Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2658 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cassarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Terranova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, Uoc Medicina Legale e Fiscale Cml, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, U.O.C. Medicina Legale e Fiscale, Commissione Medica Locale, in persona del Presidente Dott. -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS- nella -OMISSIS-, all’esito della visita medico legale effettuata nei confronti del ricorrente sopra meglio generalizzato per il rinnovo della patente di guida n. -OMISSIS-, categorie A B C D BE CE DE, rilasciata il 13/09/2023 e scadente il 13/09/2025, ne accertava il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida delle (sole) categorie A e B, ma con validità solamente sino al 16/09/2026 e con le seguenti prescrizioni limitative (codici unionali armonizzati previsti dall’allegato I alla direttiva 2006/126/CE): 6100 6700, con obbligo di successiva visita in CML, nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e/o consequenziale, seppur sconosciuto e, segnatamente, dell’esito della disposta visita psichiatrica/colloquio psicologico del 30/07/2025 e di quella effettuata dalla CML come riportato nella “ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida” , propedeutici al rilascio e/o, nella specie, al rinnovo della patente di guida, di cui con apposita istanza del 06/11/2025 è stata fatta formale richiesta di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, ma, a tutt’oggi, non riscontrata (all.to n. 1);
nonché per l’accertamento,
previo l’espletamento di idonea istruttoria con il riesame e la rivalutazione della posizione medico legale del ricorrente, della sussistenza in capo a quest’ultimo dei requisiti psicofisici previsti dalla legge per il conseguimento del diritto al rinnovo della patente di guida per le categorie A B C D BE CE DE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 del codice della strada e senza l’apposizione di limitazioni di durata e/o la comminatoria di prescrizione alcuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS- e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO AR AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso notificato il 17.11.2025 e depositato il 10.12.2025, premesso di aver chiesto il rinnovo della patente di guida per le categorie A, B, C, D, BE, CE e DE (già rilasciata in data 13 settembre 2023 e scadente il 13 settembre 2025), l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui, all’esito della visita psichiatrica/colloquio psicologico e della visita medica collegiale, la Commissione Medica Locale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS- ha disposto il rinnovo della citata patente per le sole categorie A e B, contestualmente prescrivendo le limitazioni di cui ai codici 6100 e 6700 ( 61. Guida in orario diurno, 67. Guida non autorizzata in autostrada) e, altresì, la validità annuale del titolo.
In punto di fatto, il deducente espone di aver presentato all’Asp di -OMISSIS- - U.O.C. di Medicina Legale e Fiscale, in data 3 novembre 2025, istanza di accesso agli atti del procedimento (in particolare, le relazioni/verbali sia della visita psichiatrica/colloquio psicologico che della relazione medica collegiale). In riscontro alla detta istanza, in data 7 novembre 2025, il Direttore U.O.C. Medicina Legale comunicava di aver richiesto una relazione sui fatti per cui è causa al Nucleo porto d’armi e patenti dell’Asp di -OMISSIS-, tuttavia non pervenuta alla data della notifica del ricorso, affidato alle seguenti censure:
I) Violazione di legge in relazione all’art. 3, comma 1, della legge n. 241/90. Eccesso di potere per assenza di adeguata motivazione, illogicità, manifesta irragionevolezza e travisata valutazione dei fatti, carenza di adeguata istruttoria e, segnatamente, laddove la CML, in assenza di conclamate e/o accertate patologie e/o di deficienze psicofisiche in capo al ricorrente, ha limitato il rinnovo della patente di guida di quest’ultimo alle sole categorie A e B, con riduzione della validità della stessa ad un anno e così sino al 16/09/2026, apponendovi le superiori limitazioni concernenti la guida nella ore notturne ed il divieto assoluto di guida in autostrada e disponendo l’obbligo di successiva visita in CML.
Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe privo di idonea motivazione in ordine alle prescritte limitazioni, non poste in precedenza, anche tenuto conto del contenuto del certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio-rinnovo della patente (rilasciato al ricorrente dal proprio medico curante in data 12 giugno 2025) ed attestante che il ricorrente non è affetto da alcuna pregressa patologia e segnatamente da “malattie del sistema nervoso, di turbe psichiche, malattie dell’apparato cardio-circolatorio, diabete o patologie endocrine, malattie del sangue, malattie dell’apparato urogenitale”, non fa uso di “sostanze psicoattive” e che non sussistono “trattamenti di invalidità Inps/Inail”.
Il mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti supporterebbe il dedotto deficit motivazionale.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 126, comma 1, 2, 3. 4, 8, 8 bis, del codice della strada.
Assume parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa di cui in rubrica, non essendo state esplicitate le ragioni del mancato rinnovo per tutte le categorie richieste, nonché per la durata ivi contemplata in relazione alle fasce d’età.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 del d. lgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada) in combinato disposto con l’art. 319 e segg. del D.p.r. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
La Commissione Medica locale non avrebbe effettuato le verifiche e gli accertamenti prescritti dalla normativa di cui in rubrica ai fini della corretta attestazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica: l’imposizione di limitazioni rifletterebbe un modus operandi sbrigativo, dal momento che il ricorrente non risulta essere affetto da alcuna significativa patologia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-.
Segnatamente, con memoria difensiva dell’8 gennaio 2026, il Ministero ha dedotto: i) il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dalla Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, organo autorizzato ex lege ad accertare l’idoneità psico-fisica per il conseguimento o il rinnovo della patente e la cui attività non è comunque riferibile all’intimato Ministero, dovendosi peraltro considerare che nella Regione Siciliana le funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile sono transitate nella competenza regionale; ii) l’infondatezza del gravame, stante l’insindacabilità delle valutazioni tecniche della Commissione medica locale per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida, siccome espressive di discrezionalità tecnica.
Con memoria del 9 gennaio 2026, l’Azienda resistente ha rappresentato che, successivamente alla notifica del ricorso, il Nucleo per la Verifica della idoneità porto armi e patenti ha esposto le motivazioni cliniche e psichiatrico-forensi sottese alle limitazioni prescritte (cfr. nota prot. n. -OMISSIS-), evidenziando come la valutazione in questione si sia basata sulla documentazione clinica e sui riscontri emersi a seguito della visita del 30 luglio 2025, consistenti nell’accertata incostanza del ricorrente nell’assunzione della terapia farmacologica precedentemente prescrittagli in esito a un periodo di ricovero presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di -OMISSIS- e ritenuta dagli psichiatri “…indispensabile per il mantenimento di un’adeguata stabilità clinica, elemento imprescindibile per la sicurezza stradale, specialmente per un titolare di patenti superiori (…)”. Nel merito, rinviando ai contenuti della predetta relazione, ha sostenuto l’infondatezza dei tre motivi di gravame.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, previo avviso della possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2) Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trattandosi di soggetto del tutto estraneo all’assunzione della determinazione gravata (imputabile alla Commissione Medica Locale dell’Azienda sanitaria resistente) e nemmeno onerato di eventuali adempimenti conseguenziali, dal momento che, nella Regione Sicilia, le funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile sono transitate nella competenza regionale ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 296/2000 e dall’art. 20 dello Statuto siciliano (comma 1, secondo periodo, e comma secondo), con la conseguenza che la Motorizzazione costituisce articolazione dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e non dell’apparato ministeriale statale (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, ordinanza 20 febbraio 2025, n. 677; C.G.A.R.S., sez. giur., 13 maggio 2019, n. 426).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto, sussistendo il lamentato deficit motivazionale del provvedimento impugnato.
Quest’ultimo rinviene il proprio fondamento giuridico nell’art. 331 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), che, dopo aver prescritto al primo comma la conformità dell’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida a uno specifico modello informatizzato, al comma secondo stabilisce che se «il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento».
Il principio dell’adeguata motivazione delle determinazioni negative, sancito in termini generali dall’art. 3 della legge n. 241/1990, trova ulteriore specificazione e conferma nell’art. 2 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2019, ove è stabilito che «1. Al termine dell'accertamento sanitario, il medico o la commissione medica locale, rilasciano all'utente la ricevuta dell'avvenuta trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica. […] 2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il medico o la commissione medica locale che hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora ha previsto una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione, al fine di consentire all'utente di intraprendere le iniziative a sua tutela ammesse dalle norme vigenti».
Se ne ricava, in sostanza, che le ricevute lasciate all’interessato ai sensi dell’art. 331 d.P.R. n. 495/1992 devono recare un’adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere non sussistenti i requisiti di idoneità per talune categorie, nonché a ridurre il termine di validità della patente rispetto a quello stabilito in via ordinaria e ad imporre specifiche prescrizioni (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III quater, 14/11/2025, n. 20421; T.A.R. Lombardia, sez. I, 10/11/2025, n. 3627; Id. 12/05/2025, n. 1629; T.A.R. Friuli-V. Giulia, sez. I, 23/10/2024, n. 349). Nel caso di specie, la ricevuta trasmessa all’interessato e oggetto dell’odierno gravame non contiene alcuna indicazione delle dette ragioni, non essendo stata inserita nessuna dicitura nella sezione “Eventuali osservazioni da parte del medico o della struttura che ha proceduto all’accertamento sanitario”.
Una tale omissione impedisce al ricorrente di comprendere pienamente l’iter logico-argomentativo sotteso alle specifiche limitazioni poste dal provvedimento gravato (malgrado intuibili alla luce del pregresso percorso clinico, come evidenziato negli scritti difensivi di parte resistente) e di articolare conseguentemente delle specifiche difese in sede giurisdizionale.
Le circostanze rappresentate dall’Amministrazione resistente in giudizio, ricavate dalle relazioni della visita psichiatrica e della visita medica collegiale, nonché dalla relazione trasmessa dal Nucleo per la verifica della idoneità porto d’armi e patenti in data successiva alla notificazione del ricorso, sebbene analiticamente documentate e rilevanti ai fini della formulazione del giudizio di parziale idoneità del ricorrente, non possono invero essere scrutinate in questa sede, stante il divieto per l’amministrazione di integrazione postuma della motivazione e lo speculare divieto per il giudice amministrativo di porre a fondamento della propria decisione rationes decidendi che non trovino fondamento nel provvedimento impugnato, pena il vizio di ultrapetizione del relativo provvedimento giurisdizionale e la violazione del principio di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. (inter alia, C.G.A.R.S., sez. giur., 1 settembre 2025, n. 693).
Il ricorso va, pertanto, accolto, fatta salva la riedizione del potere amministrativo, da riesercitare entro trenta giorni dalla comunicazione o, se antecedente, notifica della presente decisione, rimanendo frattanto sospeso l’effetto caducatorio del provvedimento, in ragione delle motivazioni di ordine pubblico sottese al provvedimento adottato.
La natura del vizio (difetto di motivazione) e le circostanze che connotano la vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AR AS, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.