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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2878/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4989/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023901351134 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il dr Nominativo_1 si rimette agli atti d'appello e ne chiede l'accoglimento. Resistente/Appellato: L'Avv Difensore_2 si riporta agli atti e chiede il rigetto con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla controparte e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza il Sig. Resistente_1 si era opposto all'intimazione di pagamento n. 03420239013511340000 che gli era stata notificata in data 26 ottobre 2023, in relazione alla cartella n.
034-2016-000748396-2000 e all'avviso di accertamento esecutivo n. TD3011101713/2014, riferito a tributi erariali dell'anno 2009. Aveva dedotto i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta decadenza e/o prescrizione, quanto meno per le sanzioni e gli interessi di mora. Aveva chiesto i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione si era costituita, aveva prodotto il referto di notifica della cartella sottesa ed aveva controdedotto nel merito.
Anche l'Agenzia delle entrate si era costituita, aveva prodotto relata di notifica dell'avviso di accertamento, nonché dell'invito a comparire n. TD3I11100545/2014 presupposto e aveva controdedotto nel merito.
In data 2 maggio 2024 erano seguite memorie illustrative della difesa del contribuente.
L'adita Corte in primo grado aveva accolto il ricorso, non avendo ritenuto provata la regolarità della notifica di entrambi gli atti presupposti. Aveva proceduto alla condanna alle spese in solido.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle entrate in punto di accertamento e deduceva che, come da atto di costituzione in primo grado, aveva già documentato la notifica dell'avviso di accertamento che reca la data del 18 novembre 2014 e che detto avviso era stato consegnato a mani propri del ricorrente, il quale aveva firmato per ricevuta, come da referto di notifica presente in atti. Deduceva che, trattandosi di tributo dell'anno 2009, non era incorsa in alcuna decadenza. Chiedeva la riforma della sentenza con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il contribuente per controdedurre e chiedere la conferma della sentenza di primo grado, con riconoscimento delle competenze e delle spese di giudizio, con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Non si costituiva ADER in questo grado.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica e alla materia devoluta (la parte dell'intimazione concernente la cartella di pagamento non ha costituito oggetto di impugnazione in appello), questa Corte osserva, in riferimento all'avviso di accertamento esecutivo presupposto, che la documentazione allegata in primo grado, stante la mancata indicazione, nel corpo della relata, dello specifico avviso di accertamento (la stessa non è stata, sul punto, compilata), che costituisce elemento essenziale, non consente di riconoscere alcun valore giuridico alla stessa, così come condivisibilmente opinato dai primi Giudici.
Né alla richiesta dell'Ufficio impositore, rivolta al messo, di notificare quel determinato avviso di accertamento, contenuta in un altro foglio dell'allegato (che contiene, esso sì, il riferimento specifico all'accertamento in argomento), può sopperire a detta mancanza, non essendo contenuto nel documento redatto dall'incaricato della notifica, per cui neanche ad essa può attribuirsi valore alcuno.
In mancanza della prova certa della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente declaratoria di nullità dell'intimazione opposta, nella sua globalità.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio tra le parti, la Corte pone le spese del presente grado di giudizio a carico della soccombente Agenzia delle entrate e le liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione rigetta il ricorso in appello proposto e dichiara nulla l'intimazione opposta. Liquida le competenze in favore dell'appellato contribuente in ragione di € 900,00, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Presidente
SA NC NE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2878/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4989/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342023901351134 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il dr Nominativo_1 si rimette agli atti d'appello e ne chiede l'accoglimento. Resistente/Appellato: L'Avv Difensore_2 si riporta agli atti e chiede il rigetto con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla controparte e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza il Sig. Resistente_1 si era opposto all'intimazione di pagamento n. 03420239013511340000 che gli era stata notificata in data 26 ottobre 2023, in relazione alla cartella n.
034-2016-000748396-2000 e all'avviso di accertamento esecutivo n. TD3011101713/2014, riferito a tributi erariali dell'anno 2009. Aveva dedotto i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta decadenza e/o prescrizione, quanto meno per le sanzioni e gli interessi di mora. Aveva chiesto i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione si era costituita, aveva prodotto il referto di notifica della cartella sottesa ed aveva controdedotto nel merito.
Anche l'Agenzia delle entrate si era costituita, aveva prodotto relata di notifica dell'avviso di accertamento, nonché dell'invito a comparire n. TD3I11100545/2014 presupposto e aveva controdedotto nel merito.
In data 2 maggio 2024 erano seguite memorie illustrative della difesa del contribuente.
L'adita Corte in primo grado aveva accolto il ricorso, non avendo ritenuto provata la regolarità della notifica di entrambi gli atti presupposti. Aveva proceduto alla condanna alle spese in solido.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle entrate in punto di accertamento e deduceva che, come da atto di costituzione in primo grado, aveva già documentato la notifica dell'avviso di accertamento che reca la data del 18 novembre 2014 e che detto avviso era stato consegnato a mani propri del ricorrente, il quale aveva firmato per ricevuta, come da referto di notifica presente in atti. Deduceva che, trattandosi di tributo dell'anno 2009, non era incorsa in alcuna decadenza. Chiedeva la riforma della sentenza con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il contribuente per controdedurre e chiedere la conferma della sentenza di primo grado, con riconoscimento delle competenze e delle spese di giudizio, con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Non si costituiva ADER in questo grado.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica e alla materia devoluta (la parte dell'intimazione concernente la cartella di pagamento non ha costituito oggetto di impugnazione in appello), questa Corte osserva, in riferimento all'avviso di accertamento esecutivo presupposto, che la documentazione allegata in primo grado, stante la mancata indicazione, nel corpo della relata, dello specifico avviso di accertamento (la stessa non è stata, sul punto, compilata), che costituisce elemento essenziale, non consente di riconoscere alcun valore giuridico alla stessa, così come condivisibilmente opinato dai primi Giudici.
Né alla richiesta dell'Ufficio impositore, rivolta al messo, di notificare quel determinato avviso di accertamento, contenuta in un altro foglio dell'allegato (che contiene, esso sì, il riferimento specifico all'accertamento in argomento), può sopperire a detta mancanza, non essendo contenuto nel documento redatto dall'incaricato della notifica, per cui neanche ad essa può attribuirsi valore alcuno.
In mancanza della prova certa della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente declaratoria di nullità dell'intimazione opposta, nella sua globalità.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio tra le parti, la Corte pone le spese del presente grado di giudizio a carico della soccombente Agenzia delle entrate e le liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione rigetta il ricorso in appello proposto e dichiara nulla l'intimazione opposta. Liquida le competenze in favore dell'appellato contribuente in ragione di € 900,00, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Presidente
SA NC NE