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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 942/2024 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANGELA ZANNINI e Parte_1 dall'Avvocato GIULIA MACELLO e nello studio della prima, in CASTELNOVO NE'
MONTI, VIA DEGLI ORTI, N. 1, elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato MARIA GRAZIOSI Controparte_1
presso il cui studio in BOLOGNA, VIA BARBERIA, n. 22, è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA rappresentato e difeso dall'Avvocato ROBERTO ROVERO e CP_2 dall'Avvocato MATTEO MENOZZI e presso lo studio di quest'ultimo in REGGIO
EMILIA, VIA CHE GUEVARA, n. 5, elettivamente domiciliato;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
6.3.2025.
FATTO
Oggetto del giudizio è la pretesa della signora di ottenere la condanna di Parte_1
al risarcimento del danno di complessivi euro 722.887,00 Controparte_1 quale danno emergente ed euro 316.461,57 quale lucro cessante, corrispondente all'importo complessivo degli esborsi dalla medesima effettuati a fronte della sottoscrizione di dieci pagina 2 di 13 polizze vita apparentemente riconducibili a ex artt. 2049 e Controparte_1
2043 c.c..
In particolare, l'attrice ha riferito;
- che dall'anno 2000 l'agente di riferimento per l' di Controparte_3
Castelnovo né Monti era Parte_2
- che tramite quest'ultimo aveva stipulato le polizze n. 70.056.318/08, del 07.12.2004, valore € 30.000,00, n. 70.454.241/37, del 22.04.2008, valore € 160.000,00, n.
70.639.655/84, del 02.05.2009, valore € 60.000,00, n. 71.009.017/70, del 22.07.2011, valore € 100.000, n. 70.637.889/64, del 10.08.2012, valore € 100.000, n. 71.324.349/55, del
13.02.2013, valore € 140.000,00, n. 71.312.860/12, del 25.06.2013, valore € 185.000,00, n.
71.359.841/45, del 05.08.2013, valore € 200.000,00, n. 71.370.610/47, del 31.12.2013, valore € 25.000,00 e n. 71.541.760/89, del 21.07.2014, valore € 100.000,00;
- che i premi relativi alle suddette polizze erano stati versati a mezzo assegni bancari
CREDEM 246591106, del 16/12/2009, di € 26.782,00, CREDEM 254838752, del
17/12/2010, di € 46.000,00, BIPOP-CARIRE 85785466, del 10/04/2008, di € 10.000,00,
BIPOP-CARIRE 85785465, del 10/04/2008, di € 15.000,00, CREDEM 246591102, del
05/05/2009, di € 55.500,00, CREDEM 254838756, del 25/07/2011, di € 80.857,36, BIPOP-
CARIRE 90055536, del 25/07/2011, di € 14.142,64, CREDEM 266051623, del
24/08/2012, di € 80.080,50, CREDEM 266051625, del 08/05/2013, di € 139.000,00,
BIPOP-CARIRE 90055539, del 15/07/2013, di € 185.000,00, CREDEM 266051627, del
05/09/2013, di € 16.000,00, CREDEM 266051629, del 10/01/2014, di € 15.000,00 e
CREDEM 271461003, del 24/07/2014, di € 39.525,01;
- che, in alcuni casi, gli investimenti erano stati rinnovati e le somme, maturate a scadenza di polizza, reinvestite senza transitare sui conti correnti della sig.ra e integrate dalla Pt_1
medesima con ulteriori versamenti a copertura dei nuovi premi;
- che, in particolare, “- la polizza 70.056.318/08, originariamente di € 30.000,00 è stata prorogata nel 2009 e nel 2010, con ulteriori versamenti: assegno CREDEM 246591106 del
16/12/2009 € 26.782,00 e assegno CREDEM 254838752 del 17/12/2010 € 46.000,00; - la polizza n. 70.454.241/37 è conseguente al reinvestimento della liquidazione della polizza n.
70.191.212, intestata alla IG.ra , per un importo pari ad € 125.000,00, dal Parte_3
riscatto parziale della polizza n. 70.277.941, intestata alla IG.ra , integrate Parte_3 con il versamento della somma di € 25.000,00 da parte della IG.ra (assegni Parte_1
BIPOPCARIRE 85785466 del 10/04/2008 € 10.000,00 e BIPOP-CARIRE 85785465 del
pagina 3 di 13 10/04/2008 € 15.000,00); - la polizza n. 71.359.841/45 è il frutto del reinvestimento della liquidazione della polizza n. 70.454.241/37 (per € 184.000,00) integrati con versamento di
e 16.000,00 (assegno Credem 266051627 del 05.09.2013); - la polizza n.71.541.760/89 è il frutto del reinvestimento della liquidazione di polizza n. 70.639.655/84 per € 60.474,99 integrati con il versamento di € 39.525,01 (assegno Credem n 271461003 del
24.07.2014)”;
- che tutte le polizze erano state sottoscritte nei locali dell' Controparte_3
di Castelnovo né Monti;
- che nel 2015, la sig.ra aveva appreso apprende dai media locali che il sig. Pt_1 Pt_2
era stato autore di una truffa assicurativa in danno di numerosi contraenti;
[...]
- che presi contatti con la Compagnia Assicurativa per conoscere lo stato delle numerose polizze dalla medesima contratte, aveva appreso che molte delle polizze in suo possesso, per le quali aveva pagato premi assicurativi per svariate migliaia di euro, non risultavano negli archivi della compagnia;
- che con la sentenza n. 1261 del 10.12.2018, il Tribunale di Reggio Emilia aveva riconosciuto penalmente responsabile dei reati di truffa, Parte_2 appropriazione indebita ed abusivo esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa poiché “[…] dapprima quale socio amministratore sino al 30.10.2012 della ON
NO & IG SN (titolare del mandato di sub agenzia per l'agenzia generale di Reggio
Emilia sino al 02.12.2013) quindi dal 10.03.2015 quale collaboratore di Parte_4
(nuovo titolare del contratto di subagenzia dal 02.12.2013 al 04.06.2015) e senza rivestire alcuna qualifica nel periodo intermedio (dal 31.10.2012 al 09.03.2015) con artifizi e
Co raggiri, consistiti nel persuadere i clienti a stipulare polizze emesse dalla compagnia
(dal 2013 divenuta ) con la promessa di CP_4 Controparte_5
rendimenti elevatissimi, ma irreali (ad esempio, minimo garantito 2% annuo, tasso di rendimento del 4,50% al 5,93 % netto del capitale versato) rilasciando agli stessi documentazione, contraffatta (polizze e/o proposte contrattuali e/o quietanza di pagamento dei premi assicurativi e/o cedole liquidazione degli interessi etc..) e successivamente non attivando alcuna polizza o attivandone con condizioni completamente diverse, nel simulare di investire le somme di denaro ricevute dai clienti in polizze realmente esistenti o addirittura in polizze apparentemente emesse dalla compagnia assicuratrice che aveva simulato di attivare ma in realtà completamente false e comunque nelle condotte più sotto descritte, inducendo così in errore i soggetti di seguito indicati che gli consegnavano i
pagina 4 di 13 capitali da investire (versati a mezzo assegni e bonifici bancari o vaglia o in contanti) che egli tratteneva per sé – senza attivare alcuna polizza o senza versarli nelle polizze esistenti
– o con i quali attivava polizze con condizioni del tutto differenti mai rese note, si procurava un ingiusto profitto con altrui danno;
[...] B) dei reati di cui agli artt. 81 e 646
c.p. perché, per procurarsi un ingiusto profitto, e, in specie, per lucrare i maggiori compensi derivanti dalla percentuale riconosciutagli dalla (dal 2013 Controparte_6
) a titolo di provvigione sulle polizze di nuova emissione, avendo la Controparte_1
disponibilità delle somme di denaro più sotto specificate, ricevute dai soggetti di seguito indicati (versati a mezzo assegni, bonifici bancari o vaglia o in contanti) al fine di integrare il capitale di polizze assicurative già in essere, se ne appropriava attivando invece ulteriori polizze, dando quindi alle somme stesse una diversa destinazione;
[…] c) del reato di cui agli artt. 61 n. 11, 640 c.p. perché, con artifizi e raggiri, consistenti nello stipulare contratti di polizza nuovi in capo a ignari clienti con le somme di denaro ricevute da costoro per integrare il capitale di polizze già esistenti, così inducendo in errore la
[...]
(dal 2013 ), che per l'effetto gli corrispondeva, per il CP_6 Controparte_1
tramite della di Reggio Emilia, le relative provvigioni calcolate con Parte_5
percentuale maggiore (circa 35%) per la stipula di nuove polizze (rispetto a quella minore di circa 0,10% riconosciuta per l'incasso dei successivi premi), si procurava un ingiusto profitto con altrui danno pari ad € 53.850,64. […] d) del reato di cui all'art. 305 comma 2 del d.lgs n. 209/2005 perché, svolgendo le attività di cui ai capi d'imputazione che precedono nel periodo dal 03.01.2013 al 01.10.2013 e dal 27.11.2014 al 09.03.2015, esercitava l'attività di intermediazione assicurativa in assenza dell'iscrizione al registro unico di cui all'art. 109 tenuto dall'IVASS”;
- che era responsabile del danno sofferto dalla signora “ Controparte_1 Pt_1 Pt_2
benché privo di qualifica e investitura formale, appariva all'esterno nei confronti
[...]
degli ignari clienti, rappresentante della Compagnia (utilizzava, Controparte_7
infatti, per la stipula dei vari contratti i locali e la modulistica della Compagnia, con ciò ingenerando nei clienti stessi l'incolpevole affidamento sull'esistenza dei suoi poteri di rappresentanza). Non è, d'altro canto, possibile mettere in dubbio l'assoluta buona fede delle odierne attrici, posto che dallo svolgimento dei fatti, nessun elemento poteva ragionevolmente indurle a dubitare della qualità e dei poteri di e a svolgere Parte_2 degli accertamenti a riguardo. […] L'inserimento fattuale di nell'attività Parte_2 della Compagnia è sufficiente ad integrare il requisito dell'occasionalità necessaria che,
pagina 5 di 13 secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, fonda la responsabilità dell'intermediario”.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito in danno all' attrice di Pt_2
nonché il rapporto funzionale di quest'ultimo con la convenuta;
[...]
- Accertare e dichiarare il danno patito dalla IG.ra in conseguenza del fatto Parte_1
illecito di cui sopra quanto al danno emergente consistente nella diminuzione del proprio patrimonio e quanto al lucro cessante consistente dal costo proveniente dal mancato sfruttamento di un'opportunità d'investimento e per l'effetto condannare la convenuta a risponderne nella misura di € 722.887,00 quale danno emergente e 316.461,57;
- Accertare e dichiarare la responsabilità di ex artt. 1175, 1176, 1375, Controparte_1
1746, 1218 e 2043 c.c. per i danni cagionati in conseguenza della truffa posta in essere da
in danno all'attrice, e quindi per il danno emergente e il lucro Parte_2 Parte_1 cessante, danni quantificati in € 722.887,00 quale danno emergente e 316.461,57 quale lucro cessante per non avere l'attrice riscosso i frutti degli investimenti posti in essere, oltre rivalutazione ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, o di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa relativamente al lucro cessante e per
l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_8 Parte_3 della somma di € 113.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo o, con riferimento al lucro cessante, di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa”. ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_1 [...]
e dei suoi singoli soci Controparte_9 Pt_6
Co
ed Agente di Reggio Emilia per ed
[...] Parte_7 Parte_8
dall'aprile 2001 sino al 10 agosto 2012, a fini di manleva, ha eccepito, in via CP_6 pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c., mentre nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., anche quanto alla prova della consegna a nel corso del decennio 2004-2014, Parte_2 dell'importo di € 722.887,51, per la stipula delle polizze vita indicate nell'atto di citazione, affermando, comunque, il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. e dando atto, in ogni caso, dell'incasso di cedole per complessivi euro 99.131,37.
pagina 6 di 13 In ragione di quanto precede, ha concluso come segue:
“In via principale
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV° comma c.p.c.
Rigettare integralmente la domanda dell'attrice in via gradata per assoluto difetto di titolarità/legittimazione passiva di , prescrizione, mancanza di prova, Controparte_1
infondatezza e concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, I° e II° comma c.c.
In subordine
Condannare ed i suoi Controparte_9
singoli soci ed personalmente, tutti in Parte_6 Parte_7 Parte_8
solido tra loro a garantire e/o manlevare da per quanto dovesse Controparte_1 riconoscere a qualsiasi titolo all' attrice in dipendenza della domanda svolta nel presente giudizio.
Vinte in ogni caso le spese”.
Il sig. ha spiegato intervento volontario, con comparsa depositata in data CP_2
9.5.2024, contestando la domanda attorea e concludendo come segue:
“IN VIA PRELIMINARE:
- nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, autorizzare la chiamata CP_2
in causa di (già Controparte_10 [...]
), codice fiscale partita Controparte_11 P.IVA_1
IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di
differendo all'uopo la prima udienza onde consentire la citazione del CP_2
predetto terzo nel rispetto dei termini a comparire ex lege previsti.
NEL MERITO
In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la prescrizione e comunque l'infondatezza in fatto e diritto, per le ragioni esposte, delle domande spiegate dall'attrice e/o da qualsiasi altro soggetto e, per l'effetto, nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, mandare l'interveniente assolto CP_2 CP_2
da ogni avversa pretesa.
In via subordinata:
pagina 7 di 13 - nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione e venisse riscontrata CP_2 nell'ambito della presente causa una qualche responsabilità, anche concorrente, dell'Agente nella verificazione dei fatti per cui è causa, con conseguente sua CP_2
condanna a qualsivoglia titolo, dichiarare Controparte_10
(già
[...] Controparte_11
), codice fiscale , partita IVA , con sede in Milano,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a mallevare e tenere indenne l'Agente da qualsiasi somma questo fosse condannato a CP_2
pagare a parte attrice e/o a qualsiasi altro soggetto per ogni titolo o ragione, condannando, quindi, la medesima Compagnia al pagamento diretto in favore di parte attrice e/o di qualsiasi altro soggetto.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese”.
Respinte le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., non sono state ammesse le istanze di prova formulate dalla parte attrice e la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 6.3.2025, con termine sino al 31.1.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c. è infondata e va pertanto rigettata.
Secondo la Corte di Cassazione, la nullità si produce solo quando risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda, oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda non sia assolutamente certa, avendo parte attrice puntualmente contestato i fatti illeciti costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, consentendo alla convenuta, e al terzo intervenuto, di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa.
2.
pagina 8 di 13 Seppur più volte menzionato nell'atto di citazione, non è stato evocato in Parte_2 giudizio. Ciò comporta l'inammissibilità della domanda attorea volta a sentir “Accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito in danno all'attrice di nonché il Parte_2 rapporto funzionale di quest'ultimo con la convenuta”.
3.
Sgombrato il campo da tali questioni, occorre esaminare la vicenda controversa sotto il profilo della prova della asserita corresponsione delle somme, indicate nell'atto di citazione, a titolo di premi assicurativi.
“La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub- agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa”
(Cass., sent. n. 23973 del 26.9.2019).
Ai fini della configurabilità della responsabilità della compagnia di assicurazioni, dunque, il cliente deve provare la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze del sub-agente e il danno subito dal medesimo, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata sopra.
Al fine di ottenere la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno sofferto, il cliente è tenuto a provare, inoltre, l'effettivo affidamento al sub-agente delle somme, chieste in restituzione, per l'attivazione delle polizze (Cass., sent. n. 17060 del
4.4.2019).
4.
Tanto premesso, prima di verificare la fondatezza della domanda attorea sotto il profilo dell'imputabilità a della condotta posta in essere da Controparte_1 Pt_2
pagina 9 di 13 va accertato se sia stata raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento delle Pt_2 somme indicate nell'atto di citazione.
L'attrice ha assunto di avere sottoscritto dieci polizze vita e di avere pagato i relativi premi o a mezzo assegni o con la liquidazione del capitale a scadenza di precedenti polizze, producendo, a supporto di quanto assunto, le polizze quietanze ed i relativi assegni.
e hanno contestato la dazione delle somme indicate Controparte_1 CP_2 nell'atto di citazione e la riferibilità delle medesime alla stipulazione delle polizze di cui trattasi.
5.
Così riassunte sinteticamente le allegazioni delle parti sul punto, e passando all'esame della documentazione offerta dall'attrice a dimostrazione di quanto assunto, si osserva, in ordine al valore probatorio della quietanza, che essa fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipiens, di un determinato pagamento, costituendo, tra le parti, cioè autore e destinatario della dichiarazione di scienza, confessione stragiudiziale (Cass., sent. n. 5945 del 28.2.2023): quindi, la piena prova riguarda solo i rapporti tra l'accipiens ed il solvens, assumendo, invece, nei confronti dei terzi, una valenza meramente indiziaria. In una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha ben evidenziato, difatti, che “La quietanza fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipens, di un determinato pagamento e per consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro richiamato dal ricorrente (p. 9 del ricorso), essa costituisce
"fra le parti" (cioè tra autore e destinatario della dichiarazione di scienza), confessione stragiudiziale che esonera il debitore dal relativo onere probatorio.
E' pacifico, dunque, che la piena prova riguardi solo i rapporti tra il solvens e l'accipiens
(Cass. 14/12/2018, n. 32514) e che, invece, nei confronti della società preponente le quietanze abbiano una valenza meramente indiziaria (Cass. 27/10/ 2016, n. 21737); sicché ne è ammessa la prova contraria (Cass. 27/06/2016, n. 13212)”, ulteriormente e significativamente precisando, che “L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, varia nella prospettiva della responsabilità del preposto e del preponente. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del preposto né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. 27/10/2016, n.21737; Cass. n. 27/06/2016, n.
13212)”.
pagina 10 di 13 In tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 32514 del
14.12.2018, affermando che nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele,
l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito, con la conseguenza che la dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario.
Trattasi, dunque, di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui questo stesso Tribunale ha dato continuità (sentenza n. 95/2022 dello scrivente, sentenza n.
695/2023 dott. L. Fioroni).
Dunque, le quietanze prodotte con l'atto di citazione non hanno valore di piena prova nei confronti di e terzi rispetto all'autore della Controparte_1 CP_2
dichiarazione e al destinatario di essa, e possono essere, dunque, liberamente valutate.
Ciò posto, si osserva, ora, che per stessa ammissione dell'attrice, le polizze oggetto di causa e le relative quietanze sarebbero state sottoscritte da un soggetto ( , Parte_2
dichiarato responsabile di plurimi episodi di truffa, e per questo condannato dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 1261 del 10.12.2018 (doc. 7 dell'atto di citazione).
Dunque, ai documenti in esame non può essere riconosciuto alcun valore probatorio circa l'avvenuto pagamento dei premi, considerata l'assoluta inattendibilità del soggetto sottoscrittore, per quanto sinora esposto e considerato, anche, quanto, ora, si va ad osservare con riferimento alla valenza probatoria degli assegni prodotti con l'atto di citazione.
I titoli in atti non coincidono, per importi e date, con le polizze quietanzate, risultando, quanto agli importi, nettamente inferiori ai valori indicati nelle polizze, tranne in un caso, e quanto alle date, anteriori o posteriori, rispetto alle date di presunta emissione delle quietanze. In particolare, in relazione alla quietanza di pagamento del 22.4.2008, di euro
160.000,00, risultano prodotti due assegni, del 10.4.2008, rispettivamente di euro 10.000,00
e di euro 15.000,00 (docc. 1° e 1b dell'atto di citazione), con riferimento alla quietanza del
2.5.2009, di euro 60.000,00, è stato prodotto un assegno, del 5.5.2009, di euro 55.500,00
(doc. 1c dell'atto di citazione), relativamente alla quietanza del 22.7.2011, di euro
100.000,00, sono stati prodotti gli assegni, del 25.7.2011, rispettivamente, di euro
80.857,36 e di euro 14.142,64 (doc. 1d dell'atto di citazione), con riferimento alla quietanza del 10.8.2012, di euro 100.000,00, è in atti l'assegno, del 24.8.2012, di euro 80.080,50
pagina 11 di 13 (doc. 1e dell'atto di citazione), quanto alla quietanza del 13.2.2013, di euro 140.000,00, risulta prodotto l'assegno del 8.5.2013, di euro 139.000,00 (doc. 1f dell'atto di citazione), con riguardo alla quietanza del 25.6.2013, di euro 185.000,00, è stato prodotto l'assegno del 15.7.2013, di euro 185.000,00 (doc. 1g dell'atto di citazione), relativamente alla quietanza di pagamento del 22.4.2008, di euro 160.000,00, è in atti l'assegno del 5.9.2013, di euro 16.000,00 (doc. 1h dell'atto di citazione), con riguardo alla quietanza di pagamento del 31.12.2013, di euro 25.000,00, è stato prodotto l'assegno del 10.1.2014, di euro
15.000,00 (doc. 1i dell'atto di citazione) e relativamente alla quietanza del 21.7.2014, di euro 100.000,00, è in atti l'assegno del 24.7.2014, di euro 39.525,01 (doc. 1f dell'atto di citazione).
Quanto alle polizze n. 70.056.318/08, del 07.12.2004, del valore € 30.000,00 e n.
71.359.841/45, del 05.08.2013, del valore € 200.000,00, poi, non ne risulta documentata l'esistenza, né è stata offerta la prova dei pagamenti dei relativi premi, non risultando prodotta documentazione, così come, peraltro, non risulta prodotta la perizia di quantificazione del danno menzionata nell'atto di citazione.
Relativamente, inoltre, all'assunto attoreo per cui “in alcuni casi, gli investimenti erano stati rinnovati e le somme, maturate a scadenza di polizza, reinvestite senza transitare sui conti correnti della sig.ra , agli atti non vi è alcuna traccia di detti presunti Pt_1 disinvestimenti né, tantomeno, dell'effettivo versamento di tali somme ai fini della stipula delle polizze suindicate. Sul punto difetta, anche, una compiuta allegazione, non risultando nemmeno indicato a chi, e quando, detti importi sarebbero stati versati.
Per tutti i motivi esposti, quindi, non vi è prova di una relazione certa tra i predetti assegni e le specifiche operazioni di investimento, ovvero della riferibilità dei medesimi agli investimenti indicati nell'atto di citazione. In sostanza, l'incongruenza tra gli importi indicati negli assegni asseritamente versati per la stipula dei contratti assicurativi e quelli indicati come premio nelle polizze quietanzate, e la divergenza tra le date di emissione degli assegni e quelle indicate nelle dichiarazioni di incasso dei premi da parte del sub- agente, non consentono di ritenere provato il pagamento dei premi assicurativi.
Da ultimo, e in via del tutto dirimente, valga osservare che, in ogni caso, l'assegno bancario, pur costituendo un mezzo di pagamento, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno. Ne discende che, in mancanza degli estratti conto dimostranti la fuoriuscita della provvista in coincidenza con l'emissione degli assegni, non pagina 12 di 13 può ritenersi raggiunta la prova, anche per tale motivo, dell'effettivo incasso delle somme indicate nei titoli.
Pertanto, e concludendo, sulla base delle complessive acquisizioni processuali, non risultando compiutamente dimostrato l'effettivo pagamento dei premi chiesti in restituzione, la domanda di condanna al risarcimento del relativo danno non può accogliersi.
6.
In ordine alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, attesa la complessità delle questioni in fatto e diritto qui risolte ed il contesto “truffaldino” nel quale è maturata la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Emilia, 7.3.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 942/2024 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANGELA ZANNINI e Parte_1 dall'Avvocato GIULIA MACELLO e nello studio della prima, in CASTELNOVO NE'
MONTI, VIA DEGLI ORTI, N. 1, elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato MARIA GRAZIOSI Controparte_1
presso il cui studio in BOLOGNA, VIA BARBERIA, n. 22, è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA rappresentato e difeso dall'Avvocato ROBERTO ROVERO e CP_2 dall'Avvocato MATTEO MENOZZI e presso lo studio di quest'ultimo in REGGIO
EMILIA, VIA CHE GUEVARA, n. 5, elettivamente domiciliato;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
6.3.2025.
FATTO
Oggetto del giudizio è la pretesa della signora di ottenere la condanna di Parte_1
al risarcimento del danno di complessivi euro 722.887,00 Controparte_1 quale danno emergente ed euro 316.461,57 quale lucro cessante, corrispondente all'importo complessivo degli esborsi dalla medesima effettuati a fronte della sottoscrizione di dieci pagina 2 di 13 polizze vita apparentemente riconducibili a ex artt. 2049 e Controparte_1
2043 c.c..
In particolare, l'attrice ha riferito;
- che dall'anno 2000 l'agente di riferimento per l' di Controparte_3
Castelnovo né Monti era Parte_2
- che tramite quest'ultimo aveva stipulato le polizze n. 70.056.318/08, del 07.12.2004, valore € 30.000,00, n. 70.454.241/37, del 22.04.2008, valore € 160.000,00, n.
70.639.655/84, del 02.05.2009, valore € 60.000,00, n. 71.009.017/70, del 22.07.2011, valore € 100.000, n. 70.637.889/64, del 10.08.2012, valore € 100.000, n. 71.324.349/55, del
13.02.2013, valore € 140.000,00, n. 71.312.860/12, del 25.06.2013, valore € 185.000,00, n.
71.359.841/45, del 05.08.2013, valore € 200.000,00, n. 71.370.610/47, del 31.12.2013, valore € 25.000,00 e n. 71.541.760/89, del 21.07.2014, valore € 100.000,00;
- che i premi relativi alle suddette polizze erano stati versati a mezzo assegni bancari
CREDEM 246591106, del 16/12/2009, di € 26.782,00, CREDEM 254838752, del
17/12/2010, di € 46.000,00, BIPOP-CARIRE 85785466, del 10/04/2008, di € 10.000,00,
BIPOP-CARIRE 85785465, del 10/04/2008, di € 15.000,00, CREDEM 246591102, del
05/05/2009, di € 55.500,00, CREDEM 254838756, del 25/07/2011, di € 80.857,36, BIPOP-
CARIRE 90055536, del 25/07/2011, di € 14.142,64, CREDEM 266051623, del
24/08/2012, di € 80.080,50, CREDEM 266051625, del 08/05/2013, di € 139.000,00,
BIPOP-CARIRE 90055539, del 15/07/2013, di € 185.000,00, CREDEM 266051627, del
05/09/2013, di € 16.000,00, CREDEM 266051629, del 10/01/2014, di € 15.000,00 e
CREDEM 271461003, del 24/07/2014, di € 39.525,01;
- che, in alcuni casi, gli investimenti erano stati rinnovati e le somme, maturate a scadenza di polizza, reinvestite senza transitare sui conti correnti della sig.ra e integrate dalla Pt_1
medesima con ulteriori versamenti a copertura dei nuovi premi;
- che, in particolare, “- la polizza 70.056.318/08, originariamente di € 30.000,00 è stata prorogata nel 2009 e nel 2010, con ulteriori versamenti: assegno CREDEM 246591106 del
16/12/2009 € 26.782,00 e assegno CREDEM 254838752 del 17/12/2010 € 46.000,00; - la polizza n. 70.454.241/37 è conseguente al reinvestimento della liquidazione della polizza n.
70.191.212, intestata alla IG.ra , per un importo pari ad € 125.000,00, dal Parte_3
riscatto parziale della polizza n. 70.277.941, intestata alla IG.ra , integrate Parte_3 con il versamento della somma di € 25.000,00 da parte della IG.ra (assegni Parte_1
BIPOPCARIRE 85785466 del 10/04/2008 € 10.000,00 e BIPOP-CARIRE 85785465 del
pagina 3 di 13 10/04/2008 € 15.000,00); - la polizza n. 71.359.841/45 è il frutto del reinvestimento della liquidazione della polizza n. 70.454.241/37 (per € 184.000,00) integrati con versamento di
e 16.000,00 (assegno Credem 266051627 del 05.09.2013); - la polizza n.71.541.760/89 è il frutto del reinvestimento della liquidazione di polizza n. 70.639.655/84 per € 60.474,99 integrati con il versamento di € 39.525,01 (assegno Credem n 271461003 del
24.07.2014)”;
- che tutte le polizze erano state sottoscritte nei locali dell' Controparte_3
di Castelnovo né Monti;
- che nel 2015, la sig.ra aveva appreso apprende dai media locali che il sig. Pt_1 Pt_2
era stato autore di una truffa assicurativa in danno di numerosi contraenti;
[...]
- che presi contatti con la Compagnia Assicurativa per conoscere lo stato delle numerose polizze dalla medesima contratte, aveva appreso che molte delle polizze in suo possesso, per le quali aveva pagato premi assicurativi per svariate migliaia di euro, non risultavano negli archivi della compagnia;
- che con la sentenza n. 1261 del 10.12.2018, il Tribunale di Reggio Emilia aveva riconosciuto penalmente responsabile dei reati di truffa, Parte_2 appropriazione indebita ed abusivo esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa poiché “[…] dapprima quale socio amministratore sino al 30.10.2012 della ON
NO & IG SN (titolare del mandato di sub agenzia per l'agenzia generale di Reggio
Emilia sino al 02.12.2013) quindi dal 10.03.2015 quale collaboratore di Parte_4
(nuovo titolare del contratto di subagenzia dal 02.12.2013 al 04.06.2015) e senza rivestire alcuna qualifica nel periodo intermedio (dal 31.10.2012 al 09.03.2015) con artifizi e
Co raggiri, consistiti nel persuadere i clienti a stipulare polizze emesse dalla compagnia
(dal 2013 divenuta ) con la promessa di CP_4 Controparte_5
rendimenti elevatissimi, ma irreali (ad esempio, minimo garantito 2% annuo, tasso di rendimento del 4,50% al 5,93 % netto del capitale versato) rilasciando agli stessi documentazione, contraffatta (polizze e/o proposte contrattuali e/o quietanza di pagamento dei premi assicurativi e/o cedole liquidazione degli interessi etc..) e successivamente non attivando alcuna polizza o attivandone con condizioni completamente diverse, nel simulare di investire le somme di denaro ricevute dai clienti in polizze realmente esistenti o addirittura in polizze apparentemente emesse dalla compagnia assicuratrice che aveva simulato di attivare ma in realtà completamente false e comunque nelle condotte più sotto descritte, inducendo così in errore i soggetti di seguito indicati che gli consegnavano i
pagina 4 di 13 capitali da investire (versati a mezzo assegni e bonifici bancari o vaglia o in contanti) che egli tratteneva per sé – senza attivare alcuna polizza o senza versarli nelle polizze esistenti
– o con i quali attivava polizze con condizioni del tutto differenti mai rese note, si procurava un ingiusto profitto con altrui danno;
[...] B) dei reati di cui agli artt. 81 e 646
c.p. perché, per procurarsi un ingiusto profitto, e, in specie, per lucrare i maggiori compensi derivanti dalla percentuale riconosciutagli dalla (dal 2013 Controparte_6
) a titolo di provvigione sulle polizze di nuova emissione, avendo la Controparte_1
disponibilità delle somme di denaro più sotto specificate, ricevute dai soggetti di seguito indicati (versati a mezzo assegni, bonifici bancari o vaglia o in contanti) al fine di integrare il capitale di polizze assicurative già in essere, se ne appropriava attivando invece ulteriori polizze, dando quindi alle somme stesse una diversa destinazione;
[…] c) del reato di cui agli artt. 61 n. 11, 640 c.p. perché, con artifizi e raggiri, consistenti nello stipulare contratti di polizza nuovi in capo a ignari clienti con le somme di denaro ricevute da costoro per integrare il capitale di polizze già esistenti, così inducendo in errore la
[...]
(dal 2013 ), che per l'effetto gli corrispondeva, per il CP_6 Controparte_1
tramite della di Reggio Emilia, le relative provvigioni calcolate con Parte_5
percentuale maggiore (circa 35%) per la stipula di nuove polizze (rispetto a quella minore di circa 0,10% riconosciuta per l'incasso dei successivi premi), si procurava un ingiusto profitto con altrui danno pari ad € 53.850,64. […] d) del reato di cui all'art. 305 comma 2 del d.lgs n. 209/2005 perché, svolgendo le attività di cui ai capi d'imputazione che precedono nel periodo dal 03.01.2013 al 01.10.2013 e dal 27.11.2014 al 09.03.2015, esercitava l'attività di intermediazione assicurativa in assenza dell'iscrizione al registro unico di cui all'art. 109 tenuto dall'IVASS”;
- che era responsabile del danno sofferto dalla signora “ Controparte_1 Pt_1 Pt_2
benché privo di qualifica e investitura formale, appariva all'esterno nei confronti
[...]
degli ignari clienti, rappresentante della Compagnia (utilizzava, Controparte_7
infatti, per la stipula dei vari contratti i locali e la modulistica della Compagnia, con ciò ingenerando nei clienti stessi l'incolpevole affidamento sull'esistenza dei suoi poteri di rappresentanza). Non è, d'altro canto, possibile mettere in dubbio l'assoluta buona fede delle odierne attrici, posto che dallo svolgimento dei fatti, nessun elemento poteva ragionevolmente indurle a dubitare della qualità e dei poteri di e a svolgere Parte_2 degli accertamenti a riguardo. […] L'inserimento fattuale di nell'attività Parte_2 della Compagnia è sufficiente ad integrare il requisito dell'occasionalità necessaria che,
pagina 5 di 13 secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, fonda la responsabilità dell'intermediario”.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito in danno all' attrice di Pt_2
nonché il rapporto funzionale di quest'ultimo con la convenuta;
[...]
- Accertare e dichiarare il danno patito dalla IG.ra in conseguenza del fatto Parte_1
illecito di cui sopra quanto al danno emergente consistente nella diminuzione del proprio patrimonio e quanto al lucro cessante consistente dal costo proveniente dal mancato sfruttamento di un'opportunità d'investimento e per l'effetto condannare la convenuta a risponderne nella misura di € 722.887,00 quale danno emergente e 316.461,57;
- Accertare e dichiarare la responsabilità di ex artt. 1175, 1176, 1375, Controparte_1
1746, 1218 e 2043 c.c. per i danni cagionati in conseguenza della truffa posta in essere da
in danno all'attrice, e quindi per il danno emergente e il lucro Parte_2 Parte_1 cessante, danni quantificati in € 722.887,00 quale danno emergente e 316.461,57 quale lucro cessante per non avere l'attrice riscosso i frutti degli investimenti posti in essere, oltre rivalutazione ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, o di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa relativamente al lucro cessante e per
l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_8 Parte_3 della somma di € 113.150,00 quale danno emergente ed € 58.929,80 quale lucro cessante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo o, con riferimento al lucro cessante, di diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa”. ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_1 [...]
e dei suoi singoli soci Controparte_9 Pt_6
Co
ed Agente di Reggio Emilia per ed
[...] Parte_7 Parte_8
dall'aprile 2001 sino al 10 agosto 2012, a fini di manleva, ha eccepito, in via CP_6 pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c., mentre nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., anche quanto alla prova della consegna a nel corso del decennio 2004-2014, Parte_2 dell'importo di € 722.887,51, per la stipula delle polizze vita indicate nell'atto di citazione, affermando, comunque, il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. e dando atto, in ogni caso, dell'incasso di cedole per complessivi euro 99.131,37.
pagina 6 di 13 In ragione di quanto precede, ha concluso come segue:
“In via principale
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV° comma c.p.c.
Rigettare integralmente la domanda dell'attrice in via gradata per assoluto difetto di titolarità/legittimazione passiva di , prescrizione, mancanza di prova, Controparte_1
infondatezza e concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, I° e II° comma c.c.
In subordine
Condannare ed i suoi Controparte_9
singoli soci ed personalmente, tutti in Parte_6 Parte_7 Parte_8
solido tra loro a garantire e/o manlevare da per quanto dovesse Controparte_1 riconoscere a qualsiasi titolo all' attrice in dipendenza della domanda svolta nel presente giudizio.
Vinte in ogni caso le spese”.
Il sig. ha spiegato intervento volontario, con comparsa depositata in data CP_2
9.5.2024, contestando la domanda attorea e concludendo come segue:
“IN VIA PRELIMINARE:
- nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, autorizzare la chiamata CP_2
in causa di (già Controparte_10 [...]
), codice fiscale partita Controparte_11 P.IVA_1
IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di
differendo all'uopo la prima udienza onde consentire la citazione del CP_2
predetto terzo nel rispetto dei termini a comparire ex lege previsti.
NEL MERITO
In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la prescrizione e comunque l'infondatezza in fatto e diritto, per le ragioni esposte, delle domande spiegate dall'attrice e/o da qualsiasi altro soggetto e, per l'effetto, nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione, mandare l'interveniente assolto CP_2 CP_2
da ogni avversa pretesa.
In via subordinata:
pagina 7 di 13 - nell'ipotesi in cui venissero svolte da parte attrice e/o da qualsiasi altro soggetto domande nei confronti di per ogni titolo o ragione e venisse riscontrata CP_2 nell'ambito della presente causa una qualche responsabilità, anche concorrente, dell'Agente nella verificazione dei fatti per cui è causa, con conseguente sua CP_2
condanna a qualsivoglia titolo, dichiarare Controparte_10
(già
[...] Controparte_11
), codice fiscale , partita IVA , con sede in Milano,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a mallevare e tenere indenne l'Agente da qualsiasi somma questo fosse condannato a CP_2
pagare a parte attrice e/o a qualsiasi altro soggetto per ogni titolo o ragione, condannando, quindi, la medesima Compagnia al pagamento diretto in favore di parte attrice e/o di qualsiasi altro soggetto.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese”.
Respinte le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., non sono state ammesse le istanze di prova formulate dalla parte attrice e la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 6.3.2025, con termine sino al 31.1.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c. è infondata e va pertanto rigettata.
Secondo la Corte di Cassazione, la nullità si produce solo quando risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda, oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda non sia assolutamente certa, avendo parte attrice puntualmente contestato i fatti illeciti costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, consentendo alla convenuta, e al terzo intervenuto, di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa.
2.
pagina 8 di 13 Seppur più volte menzionato nell'atto di citazione, non è stato evocato in Parte_2 giudizio. Ciò comporta l'inammissibilità della domanda attorea volta a sentir “Accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito in danno all'attrice di nonché il Parte_2 rapporto funzionale di quest'ultimo con la convenuta”.
3.
Sgombrato il campo da tali questioni, occorre esaminare la vicenda controversa sotto il profilo della prova della asserita corresponsione delle somme, indicate nell'atto di citazione, a titolo di premi assicurativi.
“La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub- agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa”
(Cass., sent. n. 23973 del 26.9.2019).
Ai fini della configurabilità della responsabilità della compagnia di assicurazioni, dunque, il cliente deve provare la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze del sub-agente e il danno subito dal medesimo, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata sopra.
Al fine di ottenere la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno sofferto, il cliente è tenuto a provare, inoltre, l'effettivo affidamento al sub-agente delle somme, chieste in restituzione, per l'attivazione delle polizze (Cass., sent. n. 17060 del
4.4.2019).
4.
Tanto premesso, prima di verificare la fondatezza della domanda attorea sotto il profilo dell'imputabilità a della condotta posta in essere da Controparte_1 Pt_2
pagina 9 di 13 va accertato se sia stata raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento delle Pt_2 somme indicate nell'atto di citazione.
L'attrice ha assunto di avere sottoscritto dieci polizze vita e di avere pagato i relativi premi o a mezzo assegni o con la liquidazione del capitale a scadenza di precedenti polizze, producendo, a supporto di quanto assunto, le polizze quietanze ed i relativi assegni.
e hanno contestato la dazione delle somme indicate Controparte_1 CP_2 nell'atto di citazione e la riferibilità delle medesime alla stipulazione delle polizze di cui trattasi.
5.
Così riassunte sinteticamente le allegazioni delle parti sul punto, e passando all'esame della documentazione offerta dall'attrice a dimostrazione di quanto assunto, si osserva, in ordine al valore probatorio della quietanza, che essa fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipiens, di un determinato pagamento, costituendo, tra le parti, cioè autore e destinatario della dichiarazione di scienza, confessione stragiudiziale (Cass., sent. n. 5945 del 28.2.2023): quindi, la piena prova riguarda solo i rapporti tra l'accipiens ed il solvens, assumendo, invece, nei confronti dei terzi, una valenza meramente indiziaria. In una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha ben evidenziato, difatti, che “La quietanza fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipens, di un determinato pagamento e per consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro richiamato dal ricorrente (p. 9 del ricorso), essa costituisce
"fra le parti" (cioè tra autore e destinatario della dichiarazione di scienza), confessione stragiudiziale che esonera il debitore dal relativo onere probatorio.
E' pacifico, dunque, che la piena prova riguardi solo i rapporti tra il solvens e l'accipiens
(Cass. 14/12/2018, n. 32514) e che, invece, nei confronti della società preponente le quietanze abbiano una valenza meramente indiziaria (Cass. 27/10/ 2016, n. 21737); sicché ne è ammessa la prova contraria (Cass. 27/06/2016, n. 13212)”, ulteriormente e significativamente precisando, che “L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, varia nella prospettiva della responsabilità del preposto e del preponente. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del preposto né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. 27/10/2016, n.21737; Cass. n. 27/06/2016, n.
13212)”.
pagina 10 di 13 In tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 32514 del
14.12.2018, affermando che nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele,
l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito, con la conseguenza che la dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario.
Trattasi, dunque, di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui questo stesso Tribunale ha dato continuità (sentenza n. 95/2022 dello scrivente, sentenza n.
695/2023 dott. L. Fioroni).
Dunque, le quietanze prodotte con l'atto di citazione non hanno valore di piena prova nei confronti di e terzi rispetto all'autore della Controparte_1 CP_2
dichiarazione e al destinatario di essa, e possono essere, dunque, liberamente valutate.
Ciò posto, si osserva, ora, che per stessa ammissione dell'attrice, le polizze oggetto di causa e le relative quietanze sarebbero state sottoscritte da un soggetto ( , Parte_2
dichiarato responsabile di plurimi episodi di truffa, e per questo condannato dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 1261 del 10.12.2018 (doc. 7 dell'atto di citazione).
Dunque, ai documenti in esame non può essere riconosciuto alcun valore probatorio circa l'avvenuto pagamento dei premi, considerata l'assoluta inattendibilità del soggetto sottoscrittore, per quanto sinora esposto e considerato, anche, quanto, ora, si va ad osservare con riferimento alla valenza probatoria degli assegni prodotti con l'atto di citazione.
I titoli in atti non coincidono, per importi e date, con le polizze quietanzate, risultando, quanto agli importi, nettamente inferiori ai valori indicati nelle polizze, tranne in un caso, e quanto alle date, anteriori o posteriori, rispetto alle date di presunta emissione delle quietanze. In particolare, in relazione alla quietanza di pagamento del 22.4.2008, di euro
160.000,00, risultano prodotti due assegni, del 10.4.2008, rispettivamente di euro 10.000,00
e di euro 15.000,00 (docc. 1° e 1b dell'atto di citazione), con riferimento alla quietanza del
2.5.2009, di euro 60.000,00, è stato prodotto un assegno, del 5.5.2009, di euro 55.500,00
(doc. 1c dell'atto di citazione), relativamente alla quietanza del 22.7.2011, di euro
100.000,00, sono stati prodotti gli assegni, del 25.7.2011, rispettivamente, di euro
80.857,36 e di euro 14.142,64 (doc. 1d dell'atto di citazione), con riferimento alla quietanza del 10.8.2012, di euro 100.000,00, è in atti l'assegno, del 24.8.2012, di euro 80.080,50
pagina 11 di 13 (doc. 1e dell'atto di citazione), quanto alla quietanza del 13.2.2013, di euro 140.000,00, risulta prodotto l'assegno del 8.5.2013, di euro 139.000,00 (doc. 1f dell'atto di citazione), con riguardo alla quietanza del 25.6.2013, di euro 185.000,00, è stato prodotto l'assegno del 15.7.2013, di euro 185.000,00 (doc. 1g dell'atto di citazione), relativamente alla quietanza di pagamento del 22.4.2008, di euro 160.000,00, è in atti l'assegno del 5.9.2013, di euro 16.000,00 (doc. 1h dell'atto di citazione), con riguardo alla quietanza di pagamento del 31.12.2013, di euro 25.000,00, è stato prodotto l'assegno del 10.1.2014, di euro
15.000,00 (doc. 1i dell'atto di citazione) e relativamente alla quietanza del 21.7.2014, di euro 100.000,00, è in atti l'assegno del 24.7.2014, di euro 39.525,01 (doc. 1f dell'atto di citazione).
Quanto alle polizze n. 70.056.318/08, del 07.12.2004, del valore € 30.000,00 e n.
71.359.841/45, del 05.08.2013, del valore € 200.000,00, poi, non ne risulta documentata l'esistenza, né è stata offerta la prova dei pagamenti dei relativi premi, non risultando prodotta documentazione, così come, peraltro, non risulta prodotta la perizia di quantificazione del danno menzionata nell'atto di citazione.
Relativamente, inoltre, all'assunto attoreo per cui “in alcuni casi, gli investimenti erano stati rinnovati e le somme, maturate a scadenza di polizza, reinvestite senza transitare sui conti correnti della sig.ra , agli atti non vi è alcuna traccia di detti presunti Pt_1 disinvestimenti né, tantomeno, dell'effettivo versamento di tali somme ai fini della stipula delle polizze suindicate. Sul punto difetta, anche, una compiuta allegazione, non risultando nemmeno indicato a chi, e quando, detti importi sarebbero stati versati.
Per tutti i motivi esposti, quindi, non vi è prova di una relazione certa tra i predetti assegni e le specifiche operazioni di investimento, ovvero della riferibilità dei medesimi agli investimenti indicati nell'atto di citazione. In sostanza, l'incongruenza tra gli importi indicati negli assegni asseritamente versati per la stipula dei contratti assicurativi e quelli indicati come premio nelle polizze quietanzate, e la divergenza tra le date di emissione degli assegni e quelle indicate nelle dichiarazioni di incasso dei premi da parte del sub- agente, non consentono di ritenere provato il pagamento dei premi assicurativi.
Da ultimo, e in via del tutto dirimente, valga osservare che, in ogni caso, l'assegno bancario, pur costituendo un mezzo di pagamento, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno. Ne discende che, in mancanza degli estratti conto dimostranti la fuoriuscita della provvista in coincidenza con l'emissione degli assegni, non pagina 12 di 13 può ritenersi raggiunta la prova, anche per tale motivo, dell'effettivo incasso delle somme indicate nei titoli.
Pertanto, e concludendo, sulla base delle complessive acquisizioni processuali, non risultando compiutamente dimostrato l'effettivo pagamento dei premi chiesti in restituzione, la domanda di condanna al risarcimento del relativo danno non può accogliersi.
6.
In ordine alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, attesa la complessità delle questioni in fatto e diritto qui risolte ed il contesto “truffaldino” nel quale è maturata la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Emilia, 7.3.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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