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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/11/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 238/2024 R.G. Lav. promossa da:
C.F._1 Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 30.9.2024, C.F._1 [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo Parte_1 CP_1 di essere creditore nei suoi confronti della somma di euro 7.434,45 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024, nonché, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di fine rapporto e TFR -per euro 735,32 lordi-, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società -con contratto di lavoro dapprima a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.3.2024 al
12.9.2024, quando era costretto a dimettersi per giusta causa, stante il mancato versamento della retribuzione e, così, maturando il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno compariva per la convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia;
ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito del lavoratore per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre
2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
1 Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso:
è del tutto evidente, infatti, la sussistenza di una giusta causa, poiché al momento delle dimissioni la società non aveva corrisposto ben 3 mensilità della retribuzione ed aveva chiuso la propria attività.
pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma complessiva CP_1 lorda di euro 7.434,45, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00) e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_2
, della somma lorda di euro 7.434,45, oltre interessi legali sulla somma
[...] capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.109,00 per Parte_2 compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 19/11/2024)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 238/2024 R.G. Lav. promossa da:
C.F._1 Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 30.9.2024, C.F._1 [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo Parte_1 CP_1 di essere creditore nei suoi confronti della somma di euro 7.434,45 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024, nonché, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di fine rapporto e TFR -per euro 735,32 lordi-, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società -con contratto di lavoro dapprima a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.3.2024 al
12.9.2024, quando era costretto a dimettersi per giusta causa, stante il mancato versamento della retribuzione e, così, maturando il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno compariva per la convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia;
ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito del lavoratore per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre
2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
1 Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso:
è del tutto evidente, infatti, la sussistenza di una giusta causa, poiché al momento delle dimissioni la società non aveva corrisposto ben 3 mensilità della retribuzione ed aveva chiuso la propria attività.
pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma complessiva CP_1 lorda di euro 7.434,45, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00) e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_2
, della somma lorda di euro 7.434,45, oltre interessi legali sulla somma
[...] capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.109,00 per Parte_2 compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 19/11/2024)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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