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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2092/2023 R.G. avente ad oggetto “Appello avverso sentenza n.
274/2023 emessa dal Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi depositata il 16/5/2023” e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del Presidente legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oscar Mercolino;
appellante – appellato incidentale
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Marianna Testa;
appellato - appellante incidentale
E
(P.IVA: ), in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Erminia Addivinola dell'Avvocatura Regionale;
appellata
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.7.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.6.2023, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 274/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in data 16.5.2023, con cui, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da la e la sono state condannate in Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 solido al pagamento di euro 1.800,00 per i danni subiti dall'autovettura di proprietà dell'originaria parte attrice a causa del violento impatto con un cinghiale che percorreva la strada provinciale 149, km 2+700, in agro del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV). A sostegno dell'appello, la reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione Parte_1 passiva già sollevata in prime cure, deducendo altresì nel merito l'infondatezza della pretesa risarcitoria sul piano sia dell'an sia del quantum debeatur.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.11.2023, si costituiva
[...]
la quale resisteva all'avverso gravame eccependone l'infondatezza. Spiegava, inoltre, CP_1 appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione dei danni, avendo il Giudice di Pace liquidato l'importo di euro 1.800,00 anziché – come richiesto sulla base del preventivo prodotto - l'importo di euro 3.032,14.
Con comparsa depositata in data 19.12.2023 si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo, in ogni caso, sul proprio difetto di legittimazione passiva nonché sull'infondatezza della pretesa risarcitoria in ragione della carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda.
Acquisito il fascicolo di prime cure, all'esito dell'udienza del 2.7.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.- Il primo motivo di appello proposto dalla è fondato e deve essere accolto Parte_1 con assorbimento delle restanti doglianze.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata la quale afferma l'inammissibilità dell'appello desumibile dalla circostanza che la avrebbe prestato Parte_1 acquiescenza alla sentenza dando esecuzione spontanea alla stessa.
Ed invero, ribadito che l'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. può sussistere soltanto qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, va escluso che configuri acquiescenza aver dato esecuzione ad una pronuncia di primo grado esecutiva giacchè, per pacifica giurisprudenza, il pagamento, anche senza riserva, delle spese liquidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecutiva, costituisce un fatto equivoco che può essere determinato dal fine di evitare l'esecuzione forzata, anche se non sia stata minacciata l'esecuzione o intimato il precetto (cfr. ex plurimis, Cass. 14368/2014; Cass. 13630 del 11/06/2009; Cass. Sez. un. 1242/2000).
Ciò posto e venendo al merito del motivo di appello, osserva il Tribunale che, in materia di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Suprema
Corte di Cassazione, sezione Civile III, con la sentenza n. 9626/2018, pubblicata in data 19.4.2018, ha ritenuto la ente imputabile, in via esclusiva, per ogni ed eventuale Controparte_2 responsabilità per danni da fauna selvatica atteso che le funzioni di controllo del territorio, prima delegate alle province, sono state ritrasferite alla regione dall'art. 3 della legge r. Campania n. 14 del 2015 e che l'art. 1, comma 96, lett. c), della legge n. 56 del 2014.
La Cassazione civ., Sez. III, con pronuncia n° 7969/2020 ha ancora affermato che il soggetto pubblico responsabile, ai sensi dell'art. 2052 c.c., va individuato nella in quanto ente al CP_2 quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio CP_2 promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
Il principio sopra enucleato è anche ripreso dalla ordinanza della Cassazione n. 3023/2021 che - dopo aver premesso che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., che fonda la responsabilità sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, e che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema - ha affermato che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla . CP_2
Non ignora questo giudicante che – come, peraltro, affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata– la responsabilità della può concorrere con quella della La Parte_1 CP_2
Cassazione, con pronuncia n. 8206 del 2021, ha, infatti, specificato che “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale ente titolare della competenza CP_2 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti a cui sarebbe in CP_2 concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato.
La Cassazione, nella menzionata sentenza n. 8206/2021, ha tuttavia precisato che “in caso di azione diretta esperita verso la , grava sul danneggiato l'onere di provare la condotta colposa Parte_1 causalmente efficiente dell'ente pubblico, la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada.
In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es .
c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione,
l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza". Pertanto, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l' illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del
18/02/2020 (Rv. 657005 - 01); Sez. 3 - , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019 (Rv. 652994 - 01)).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la responsabilità della per Parte_1 non aver esercitato un potere di orientamento di controllo e sostitutivo per la migliore gestione della fauna selvatica ma soprattutto per non aver saputo gestire e regolare la circolazione stradale su percorsi di sua competenza, per non aver provveduto all'incremento della segnaletica e delle protezioni lungo il tratto di viabilità più esposta al rischio.
Premesso che, dal verbale dei Carabinieri prodotto dalla stessa parte attrice in primo grado, risulta che il luogo dell'evento presentava segnaletica orizzontale e verticale comprensiva di segnale di pericolo di animali selvatici vaganti lungo il tratto di strada interessato in entrambi i sensi di marcia, ad avviso del Tribunale, la motivazione del giudice di prime cure è apparente e basata su circostanze asseritamente notorie per lo stesso Ufficio del Giudice di Pace (cfr. p. 7 della sentenza impugnata ove si legge: “…l'alto numero di sinistri, causati da cinghiali, trattati da questo Ufficio
e da altri uffici della zona, prova senza dubbio che la e la sono ormai da anni a Parte_1 CP_2 conoscenza di questo fenomeno ma che nulla hanno mai fatto al fine di evitare o quantomeno ammortizzare detti eventi”), laddove, invece, nessuna specifica prova è stata fornita dal danneggiato in corso di causa sul fatto che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari.
Né le informazioni note al Giudice per ragioni del suo ufficio possono derogare all'onere della prova incombente sul danneggiato e, nella specie, non adeguatamente assolto nei confronti della
. Parte_1
Invero, il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice (da ultimo, Cass.36309/2022).
A tanto consegue l'accoglimento dell'appello principale, dovendosi escludere la responsabilità della sia ai sensi dell'art. 2052 c.c. (titolo per il quale è responsabile in via Parte_1 esclusiva la sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. Controparte_2
La statuizione di condanna emessa in primo grado dal Giudice di Pace nei confronti della CP_2 va, invece, confermata in assenza di appello incidentale sul punto, dovendosi ritenere
[...]
l'accertamento di responsabilità della coperto dal giudicato interno. Controparte_2
2.- Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da , lo stesso è fondato Controparte_1
e va accolto. Preliminarmente, va affermata la tempestività dell'appello incidentale in quanto proposto con comparsa di costituzione depositata nel termine di legge in data 27.11.2023 (ancorchè accettata dalla cancelleria in data 29.11.2023).
Ciò posto, ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di quantificare Controparte_1 il danno subito sulla base del preventivo di riparazione versato in atti, liquidando, dunque, un importo di euro 3.032,14.
Non ignora il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
"in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur"
(Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11765; richiamata da Cass. 36900/2021).
Va tuttavia sottolineato che recentemente la stessa Cassazione, con la pronuncia n. 27624 del
3.12.2020, ha stabilito che, in assenza di un'esplicita contestazione specifica, da parte del presunto responsabile, del preventivo prodotto in giudizio dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo può assumere valore di prova dei danni, tenuto conto che il convenuto, invero, ha l'onere, imposto dall'articolo 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, altrimenti non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. n.
22701/2017).
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze del giudizio di primo grado, ritiene il Tribunale che il preventivo possa considerarsi idonea prova sul quantum giacchè: - è stato integralmente confermato in contraddittorio con le parti dal suo autore, , escusso come testimone in primo Persona_1 grado;
- risulta corroborato, quanto all'entità dei danni (riferiti essenzialmente alla parte anteriore del veicolo coinvolta nell'impatto con il cinghiale), dalla dinamica del sinistro e dalla documentazione fotografica allegata al rapporto dei CC intervenuti sul luogo;
- non è contestato in maniera specifica dalla che con la comparsa di costituzione di primo grado si è Controparte_2 limitata ad una contestazione generica.
In conclusione, tenuto conto della non vetustà del veicolo al momento dell'incidente (anno di immatricolazione 2017), considerato il valore probatorio del preventivo prodotto e gli altri elementi di prova in ordine all'entità dei danni, l'appello incidentale va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la va condannata al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma di euro 3.032,14. CP_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del sinistro, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla predetta data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
3.- La riforma, anche parziale della sentenza impugnata, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio. Quanto al rapporto processuale tra la ed , ricorrono i Parte_1 Controparte_1 presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado tenuto conto della incertezza normativa e giurisprudenziale che ha connotato la materia.
Quanto al rapporto processuale tra e la le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2 relativamente al doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri di cui al DM 2014 n. 55 e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa
Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 274/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1.- accoglie l'appello proposto dalla e, in parziale riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 274/2023 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, rigetta la domanda proposta da nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1 Parte_1
2.- accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_2 Controparte_1 danno, della somma di euro 3.032,14, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3.- compensa le spese del doppio grado di giudizio tra e;
Parte_1 Controparte_1
4.- condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite, che liquida: - per il primo grado di giudizio, in euro 700,00 per esborsi e compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per il presente giudizio, in euro 900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, il 19.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri