dinanzi
a quella competente non vi sarebbe dubbio alcuno sulla natura unitaria della prestazione. Richiamato quanto precede, deve dunque ritenersi che il abbia agito in via monitoria per ottenere la Pt_1 soddisfazione di un credito già riscosso”. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo ad un unico motivo, cui ha resistito la Pt_1 CP_1
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 7.10.2025. pagina 3 di 7 Ragioni della decisione
L'unico motivo di impugnazione proposto dal concerne il capo della sentenza in cui afferma Pt_1 che anche il compenso per l'attività svolta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese sia compreso nella fattura n. 6/2014, pagata dalla CP_1
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che i procedimenti instaurati avanti alle Commissioni Tributarie fossero solo due (quelli aventi R.G. 679/2013 e 481/2013), omettendo di considerare l'esistenza di un primo procedimento avente R.G. 163/2013 sorto a seguito di un ricorso proposto dal avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di UR, con Pt_1 il quale si domandava la sospensione dell'esecutività dell'avviso di liquidazione n.
12/IT/004355/000/P001 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro. Tale ricorso veniva respinto e pertanto, in data 14.6.2013, l'agente di riscossione notificava alla la Controparte_2 CP_1 cartella di pagamento n. 11720130007392084 in conseguenza del mancato adempimento dell'avviso di liquidazione.
Secondo l'appellante, la fattura n. 6/2014 prodotta dalla si riferirebbe unicamente a tale CP_1 procedimento, avente R.G. 163/2013, mentre non coprirebbe le attività svolte nell'ambito degli altri due procedimenti diretti all'impugnazione della cartella di pagamento.
Trattandosi di tre procedimenti distinti, l'appellante afferma di aver maturato un compenso per ciascuna controversie, come emerge dal fatto che le stesse sono state radicate dinanzi a giudici diversi, in tempi diversi e con differenti soggetti convenuti. Inoltre, diverso sarebbe anche l'oggetto dei procedimenti, dal momento che la causa R.G. 163/2013 concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, mentre le altre due riguardano impugnazione della cartella di pagamento n.
11720130007392084.
In conclusione, il rappresenta di essere stato pagato solo per la Pt_1 prima causa, come si evince dalla causale della fattura n. 6/2014 che non contiene alcun riferimento alla cartella esattoriale n. 11720130007392084 né ad o alla CTP di Varese. Controparte_2
La replica eccependo, in via preliminare, che tali allegazioni sono inammissibili in quanto mai CP_1 proposte prima dell'appello. Infatti, in primo grado il si era limitato a sostenere che il Pt_1 pagamento della fattura n. 6/2014 fosse riferito al contezioso tributario con l'Agenzia delle Entrate avanti alla CTP di UR e che il compenso professionale non saldato riguardasse il solo ricorso presentato alla CTP di Varese. Diversamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che il compenso corrisposto comprenda tutte le attività professionali svolte, dal momento che l'attività difensiva prestata dal doveva considerarsi di carattere unitario, avendo ad oggetto prima Pt_1
pagina 4 di 7 l'avviso di liquidazione n. 12/IT/004355/000/P/001 e poi, in conseguenza del mancato pagamento dello stesso, la cartella di pagamento n. 11720130007392084.
L'appellata sostiene quindi che il abbia modificato in questo grado il petitum del giudizio, Pt_1 introducendo una domanda nuova che, come tale, configura un nova inammissibile.
In ogni caso, la evidenzia l'infondatezza dell'appello affermando che “tutti i processi tributari CP_1 intrapresi con l'assistenza del Dott. sono relativi all'unico contenzioso con l'Agenzia delle Pt_1
Entrate di Pesaro riferito all'avviso di liquidazione n.12/IT/004355/000/P/001 (e dunque, come indicato in sentenza, comprensivo di tutti gli onorari dovuti per la difesa nel contenzioso tributario); tanto è vero che anche il processo tributario di impugnazione della cartella di pagamento avanti alla
CTP di Varese è stato radicato non solo contro , ma anche contro l'Agenzia delle Entrate di CP_2
UR (sub doc. 14 fascicolo primo grado ”. Pt_1
In disparte la questione dei nova (l'attività difensiva davanti alla Commissione Tributaria di Pesaro-
Urbino nella causa iscritta al r.g. 163/2013 fu allegata dalla nell'atto di opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo), la Corte ritiene l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad indicare.
La fattura n. 6/2014, pacificamente pagata dalla recita testualmente “ONORARI: competenze CP_1 professionali relative a contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”. Si tratta di una formula ampia che utilizza il plurale “onorari” a conferma del fatto che si riferisce a più attività e non solo, come sostenuto dall'appellante, a quella relativa al procedimento avente R.G. 163/2013.
Ancora, la dicitura “contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro”, in assenza di altra specificazione, non può che riferirsi al contezioso tributario nel suo complesso sol che si consideri che tutti e tre i procedimenti sorsero a seguito dell'emissione dell'unico avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di UR.
A seguito del mancato pagamento, l'Agenzia delle Entrate emise la cartella e la proposizione del medesimo ricorso davanti alle due CTP è dal motivata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate di Pt_1
UR aveva emesso il ruolo, ma ne aveva affidato la riscossione a di Controparte_2
Varese.
Tuttavia, è evidente che la prestazione professionale è unica, come unico è il ricorso presentato davanti alle due diverse CTP, tanto è vero che il processo tributario di impugnazione della cartella di pagamento avanti alla CTP di Varese è stato radicato non solo contro , ma anche contro CP_2
l'Agenzia delle Entrate di UR.
Secondo l'appellante, la circostanza che nella causale della citata fattura n. 6/2014 non vi sia alcun riferimento alla cartella esattoriale n. 11720130007392084 né ad o alla CTP di Controparte_2
pagina 5 di 7 Varese testimonierebbe l'esclusiva riferibilità al procedimento avanti alla CTP di Pesaro recante R.G.
163/2013.
In realtà, proprio dal mancato riferimento specifico a uno dei tre procedimenti di cui supra nella causale della fattura si evince la volontà del di fatturare l'intero compenso maturato in Pt_1 relazione all'unica vicenda tributaria. Tanto, in primo luogo, collima con la causale del pagamento ove si legge “contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”. In secondo luogo, ma non per importanza, non si spiega la ragione – né il si è peritato di indicarla – per la quale, avendo all'epoca in cui emise la fattura Pt_1
n. 6/2014 già concluso tutte le attività professionali inerenti al contezioso tributario, articolato nei tre procedimenti sopra descritti, il professionista avrebbe emesso la fattura solo per l'attività prestata nella causa iscritta al r.g. 163/2013, così frazionando il credito maturato.
Infatti, tale fattura fu emessa in data 2.1.2014 quando tutte e tre le prestazioni professionali erano esaurite: l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, in quanto precedente l'emissione della cartella di pagamento, ed il ricorso contro quest'ultima proposto alla CTP di Varese è datato 5.9.2013 e quello di identico contenuto alla CTP di Pesaro è datato 9.9.2013.
Pertanto, il fatto che la fattura sia stata emessa in epoca successiva a tutte le prestazioni rese dal commercialista nei procedimenti instaurati conferma come comprenda la remunerazione dell'intera attività difensiva svolta in relazione all' unico contezioso tributario, pur se articolato, apparendo del tutto illogica la scelta – come detto, non motivata dal professionista – di non fatturare tutte le attività professionali svolte prima dell'emissione della fattura, ma solamente una di esse, tanto più se si considera la congruità dell'importo rispetto ai parametri ministeriali di cui al DM 142/2012.
Infatti, l'art. 28 comma 2 del DM 140/2012 prevede per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria un'aliquota oscillante tra l'1% e il 5% sul valore del contenzioso;
nel caso di specie, il compenso pagato dalla con la fattura n. 6/2014, pari a 12.688 euro, corrisponde ad un'aliquota CP_1 superiore al 2% ed è quindi satisfattivo dell'intera prestazione professionale nel contezioso, anche alla luce degli errori commessi dal commercialista che, come appurato nella sentenza di primo grado, sul punto non censurata, depositò nel procedimento radicato avanti alla Commissione Tributaria di Varese una copia del ricorso diverso da quello notificato all'Agenzia delle Entrate di UR, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, anche il ricorso proposto in data 9.9.2013 alla CTP di Pesaro si concluse con il rigetto per violazione del ne bis in idem, dal momento che presso la CTP di Varese pendeva il giudizio avente ad oggetto lo stesso atto impugnato nonché la medesima questione. pagina 6 di 7 Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che tutti i compensi professionali maturati dal commercialista siano compresi e integralmente saldati con il pagamento della fattura n. 6/2014.
L'appello, pertanto, è infondato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa (euro 14.586,09) ed ai criteri tutti indicati nel citato decreto ministeriale e tenendo conto dell'unica questione trattata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. Parte_1
615/2023 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente CP_1 grado di giudizio che liquida in € 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 167/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. Jan Czmil
contro
:
CP_1
Avv.ti Filippo Cocco e Roberta Mussoni
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, propose opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 23/2019 con il quale il Tribunale di Rimini la condannava al pagamento della somma complessiva di euro 155.887,25 in favore del commercialista dott. a titolo di Parte_1 compensi professionali per plurime attività di consulenza e assistenza giudiziale svolte, tra le quali quella relativa al contenzioso tributario promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Varese ed a quella di UR, oggetto dell'odierno appello, i cui compensi ammontavano ad euro 14.586,09.
Per quanto qui ancora rileva, la eccepì, in primo luogo, l'estinzione del debito fatto valere in CP_1 sede monitoria, stante l'avvenuto pagamento dei compensi professionali spettanti al relativi a Pt_1 tali attività, producendo la fattura n. 6 del 2.1.2014, quietanzata, la cui causale recitava testualmente
“ONORARI: competenze professionali relative a contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”.
pagina 1 di 7 Tale pagamento, in quanto effettuato in epoca successiva alle prestazioni rese dal commercialista nel contenzioso tributario, era da ritenersi satisfattivo anche in considerazione della congruità dello stesso rispetto ai parametri ministeriali di cui al DM 142/2012.
Peraltro, l'azione monitoria era pretestuosa anche in relazione alla responsabilità per negligenza addebitabile al professionista nell'esecuzione della difesa tecnica.
Il contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate di UR traeva origine dall'avviso di liquidazione n. 12/IT/004355/000/P001, dalla stessa emesso, avente ad oggetto la rettifica di liquidazione dell'imposta di donazione da lei dovuta nonché l'applicazione di sanzioni per il ritardo.
Avverso tale avviso di liquidazione, aveva proposto ricorso, incaricando il dott. avanti alla Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di UR (R.G. 163/2013) la quale il successivo 10.6.2013 aveva negato la sospensione dell'esecutività di tale avviso.
Il 14.6.2013, quindi, l'agente di riscossione incaricato, le aveva notificato la Controparte_2 cartella di pagamento n. 11720130007392084. Il dott. – dopo avere presentato in data Pt_1
23.7.2013 istanza in autotutela avanti l'Agenzia delle Entrate di UR – aveva predisposto due ricorsi tributari dall'identico contenuto aventi ad oggetto l'impugnazione di tale cartella di pagamento e li aveva presentati l'uno davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese (datato 5.9.2013 ed iscritto al R.G. 679/2013) e l'altro davanti a quella di UR (datato 9.9.2013 ed iscritto al R.G.
481/2013).
Il primo era stato definito con sentenza n. 148/12/2015 del 19.2.2014 con la quale la Commissione
Tributaria aveva accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla costituita Agenzia delle Entrate di Pesaro Urbino, in quanto il dott. aveva depositato presso la Commissione di Varese una Pt_1 copia del ricorso diverso da quello notificato all'Agenzia delle Entrate di UR. Il secondo era stato definito con sentenza n. 132/04/15, con la quale veniva rigettato il ricorso per inammissibilità
“poiché presso la CTP di Varese vi è pendenza di giudizio avente ad oggetto il medesimo atto impugnato con medesima questione ed il giudizio nella CTP di Pesaro è in data successiva”.
Il dott. chiese di rigettare l'opposizione rappresentando che la fattura n. 6/2014 era stata pagata Pt_1 per una diversa causa, in quanto riferita al contenzioso tributario contro l'Agenzia delle Entrate proposta avanti alla Commissione Tributaria di Pesaro, mentre la pretesa monitoria si riferiva “al
(diverso) contenzioso tributario radicato … avanti alla Commissione Tributaria di Varese, contro
”. Tanto precisato, l'attività era documentata e il quantum incontestabile, avendo applicato CP_2
l'aliquota media del 3%. I supposti inadempimenti in relazione all'esito di altri contenziosi erano irrilevanti.
pagina 2 di 7 L'adito Tribunale, con sentenza n. 615/2023, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, evidenziando che il debito relativo al contezioso tributario era integralmente estinto. Si legge nella motivazione: “Innanzitutto, la causale della fattura recita letteralmente: “ONORARI: competenze professionali relative a contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”, formula ampia che appare chiaramente comprensiva di tutti gli onorari dovuti per la difesa nel contenzioso tributario. In secondo luogo,
l'attività del è stata una soltanto e ha avuto ad oggetto la difesa in un contenzioso tributario Pt_1 originato da un'unica cartella di pagamento, restando del tutto irrilevante il fatto che il commercialista abbia scelto di proporre ricorso – denunciando sempre i medesimi vizi - dinanzi a due
Commissioni tributarie, invece di individuare quella effettivamente competente. Né rileva in senso contrario quanto sostenuto dal secondo cui la scelta di adire due diversi giudici è dipesa dal Pt_1 comportamento, non condivisibile, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pesaro-
Urbino che ha emesso il ruolo – (…) ma ha affidato la riscossione all'agente della riscossione
di Varese” (cfr doc. 15 fasc. monitorio, pag. 3). E, invero, con tutta evidenza, Controparte_2 spettava al professionista individuare il giudice competente, senza possibilità di addossare al cliente il costo della proposizione di due distinti ricorsi, considerato, peraltro, che anche nel processo tributario
è vigente un meccanismo processuale volto a garantire la salvezza degli effetti della domanda quando rivolta all'ufficio incompetente;
a tal proposito, si veda il co.5 art. 5 d.lgs. 546 del 1992: “La riassunzione del processo davanti alla Commissione Tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova Commissione, altrimenti si estingue”. Dunque, l'instaurazione di un doppio ricorso non si giustifica nemmeno in un'ottica di prudenza. Ma a prescindere da tali considerazioni, l'attività di difesa svolta dal è e resta una soltanto, a prescindere dalla Pt_1 arbitraria duplicazione dei ricorsi;
per convincersene, è sufficiente osservare che se il avesse Pt_1 semplicemente proposto il ricorso dinanzi a una CTP incompetente e poi riassunto il processo dinanzi
a quella competente non vi sarebbe dubbio alcuno sulla natura unitaria della prestazione. Richiamato quanto precede, deve dunque ritenersi che il abbia agito in via monitoria per ottenere la Pt_1 soddisfazione di un credito già riscosso”. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo ad un unico motivo, cui ha resistito la Pt_1 CP_1
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 7.10.2025. pagina 3 di 7 Ragioni della decisione
L'unico motivo di impugnazione proposto dal concerne il capo della sentenza in cui afferma Pt_1 che anche il compenso per l'attività svolta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese sia compreso nella fattura n. 6/2014, pagata dalla CP_1
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che i procedimenti instaurati avanti alle Commissioni Tributarie fossero solo due (quelli aventi R.G. 679/2013 e 481/2013), omettendo di considerare l'esistenza di un primo procedimento avente R.G. 163/2013 sorto a seguito di un ricorso proposto dal avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di UR, con Pt_1 il quale si domandava la sospensione dell'esecutività dell'avviso di liquidazione n.
12/IT/004355/000/P001 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro. Tale ricorso veniva respinto e pertanto, in data 14.6.2013, l'agente di riscossione notificava alla la Controparte_2 CP_1 cartella di pagamento n. 11720130007392084 in conseguenza del mancato adempimento dell'avviso di liquidazione.
Secondo l'appellante, la fattura n. 6/2014 prodotta dalla si riferirebbe unicamente a tale CP_1 procedimento, avente R.G. 163/2013, mentre non coprirebbe le attività svolte nell'ambito degli altri due procedimenti diretti all'impugnazione della cartella di pagamento.
Trattandosi di tre procedimenti distinti, l'appellante afferma di aver maturato un compenso per ciascuna controversie, come emerge dal fatto che le stesse sono state radicate dinanzi a giudici diversi, in tempi diversi e con differenti soggetti convenuti. Inoltre, diverso sarebbe anche l'oggetto dei procedimenti, dal momento che la causa R.G. 163/2013 concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, mentre le altre due riguardano impugnazione della cartella di pagamento n.
11720130007392084.
In conclusione, il rappresenta di essere stato pagato solo per la Pt_1 prima causa, come si evince dalla causale della fattura n. 6/2014 che non contiene alcun riferimento alla cartella esattoriale n. 11720130007392084 né ad o alla CTP di Varese. Controparte_2
La replica eccependo, in via preliminare, che tali allegazioni sono inammissibili in quanto mai CP_1 proposte prima dell'appello. Infatti, in primo grado il si era limitato a sostenere che il Pt_1 pagamento della fattura n. 6/2014 fosse riferito al contezioso tributario con l'Agenzia delle Entrate avanti alla CTP di UR e che il compenso professionale non saldato riguardasse il solo ricorso presentato alla CTP di Varese. Diversamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che il compenso corrisposto comprenda tutte le attività professionali svolte, dal momento che l'attività difensiva prestata dal doveva considerarsi di carattere unitario, avendo ad oggetto prima Pt_1
pagina 4 di 7 l'avviso di liquidazione n. 12/IT/004355/000/P/001 e poi, in conseguenza del mancato pagamento dello stesso, la cartella di pagamento n. 11720130007392084.
L'appellata sostiene quindi che il abbia modificato in questo grado il petitum del giudizio, Pt_1 introducendo una domanda nuova che, come tale, configura un nova inammissibile.
In ogni caso, la evidenzia l'infondatezza dell'appello affermando che “tutti i processi tributari CP_1 intrapresi con l'assistenza del Dott. sono relativi all'unico contenzioso con l'Agenzia delle Pt_1
Entrate di Pesaro riferito all'avviso di liquidazione n.12/IT/004355/000/P/001 (e dunque, come indicato in sentenza, comprensivo di tutti gli onorari dovuti per la difesa nel contenzioso tributario); tanto è vero che anche il processo tributario di impugnazione della cartella di pagamento avanti alla
CTP di Varese è stato radicato non solo contro , ma anche contro l'Agenzia delle Entrate di CP_2
UR (sub doc. 14 fascicolo primo grado ”. Pt_1
In disparte la questione dei nova (l'attività difensiva davanti alla Commissione Tributaria di Pesaro-
Urbino nella causa iscritta al r.g. 163/2013 fu allegata dalla nell'atto di opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo), la Corte ritiene l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad indicare.
La fattura n. 6/2014, pacificamente pagata dalla recita testualmente “ONORARI: competenze CP_1 professionali relative a contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”. Si tratta di una formula ampia che utilizza il plurale “onorari” a conferma del fatto che si riferisce a più attività e non solo, come sostenuto dall'appellante, a quella relativa al procedimento avente R.G. 163/2013.
Ancora, la dicitura “contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro”, in assenza di altra specificazione, non può che riferirsi al contezioso tributario nel suo complesso sol che si consideri che tutti e tre i procedimenti sorsero a seguito dell'emissione dell'unico avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di UR.
A seguito del mancato pagamento, l'Agenzia delle Entrate emise la cartella e la proposizione del medesimo ricorso davanti alle due CTP è dal motivata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate di Pt_1
UR aveva emesso il ruolo, ma ne aveva affidato la riscossione a di Controparte_2
Varese.
Tuttavia, è evidente che la prestazione professionale è unica, come unico è il ricorso presentato davanti alle due diverse CTP, tanto è vero che il processo tributario di impugnazione della cartella di pagamento avanti alla CTP di Varese è stato radicato non solo contro , ma anche contro CP_2
l'Agenzia delle Entrate di UR.
Secondo l'appellante, la circostanza che nella causale della citata fattura n. 6/2014 non vi sia alcun riferimento alla cartella esattoriale n. 11720130007392084 né ad o alla CTP di Controparte_2
pagina 5 di 7 Varese testimonierebbe l'esclusiva riferibilità al procedimento avanti alla CTP di Pesaro recante R.G.
163/2013.
In realtà, proprio dal mancato riferimento specifico a uno dei tre procedimenti di cui supra nella causale della fattura si evince la volontà del di fatturare l'intero compenso maturato in Pt_1 relazione all'unica vicenda tributaria. Tanto, in primo luogo, collima con la causale del pagamento ove si legge “contenzioso con Agenzia delle Entrate di Pesaro concernenti avvisi di accertamento e liquidazione deposito di atto estero”. In secondo luogo, ma non per importanza, non si spiega la ragione – né il si è peritato di indicarla – per la quale, avendo all'epoca in cui emise la fattura Pt_1
n. 6/2014 già concluso tutte le attività professionali inerenti al contezioso tributario, articolato nei tre procedimenti sopra descritti, il professionista avrebbe emesso la fattura solo per l'attività prestata nella causa iscritta al r.g. 163/2013, così frazionando il credito maturato.
Infatti, tale fattura fu emessa in data 2.1.2014 quando tutte e tre le prestazioni professionali erano esaurite: l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, in quanto precedente l'emissione della cartella di pagamento, ed il ricorso contro quest'ultima proposto alla CTP di Varese è datato 5.9.2013 e quello di identico contenuto alla CTP di Pesaro è datato 9.9.2013.
Pertanto, il fatto che la fattura sia stata emessa in epoca successiva a tutte le prestazioni rese dal commercialista nei procedimenti instaurati conferma come comprenda la remunerazione dell'intera attività difensiva svolta in relazione all' unico contezioso tributario, pur se articolato, apparendo del tutto illogica la scelta – come detto, non motivata dal professionista – di non fatturare tutte le attività professionali svolte prima dell'emissione della fattura, ma solamente una di esse, tanto più se si considera la congruità dell'importo rispetto ai parametri ministeriali di cui al DM 142/2012.
Infatti, l'art. 28 comma 2 del DM 140/2012 prevede per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria un'aliquota oscillante tra l'1% e il 5% sul valore del contenzioso;
nel caso di specie, il compenso pagato dalla con la fattura n. 6/2014, pari a 12.688 euro, corrisponde ad un'aliquota CP_1 superiore al 2% ed è quindi satisfattivo dell'intera prestazione professionale nel contezioso, anche alla luce degli errori commessi dal commercialista che, come appurato nella sentenza di primo grado, sul punto non censurata, depositò nel procedimento radicato avanti alla Commissione Tributaria di Varese una copia del ricorso diverso da quello notificato all'Agenzia delle Entrate di UR, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, anche il ricorso proposto in data 9.9.2013 alla CTP di Pesaro si concluse con il rigetto per violazione del ne bis in idem, dal momento che presso la CTP di Varese pendeva il giudizio avente ad oggetto lo stesso atto impugnato nonché la medesima questione. pagina 6 di 7 Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che tutti i compensi professionali maturati dal commercialista siano compresi e integralmente saldati con il pagamento della fattura n. 6/2014.
L'appello, pertanto, è infondato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa (euro 14.586,09) ed ai criteri tutti indicati nel citato decreto ministeriale e tenendo conto dell'unica questione trattata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. Parte_1
615/2023 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente CP_1 grado di giudizio che liquida in € 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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