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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 5366/2024 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Salvatore Frisenda ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Luigi Fioresta, sito in
Catanzaro Lido, alla Via Del Commercio n. 2
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nazzareno Rubino, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, alla Via Giovanni XXIII n. 74, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA–
CONCLUSIONI
Parte attorea: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 1 di 5 deduzione reietta: Accertare e dichiarare la responsabilità in solido e per colpa professionale dell'evento, che è stato descritto in narrativa che ha determinato il gravissimo, irreparabile ed irreversibile danno subito dal Sig. , Parte_1 previa verifica del nesso di causalità materiale e della sussistenza di un danno giuridicamente rilevante, della convenuta _2
; In conseguenza dell'accertamento e declaratoria precedente,
[...] condannare la convenuta, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non, oltre che il danno biologico, morale ed esistenziale, per come delineato in narrativa ed in favore della parte attrice, nella seguente misura: Per il Sig. Parte_1
: Danno patrimoniale, biologico e per invalidità permanente assoluta
[...] nella misura del 50%, ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, € 177.816,00; Condannare, altresì, la convenuta _2
, già in persona del Curatore Giudiziale
[...] Controparte_3
Dott. Commissario Liquidatore l.r.p.t, al pagamento delle spese Controparte_4
e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.p.c. ”;
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda formulata nei confronti della liquidazione giudiziale dalla parte attrice poiché Controparte_5 inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, PA
, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità
[...] della struttura sanitaria convenuta per gli asseriti danni subiti a causa della condotta colposa dei sanitari che l'ebbero in cura e dunque condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi nella misura di € 177.816,00 o in quella minore o maggiore determinata in corso di causa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata il 12.02.2025, si costituiva in giudizio la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di pagina 2 di 5 eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità nonché Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria;
domandava dunque il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con ordinanza del 9.06.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 27.06.2025, in cui, a seguito di discussione svoltasi in
“modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa con l'emissione della presente sentenza, depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti della curatela convenuta, Parte_1 atteso che oggi in è liquidazione giudiziale ai sensi del Controparte_7
D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza), come da sentenza versata in atti.
Ed invero, ove l'azione di accertamento di un credito nei confronti di un soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale sia proposta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione, ne deve essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione «litis ingressus impedientes», con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia
pagina 3 di 5 stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo”
(cfr. Cass. n. 24156/2018; in senso conforme Cass, civ. Sez. III, n. 12432/2021 e
Cass. civ., Sez. I, n. 11021/2023).
Non v'è dubbio che tali principi, affermati in materia fallimentare, trovino applicazione anche riguardo alla normativa di cui al d.lgs. n. 14/2019, disciplinante la procedura di liquidazione giudiziale, atteso il chiaro tenore dell'art. 151 d.lgs. cit. che riproduce quanto disposto dall'art. 52 l.f..
L'art. 151 del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza prevede, infatti, che “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”, ovvero mediante il procedimento di ammissione al passivo ex artt. 201 e ss. del
Codice della crisi.
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, l'evidenziata improcedibilità o inammissibilità non derivano dalla competenza inderogabile o funzionale del giudice delegato o del tribunale fallimentare, né tantomeno dalla specialità del relativo procedimento, quanto piuttosto da un difetto di interesse della parte creditrice, rispetto ad una pronuncia che non potrebbe comunque essere opposta al fallimento (cfr. Cass. n. 14981/2006).
Ed invero, “nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l.f., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo;
qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l.f., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire
pagina 4 di 5 esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis” (cfr. Cass. n.
28481/2005).
Nel caso di specie, parte attrice ha introdotto il presente giudizio, domandando l'accertamento della responsabilità della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni, dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di avvenuta con sentenza n. 30/2023 del Controparte_7
16.12.2023 del Tribunale di Catanzaro.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di e, considerate la Parte_1 natura, il valore (indeterminabile) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria e della forma semplificata della decisione, si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari minimi, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.906,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€
602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea;
2) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si CP_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Catanzaro, lì 30/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 5366/2024 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Salvatore Frisenda ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Luigi Fioresta, sito in
Catanzaro Lido, alla Via Del Commercio n. 2
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nazzareno Rubino, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, alla Via Giovanni XXIII n. 74, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA–
CONCLUSIONI
Parte attorea: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 1 di 5 deduzione reietta: Accertare e dichiarare la responsabilità in solido e per colpa professionale dell'evento, che è stato descritto in narrativa che ha determinato il gravissimo, irreparabile ed irreversibile danno subito dal Sig. , Parte_1 previa verifica del nesso di causalità materiale e della sussistenza di un danno giuridicamente rilevante, della convenuta _2
; In conseguenza dell'accertamento e declaratoria precedente,
[...] condannare la convenuta, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non, oltre che il danno biologico, morale ed esistenziale, per come delineato in narrativa ed in favore della parte attrice, nella seguente misura: Per il Sig. Parte_1
: Danno patrimoniale, biologico e per invalidità permanente assoluta
[...] nella misura del 50%, ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, € 177.816,00; Condannare, altresì, la convenuta _2
, già in persona del Curatore Giudiziale
[...] Controparte_3
Dott. Commissario Liquidatore l.r.p.t, al pagamento delle spese Controparte_4
e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.p.c. ”;
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda formulata nei confronti della liquidazione giudiziale dalla parte attrice poiché Controparte_5 inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, PA
, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità
[...] della struttura sanitaria convenuta per gli asseriti danni subiti a causa della condotta colposa dei sanitari che l'ebbero in cura e dunque condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi nella misura di € 177.816,00 o in quella minore o maggiore determinata in corso di causa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata il 12.02.2025, si costituiva in giudizio la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di pagina 2 di 5 eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità nonché Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria;
domandava dunque il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con ordinanza del 9.06.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 27.06.2025, in cui, a seguito di discussione svoltasi in
“modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa con l'emissione della presente sentenza, depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti della curatela convenuta, Parte_1 atteso che oggi in è liquidazione giudiziale ai sensi del Controparte_7
D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza), come da sentenza versata in atti.
Ed invero, ove l'azione di accertamento di un credito nei confronti di un soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale sia proposta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione, ne deve essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione «litis ingressus impedientes», con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia
pagina 3 di 5 stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo”
(cfr. Cass. n. 24156/2018; in senso conforme Cass, civ. Sez. III, n. 12432/2021 e
Cass. civ., Sez. I, n. 11021/2023).
Non v'è dubbio che tali principi, affermati in materia fallimentare, trovino applicazione anche riguardo alla normativa di cui al d.lgs. n. 14/2019, disciplinante la procedura di liquidazione giudiziale, atteso il chiaro tenore dell'art. 151 d.lgs. cit. che riproduce quanto disposto dall'art. 52 l.f..
L'art. 151 del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza prevede, infatti, che “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”, ovvero mediante il procedimento di ammissione al passivo ex artt. 201 e ss. del
Codice della crisi.
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, l'evidenziata improcedibilità o inammissibilità non derivano dalla competenza inderogabile o funzionale del giudice delegato o del tribunale fallimentare, né tantomeno dalla specialità del relativo procedimento, quanto piuttosto da un difetto di interesse della parte creditrice, rispetto ad una pronuncia che non potrebbe comunque essere opposta al fallimento (cfr. Cass. n. 14981/2006).
Ed invero, “nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l.f., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo;
qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l.f., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire
pagina 4 di 5 esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis” (cfr. Cass. n.
28481/2005).
Nel caso di specie, parte attrice ha introdotto il presente giudizio, domandando l'accertamento della responsabilità della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni, dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di avvenuta con sentenza n. 30/2023 del Controparte_7
16.12.2023 del Tribunale di Catanzaro.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di e, considerate la Parte_1 natura, il valore (indeterminabile) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria e della forma semplificata della decisione, si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari minimi, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.906,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€
602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea;
2) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si CP_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Catanzaro, lì 30/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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