TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7737 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg12975 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12975 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FREZZETTI MARIA GABRIELLA presso il quale elettivamente domicilia,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 , Parte_1
premettendo di aver avuto una relazione sentimentale con CP_1
1 2
e che dalla loro unione nasceva il minore, , il CP_1 Per_1
06.05.2022, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi padre-figlio, in particolare:
“1) disporre l'affido esclusivo del figlio minore, con residenza presso la madre, nell'attuale domicilio, determinando, nel contempo, le modalità di visita del padre;
2) disporre la misura del contributo al mantenimento a carico del sig. , in favore CP_1
del figlio minore, in Euro 400,00, da rivalutarsi oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) adottare ogni altro consequenziale provvedimento relativo al minore, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di esso, incluso il rilascio di passaporti e documenti validi per l'espatrio relativo allo stesso.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il resistente, il quale, opponendosi al regime dell'affido esclusivo del minore alla madre, contestava altresì l'importo dell'assegno di mantenimento, chiedendo:
“1) Disporre l'affido condiviso del piccolo con collocazione presso il genitore che Per_1
risulti, all'esito del giudizio, più idoneo;
2) fissare in €. 200,00 mensili (ovvero una somma congrua e proporzionata alle capacità economiche di entrambi i genitori) il contributo al mantenimento da parte del genitore non collocatario al figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3) confermare il calendario di visite adottato in corso di causa.”
All'udienza di prima comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinviarsi il procedimento in modalità cartolare al fine di depositare l'accordo raggiunto.
All'udienza cartolare dell'08.07.2025 le parti con note di trattazione scritta allegavano l'accordo e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
2 3
Il P.M. ha espresso parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti, su proposta del Giudice, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ Disporre l'affido condiviso del piccolo nato a [...] il Persona_2
06/05/2022, ad entrambi i genitori e , con Controparte_1 Parte_1
collocazione presso la madre;
- Porre a carico del sig. la somma mensile di €. 250,00 quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio da corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- fino al compimento del quinto anno di età del piccolo fissare il seguente Per_1
calendario di visite padre- figlio:
a) martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18.30;
b) a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 11.00 alle 18.30;
c) ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1 o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, il 25 aprile o 1° maggio, il 2 giugno o il 1° novembre;
d) il compleanno del bambino sarà trascorso per metà giornata con ciascun coniuge o, se possibile, insieme;
e) Il bambino trascorrerà con il padre la Festa del Papà e il di lui compleanno ed onomastico e con la madre la Festa della Mamma il di lei compleanno ed onomastico;
d) dal 14 al 18 agosto il padre si recherà dove il minore trascorre le vacanze per incontrarlo
e tenerlo con sé (senza pernotto).
- Al compimento del quinto anno di età del piccolo ferme le altre modalità di Per_1
frequentazione, prevedere che:
a) a weekend alterni il padre stia con il bambino il sabato dalle ore 11.00 alla domenica alle ore 19.00 con pernotto;
b) due settimane nel mese di agosto, da comunicare entro il 30 maggio.
-dichiarare compensate le spese legali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al
3 4
giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
n. rg12975 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12975 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FREZZETTI MARIA GABRIELLA presso il quale elettivamente domicilia,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 , Parte_1
premettendo di aver avuto una relazione sentimentale con CP_1
1 2
e che dalla loro unione nasceva il minore, , il CP_1 Per_1
06.05.2022, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi padre-figlio, in particolare:
“1) disporre l'affido esclusivo del figlio minore, con residenza presso la madre, nell'attuale domicilio, determinando, nel contempo, le modalità di visita del padre;
2) disporre la misura del contributo al mantenimento a carico del sig. , in favore CP_1
del figlio minore, in Euro 400,00, da rivalutarsi oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) adottare ogni altro consequenziale provvedimento relativo al minore, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di esso, incluso il rilascio di passaporti e documenti validi per l'espatrio relativo allo stesso.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il resistente, il quale, opponendosi al regime dell'affido esclusivo del minore alla madre, contestava altresì l'importo dell'assegno di mantenimento, chiedendo:
“1) Disporre l'affido condiviso del piccolo con collocazione presso il genitore che Per_1
risulti, all'esito del giudizio, più idoneo;
2) fissare in €. 200,00 mensili (ovvero una somma congrua e proporzionata alle capacità economiche di entrambi i genitori) il contributo al mantenimento da parte del genitore non collocatario al figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3) confermare il calendario di visite adottato in corso di causa.”
All'udienza di prima comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinviarsi il procedimento in modalità cartolare al fine di depositare l'accordo raggiunto.
All'udienza cartolare dell'08.07.2025 le parti con note di trattazione scritta allegavano l'accordo e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
2 3
Il P.M. ha espresso parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti, su proposta del Giudice, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ Disporre l'affido condiviso del piccolo nato a [...] il Persona_2
06/05/2022, ad entrambi i genitori e , con Controparte_1 Parte_1
collocazione presso la madre;
- Porre a carico del sig. la somma mensile di €. 250,00 quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio da corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- fino al compimento del quinto anno di età del piccolo fissare il seguente Per_1
calendario di visite padre- figlio:
a) martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18.30;
b) a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 11.00 alle 18.30;
c) ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 1 o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, il 25 aprile o 1° maggio, il 2 giugno o il 1° novembre;
d) il compleanno del bambino sarà trascorso per metà giornata con ciascun coniuge o, se possibile, insieme;
e) Il bambino trascorrerà con il padre la Festa del Papà e il di lui compleanno ed onomastico e con la madre la Festa della Mamma il di lei compleanno ed onomastico;
d) dal 14 al 18 agosto il padre si recherà dove il minore trascorre le vacanze per incontrarlo
e tenerlo con sé (senza pernotto).
- Al compimento del quinto anno di età del piccolo ferme le altre modalità di Per_1
frequentazione, prevedere che:
a) a weekend alterni il padre stia con il bambino il sabato dalle ore 11.00 alla domenica alle ore 19.00 con pernotto;
b) due settimane nel mese di agosto, da comunicare entro il 30 maggio.
-dichiarare compensate le spese legali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al
3 4
giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4