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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente estensore
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI ConIGliere
Dott.ssa Silvia BRAT ConIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 25 maggio 2021
Da
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in San Cesario Parte_1 P.IVA_1
Sul Panaro (MO) – Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Villano del Foro di Como Parte_3
(CF. – pec ) presso lo studio della quale in C.F._1 Email_1
Como – Via A. Volta n. 62, elegge domicilio dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, oltre che alla utenza fax numero
031/300995,
APPELLANTE
Contro
residente in [...], C.F. E_
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò G.A. Pasqui, C.F. CodiceFiscale_2
con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria 14, (fax 02.87181054 – pec C.F._3
pagina 1 di 22 presso cui chiede l'invio di notifiche e comunicazioni di Email_2
Cancelleria), elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso,
APPELLATA
e contro
Controparte_2
APPELLATA
e contro
(C.F: , residente in [...] C.F._4
Sant'Antonio n° 35, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Fabio
Scaccabarozzi (C.F: del Foro di Monza, con sede in Monza alla Via Marsala n. 3 C.F._5
che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale telematica allegata al presente ricorso, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al n di fax: 039
9462655 od all'indirizzo di p.e.c. Email_3
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza del Tribunale di Monza, Sez. II civile, Dott. Andrea Canepa, n. 413/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024 e notificata in data 7 febbraio 2024, resa nella causa n. 4502/2021 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado appellata n. 413/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data
23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024, notificata in data 7.02.2024, Giudice unico dott. Andrea
Canepa, nella causa n. 4502/2021 R.G. del predetto Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare, previa fissazione della udienza di comparizione sulla istanza di sospensione con il termine per la notifica del decreto e della citazione in appello, sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza ricorrendo le condizioni previste dall'art. 283 c.p.c.; in via principale di merito, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento degli specifici motivi di appello dedotti nel presente atto (da intendersi espressamente ritrascritti nelle presenti conclusioni), riformare il capo della sentenza che ha statuito, nel rapporto interno tra la dott.ssa e la E_ Controparte_2
responsabilità integrale a carico della prima in luogo della responsabilità paritetica al 50% nonché riformare, nel rapporto assicurativo tra la dott.ssa e l'appellante, il capo della sentenza CP_1
pagina 2 di 22 che ha accertato la sussistenza di copertura assicurativa ed il diritto della dott.ssa alla CP_1
manleva nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta copertura assicurativa, non ha accertato la sussistenza dei limiti e delle esclusioni di cui alle condizioni generali di contratto. Da ultimo, riformare, quale conseguenza dell'accoglimento totale o parziale del presente appello, il capo relativo alle spese legali. Più precisamente: riformare il capo n. 5 del dispositivo della sentenza impugnata laddove afferma “nei rapporti interni tra le parti convenute ascrive integralmente la responsabilità alla dott.ssa nel seguente modo “nei rapporti interni tra le parti convenute CP_1
ascrive la responsabilità nella misura paritetica del 50%alla dott.ssa e del restante 50% CP_1 alla;
riformare il capo della sentenza (capo 4) laddove ha accertato il diritto alla CP_4
manleva della dott.ssa da parte della esponente, ed in accoglimento del secondo motivo di CP_1
appello, accogliere la eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per violazione da parte dell'assicurato dell'art. 5 delle condizioni di polizza e dell'art. 1898c.c., con dichiarazione di inoperatività della copertura assicurativa;
riformare il capo della sentenza (capo 4 dispositivo) laddove ha accertato il diritto alla manleva della dott.ssa da parte della esponente, ed in CP_1
accoglimento del terzo motivo di appello, accogliere la eccezione di inoperatività della copertura assicurativa in applicazione dell'art, 16 n. 8 delle c.g.c.; SUBORDINATAMENTE, NELLA DENEGATA
IPOTEDI DI RITENUTA COPERTURA ASSICURATIVA, I MOTIVI DI APPELLO AFFERENTI AI
LIMITI DELLA STESSA: riformare la sentenza, in accoglimento del quarto motivo di appello, laddove non ha escluso dalla copertura assicurativa la restituzione del compenso per euro 11.706,00; riformare la sentenza, in accoglimento del quinto motivo di appello, laddove non ha applicato, in via principale, la limitazione contrattuale contenuta dell'art. 16 lettera i) cgc;
riformare la sentenza, in accoglimento del sesto motivo di appello, laddove, in caso di ritenuta operatività della copertura assicurativa e di accoglimento del primo motivo di appello, non abbia limitato la copertura assicurativa alla quota diretta pari al 50% imputabile all'assicurato, con esclusione del vincolo di solidarietà. Riformare altresì il capo della sentenza che ha statuito sulle spese legali, sia verso la dott.ssa sia con CP_1
riferimento alla manleva sulle spese legali e peritali dovute dalla dott.ssa verso la parte CP_1
attrice. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nonché del primo grado di giudizio, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonchè C.P.A. e I.V.A., come per Legge in via istruttoria, si reiterano le istanze, eccezioni e opposizioni sollevate nelle memorie ex art. 183 cpc da intendersi integralmente ritrascritte”.
pagina 3 di 22 Per l'appellata dottoressa “voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di E_
Milano, ogni contraria eccezione e deduzione respinta e previi i necessari accertamenti e declaratorie, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte, Quanto all'appello incidentale della dott.ssa
In accoglimento delle deduzioni ed argomentazioni in atti, dei motivi di appello CP_1
incidentale ivi spiegati e delle domande formulate in primo grado (qui ribadite e richiamate), in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, dott. Canepa, n. 413/2024 emessa in data 23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024 e notificata in data 7.02.2024, Nel merito: respingere le domande tutte da chiunque formulate nei confronti della dottoressa in quanto prive di qualsiasi fondamento E_
sia in fatto che in diritto, per tutto quanto argomentato, documentato e dedotto in entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di danni risarcibili in capo alla IGnora e di accoglimento, totale o parziale, delle sue domande, limitare il CP_3
risarcimento eventualmente dovuto dalla dottoressa a quei danni che risultino in CP_1
dimostrato nesso causale con il suo comportamento, commissivo od omissivo, con esclusione di quanto derivi da azioni od omissioni, precedenti o successive, di soggetti terzi ivi compresa la ricorrente medesima. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande nei confronti della dottoressa anche mediante conferma dei capi della sentenza sul punto, CP_1
dichiarare , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta e Parte_1
condannata a garantire, tenere indenne in via diretta e, comunque, manlevare la dottoressa per tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere, per qualsiasi CP_1
titolo, alla ricorrente e/o a terzi in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché per le spese di resistenza, legali e peritali, anche della fase di istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto all'appello principale di In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in atti, Pt_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art.342 c.p.c. per carenza dei requisiti di legge del gravame proposto dall'appellante, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Monza, dott.
Canepa, n. 413/2024 emessa in data 23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024 e notificata in data
7.02.2024, Ancora, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dei capi della sentenza impugnati dall'appellante principale, perché del tutto priva dei requisiti di legge;
Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto da nonché quelli Parte_1
eventualmente proposti in via incidentale da altre parti processuali e respingere le domande tutte qui comunque formulate nei confronti della dottoressa poiché infondate in fatto ed in diritto CP_1
per tutte le causali argomentate e documentate in atti e, per l'effetto, confermare i capi impugnati in via
pagina 4 di 22 principale della sentenza del Tribunale di Monza, dott. Canepa, n. 413/2024 emessa in data 23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024 e notificata in data 7.02.2024, con ogni conseguenza. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle domande proposte dall'appellante e/o di quelle eventualmente proposte in via incidentale da altre parti processuali nei confronti della dottoressa ovvero, comunque, di riforma della sentenza appellata, limitare il risarcimento CP_1
eventualmente dovuto dalla dottoressa a quei danni che risultino in dimostrato nesso CP_1
causale con il suo comportamento, commissivo od omissivo, con esclusione di quanto derivi da azioni od omissioni, precedenti o successive, di soggetti terzi ivi compresa la ricorrente medesima. Comunque dichiarare , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta e Parte_1
condannata a garantire, tenere indenne in via diretta e, comunque, manlevare la dottoressa per tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere, per qualsiasi CP_1
titolo, alla IGnora e/o a terzi in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché per le spese di CP_3
resistenza, legali e peritali, anche della fase di istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio. In qualsiasi caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio anche peritali, d'Ufficio e di parte, nonché competenze, oltre spese forfetarie e oneri di legge, anche della fase di istruzione preventiva, da porsi a carico della compagnia garante (pure in solido con ulteriori parti ritenute soccombenti). In via istruttoria, in qualsiasi caso: Si reiterano qui le istanze istruttorie tutte già formulate in primo grado, in atti ed a verbale, ivi comprese quelle che il Giudice abbia disatteso o sulle quali non si sia pronunciato
e, segnata- mente, si ribadisce: - la diponibilità per qualsiasi ulteriore esame degli originali dei documenti contestati dalla difesa – nemmeno compiutamente, a dir tutto –, previa indicazione del CP_3
Giudice in merito alle modalità di produzione, confermando per l'ennesima volta la piena autenticità degli stessi, l'intenzione di avvalersene e la conseguente istanza di verificazione, proponendo a prova tanto l'escussione di testi (dott.ssa IGnora , come meglio Testimone_1 Controparte_5
identificate infra) che hanno assistito alla formazione e sottoscrizione dei docu- menti, quanto le scritture di comparazione costituite dal mandato alle liti conferito dalla ricorrente al suo legale, dal documento di identità e dal preventivo sottoscritto (e non disconosciuto) prodotto sub All. A, doc. 6 fascicolo I grado nonché eventuali appositi saggi grafici. - la richiesta di ordinare a parte , anche CP_3 ai sensi dell'art.210 c.p.c., l'esibizione e produzione in giudizio della TAC rammostrata alla curante in sede di prima visita, nonché della documentazione citata negli atti e documenti di controparte - con particolare riferimento alle immagini OPT e TAC menzionate nella relazione del CTP dott. Per_1
(cfr. doc. 1.1, pag. 36, fascicolo Sacco I grado) – ma non concretamente prodotta. Ferma ogni riserva di
pagina 5 di 22 dedurre e replicare all'esito dell'esame di tale documentazione, anche in tema di attinenza al caso e riferibilità ai soggetti coinvolti. - In denegata ipotesi si ritenga acquisita e utilizzabile acquisizione la relazione di CTU del procedimento ex art.696bis c.p.c., ferma ogni riserva di approfondimenti critici, se ne contesta adeguatezza ed esaustività e, per le ragioni di cui in atti – dettagliate, sotto il profilo tecnico, nelle osservazioni della dottoressa prodotte sub doc. F fascicolo I grado e qui CP_1
integralmente richiamate –, si formula istanza di sua rinnovazione integrale ovvero, in subordine, di integrazione, anche mediante chiamata a chiarimenti dei CCTTUU, specie in tema di incidenza sul presunto danno del comportamento della paziente medesima e, segnatamente, del rifiuto di rimozione dell'impianto su 46. - In caso di accertamento della mancata acquisizione e della utilizzabilità della
CTU preventiva, si chiede ammettersi CTU medico legale sulle condizioni della ricorrente, da rendersi alla luce di tutta la documentazione disponibile e di quanto emergerà in fase istruttoria, ricomprendendo nel quesito sottoposto al Collegio Consulenziale la richiesta di identificare esattamente
l'attività ideata e/o eseguita dalla dott.ssa rispetto a quella ideata e/o eseguita, anche CP_1
successivamente, da altri professionisti, identificando e distinguendo eventuali pregiudizi che siano derivanti da azioni od omissioni precedenti o successive, nonché l'incidenza di altre valide concause, ivi compreso il comportamento di terzi e della paziente medesima. In particolare, si chiede di invitare il
Collegio Consulenziale a descrivere e chiarire le condizioni cliniche di partenza, valutando la congruità dell'ipotesi terapeutica presentata ed eseguita dalla resistente rispetto alle richieste della paziente, nonché l'incidenza su eventuali postumi del comportamento e delle decisioni della paziente, contrastanti le indicazioni della curante. Quanto sopra, valutando naturalmente la rispondenza dell'operato della professionista rispetto alle buone pratiche mediche in uso. - la richiesta, da ultimo, di ammettersi interrogatorio formale e prova per testi, sui capitoli di prova e con i testi indicati nella memoria istruttoria depositata il 13.09.2022, da intendersi tutte qui espressamente richiamati e trascritti. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie tutte per le ragioni di cui in atti. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre, occorrendo”.
Per l'appellata “Rigettare i motivi dell'appello incidentale formulati dalla Dott.ssa CP_3
e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo E_
grado, con la condanna delle convenute al pagamento dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi degli accessori di legge. IN LINEA ISTRUTTORIA Si chiede la prova per testi Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero
pagina 6 di 22 che”:
1. Gli unici esami per immagini sono stati eseguiti dalla IG.ra quando la stessa era già in CP_3
cura presso lo studio della Dott.ssa 2. La IG.ra ha iniziato ad avere E_ CP_3 problemi di deambulazione nell'autunno del 2017, successivamente all'inizio delle cure presso la
Dott.ssa e si è operata nel marzo del 2018; 3. La IG.ra ha iniziato ad accusare le CP_1 CP_3
nevralgie, i problemi di masticazione e di alterazione del gusto solo dopo gli inserimenti degli impianti da parte della Dott.ssa 4. Subito dopo l'innesto degli impianti la IG.ra accusava la CP_1 CP_3
perdita di sensibilità facciale, dolore agli impianti superiori e disturbi nasali quali: perdita di pus e perdita di olfatto, segnalando il tutto alla dott.ssa 5. In particolare, dopo l'innesto CP_1 dell'impianto in 46 la IG.ra perdeva totalmente la sensibilità nella parte inferiore destra del viso CP_3 ed, ad oggi, permane l'assenza di sensibilità;
6. La protesi veniva utilizzata dalla IG.ra solo CP_3
quando si doveva recare fuori dalla propria abitazione;
Si indica quale teste il IG. Tes_2
residente in [...] su tutti i capitoli di prova. Si chiede di
[...]
essere ammessi a prova contraria con i propri testimoni sui capitoli di prova che dovessero essere formulati da controparte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ATP, ex art. 696 bis c.p.c., depositato in data 15.12.2019, la SI.ra si CP_3
rivolgeva al Tribunale di Monza al fine di accertare i danni subiti in conseguenza delle terapie odontoiatriche eseguite negli anni 2017 e 2018 dalla Dott.ssa presso la struttura E_
sanitaria Controparte_2
Si costituiva, in data 12.01.2020, la Dott.ssa nel procedimento di istruzione preventiva, CP_1 chiedendo e ottenendo l'estensione del contraddittorio alla , terza garante. Parte_1
I consulenti nominati dal Giudice, Dott. e Dott.ssa all'esito delle operazioni peritali, dato Per_2 Per_3
atto del mancato accordo conciliativo, depositavano in data 23.02.2021 la relazione peritale, dalla quale risultavano elementi di colpa a carico della Dottoressa nella causazione dei danni patiti CP_1
dalla SI.ra per effetto delle cure odontoiatriche eseguite presso la citata struttura sanitaria. CP_3
In data 25 maggio 2021 la SI.ra depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., citando in CP_3
giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Monza la Dott.ssa e la struttura sanitaria E_
al fine di ottenere il risarcimento degli asseriti danni. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, in data 20 settembre 2021, la sola Dott.ssa eccependo, in E_ via preliminare, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 24/2017 e contestando le pagina 7 di 22 avverse pretese;
chiedeva e otteneva autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia
Assicuratrice, terza garante, previa conversione del rito sommario in ordinario.
In data 14 gennaio 2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata mentre Parte_1
rimaneva contumace. La Compagnia assicuratrice sollevava alcune eccezioni riguardanti Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa, affermando, da un lato che l'assicurata non aveva informato la Compagnia medesima in merito ad alcune circostanze che potevano comportare un aggravamento del rischio, e dall'altro che il rischio dell'assicurata non fosse ricompreso nell'oggetto del contratto.
Con sentenza n. 413/2024, il Tribunale di Monza respingeva l'eccezione di improcedibilità e, nel merito, riteneva fondata la domanda attorea, aderendo alle conclusioni della relazione peritale espletata in sede di ATP, nella quale si attestavano evidenti elementi di responsabilità in capo alla Dottoressa
CP_1
In proposito, il primo Giudice sosteneva che: “[...] anche laddove non si volesse ascriverle alcuna colpa in relazione all'insufficienza delle indagini diagnostiche precedenti l'intervento, va infatti sottolineato come, anche nella fase esecutiva di quest'ultimo, la Dott. abbia commesso errori tecnici CP_1
dei quali non può non essere ritenuta responsabile (cfr. in particolare quanto esaurientemente esposto alle pagine 16-18 dell'elaborato peritale)” (pag. 3 della sentenza di primo grado).
Il Giudice di prime cure, considerate le percentuali di invalidità permanente indicate nella CTU e riferendosi, per il pregiudizio non patrimoniale, ai criteri di cui all'art. 139 cod. ass., applicabile anche in materia di responsabilità medica, condannava le parti convenute, in solido, a corrispondere alla SI.ra la somma di Euro 8.791,39, a titolo di risarcimento del danno biologico, nonché la CP_3
somma (ritenuta congrua dai CC.TT.U) di Euro 11.706,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per esborsi sostenuti e spese future, per un totale complessivo di € 20.497,39, oltre rivalutazione dal 17 Febbraio 2018 (data dell'ultima prestazione sanitaria erogata dalla Dott.ssa alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data CP_1
suindicata al saldo.
Condannava, altresì, la Dottoressa in solido con la struttura sanitaria a CP_1 Controparte_2 pagare le spese di lite liquidate in complessivi € 7.500,00, di cui € 2.500,00 per spese ed euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
poneva le spese della CTU svolta in fase di ATP a carico della convenuta Dott.ssa condannava la E_
, parte terza chiamata, a tenere indenne la Dott.ssa Parte_1 E_ dagli esborsi di cui sopra, nei limiti indicati dall'art. 16 lettera h) delle condizioni generali di contratto;
pagina 8 di 22 nei rapporti interni tra la Dott.ssa e la società il Tribunale di Monza CP_1 Controparte_2 imputava la responsabilità dei danni subiti dall'attrice unicamente alla Dott.ssa E_
Infine, accogliendo, nei limiti stabiliti dalla polizza fatta valere in giudizio, la domanda di manleva presentata dalla convenuta Dott.ssa nei confronti della propria Compagnia assicuratrice, il CP_1
Tribunale adito condannava la a rifondere in favore della convenuta le Parte_1
spese di giudizio liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2024, la lamentando in particolare l'erroneità della stessa nella parte in cui il Parte_1
giudice di prime cure:
1. Ha ritenuto, nel rapporto interno tra la Dott.ssa e la struttura sanitaria CP_1 CP_2
, condebitori solidali verso la parte attrice, la responsabilità integrale del citato medico odontoiatra,
[...]
laddove, in assenza di prova, avrebbe dovuto applicarsi il principio della presunzione di responsabilità paritaria, al 50%, della struttura sanitaria e dell'operatore medico, ai sensi degli artt. 1298, comma 2, c.c.
e 2055, comma 3, c.c.
2. Ha rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa fondata sulla violazione da parte dell'assicurata dell'obbligo, ex artt. 1898 c.c. e 5 delle condizioni di E_
polizza, di comunicare circostanze integranti un aggravamento del rischio, quali la costituzione della società da parte dell'assicurata, la situazione societaria della suddetta struttura, il ruolo Controparte_2
di direttore sanitario assunto dalla Dott.ssa al suo interno, nonchè la mancata stipula di CP_1 un'assicurazione in capo alla struttura sanitaria di cui la Dottoressa era socia al 50%.
3. Ha rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa fondata sull'art. 16 delle condizioni generali del contratto, che subordinava l'operatività in primo rischio della polizza alla sola ipotesi, non rinvenibile nel caso di specie, di esercizio dell'azione di rivalsa, da parte della struttura sanitaria, nei confronti del medico per colpa grave o lieve.
4. Ha omesso di esaminare l'eccezione avente ad oggetto l'inoperatività della copertura assicurativa riguardo alla restituzione del compenso professionale erogato dalla paziente alla Dott.ssa CP_3
non essendo stata la polizza stipulata anche a tutela del patrimonio dell'assicurato, ma CP_1
unicamente a tutela del danno patrimoniale subito dal terzo a titolo di responsabilità professionale.
5. Ha omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita limitazione contrattuale prevista dall'art. 16, lett. I) CGC, in base al quale nel caso di “insuccesso implantare”, quale deve ritenersi il caso di specie,
pagina 9 di 22 la garanzia è prestata con il limite dei € 600,00 per sinistro. Ha, invece, il Giudice di prime cure applicato la lettera h), prevedendo lo scoperto del 10%.
6. Ha ritenuto che, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, condebitori CP_2
solidali, la responsabilità andasse attribuita integralmente alla Dott.ssa e, CP_1 conseguentemente, non ha preso in esame l'eccezione sulla limitazione della copertura assicurativa alla responsabilità diretta dell'assicurato, ex art. 16 c.g.a., con esclusione della responsabilità solidale gravante sulla struttura.
7. Ha posto a carico dell'appellante, il pagamento delle spese legali e peritali sia con riferimento a quelle della Dottoressa sia con riferimento a quelle di parte attrice. CP_1
In conclusione, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata;
in via principale di merito, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, relativamente ai capi innanzi indicati.
In data 26 luglio 2024 si è costituita la Dott.ssa proponendo appello incidentale E_
con cui ha chiesto, in riforma della sentenza di prime cure, il rigetto delle domande risarcitorie della IGnora CP_3
Quanto all'appello principale proposto dalla terza chiamata, la Dottoressa contestandone CP_1
integralmente il contenuto, ha insistito per la conferma della sentenza del Tribunale di Monza nei punti impugnati dalla Compagnia Assicuratrice.
Con l'appello incidentale, la Dottoressa lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza CP_1
impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure:
1. Ha ritenuto esistenti, sulla base della CTU espletata in sede di ATP e mai formalmente acquisita nella causa di merito, inequivocabili elementi di colpa in capo alla odontoiatra per i danni riportati dalla SI.ra , omettendo di rinnovare l'indagine o di chiamare a CP_3
chiarimenti i CCTTU, nonchè omettendo di valutare le deduzioni e i documenti prodotti dalla
Dottoressa attestanti sia una diversa ricostruzione dei fatti, sia una esplicita CP_1
assunzione del rischio da parte della IG.ra . CP_3
2. Ha determinato il danno biologico nella misura del 5% per la lesione del Nervo Alveolare
Inferiore dx subito dalla paziente attribuito all'operato della dott.ssa CP_3
omettendo di tenere conto del documento prodotto in giudizio, contenente una CP_1
inequivoca ed esplicita liberatoria, sottoscritta dalla stessa paziente alla presenza di due CP_3
testimoni.
pagina 10 di 22 L'appellante incidentale ha chiesto, in conclusione, la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente assoluzione della dottoressa da ogni responsabilità e da ogni obbligo CP_1
risarcitorio, ovvero, in subordine ed in accoglimento delle istanze istruttorie dalla stessa presentate, la rinnovazione della CTU o la chiamata a chiarimenti dei consulenti della fase preventiva. Ha chiesto, inoltre, alla Corte di Appello di Milano, qualora dovesse essere comunque riconosciuta una qualche responsabilità in capo alla suddetta dott.ssa odontoiatra, in riforma della sentenza di prime cure, di identificare e quantificare gli eventuali danni effettivamente ascrivibili, con esclusione di ogni sequela, diretta e indiretta, patrimoniale e non, comunque collegata alle problematiche relative alla lesione del
Nervo di cui sopra.
In data 16 settembre 2024 si è costituita nel giudizio di appello la SI.ra , chiedendo il CP_3 rigetto dei motivi d'appello incidentale formulati dalla Dott.ssa e la conferma E_ della sentenza di primo grado. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale, indicando come testimone il SI. Testimone_2
All'udienza del 17.09.2024 la Corte, rilevata la ritualità e tempestività della notifica a Controparte_2 ne ha dichiarato la contumacia. Su richiesta del ConIGliere relatore, l'avv. Villano per la
[...]
ha precisato che l'importo corrisposto a titolo di compenso dalla cliente alla Parte_1 professionista è pari a € 11.706,00. L'avv. Pasqui, per la dott.ssa contestando quanto CP_1 affermato dall'avv. Villano, ha precisato che la somma indicata dai CCTTU, e dunque dalla sentenza, non comprende il compenso.
La Corte, ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata contumace sull'appello incidentale proposto da ha differito la discussione orale al 07.01.2025, CP_1 disponendo l'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini a comparire.
In data 27.12.2024 l'avv. Nicolò G.A. Pasqui, nella sua qualità di difensore della dottoressa
[...]
ha provveduto, con nota, al deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio come CP_1
notificato a in liquidazione via PEC e delle relative ricevute di invio e consegna. Controparte_2
All'udienza del 07.01.2024 la Corte, dato atto della rituale notifica dell'appello incidentale alla parte contumace, ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 21.01.2025, da svolgersi con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc., assegnando alle parti termine sino al 14.01.2025 per il deposito di atti conclusionali e termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
pagina 11 di 22 Tutte le parti hanno rassegnato le proprie note nel rispetto del termine, rispettivamente in data 10 gennaio 2025 la SI.ra e in data 14 gennaio 2025 la e CP_3 E_
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello incidentale proposto dalla Dott.ssa in quanto avente ad CP_1 oggetto eccezioni dal cui esito dipende il giudizio sull'appello principale, debba essere esaminato prioritariamente nel presente giudizio.
Con il primo motivo di appello, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui viene riconosciuta la sua responsabilità per i danni riportati dall'attrice SI.ra . CP_3
Sostiene l'appellante incidentale non esserci alcuna prova delle tesi riferite dalla SI.ra e che CP_3
l'unico appiglio argomentativo della decisione del Tribunale di Monza sia costituito dal richiamo a due pagine della CTU espletata in sede di ATP, neppure formalmente acquisita nella causa di merito, in violazione dell'art. 698 c.p.c. Poiché la richiesta di acquisizione della ridetta CTU non sarebbe stata reiterata dalla paziente in sede di precisazione delle conclusioni, essa, secondo CP_3
l'appellante incidentale, dovrebbe intendersi rinunciata. I CCTTU e il Giudice di prime cure avrebbero, inoltre, omesso di valutare le deduzioni e i documenti prodotti dalla Dott.ssa attestanti sia CP_1
una diversa ricostruzione dei fatti, sia una esplicita assunzione del rischio da parte della SI.ra . CP_3
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, a parere della Dott.ssa rinnovare l'indagine o CP_1
chiamare a chiarimenti i CCTTU.
L'appellata , in merito alla mancata acquisizione della CTU, ha osservato che, per CP_3 principio consolidato, le risultanze dell'ATP devono ritenersi acquisite pur in difetto di un formale provvedimento sul punto da parte del Giudice, essendo sufficiente che lo stesso l'abbia esaminata e che ci sia stato un confronto tra le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio. Ha contestato, inoltre,
l'attendibilità e la pertinenza dei documenti prodotti dall'appellante incidentale.
Il primo motivo di appello incidentale è infondato e va rigettato.
Il Giudice ha correttamente fondato il proprio convincimento sulla relazione peritale depositata in sede di ATP, dalla quale risulta con estrema chiarezza la responsabilità della curante e l'entità dei danni riportati dalla . CP_3
In merito alla mancata formale acquisizione dell'ATP nel giudizio di cognizione, si osserva, che, sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non
pagina 12 di 22 deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (Cass. civ., sez. II, 09.11.2009, n. 23693).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'ATP si è svolto nel pieno ed integro contraddittorio tra le parti;
al riguardo si osserva che l'art. 696 bis, comma 5, c.p.c., attribuisce al ricorrente la facoltà e non l'onere dell'acquisizione formale del procedimento speciale in quello di cognizione. La ratio di tale ultima precisazione risiede nella volontà del legislatore di scongiurare il pericolo di violazione del diritto di difesa. Nel caso di specie, tale pericolo non si è affatto paventato, dal momento che tutte le parti hanno partecipato al procedimento, anche con la nomina dei periti di parte. Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto l'ATP acquisita al processo.
In merito ai documenti prodotti dall'appellante nel giudizio di primo grado, sulla cui rilevanza il
Tribunale non si è espresso, si rileva che il doc. 7 sul consenso informato è stato disconosciuto dall'attrice, limitatamente a quanto trascritto manualmente dal medico in aggiunta al testo precompilato
(cfr. in particolare, pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione della SI.ra nel procedimento di CP_3
appello). Il suddetto documento, pertanto, da un lato non risulta pacifico nel suo contenuto autentico, dall'altro è ininfluente, in quanto attiene a informazioni relative a possibili complicanze. Indubbiamente, esso non giustifica gli errori e le superficialità commessi dal medico odontoiatra, che da quanto attestato nella relazione peritale, “non sono definibili come complicanze, quanto piuttosto scaturiti da una deficitaria valutazione diagnostica iniziale [...]; una deficitaria sorveglianza strumentale radiografica nei periodi post- operatori (cfr. pag. 18 della CTU).”
Quanto al doc. 9 afferente alla liberatoria sottoscritta dalla IG.ra relativa alla sua volontà di non CP_3 sottoporsi all'intervento di rimozione dell'impianto in posizione 46, è dato rilevare che dallo stesso emergono elementi indiziari che avvalorano la responsabilità della curante, dal momento che nel documento si dà atto dell'errore commesso dalla dottoressa nel trattamento odontoiatrico e CP_1 della conseguente necessità di rimuovere l'impianto, allo scopo di “evitare fastidi e danni permanenti”
(cfr. All. A, documento 9, fascicolo di I grado . In altre parole, esso conferma la CP_1
malpractice della curante e il suo tentativo di porre rimedio ad un danno, la lesione del nervo alveolare inferiore destro, ormai irrimediabile.
pagina 13 di 22 Questa Corte reputa, pertanto, privo di fondamento il primo motivo di appello e conferma, sul punto, la decisione del Tribunale di Monza.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha quantificato i danni ascrivibili alla Dottoressa richiamando CP_1
genericamente le risultanze della CTU, resa in sede di ATP, la cui valenza probatoria è stata contestata dalla stessa appellante, che ha chiesto la sua rinnovazione, ovvero che i CCTTU della fase preventiva fossero chiamati a dare chiarimenti.
Sempre con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha osservato che dalla quantificazione dei danni debba essere escluso “il danno biologico in misura del 5% per la lesione del Nervo Alveolare Inferiore dx”, in riferimento al quale esiste una nota ed esplicita liberatoria sottoscritta dalla IGnora . CP_3
L'appellata ha contestato le eccezioni di parte avversa, osservando, relativamente alla CP_3
lettera di manleva, come la stessa non abbia alcun valore, essendosi il danno neurologico già concretizzato al momento dell'inserimento dell'impianto, a nulla valendo la sua rimozione.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato e va respinto.
Come innanzi ribadito, la CTU resa nel giudizio di ATP è pienamente valida ed esaustiva, né dalla stessa si evincono dubbi o incertezze dei periti incaricati, di tal che, respinta ogni eccezione sulla validità di acquisizione agli atti della stessa relazione e sulla sua efficacia probatoria, questa Corte non ravvede l'eIGenza di una sua rinnovazione, né di richiesta di chiarimenti ulteriori.
La CTU ha dimostrato con chiara evidenza l'errore commesso dal sanitario e la sua responsabilità anche in ordine alla lesione del nervo alveolare inferiore dx., causata dall'inserimento dell'impianto in posizione 46, lesione che “non ha trovato soluzione, nonostante la rimozione chirurgica dell'impianto eseguita dal prof. con persistenza del deficit sensitivo nell'area di competenza del Nervo” (cfr. Per_4
pag. 16 della CTU).
Rigettati entrambi i motivi dell'appello incidentale, la Corte passa ora ad esaminare i motivi dell'appello principale.
Con il primo motivo di appello, la ha contestato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui la stessa ha statuito, nel rapporto interno tra i convenuti, condebitori solidali verso la parte attrice, la responsabilità esclusiva della Dott.ssa disapplicando il principio CP_1
della presunzione iuris tantum di responsabilità paritaria al 50% anche della struttura sanitaria in violazione degli artt. 1298 e 2055 c.c., non avendo la struttura sanitaria innanzi citata Controparte_2 assolto all'onere di provare la responsabilità del medico odontoiatra, intesa come grave e straordinaria.
pagina 14 di 22 L'appellata ha contestato la fondatezza del primo motivo di appello, sostenendo, da un lato CP_1
che la domanda di accertamento delle rispettive quote di (eventuale) responsabilità tra i co-convenuti è inammissibile, trattandosi di domanda nuova che non figura tra quelle svolte in primo grado dalla terza chiamata, odierna attrice appellante, dall'altro che la stessa domanda è ininfluente in quanto la ripartizione interna della responsabilità non sarebbe rilevante per la Compagnia di Assicurazione, non avendo quest'ultima invocato la surroga nel regresso verso la struttura sanitaria.
Secondo la medesima appellata, inoltre, la pronuncia della Corte di cassazione n. 28987/2019, invocata dalla Compagnia assicuratrice a sostegno della tesi secondo cui sarebbe stato onere della società dimostrare la colpa esclusiva della Dott.ssa fa riferimento solo all'ipotesi in Controparte_2 CP_1 cui la struttura sanitaria eserciti l'azione di rivalsa verso il medico;
circostanza che non ricorre nella fattispecie de qua.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, la Corte ritiene di rigettare l'eccezione sollevata dall'appellata di CP_1 inammissibilità della domanda dell'appellante, volta ad accertare la responsabilità solidale di entrambi i coobbligati nei rapporti interni, in quanto domanda nuova. Infatti, la Compagnia Assicuratrice, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha espressamente sollevato l'eccezione relativa alla limitazione della copertura assicurativa alla responsabilità diretta dell'assicurata, con esclusione della copertura dell'obbligazione solidale gravante sulla struttura. Tale eccezione, implicitamente, ma anche inequivocabilmente, presupponeva l'ipotesi di responsabilità solidale.
La sentenza di primo grado ha condannato in solido il medico e la struttura sanitaria peraltro CP_2 ritenendo che “nei rapporti interni la responsabilità debba essere attribuita solo alla dott.ssa
; Questa Corte rileva, preliminarmente, che sulla statuizione della condanna in solido delle CP_1
coobbligate si sia formato il giudicato, non essendo stato il suddetto punto oggetto di impugnazione da parte dell'interessata (nel caso di specie, da parte della struttura sanitaria , che è rimasta Controparte_2
contumace tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello di appello.
Entrando, nel merito della censura relativa al primo motivo di appello, la responsabilità esclusiva del medico odontoiatra emerge inequivocabilmente dalla espletata CTU, la quale riferisce come fosse
“fondamentale un attento studio delle condizioni anatomiche mediante esecuzione di TAC, indispensabile allo studio della biodisponibilità ossea [...]. Dai riscontri documentali non risulta che tale esame sia stato eseguito o richiesto dalla dottoressa né che tale esame sia stato eseguito in CP_1
precedenza dalla paziente. [...] Nella fase esecutiva si rileva errato inserimento implantare degli
pagina 15 di 22 impianti 22, in incongrui rapporti con le cavità nasali, causa di problematiche ascessuali, non osteointegrato, tanto che è andato perso all'insaputa della paziente;
dell'impianto 24 anch'esso parzialmente posto nelle cavità nasali e come il 25 procidenti nel seno mascellare, in condizioni non ideali all'osteointegrazione. Incongruo posizionamento dell'impianto 46, che seppur lingualizzato, ha ugualmente coinvolto il decorso del nervo Alveolare Inferiore, ledendolo [...]. Gli impianti 14,15 posizionati parzialmente nel tessuto osseo, affetti da periimplantite e causa di sintomatologia dolorosa ingravescente […]. Si rileva inoltre […] una carenza diagnostico- strumentale in corso di cure. Non risulta eseguita Rx o meglio ancora TC che permettesse un controllo dell'operato, una corretta diagnosi, e anche una congrua informazione alla paziente della situazione. [...] gli eventi avversi successi non sono definibili come “complicanze”, quanto piuttosto scaturiti da una deficitaria valutazione diagnostica iniziale, necessaria alle manovre operative;
un errato posizionamento implantare in sedi anatomiche nobili e/o non idonee all'osteointegrazione e al carico protesico;
una deficitaria sorveglianza strumentale radiografica nei periodi post- operatori” (Cfr. pag 16-17 e 18 della
CTU).
Risulta evidente, quindi, che i danni subiti dalla IG.ra sono stati determinati dalla negligenza, CP_3 dall'imprudenza e dall'imperizia del solo medico odontoiatra, che ha omesso di eseguire le opportune indagini preliminari mettendo a serio rischio la salute della paziente, e operando in maniera oltremodo superficiale e inadeguata.
Dalla relazione peritale, inoltre, non emerge alcuna specifica responsabilità addebitabile alla struttura sanitaria presso cui sono state erogate le cure, come ad esempio l'inefficienza dei macchinari disponibili,
o carenze igienico-sanitarie, mentre d'altro canto risulta chiaro e inequivocabile l'esclusivo errore del professionista.
La relazione dei consulenti, pertanto, costituisce prova più che idonea a superare l'eccezione della presunzione iuris tantum di responsabilità solidale sollevata da con il primo Parte_1
motivo, a nulla rilevando i richiami alla sentenza citata (Corte di Cassazione n. 28987/2019), la quale, considerando l'onere della prova, si riferisce ai rapporti interni tra i due coobbligati solidali, nell'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui, la struttura sanitaria, dopo aver corrisposto il risarcimento alla danneggiata, esercital'azione di rivalsa (integrale, ovvero per l'intero ammontare del danno) nei confronti del medico che era incorso in una responsabilità “intesa come grave, ma anche come straordinaria” per avere omesso di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che pagina 16 di 22 tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. Del tutto irrilevante ed inconferente, appare, quindi, l'argomentazione svolta, sul punto, da Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha rilevato l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, fondata sulla violazione, da parte della dott.ssa dell'art. 1898 c.c. e dell'art. 5 delle condizioni generali CP_1
di polizza, per avere omesso di comunicare circostanze integranti un aggravamento del rischio, quali l'aver costituito, successivamente alla stipula della polizza, la società la situazione di Controparte_2 messa in liquidazione della predetta società, l'aver ricoperto il ruolo di direttore sanitario all'interno della stessa, nonchè la mancanza di assicurazione in capo alla struttura sanitaria medesima, di cui la
Dott.ssa era socia al 50% con la sorella (cfr. pag. 12 e 13 atto di citazione in appello). CP_1
Sostiene l'appellante di essere venuta a conoscenza delle suddette circostanze solo a seguito del sinistro per cui è causa e che, se le avesse conosciute prima, avrebbe receduto dal contratto prima del verificarsi del sinistro, in quanto estremamente antieconomico.
L'appellata ha replicato che le circostanze dedotte dall'appellante sono ininfluenti ai fini CP_1 dell'estensione della copertura assicurativa, avendo il medico odontoiatra operato come “libero professionista” in una “struttura privata”, elementi questi ultimi previsti dal contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti.
Il motivo è infondato e va rigettato.
La responsabilità professionale posta a carico della Dottoressa quale emersa all'esito delle CP_1 operazioni peritali, è collegabile direttamente all'esercizio della sua attività di medico libero professionista, operante in una struttura sanitaria privata e non involge in alcun modo compiti e attribuzioni inerenti al ruolo di direttore sanitario.
D'altronde, si osserva come l'oggetto della polizza assicurativa non riguarda né la struttura sanitaria, né
l'eventuale figura del direttore sanitario. L'art. 16 della polizza assicurativa, rubricato “oggetto dell'assicurazione” prevede a chiare lettere che “l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di medico/dentista/odontoiatra […]”.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha escluso che le circostanze allegate dalla compagnia di assicurazione costituiscano un aggravamento del rischio, “trattandosi di situazioni giuridiche incidenti sui rapporti tra la Dott. e la ma ininfluenti sulle concrete CP_1 Controparte_2
pagina 17 di 22 modalità di esercizio della professione svolta dalla convenuta stessa” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado).
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, la quale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, n. 8, delle condizioni generali del contratto, opererebbe a secondo rischio, in eccedenza ai massimali prestati da altre assicurazioni (della struttura sanitaria ove il medico opera). Inoltre, nel solo caso in cui la struttura stessa avesse esercitato l'azione di rivalsa verso il medico assicurato, ha affermato la
Compagnia, la garanzia avrebbe coperto tale azione e, comunque, limitatamente alla quota di responsabilità gravante sul medico, con esclusione della garanzia solidale.
Quindi, l'appellante ha sostenuto che il rischio dell'assicurata non fosse ricompreso nell'oggetto del contratto e che il mancato esercizio dell'azione di rivalsa verso il medico, sola ipotesi di operatività in primo rischio della polizza, avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Dottoressa nei confronti di CP_1 Parte_1
L'appellata in proposito, ha affermato che dalle pattuizioni contrattuali ovvero dalla lettura CP_1 dell'art. 16, 3° comma, della polizza e, in particolare, del punto 8), si evince che la norma nulla dice del caso, come quello in oggetto, in cui la struttura sanitaria non abbia stipulato alcuna assicurazione, condizione quest'ultima che, all'epoca del contratto, riguardava la quasi totalità delle aziende sanitarie, non essendo ancora stata emanata la legge Gelli che ha reso poi vincolante l'assicurazione anche per queste ultime. Ha osservato, inoltre, che in nessun punto del contratto risulta indicato in modo chiaro ed esplicito che, in assenza di assicurazione della struttura sanitaria, la polizza non fosse operativa, né tantomeno si rinviene in esso una frase o una espressione che permetta di ritenere la copertura assicurativa subordinata alla presenza di altre assicurazioni, ovvero all'azione di rivalsa della struttura verso il medico.
Anche il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La norma a cui fa riferimento l'appellante nel terzo motivo non si attaglia alla fattispecie de qua, atteso che l'art 16, comma 3, lett. 8), si riferisce all'azione di rivalsa esercitata nei rapporti interni dalla struttura sanitaria nei confronti del medico e alla relativa copertura del rischio.
In ogni caso, il contratto di assicurazione, correttamente interpretato, non contempla la limitazione operativa invocata dall'appellante. L'art. 16, comma 3, delle CGC, al punto 8 prevede che la copertura a secondo rischio operi solo ove la struttura sia fornita di copertura assicurativa;
ma non esclude che la garanzia operi in assenza di altra e precedente polizza stipulata dalla medesima struttura. Diversamente
pagina 18 di 22 opinando, verrebbe meno l'oggetto stesso del contratto, ossia il rischio assicurato, di cui vi è chiara enunciazione nel comma 1 del medesimo citato art. 16, ove è scritto a chiare lettere che “[…] La Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_4
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento […] di danni […] involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti”.
Con il quarto motivo l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione relativa all'inoperatività della copertura assicurativa sulla voce di danno relativa alla restituzione del compenso. Ritiene l'appellante che la restituzione del compenso professionale alla paziente non sia un danno indennizzabile, non essendo la polizza stipulata a tutela del patrimonio dell'assicurato, ma soltanto a tutela del pregiudizio patrimoniale causato al terzo a titolo di responsabilità professionale.
L'appellata sul punto, ha rilevato che tra le somme poste dal Giudice di primo grado a CP_1
carico della garante, in manleva della professionista assicurata, non sia compresa la restituzione del compenso e richiama, a sostegno delle sue affermazioni, anche la relazione peritale sul punto (cfr. pagg.
19, 20 CTU). Ha osservato, inoltre, che la restituzione del compenso non figura nemmeno tra le domande – esclusivamente risarcitorie – proposte dall'attrice in primo grado, così come manca la domanda di risoluzione del contratto di cure, necessario presupposto della richiesta restitutoria. Sostiene, infine, che la relativa domanda andava, eventualmente, rivolta a che ha incassato le Controparte_2
somme e non alla SI.ra che nulla ha ricevuto. CP_1
La Corte respinge anche il quarto motivo perché del tutto privo di fondamento. Il giudice di prime cure, infatti, non ha incluso tra le somme oggetto di condanna del pagamento il compenso del professionista, confermando sul punto la previsione peritale.
La CTU, infatti, nel riassumere le spese documentate, già sostenute dalla paziente , riporta, in CP_3 primo luogo, quelle risultanti dalle fatture n. 367, n. 115, n. 142 e n. 400, per un totale di € 4.656,00. A queste, i CCTTU aggiungono le spese che la IG.ra dovrà sostenere per futuri interventi CP_3 riabilitativi, ammontanti complessivamente a € 7.050,00 (Cfr. pag. 20 CTU). Pertanto, l'importo di cui al dispositivo del Tribunale, pari a € 11.706,00, corrisponde esattamente alla somma dei sopra citati importi, dei quali vi è riscontro nella richiamata CTU.
Nella relazione peritale esiste anche un riferimento al compenso versato dalla a CP_3 Controparte_2 pari a € 6.500,00 (di cui si attesta che solo “€ 1000 sono da ritenersi congrue per l'impianto in sede 36
pagina 19 di 22 andato a buon fine” – cfr. pag. 20 CTU), ma, stando ai calcoli sopra riportati ed estrapolati dalla CTU, il
Giudice di prime cure non ha preso in esame ai fini della liquidazione dell'importo complessivo da addebitare alle coobbligate.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui la stessa ha omesso di esaminare la limitazione contrattuale contenuta nell'art. 16, lett. I) CGC, ai sensi del quale, nel caso di “insuccesso implantare” la copertura assicurativa può operare per il limite di euro 600,00.
L'appellata ha osservato che il contratto assicurativo stipulato tra le parti non prevede la suddetta clausola.
La Corte ritiene infondato anche il quinto motivo che, quindi, deve essere respinto. Invero, alcuna limitazione contrattuale come quella invocata dall'appellante risulta agli atti documentata, dal momento che l'art 16, comma 3, CGC, prevede clausole che vanno dalla lettera a) alla lettera h), non contemplando alcuna lettera i).
Con il sesto motivo l'appellante ha lamentato il mancato esame dell'eccezione relativa alla limitazione della copertura assicurativa alla responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione della copertura dell'obbligazione solidale gravante sulla struttura, in quanto il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, condebitori solidali, la responsabilità andasse attribuita integralmente alla dott.ssa Ha osservato l'appellante che, se la responsabilità dei CP_1
danni cagionati alla paziente fosse stata attribuita ad entrambi i condebitori solidali, avrebbe trovato applicazione l'art. 16 c.g.a., a tenore del quale “l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale”.
L'appellata sul punto, riporta l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione CP_1 secondo cui l'obbligo indennitario dell'assicurazione ha per oggetto l'intera obbligazione dell'assicurato verso il terzo danneggiato, ferma restando la surroga dell'assicuratore nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del coobbligato solidale.
La Corte rigetta anche il sesto motivo di appello, ritenendolo assorbito dalla trattazione del primo motivo. Valgono, per esso, le stesse argomentazioni.
In particolare, la Corte ribadisce quanto rilevato sopra, ossia la formazione del giudicato in ordine al capo della sentenza che ha statuito sulla condanna in solido di e della Dott.ssa Controparte_2
al risarcimento del danno, ma anche la ritenuta esclusiva responsabilità della Dott.ssa CP_1
CP_1
pagina 20 di 22 Con il settimo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha posto a carico della società assicuratrice appellante il pagamento delle spese legali e peritali.
L'appellata ha osservato che il motivo sulle spese non possa essere considerato un effettivo CP_1
motivo indipendente.
La Corte rigetta anche il settimo motivo di appello, atteso che le spese processuali seguono la soccombenza.
In ordine alla regolamentazione delle suddette spese, stante la soccombenza dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, tra dette parti le spese devono essere integralmente compensate, mentre entrambe devono essere condannate, in quanto soccombenti, a rimborsare alla SI.ra le CP_3 spese del giudizio d'appello da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali).
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte di e della appellanti soccombenti, Parte_1 E_ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 413/2024 del Parte_1
Tribunale di Monza, pubblicata in data 6 febbraio 2024 nella causa n. 4502/2021 R.G. e notificata il 7 febbraio 2024;
• Rigetta l'appello incidentale proposto da E_
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Dichiara compensate integralmente le spese tra e Parte_1 [...]
CP_1
• Condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 E_ [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.010,00 (€ CP_3
pagina 21 di 22 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 955,00 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
(nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità
2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del
D.P.R. 115/2002 da parte di e della Dott.ssa Parte_1 E_
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di conIGlio del 21.1.2025
Il Presidente rel.
Maria Elena Catalano
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente estensore
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI ConIGliere
Dott.ssa Silvia BRAT ConIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 25 maggio 2021
Da
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in San Cesario Parte_1 P.IVA_1
Sul Panaro (MO) – Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Villano del Foro di Como Parte_3
(CF. – pec ) presso lo studio della quale in C.F._1 Email_1
Como – Via A. Volta n. 62, elegge domicilio dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, oltre che alla utenza fax numero
031/300995,
APPELLANTE
Contro
residente in [...], C.F. E_
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò G.A. Pasqui, C.F. CodiceFiscale_2
con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria 14, (fax 02.87181054 – pec C.F._3
pagina 1 di 22 presso cui chiede l'invio di notifiche e comunicazioni di Email_2
Cancelleria), elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso,
APPELLATA
e contro
Controparte_2
APPELLATA
e contro
(C.F: , residente in [...] C.F._4
Sant'Antonio n° 35, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Fabio
Scaccabarozzi (C.F: del Foro di Monza, con sede in Monza alla Via Marsala n. 3 C.F._5
che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale telematica allegata al presente ricorso, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al n di fax: 039
9462655 od all'indirizzo di p.e.c. Email_3
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza del Tribunale di Monza, Sez. II civile, Dott. Andrea Canepa, n. 413/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024 e notificata in data 7 febbraio 2024, resa nella causa n. 4502/2021 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado appellata n. 413/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data
23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024, notificata in data 7.02.2024, Giudice unico dott. Andrea
Canepa, nella causa n. 4502/2021 R.G. del predetto Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare, previa fissazione della udienza di comparizione sulla istanza di sospensione con il termine per la notifica del decreto e della citazione in appello, sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza ricorrendo le condizioni previste dall'art. 283 c.p.c.; in via principale di merito, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento degli specifici motivi di appello dedotti nel presente atto (da intendersi espressamente ritrascritti nelle presenti conclusioni), riformare il capo della sentenza che ha statuito, nel rapporto interno tra la dott.ssa e la E_ Controparte_2
responsabilità integrale a carico della prima in luogo della responsabilità paritetica al 50% nonché riformare, nel rapporto assicurativo tra la dott.ssa e l'appellante, il capo della sentenza CP_1
pagina 2 di 22 che ha accertato la sussistenza di copertura assicurativa ed il diritto della dott.ssa alla CP_1
manleva nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta copertura assicurativa, non ha accertato la sussistenza dei limiti e delle esclusioni di cui alle condizioni generali di contratto. Da ultimo, riformare, quale conseguenza dell'accoglimento totale o parziale del presente appello, il capo relativo alle spese legali. Più precisamente: riformare il capo n. 5 del dispositivo della sentenza impugnata laddove afferma “nei rapporti interni tra le parti convenute ascrive integralmente la responsabilità alla dott.ssa nel seguente modo “nei rapporti interni tra le parti convenute CP_1
ascrive la responsabilità nella misura paritetica del 50%alla dott.ssa e del restante 50% CP_1 alla;
riformare il capo della sentenza (capo 4) laddove ha accertato il diritto alla CP_4
manleva della dott.ssa da parte della esponente, ed in accoglimento del secondo motivo di CP_1
appello, accogliere la eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per violazione da parte dell'assicurato dell'art. 5 delle condizioni di polizza e dell'art. 1898c.c., con dichiarazione di inoperatività della copertura assicurativa;
riformare il capo della sentenza (capo 4 dispositivo) laddove ha accertato il diritto alla manleva della dott.ssa da parte della esponente, ed in CP_1
accoglimento del terzo motivo di appello, accogliere la eccezione di inoperatività della copertura assicurativa in applicazione dell'art, 16 n. 8 delle c.g.c.; SUBORDINATAMENTE, NELLA DENEGATA
IPOTEDI DI RITENUTA COPERTURA ASSICURATIVA, I MOTIVI DI APPELLO AFFERENTI AI
LIMITI DELLA STESSA: riformare la sentenza, in accoglimento del quarto motivo di appello, laddove non ha escluso dalla copertura assicurativa la restituzione del compenso per euro 11.706,00; riformare la sentenza, in accoglimento del quinto motivo di appello, laddove non ha applicato, in via principale, la limitazione contrattuale contenuta dell'art. 16 lettera i) cgc;
riformare la sentenza, in accoglimento del sesto motivo di appello, laddove, in caso di ritenuta operatività della copertura assicurativa e di accoglimento del primo motivo di appello, non abbia limitato la copertura assicurativa alla quota diretta pari al 50% imputabile all'assicurato, con esclusione del vincolo di solidarietà. Riformare altresì il capo della sentenza che ha statuito sulle spese legali, sia verso la dott.ssa sia con CP_1
riferimento alla manleva sulle spese legali e peritali dovute dalla dott.ssa verso la parte CP_1
attrice. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nonché del primo grado di giudizio, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonchè C.P.A. e I.V.A., come per Legge in via istruttoria, si reiterano le istanze, eccezioni e opposizioni sollevate nelle memorie ex art. 183 cpc da intendersi integralmente ritrascritte”.
pagina 3 di 22 Per l'appellata dottoressa “voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di E_
Milano, ogni contraria eccezione e deduzione respinta e previi i necessari accertamenti e declaratorie, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte, Quanto all'appello incidentale della dott.ssa
In accoglimento delle deduzioni ed argomentazioni in atti, dei motivi di appello CP_1
incidentale ivi spiegati e delle domande formulate in primo grado (qui ribadite e richiamate), in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, dott. Canepa, n. 413/2024 emessa in data 23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024 e notificata in data 7.02.2024, Nel merito: respingere le domande tutte da chiunque formulate nei confronti della dottoressa in quanto prive di qualsiasi fondamento E_
sia in fatto che in diritto, per tutto quanto argomentato, documentato e dedotto in entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di danni risarcibili in capo alla IGnora e di accoglimento, totale o parziale, delle sue domande, limitare il CP_3
risarcimento eventualmente dovuto dalla dottoressa a quei danni che risultino in CP_1
dimostrato nesso causale con il suo comportamento, commissivo od omissivo, con esclusione di quanto derivi da azioni od omissioni, precedenti o successive, di soggetti terzi ivi compresa la ricorrente medesima. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande nei confronti della dottoressa anche mediante conferma dei capi della sentenza sul punto, CP_1
dichiarare , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta e Parte_1
condannata a garantire, tenere indenne in via diretta e, comunque, manlevare la dottoressa per tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere, per qualsiasi CP_1
titolo, alla ricorrente e/o a terzi in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché per le spese di resistenza, legali e peritali, anche della fase di istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto all'appello principale di In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in atti, Pt_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art.342 c.p.c. per carenza dei requisiti di legge del gravame proposto dall'appellante, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Monza, dott.
Canepa, n. 413/2024 emessa in data 23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024 e notificata in data
7.02.2024, Ancora, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dei capi della sentenza impugnati dall'appellante principale, perché del tutto priva dei requisiti di legge;
Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto da nonché quelli Parte_1
eventualmente proposti in via incidentale da altre parti processuali e respingere le domande tutte qui comunque formulate nei confronti della dottoressa poiché infondate in fatto ed in diritto CP_1
per tutte le causali argomentate e documentate in atti e, per l'effetto, confermare i capi impugnati in via
pagina 4 di 22 principale della sentenza del Tribunale di Monza, dott. Canepa, n. 413/2024 emessa in data 23.01.2024, pubblicata in data 6.2.2024 e notificata in data 7.02.2024, con ogni conseguenza. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle domande proposte dall'appellante e/o di quelle eventualmente proposte in via incidentale da altre parti processuali nei confronti della dottoressa ovvero, comunque, di riforma della sentenza appellata, limitare il risarcimento CP_1
eventualmente dovuto dalla dottoressa a quei danni che risultino in dimostrato nesso CP_1
causale con il suo comportamento, commissivo od omissivo, con esclusione di quanto derivi da azioni od omissioni, precedenti o successive, di soggetti terzi ivi compresa la ricorrente medesima. Comunque dichiarare , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta e Parte_1
condannata a garantire, tenere indenne in via diretta e, comunque, manlevare la dottoressa per tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere, per qualsiasi CP_1
titolo, alla IGnora e/o a terzi in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché per le spese di CP_3
resistenza, legali e peritali, anche della fase di istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio. In qualsiasi caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio anche peritali, d'Ufficio e di parte, nonché competenze, oltre spese forfetarie e oneri di legge, anche della fase di istruzione preventiva, da porsi a carico della compagnia garante (pure in solido con ulteriori parti ritenute soccombenti). In via istruttoria, in qualsiasi caso: Si reiterano qui le istanze istruttorie tutte già formulate in primo grado, in atti ed a verbale, ivi comprese quelle che il Giudice abbia disatteso o sulle quali non si sia pronunciato
e, segnata- mente, si ribadisce: - la diponibilità per qualsiasi ulteriore esame degli originali dei documenti contestati dalla difesa – nemmeno compiutamente, a dir tutto –, previa indicazione del CP_3
Giudice in merito alle modalità di produzione, confermando per l'ennesima volta la piena autenticità degli stessi, l'intenzione di avvalersene e la conseguente istanza di verificazione, proponendo a prova tanto l'escussione di testi (dott.ssa IGnora , come meglio Testimone_1 Controparte_5
identificate infra) che hanno assistito alla formazione e sottoscrizione dei docu- menti, quanto le scritture di comparazione costituite dal mandato alle liti conferito dalla ricorrente al suo legale, dal documento di identità e dal preventivo sottoscritto (e non disconosciuto) prodotto sub All. A, doc. 6 fascicolo I grado nonché eventuali appositi saggi grafici. - la richiesta di ordinare a parte , anche CP_3 ai sensi dell'art.210 c.p.c., l'esibizione e produzione in giudizio della TAC rammostrata alla curante in sede di prima visita, nonché della documentazione citata negli atti e documenti di controparte - con particolare riferimento alle immagini OPT e TAC menzionate nella relazione del CTP dott. Per_1
(cfr. doc. 1.1, pag. 36, fascicolo Sacco I grado) – ma non concretamente prodotta. Ferma ogni riserva di
pagina 5 di 22 dedurre e replicare all'esito dell'esame di tale documentazione, anche in tema di attinenza al caso e riferibilità ai soggetti coinvolti. - In denegata ipotesi si ritenga acquisita e utilizzabile acquisizione la relazione di CTU del procedimento ex art.696bis c.p.c., ferma ogni riserva di approfondimenti critici, se ne contesta adeguatezza ed esaustività e, per le ragioni di cui in atti – dettagliate, sotto il profilo tecnico, nelle osservazioni della dottoressa prodotte sub doc. F fascicolo I grado e qui CP_1
integralmente richiamate –, si formula istanza di sua rinnovazione integrale ovvero, in subordine, di integrazione, anche mediante chiamata a chiarimenti dei CCTTUU, specie in tema di incidenza sul presunto danno del comportamento della paziente medesima e, segnatamente, del rifiuto di rimozione dell'impianto su 46. - In caso di accertamento della mancata acquisizione e della utilizzabilità della
CTU preventiva, si chiede ammettersi CTU medico legale sulle condizioni della ricorrente, da rendersi alla luce di tutta la documentazione disponibile e di quanto emergerà in fase istruttoria, ricomprendendo nel quesito sottoposto al Collegio Consulenziale la richiesta di identificare esattamente
l'attività ideata e/o eseguita dalla dott.ssa rispetto a quella ideata e/o eseguita, anche CP_1
successivamente, da altri professionisti, identificando e distinguendo eventuali pregiudizi che siano derivanti da azioni od omissioni precedenti o successive, nonché l'incidenza di altre valide concause, ivi compreso il comportamento di terzi e della paziente medesima. In particolare, si chiede di invitare il
Collegio Consulenziale a descrivere e chiarire le condizioni cliniche di partenza, valutando la congruità dell'ipotesi terapeutica presentata ed eseguita dalla resistente rispetto alle richieste della paziente, nonché l'incidenza su eventuali postumi del comportamento e delle decisioni della paziente, contrastanti le indicazioni della curante. Quanto sopra, valutando naturalmente la rispondenza dell'operato della professionista rispetto alle buone pratiche mediche in uso. - la richiesta, da ultimo, di ammettersi interrogatorio formale e prova per testi, sui capitoli di prova e con i testi indicati nella memoria istruttoria depositata il 13.09.2022, da intendersi tutte qui espressamente richiamati e trascritti. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie tutte per le ragioni di cui in atti. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre, occorrendo”.
Per l'appellata “Rigettare i motivi dell'appello incidentale formulati dalla Dott.ssa CP_3
e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo E_
grado, con la condanna delle convenute al pagamento dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi degli accessori di legge. IN LINEA ISTRUTTORIA Si chiede la prova per testi Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero
pagina 6 di 22 che”:
1. Gli unici esami per immagini sono stati eseguiti dalla IG.ra quando la stessa era già in CP_3
cura presso lo studio della Dott.ssa 2. La IG.ra ha iniziato ad avere E_ CP_3 problemi di deambulazione nell'autunno del 2017, successivamente all'inizio delle cure presso la
Dott.ssa e si è operata nel marzo del 2018; 3. La IG.ra ha iniziato ad accusare le CP_1 CP_3
nevralgie, i problemi di masticazione e di alterazione del gusto solo dopo gli inserimenti degli impianti da parte della Dott.ssa 4. Subito dopo l'innesto degli impianti la IG.ra accusava la CP_1 CP_3
perdita di sensibilità facciale, dolore agli impianti superiori e disturbi nasali quali: perdita di pus e perdita di olfatto, segnalando il tutto alla dott.ssa 5. In particolare, dopo l'innesto CP_1 dell'impianto in 46 la IG.ra perdeva totalmente la sensibilità nella parte inferiore destra del viso CP_3 ed, ad oggi, permane l'assenza di sensibilità;
6. La protesi veniva utilizzata dalla IG.ra solo CP_3
quando si doveva recare fuori dalla propria abitazione;
Si indica quale teste il IG. Tes_2
residente in [...] su tutti i capitoli di prova. Si chiede di
[...]
essere ammessi a prova contraria con i propri testimoni sui capitoli di prova che dovessero essere formulati da controparte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ATP, ex art. 696 bis c.p.c., depositato in data 15.12.2019, la SI.ra si CP_3
rivolgeva al Tribunale di Monza al fine di accertare i danni subiti in conseguenza delle terapie odontoiatriche eseguite negli anni 2017 e 2018 dalla Dott.ssa presso la struttura E_
sanitaria Controparte_2
Si costituiva, in data 12.01.2020, la Dott.ssa nel procedimento di istruzione preventiva, CP_1 chiedendo e ottenendo l'estensione del contraddittorio alla , terza garante. Parte_1
I consulenti nominati dal Giudice, Dott. e Dott.ssa all'esito delle operazioni peritali, dato Per_2 Per_3
atto del mancato accordo conciliativo, depositavano in data 23.02.2021 la relazione peritale, dalla quale risultavano elementi di colpa a carico della Dottoressa nella causazione dei danni patiti CP_1
dalla SI.ra per effetto delle cure odontoiatriche eseguite presso la citata struttura sanitaria. CP_3
In data 25 maggio 2021 la SI.ra depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., citando in CP_3
giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Monza la Dott.ssa e la struttura sanitaria E_
al fine di ottenere il risarcimento degli asseriti danni. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, in data 20 settembre 2021, la sola Dott.ssa eccependo, in E_ via preliminare, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 24/2017 e contestando le pagina 7 di 22 avverse pretese;
chiedeva e otteneva autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia
Assicuratrice, terza garante, previa conversione del rito sommario in ordinario.
In data 14 gennaio 2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata mentre Parte_1
rimaneva contumace. La Compagnia assicuratrice sollevava alcune eccezioni riguardanti Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa, affermando, da un lato che l'assicurata non aveva informato la Compagnia medesima in merito ad alcune circostanze che potevano comportare un aggravamento del rischio, e dall'altro che il rischio dell'assicurata non fosse ricompreso nell'oggetto del contratto.
Con sentenza n. 413/2024, il Tribunale di Monza respingeva l'eccezione di improcedibilità e, nel merito, riteneva fondata la domanda attorea, aderendo alle conclusioni della relazione peritale espletata in sede di ATP, nella quale si attestavano evidenti elementi di responsabilità in capo alla Dottoressa
CP_1
In proposito, il primo Giudice sosteneva che: “[...] anche laddove non si volesse ascriverle alcuna colpa in relazione all'insufficienza delle indagini diagnostiche precedenti l'intervento, va infatti sottolineato come, anche nella fase esecutiva di quest'ultimo, la Dott. abbia commesso errori tecnici CP_1
dei quali non può non essere ritenuta responsabile (cfr. in particolare quanto esaurientemente esposto alle pagine 16-18 dell'elaborato peritale)” (pag. 3 della sentenza di primo grado).
Il Giudice di prime cure, considerate le percentuali di invalidità permanente indicate nella CTU e riferendosi, per il pregiudizio non patrimoniale, ai criteri di cui all'art. 139 cod. ass., applicabile anche in materia di responsabilità medica, condannava le parti convenute, in solido, a corrispondere alla SI.ra la somma di Euro 8.791,39, a titolo di risarcimento del danno biologico, nonché la CP_3
somma (ritenuta congrua dai CC.TT.U) di Euro 11.706,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per esborsi sostenuti e spese future, per un totale complessivo di € 20.497,39, oltre rivalutazione dal 17 Febbraio 2018 (data dell'ultima prestazione sanitaria erogata dalla Dott.ssa alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data CP_1
suindicata al saldo.
Condannava, altresì, la Dottoressa in solido con la struttura sanitaria a CP_1 Controparte_2 pagare le spese di lite liquidate in complessivi € 7.500,00, di cui € 2.500,00 per spese ed euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
poneva le spese della CTU svolta in fase di ATP a carico della convenuta Dott.ssa condannava la E_
, parte terza chiamata, a tenere indenne la Dott.ssa Parte_1 E_ dagli esborsi di cui sopra, nei limiti indicati dall'art. 16 lettera h) delle condizioni generali di contratto;
pagina 8 di 22 nei rapporti interni tra la Dott.ssa e la società il Tribunale di Monza CP_1 Controparte_2 imputava la responsabilità dei danni subiti dall'attrice unicamente alla Dott.ssa E_
Infine, accogliendo, nei limiti stabiliti dalla polizza fatta valere in giudizio, la domanda di manleva presentata dalla convenuta Dott.ssa nei confronti della propria Compagnia assicuratrice, il CP_1
Tribunale adito condannava la a rifondere in favore della convenuta le Parte_1
spese di giudizio liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2024, la lamentando in particolare l'erroneità della stessa nella parte in cui il Parte_1
giudice di prime cure:
1. Ha ritenuto, nel rapporto interno tra la Dott.ssa e la struttura sanitaria CP_1 CP_2
, condebitori solidali verso la parte attrice, la responsabilità integrale del citato medico odontoiatra,
[...]
laddove, in assenza di prova, avrebbe dovuto applicarsi il principio della presunzione di responsabilità paritaria, al 50%, della struttura sanitaria e dell'operatore medico, ai sensi degli artt. 1298, comma 2, c.c.
e 2055, comma 3, c.c.
2. Ha rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa fondata sulla violazione da parte dell'assicurata dell'obbligo, ex artt. 1898 c.c. e 5 delle condizioni di E_
polizza, di comunicare circostanze integranti un aggravamento del rischio, quali la costituzione della società da parte dell'assicurata, la situazione societaria della suddetta struttura, il ruolo Controparte_2
di direttore sanitario assunto dalla Dott.ssa al suo interno, nonchè la mancata stipula di CP_1 un'assicurazione in capo alla struttura sanitaria di cui la Dottoressa era socia al 50%.
3. Ha rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa fondata sull'art. 16 delle condizioni generali del contratto, che subordinava l'operatività in primo rischio della polizza alla sola ipotesi, non rinvenibile nel caso di specie, di esercizio dell'azione di rivalsa, da parte della struttura sanitaria, nei confronti del medico per colpa grave o lieve.
4. Ha omesso di esaminare l'eccezione avente ad oggetto l'inoperatività della copertura assicurativa riguardo alla restituzione del compenso professionale erogato dalla paziente alla Dott.ssa CP_3
non essendo stata la polizza stipulata anche a tutela del patrimonio dell'assicurato, ma CP_1
unicamente a tutela del danno patrimoniale subito dal terzo a titolo di responsabilità professionale.
5. Ha omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita limitazione contrattuale prevista dall'art. 16, lett. I) CGC, in base al quale nel caso di “insuccesso implantare”, quale deve ritenersi il caso di specie,
pagina 9 di 22 la garanzia è prestata con il limite dei € 600,00 per sinistro. Ha, invece, il Giudice di prime cure applicato la lettera h), prevedendo lo scoperto del 10%.
6. Ha ritenuto che, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, condebitori CP_2
solidali, la responsabilità andasse attribuita integralmente alla Dott.ssa e, CP_1 conseguentemente, non ha preso in esame l'eccezione sulla limitazione della copertura assicurativa alla responsabilità diretta dell'assicurato, ex art. 16 c.g.a., con esclusione della responsabilità solidale gravante sulla struttura.
7. Ha posto a carico dell'appellante, il pagamento delle spese legali e peritali sia con riferimento a quelle della Dottoressa sia con riferimento a quelle di parte attrice. CP_1
In conclusione, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata;
in via principale di merito, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, relativamente ai capi innanzi indicati.
In data 26 luglio 2024 si è costituita la Dott.ssa proponendo appello incidentale E_
con cui ha chiesto, in riforma della sentenza di prime cure, il rigetto delle domande risarcitorie della IGnora CP_3
Quanto all'appello principale proposto dalla terza chiamata, la Dottoressa contestandone CP_1
integralmente il contenuto, ha insistito per la conferma della sentenza del Tribunale di Monza nei punti impugnati dalla Compagnia Assicuratrice.
Con l'appello incidentale, la Dottoressa lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza CP_1
impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure:
1. Ha ritenuto esistenti, sulla base della CTU espletata in sede di ATP e mai formalmente acquisita nella causa di merito, inequivocabili elementi di colpa in capo alla odontoiatra per i danni riportati dalla SI.ra , omettendo di rinnovare l'indagine o di chiamare a CP_3
chiarimenti i CCTTU, nonchè omettendo di valutare le deduzioni e i documenti prodotti dalla
Dottoressa attestanti sia una diversa ricostruzione dei fatti, sia una esplicita CP_1
assunzione del rischio da parte della IG.ra . CP_3
2. Ha determinato il danno biologico nella misura del 5% per la lesione del Nervo Alveolare
Inferiore dx subito dalla paziente attribuito all'operato della dott.ssa CP_3
omettendo di tenere conto del documento prodotto in giudizio, contenente una CP_1
inequivoca ed esplicita liberatoria, sottoscritta dalla stessa paziente alla presenza di due CP_3
testimoni.
pagina 10 di 22 L'appellante incidentale ha chiesto, in conclusione, la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente assoluzione della dottoressa da ogni responsabilità e da ogni obbligo CP_1
risarcitorio, ovvero, in subordine ed in accoglimento delle istanze istruttorie dalla stessa presentate, la rinnovazione della CTU o la chiamata a chiarimenti dei consulenti della fase preventiva. Ha chiesto, inoltre, alla Corte di Appello di Milano, qualora dovesse essere comunque riconosciuta una qualche responsabilità in capo alla suddetta dott.ssa odontoiatra, in riforma della sentenza di prime cure, di identificare e quantificare gli eventuali danni effettivamente ascrivibili, con esclusione di ogni sequela, diretta e indiretta, patrimoniale e non, comunque collegata alle problematiche relative alla lesione del
Nervo di cui sopra.
In data 16 settembre 2024 si è costituita nel giudizio di appello la SI.ra , chiedendo il CP_3 rigetto dei motivi d'appello incidentale formulati dalla Dott.ssa e la conferma E_ della sentenza di primo grado. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale, indicando come testimone il SI. Testimone_2
All'udienza del 17.09.2024 la Corte, rilevata la ritualità e tempestività della notifica a Controparte_2 ne ha dichiarato la contumacia. Su richiesta del ConIGliere relatore, l'avv. Villano per la
[...]
ha precisato che l'importo corrisposto a titolo di compenso dalla cliente alla Parte_1 professionista è pari a € 11.706,00. L'avv. Pasqui, per la dott.ssa contestando quanto CP_1 affermato dall'avv. Villano, ha precisato che la somma indicata dai CCTTU, e dunque dalla sentenza, non comprende il compenso.
La Corte, ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata contumace sull'appello incidentale proposto da ha differito la discussione orale al 07.01.2025, CP_1 disponendo l'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini a comparire.
In data 27.12.2024 l'avv. Nicolò G.A. Pasqui, nella sua qualità di difensore della dottoressa
[...]
ha provveduto, con nota, al deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio come CP_1
notificato a in liquidazione via PEC e delle relative ricevute di invio e consegna. Controparte_2
All'udienza del 07.01.2024 la Corte, dato atto della rituale notifica dell'appello incidentale alla parte contumace, ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 21.01.2025, da svolgersi con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc., assegnando alle parti termine sino al 14.01.2025 per il deposito di atti conclusionali e termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
pagina 11 di 22 Tutte le parti hanno rassegnato le proprie note nel rispetto del termine, rispettivamente in data 10 gennaio 2025 la SI.ra e in data 14 gennaio 2025 la e CP_3 E_
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello incidentale proposto dalla Dott.ssa in quanto avente ad CP_1 oggetto eccezioni dal cui esito dipende il giudizio sull'appello principale, debba essere esaminato prioritariamente nel presente giudizio.
Con il primo motivo di appello, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui viene riconosciuta la sua responsabilità per i danni riportati dall'attrice SI.ra . CP_3
Sostiene l'appellante incidentale non esserci alcuna prova delle tesi riferite dalla SI.ra e che CP_3
l'unico appiglio argomentativo della decisione del Tribunale di Monza sia costituito dal richiamo a due pagine della CTU espletata in sede di ATP, neppure formalmente acquisita nella causa di merito, in violazione dell'art. 698 c.p.c. Poiché la richiesta di acquisizione della ridetta CTU non sarebbe stata reiterata dalla paziente in sede di precisazione delle conclusioni, essa, secondo CP_3
l'appellante incidentale, dovrebbe intendersi rinunciata. I CCTTU e il Giudice di prime cure avrebbero, inoltre, omesso di valutare le deduzioni e i documenti prodotti dalla Dott.ssa attestanti sia CP_1
una diversa ricostruzione dei fatti, sia una esplicita assunzione del rischio da parte della SI.ra . CP_3
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, a parere della Dott.ssa rinnovare l'indagine o CP_1
chiamare a chiarimenti i CCTTU.
L'appellata , in merito alla mancata acquisizione della CTU, ha osservato che, per CP_3 principio consolidato, le risultanze dell'ATP devono ritenersi acquisite pur in difetto di un formale provvedimento sul punto da parte del Giudice, essendo sufficiente che lo stesso l'abbia esaminata e che ci sia stato un confronto tra le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio. Ha contestato, inoltre,
l'attendibilità e la pertinenza dei documenti prodotti dall'appellante incidentale.
Il primo motivo di appello incidentale è infondato e va rigettato.
Il Giudice ha correttamente fondato il proprio convincimento sulla relazione peritale depositata in sede di ATP, dalla quale risulta con estrema chiarezza la responsabilità della curante e l'entità dei danni riportati dalla . CP_3
In merito alla mancata formale acquisizione dell'ATP nel giudizio di cognizione, si osserva, che, sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non
pagina 12 di 22 deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (Cass. civ., sez. II, 09.11.2009, n. 23693).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'ATP si è svolto nel pieno ed integro contraddittorio tra le parti;
al riguardo si osserva che l'art. 696 bis, comma 5, c.p.c., attribuisce al ricorrente la facoltà e non l'onere dell'acquisizione formale del procedimento speciale in quello di cognizione. La ratio di tale ultima precisazione risiede nella volontà del legislatore di scongiurare il pericolo di violazione del diritto di difesa. Nel caso di specie, tale pericolo non si è affatto paventato, dal momento che tutte le parti hanno partecipato al procedimento, anche con la nomina dei periti di parte. Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto l'ATP acquisita al processo.
In merito ai documenti prodotti dall'appellante nel giudizio di primo grado, sulla cui rilevanza il
Tribunale non si è espresso, si rileva che il doc. 7 sul consenso informato è stato disconosciuto dall'attrice, limitatamente a quanto trascritto manualmente dal medico in aggiunta al testo precompilato
(cfr. in particolare, pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione della SI.ra nel procedimento di CP_3
appello). Il suddetto documento, pertanto, da un lato non risulta pacifico nel suo contenuto autentico, dall'altro è ininfluente, in quanto attiene a informazioni relative a possibili complicanze. Indubbiamente, esso non giustifica gli errori e le superficialità commessi dal medico odontoiatra, che da quanto attestato nella relazione peritale, “non sono definibili come complicanze, quanto piuttosto scaturiti da una deficitaria valutazione diagnostica iniziale [...]; una deficitaria sorveglianza strumentale radiografica nei periodi post- operatori (cfr. pag. 18 della CTU).”
Quanto al doc. 9 afferente alla liberatoria sottoscritta dalla IG.ra relativa alla sua volontà di non CP_3 sottoporsi all'intervento di rimozione dell'impianto in posizione 46, è dato rilevare che dallo stesso emergono elementi indiziari che avvalorano la responsabilità della curante, dal momento che nel documento si dà atto dell'errore commesso dalla dottoressa nel trattamento odontoiatrico e CP_1 della conseguente necessità di rimuovere l'impianto, allo scopo di “evitare fastidi e danni permanenti”
(cfr. All. A, documento 9, fascicolo di I grado . In altre parole, esso conferma la CP_1
malpractice della curante e il suo tentativo di porre rimedio ad un danno, la lesione del nervo alveolare inferiore destro, ormai irrimediabile.
pagina 13 di 22 Questa Corte reputa, pertanto, privo di fondamento il primo motivo di appello e conferma, sul punto, la decisione del Tribunale di Monza.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha quantificato i danni ascrivibili alla Dottoressa richiamando CP_1
genericamente le risultanze della CTU, resa in sede di ATP, la cui valenza probatoria è stata contestata dalla stessa appellante, che ha chiesto la sua rinnovazione, ovvero che i CCTTU della fase preventiva fossero chiamati a dare chiarimenti.
Sempre con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha osservato che dalla quantificazione dei danni debba essere escluso “il danno biologico in misura del 5% per la lesione del Nervo Alveolare Inferiore dx”, in riferimento al quale esiste una nota ed esplicita liberatoria sottoscritta dalla IGnora . CP_3
L'appellata ha contestato le eccezioni di parte avversa, osservando, relativamente alla CP_3
lettera di manleva, come la stessa non abbia alcun valore, essendosi il danno neurologico già concretizzato al momento dell'inserimento dell'impianto, a nulla valendo la sua rimozione.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato e va respinto.
Come innanzi ribadito, la CTU resa nel giudizio di ATP è pienamente valida ed esaustiva, né dalla stessa si evincono dubbi o incertezze dei periti incaricati, di tal che, respinta ogni eccezione sulla validità di acquisizione agli atti della stessa relazione e sulla sua efficacia probatoria, questa Corte non ravvede l'eIGenza di una sua rinnovazione, né di richiesta di chiarimenti ulteriori.
La CTU ha dimostrato con chiara evidenza l'errore commesso dal sanitario e la sua responsabilità anche in ordine alla lesione del nervo alveolare inferiore dx., causata dall'inserimento dell'impianto in posizione 46, lesione che “non ha trovato soluzione, nonostante la rimozione chirurgica dell'impianto eseguita dal prof. con persistenza del deficit sensitivo nell'area di competenza del Nervo” (cfr. Per_4
pag. 16 della CTU).
Rigettati entrambi i motivi dell'appello incidentale, la Corte passa ora ad esaminare i motivi dell'appello principale.
Con il primo motivo di appello, la ha contestato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui la stessa ha statuito, nel rapporto interno tra i convenuti, condebitori solidali verso la parte attrice, la responsabilità esclusiva della Dott.ssa disapplicando il principio CP_1
della presunzione iuris tantum di responsabilità paritaria al 50% anche della struttura sanitaria in violazione degli artt. 1298 e 2055 c.c., non avendo la struttura sanitaria innanzi citata Controparte_2 assolto all'onere di provare la responsabilità del medico odontoiatra, intesa come grave e straordinaria.
pagina 14 di 22 L'appellata ha contestato la fondatezza del primo motivo di appello, sostenendo, da un lato CP_1
che la domanda di accertamento delle rispettive quote di (eventuale) responsabilità tra i co-convenuti è inammissibile, trattandosi di domanda nuova che non figura tra quelle svolte in primo grado dalla terza chiamata, odierna attrice appellante, dall'altro che la stessa domanda è ininfluente in quanto la ripartizione interna della responsabilità non sarebbe rilevante per la Compagnia di Assicurazione, non avendo quest'ultima invocato la surroga nel regresso verso la struttura sanitaria.
Secondo la medesima appellata, inoltre, la pronuncia della Corte di cassazione n. 28987/2019, invocata dalla Compagnia assicuratrice a sostegno della tesi secondo cui sarebbe stato onere della società dimostrare la colpa esclusiva della Dott.ssa fa riferimento solo all'ipotesi in Controparte_2 CP_1 cui la struttura sanitaria eserciti l'azione di rivalsa verso il medico;
circostanza che non ricorre nella fattispecie de qua.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, la Corte ritiene di rigettare l'eccezione sollevata dall'appellata di CP_1 inammissibilità della domanda dell'appellante, volta ad accertare la responsabilità solidale di entrambi i coobbligati nei rapporti interni, in quanto domanda nuova. Infatti, la Compagnia Assicuratrice, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha espressamente sollevato l'eccezione relativa alla limitazione della copertura assicurativa alla responsabilità diretta dell'assicurata, con esclusione della copertura dell'obbligazione solidale gravante sulla struttura. Tale eccezione, implicitamente, ma anche inequivocabilmente, presupponeva l'ipotesi di responsabilità solidale.
La sentenza di primo grado ha condannato in solido il medico e la struttura sanitaria peraltro CP_2 ritenendo che “nei rapporti interni la responsabilità debba essere attribuita solo alla dott.ssa
; Questa Corte rileva, preliminarmente, che sulla statuizione della condanna in solido delle CP_1
coobbligate si sia formato il giudicato, non essendo stato il suddetto punto oggetto di impugnazione da parte dell'interessata (nel caso di specie, da parte della struttura sanitaria , che è rimasta Controparte_2
contumace tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello di appello.
Entrando, nel merito della censura relativa al primo motivo di appello, la responsabilità esclusiva del medico odontoiatra emerge inequivocabilmente dalla espletata CTU, la quale riferisce come fosse
“fondamentale un attento studio delle condizioni anatomiche mediante esecuzione di TAC, indispensabile allo studio della biodisponibilità ossea [...]. Dai riscontri documentali non risulta che tale esame sia stato eseguito o richiesto dalla dottoressa né che tale esame sia stato eseguito in CP_1
precedenza dalla paziente. [...] Nella fase esecutiva si rileva errato inserimento implantare degli
pagina 15 di 22 impianti 22, in incongrui rapporti con le cavità nasali, causa di problematiche ascessuali, non osteointegrato, tanto che è andato perso all'insaputa della paziente;
dell'impianto 24 anch'esso parzialmente posto nelle cavità nasali e come il 25 procidenti nel seno mascellare, in condizioni non ideali all'osteointegrazione. Incongruo posizionamento dell'impianto 46, che seppur lingualizzato, ha ugualmente coinvolto il decorso del nervo Alveolare Inferiore, ledendolo [...]. Gli impianti 14,15 posizionati parzialmente nel tessuto osseo, affetti da periimplantite e causa di sintomatologia dolorosa ingravescente […]. Si rileva inoltre […] una carenza diagnostico- strumentale in corso di cure. Non risulta eseguita Rx o meglio ancora TC che permettesse un controllo dell'operato, una corretta diagnosi, e anche una congrua informazione alla paziente della situazione. [...] gli eventi avversi successi non sono definibili come “complicanze”, quanto piuttosto scaturiti da una deficitaria valutazione diagnostica iniziale, necessaria alle manovre operative;
un errato posizionamento implantare in sedi anatomiche nobili e/o non idonee all'osteointegrazione e al carico protesico;
una deficitaria sorveglianza strumentale radiografica nei periodi post- operatori” (Cfr. pag 16-17 e 18 della
CTU).
Risulta evidente, quindi, che i danni subiti dalla IG.ra sono stati determinati dalla negligenza, CP_3 dall'imprudenza e dall'imperizia del solo medico odontoiatra, che ha omesso di eseguire le opportune indagini preliminari mettendo a serio rischio la salute della paziente, e operando in maniera oltremodo superficiale e inadeguata.
Dalla relazione peritale, inoltre, non emerge alcuna specifica responsabilità addebitabile alla struttura sanitaria presso cui sono state erogate le cure, come ad esempio l'inefficienza dei macchinari disponibili,
o carenze igienico-sanitarie, mentre d'altro canto risulta chiaro e inequivocabile l'esclusivo errore del professionista.
La relazione dei consulenti, pertanto, costituisce prova più che idonea a superare l'eccezione della presunzione iuris tantum di responsabilità solidale sollevata da con il primo Parte_1
motivo, a nulla rilevando i richiami alla sentenza citata (Corte di Cassazione n. 28987/2019), la quale, considerando l'onere della prova, si riferisce ai rapporti interni tra i due coobbligati solidali, nell'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui, la struttura sanitaria, dopo aver corrisposto il risarcimento alla danneggiata, esercital'azione di rivalsa (integrale, ovvero per l'intero ammontare del danno) nei confronti del medico che era incorso in una responsabilità “intesa come grave, ma anche come straordinaria” per avere omesso di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che pagina 16 di 22 tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. Del tutto irrilevante ed inconferente, appare, quindi, l'argomentazione svolta, sul punto, da Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha rilevato l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, fondata sulla violazione, da parte della dott.ssa dell'art. 1898 c.c. e dell'art. 5 delle condizioni generali CP_1
di polizza, per avere omesso di comunicare circostanze integranti un aggravamento del rischio, quali l'aver costituito, successivamente alla stipula della polizza, la società la situazione di Controparte_2 messa in liquidazione della predetta società, l'aver ricoperto il ruolo di direttore sanitario all'interno della stessa, nonchè la mancanza di assicurazione in capo alla struttura sanitaria medesima, di cui la
Dott.ssa era socia al 50% con la sorella (cfr. pag. 12 e 13 atto di citazione in appello). CP_1
Sostiene l'appellante di essere venuta a conoscenza delle suddette circostanze solo a seguito del sinistro per cui è causa e che, se le avesse conosciute prima, avrebbe receduto dal contratto prima del verificarsi del sinistro, in quanto estremamente antieconomico.
L'appellata ha replicato che le circostanze dedotte dall'appellante sono ininfluenti ai fini CP_1 dell'estensione della copertura assicurativa, avendo il medico odontoiatra operato come “libero professionista” in una “struttura privata”, elementi questi ultimi previsti dal contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti.
Il motivo è infondato e va rigettato.
La responsabilità professionale posta a carico della Dottoressa quale emersa all'esito delle CP_1 operazioni peritali, è collegabile direttamente all'esercizio della sua attività di medico libero professionista, operante in una struttura sanitaria privata e non involge in alcun modo compiti e attribuzioni inerenti al ruolo di direttore sanitario.
D'altronde, si osserva come l'oggetto della polizza assicurativa non riguarda né la struttura sanitaria, né
l'eventuale figura del direttore sanitario. L'art. 16 della polizza assicurativa, rubricato “oggetto dell'assicurazione” prevede a chiare lettere che “l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di medico/dentista/odontoiatra […]”.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha escluso che le circostanze allegate dalla compagnia di assicurazione costituiscano un aggravamento del rischio, “trattandosi di situazioni giuridiche incidenti sui rapporti tra la Dott. e la ma ininfluenti sulle concrete CP_1 Controparte_2
pagina 17 di 22 modalità di esercizio della professione svolta dalla convenuta stessa” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado).
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, la quale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, n. 8, delle condizioni generali del contratto, opererebbe a secondo rischio, in eccedenza ai massimali prestati da altre assicurazioni (della struttura sanitaria ove il medico opera). Inoltre, nel solo caso in cui la struttura stessa avesse esercitato l'azione di rivalsa verso il medico assicurato, ha affermato la
Compagnia, la garanzia avrebbe coperto tale azione e, comunque, limitatamente alla quota di responsabilità gravante sul medico, con esclusione della garanzia solidale.
Quindi, l'appellante ha sostenuto che il rischio dell'assicurata non fosse ricompreso nell'oggetto del contratto e che il mancato esercizio dell'azione di rivalsa verso il medico, sola ipotesi di operatività in primo rischio della polizza, avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Dottoressa nei confronti di CP_1 Parte_1
L'appellata in proposito, ha affermato che dalle pattuizioni contrattuali ovvero dalla lettura CP_1 dell'art. 16, 3° comma, della polizza e, in particolare, del punto 8), si evince che la norma nulla dice del caso, come quello in oggetto, in cui la struttura sanitaria non abbia stipulato alcuna assicurazione, condizione quest'ultima che, all'epoca del contratto, riguardava la quasi totalità delle aziende sanitarie, non essendo ancora stata emanata la legge Gelli che ha reso poi vincolante l'assicurazione anche per queste ultime. Ha osservato, inoltre, che in nessun punto del contratto risulta indicato in modo chiaro ed esplicito che, in assenza di assicurazione della struttura sanitaria, la polizza non fosse operativa, né tantomeno si rinviene in esso una frase o una espressione che permetta di ritenere la copertura assicurativa subordinata alla presenza di altre assicurazioni, ovvero all'azione di rivalsa della struttura verso il medico.
Anche il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La norma a cui fa riferimento l'appellante nel terzo motivo non si attaglia alla fattispecie de qua, atteso che l'art 16, comma 3, lett. 8), si riferisce all'azione di rivalsa esercitata nei rapporti interni dalla struttura sanitaria nei confronti del medico e alla relativa copertura del rischio.
In ogni caso, il contratto di assicurazione, correttamente interpretato, non contempla la limitazione operativa invocata dall'appellante. L'art. 16, comma 3, delle CGC, al punto 8 prevede che la copertura a secondo rischio operi solo ove la struttura sia fornita di copertura assicurativa;
ma non esclude che la garanzia operi in assenza di altra e precedente polizza stipulata dalla medesima struttura. Diversamente
pagina 18 di 22 opinando, verrebbe meno l'oggetto stesso del contratto, ossia il rischio assicurato, di cui vi è chiara enunciazione nel comma 1 del medesimo citato art. 16, ove è scritto a chiare lettere che “[…] La Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_4
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento […] di danni […] involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti”.
Con il quarto motivo l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione relativa all'inoperatività della copertura assicurativa sulla voce di danno relativa alla restituzione del compenso. Ritiene l'appellante che la restituzione del compenso professionale alla paziente non sia un danno indennizzabile, non essendo la polizza stipulata a tutela del patrimonio dell'assicurato, ma soltanto a tutela del pregiudizio patrimoniale causato al terzo a titolo di responsabilità professionale.
L'appellata sul punto, ha rilevato che tra le somme poste dal Giudice di primo grado a CP_1
carico della garante, in manleva della professionista assicurata, non sia compresa la restituzione del compenso e richiama, a sostegno delle sue affermazioni, anche la relazione peritale sul punto (cfr. pagg.
19, 20 CTU). Ha osservato, inoltre, che la restituzione del compenso non figura nemmeno tra le domande – esclusivamente risarcitorie – proposte dall'attrice in primo grado, così come manca la domanda di risoluzione del contratto di cure, necessario presupposto della richiesta restitutoria. Sostiene, infine, che la relativa domanda andava, eventualmente, rivolta a che ha incassato le Controparte_2
somme e non alla SI.ra che nulla ha ricevuto. CP_1
La Corte respinge anche il quarto motivo perché del tutto privo di fondamento. Il giudice di prime cure, infatti, non ha incluso tra le somme oggetto di condanna del pagamento il compenso del professionista, confermando sul punto la previsione peritale.
La CTU, infatti, nel riassumere le spese documentate, già sostenute dalla paziente , riporta, in CP_3 primo luogo, quelle risultanti dalle fatture n. 367, n. 115, n. 142 e n. 400, per un totale di € 4.656,00. A queste, i CCTTU aggiungono le spese che la IG.ra dovrà sostenere per futuri interventi CP_3 riabilitativi, ammontanti complessivamente a € 7.050,00 (Cfr. pag. 20 CTU). Pertanto, l'importo di cui al dispositivo del Tribunale, pari a € 11.706,00, corrisponde esattamente alla somma dei sopra citati importi, dei quali vi è riscontro nella richiamata CTU.
Nella relazione peritale esiste anche un riferimento al compenso versato dalla a CP_3 Controparte_2 pari a € 6.500,00 (di cui si attesta che solo “€ 1000 sono da ritenersi congrue per l'impianto in sede 36
pagina 19 di 22 andato a buon fine” – cfr. pag. 20 CTU), ma, stando ai calcoli sopra riportati ed estrapolati dalla CTU, il
Giudice di prime cure non ha preso in esame ai fini della liquidazione dell'importo complessivo da addebitare alle coobbligate.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui la stessa ha omesso di esaminare la limitazione contrattuale contenuta nell'art. 16, lett. I) CGC, ai sensi del quale, nel caso di “insuccesso implantare” la copertura assicurativa può operare per il limite di euro 600,00.
L'appellata ha osservato che il contratto assicurativo stipulato tra le parti non prevede la suddetta clausola.
La Corte ritiene infondato anche il quinto motivo che, quindi, deve essere respinto. Invero, alcuna limitazione contrattuale come quella invocata dall'appellante risulta agli atti documentata, dal momento che l'art 16, comma 3, CGC, prevede clausole che vanno dalla lettera a) alla lettera h), non contemplando alcuna lettera i).
Con il sesto motivo l'appellante ha lamentato il mancato esame dell'eccezione relativa alla limitazione della copertura assicurativa alla responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione della copertura dell'obbligazione solidale gravante sulla struttura, in quanto il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, condebitori solidali, la responsabilità andasse attribuita integralmente alla dott.ssa Ha osservato l'appellante che, se la responsabilità dei CP_1
danni cagionati alla paziente fosse stata attribuita ad entrambi i condebitori solidali, avrebbe trovato applicazione l'art. 16 c.g.a., a tenore del quale “l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale”.
L'appellata sul punto, riporta l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione CP_1 secondo cui l'obbligo indennitario dell'assicurazione ha per oggetto l'intera obbligazione dell'assicurato verso il terzo danneggiato, ferma restando la surroga dell'assicuratore nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del coobbligato solidale.
La Corte rigetta anche il sesto motivo di appello, ritenendolo assorbito dalla trattazione del primo motivo. Valgono, per esso, le stesse argomentazioni.
In particolare, la Corte ribadisce quanto rilevato sopra, ossia la formazione del giudicato in ordine al capo della sentenza che ha statuito sulla condanna in solido di e della Dott.ssa Controparte_2
al risarcimento del danno, ma anche la ritenuta esclusiva responsabilità della Dott.ssa CP_1
CP_1
pagina 20 di 22 Con il settimo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha posto a carico della società assicuratrice appellante il pagamento delle spese legali e peritali.
L'appellata ha osservato che il motivo sulle spese non possa essere considerato un effettivo CP_1
motivo indipendente.
La Corte rigetta anche il settimo motivo di appello, atteso che le spese processuali seguono la soccombenza.
In ordine alla regolamentazione delle suddette spese, stante la soccombenza dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, tra dette parti le spese devono essere integralmente compensate, mentre entrambe devono essere condannate, in quanto soccombenti, a rimborsare alla SI.ra le CP_3 spese del giudizio d'appello da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali).
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte di e della appellanti soccombenti, Parte_1 E_ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 413/2024 del Parte_1
Tribunale di Monza, pubblicata in data 6 febbraio 2024 nella causa n. 4502/2021 R.G. e notificata il 7 febbraio 2024;
• Rigetta l'appello incidentale proposto da E_
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Dichiara compensate integralmente le spese tra e Parte_1 [...]
CP_1
• Condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 E_ [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.010,00 (€ CP_3
pagina 21 di 22 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 955,00 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
(nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità
2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del
D.P.R. 115/2002 da parte di e della Dott.ssa Parte_1 E_
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di conIGlio del 21.1.2025
Il Presidente rel.
Maria Elena Catalano
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