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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.2054/2025 R.G. VERBALE DI UDIENZA del 11/11/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. SERGI VINCENZO che si riporta alle richieste e conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e nei verbali di causa, da intendersi integralmente richiamate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittorie delle spese di giudizio ai sensi del D.M. vigente. Per l' nessuno è presente. CP_1 IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nel procedimento iscritto al n. 2054 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Sergi, giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_2
legale pro-tempore;
Intimato contumace NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
rimasto intimato
All'udienza dell'11 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 18,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: disoccupazione agricola – reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 la ricorrente in epigrafe, bracciante agricolo, premetteva di aver prestato attività di lavoro alle dipendenze dell'impresa agricola di
[...] negli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023; Controparte_4
e di aver presentato, in data 18 gennaio 2024, domanda di disoccupazione agricola per l'annualità 2023, respinta con provvedimento notificato il 21.06.2024; con lo stesso provvedimento l' comunicava la sussistenza di un indebito da recuperare per l'importo di CP_1
€ 13.304,03.
Estratto, in data 29 aprile 2025 l'estratto contributivo si avvedeva che risultavano cancellati gli anni lavorativi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
Apprendeva dal datore di lavoro che la ditta era stata sottoposta a controllo ispettivo definiti con verbale N. 2022010233 del 23.05.2024 a seguito del quale l' aveva disconosciuto il CP_1 rapporto di lavoro di molti dei lavoratori dipendenti, tra cui asseriva non risultare il proprio nominativo.
Affermava di non aver mai ricevuto la notifica di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate agricole.
Allegata la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta , descrivendo CP_3 le mansioni, l'attività svolta e le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, adiva il
Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza, previo deposito documentale e articolazione di prova testimoniale, per ivi sentire: 1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo negli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 precisamente, da febbraio a settembre 2019 giornate lavorative 151 gg.. , da luglio a dicembre 2019 giornate lavorative 102 gg. ; da giugno a dicembre 2020 giornate lavorative 151 gg. ; da agosto a novembre 2021 giornate lavorative 61 gg. ; 20 gg. 2022 e da agosto a dicembre 2023 giornate lavorative 102: presso l'imprenditore agricolo Sede Legale Via Controparte_3
MA IA UR (R.C.) , con mansioni di bracciante agricolo con rapporto di lavoro di tipo oneroso e a tempo determinato in agricoltura;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi braccianti agricoli ex art. 12 R.D. 1949/1940 e succ. mod. riconoscimento giornate lavorative anni 2018-2019-
2020-2021-2022-2023;
3) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, all'indennità di disoccupazione D.L. 9 ottobre
1989 n. 338 e succ. mod., relativa all'anno 2023;
4) Conseguentemente condannare l' al pagamento delle somme relative alla CP_1 disoccupazione agricola per gli anni di cui all'oggetto 2023;
5) Disporre la condanna dell' al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, CP_1 oltre C.P.A. e rimborso forfetario come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.
L' , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne deve essere dichiarata la CP_1 contumacia.
Neppure l'intimata azienda agricola si è costituita, ma non avendo la Controparte_3 ricorrente avanzato nei suoi confronti alcuna domanda, deve essere estromessa dal giudizio.
Alla prima udienza, tenuta in data 14 ottobre u.s., il procuratore della ricorrente rinunciava alla prova orale articolata, attesa la mancata costituzione dell' . CP_1
All'udienza odierna, ritenuta superflua la prova testimoniale alla luce della produzione documentale in atti, la causa è decisa.
Il ricorso è procedibile e ammissibile.
Pur non essendovi in atti la domanda amministrativa, la sua presentazione in data 18 gennaio
2024, si evince dal provvedimento di rigetto della disoccupazione agricola relativa al 2023, datato 9 giugno 2024 e di cui la ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica in data 21 giugno
2024.
L' , con il messaggio 16/03/2018 n.1166, ha precisato che in caso di mancato CP_1 riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, l'interessato ha tempo un anno per presentare ricorso, decorrente dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato.
Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni. L'anno di decadenza può decorrere, in alternativa rispetto a quanto sopra precisato, anche:
- dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;
- dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo
(300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l' non si sia espresso con CP_2 alcun provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini.
Nel caso che ci occupa, non sussiste la prova che sia stato inoltrato il ricorso amministrativo avverso il rigetto della prestazione.
Il ricorso giudiziale è stato depositato tempestivamente, prima dello scadere del termine di un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda.
Preliminarmente occorre evidenziare che con il medesimo ricorso parte ricorrente introduce due domande: la prima riguarda il riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2023; la seconda relativa all'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi braccianti agricoli per gli anni 2018-2019- 2020-2021-2022-2023
La seconda domanda deve essere valutata per prima atteso che il riconoscimento della prestazione presuppone la sussistenza di tutti i requisiti di legge: l'iscrizione dell'assicurato negli apposti elenchi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 29.4.1940, n. 1949; l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, effettivamente prestato per il prescritto numero di giornate annue;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).
A questo proposito occorre precisare che la disamina relativa all'anno 2023 presenta aspetti peculiari rispetto agli anni 2018, 2019, 2020, 2021e 2022, registrati nell'estratto contributivo, ove, invece, non si fa riferimento all'anno 2023.
In relazione ai suddetti primi anni, dal conto previdenziale, pur non risultando accreditati contributi per lavoro agricolo, si evince che l' ha erogato prestazioni (per disoccupazione, CP_1 malattia, trattamenti speciali) che presuppongono l'iscrizione negli elenchi.
Diversa la questione in ordine al 2023 che non risulta nell'estratto contributivo e per il quale l' , nel provvedimento di respinta della disoccupazione agricola, come motivazione del CP_1 rigetto, adduce proprio la mancata iscrizione negli elenchi. L' , non costituendosi in giudizio, non ha offerto elementi di valutazione. CP_1
Deve aversi, quindi, riguardo alla produzione documentale versata in atti dalla ricorrente e valorizzare il verbale ispettivo da cui ha origine la presente controversia.
Da tale verbale risulta che, in esito all'ispezione, alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda , sono stati ritenuti genuini dai verbalizzanti. CP_3
Al punto 8.1 (pag. 17) sono indicati (tabella 6) i soggetti ai quali viene riconosciuto il rapporto di lavoro. Tra i vari nominativi si rinviene nella tabella il nominativo di , in Parte_1 favore della quale sono stati riconosciuti come effettivi gli anni di lavoro espletati dal 2018 al
2023.
I verbalizzanti danno atto che la valutazione è stata effettuata tenendo conto, oltre che delle dichiarazioni rese da ognuno, anche dei sopralluoghi effettuati sui terreni nel corso dei vari procedimenti ispettivi. “Sono stati inseriti in questo gruppo, quindi: o coloro che hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie rispetto a quanto accertato dai sottoscritti
Funzionari nel corso della presente verifica;
o coloro che sono stati trovati al lavoro almeno una volta nel corso di sopralluoghi di organi ispettivi;
o coloro che, pur non essendosi presentati a rendere dichiarazione, sono stati nominati come presenti al lavoro da più soggetti di cui ai punti precedenti”.
Al punto 8.2 i verbalizzanti precisano:
Rapporti di lavoro fittizi
In merito al personale denunciato e non compreso nella precedente tabella 6, non è stato possibile riconoscere la genuinità dei rapporti i di lavoro denunciati, che sono da considerarsi fittizi. Di seguito vengono elencati coloro che, presentatisi dinanzi ai sottoscritti funzionari a rendere dichiarazione, hanno fornito informazioni contraddittorie rispetto alle risultanze del presente accertamento in merito a: descrizione dei terreni e delle attrezzature utilizzate.
Segue l'ulteriore tabella n. 7 con l'elenco dei lavoratori destinatari di provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e relative motivazioni.
Il verbale ispettivo proviene dai funzionari che sono pervenuti alla suddetta conclusione CP_1 all'esito di una complessa attività di accertamento durata anni che ha comportato l'esame di copiosissima documentazione e l'audizione di decine di lavoratori.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del
06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass.
10427/2014).
Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della
Corte Regolatrice, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2025, n. 5144 e 17 maggio 2024, n. 13792.
Nel caso che ci occupa il giudice ritiene di poter fondare il proprio convincimento circa la reale sussistenza del suddetto rapporto di lavoro proprio dagli accertamenti compiuti dagli organi ispettivi dell' che annoverano la ricorrente tra i 45 dipendenti il cui rapporto di lavoro è CP_1 stato reputato reale e non fittizio.
Quanto ai tempi e la durata del suddetto di rapporto di lavoro dall'allegato n. 1 al verbale si evincono le giornate di lavoro per ciascun anno.
Pertanto, occorre concludere per la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'azienda agricola e la ricorrente negli anni dal 2018 al 2022, con conseguente diritto di essere CP_3 iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza con accreditamento della contribuzione e a trattenere le prestazioni previdenziali erogate.
Quanto all'anno 2023, che, come detto sopra, in risulta incluso nel conto contributivo e per il quale vi è un espresso provvedimento di rigetto, regolarmente notificato, occorre verificare, in via preliminare l'ammissibilità della richiesta di iscrizione negli elenchi agricoli attesa la rilevabilità d'ufficio della decadenza per eventuale decorso dei termini di cui all'art. 22 comma
1 del D.L. 3.2.1970, n.7, convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83.
Il suddetto art. 22 D.L. n. 7/1970, dispone: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta CP_1 giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 3. (…)”. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6,
n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ne consegue che la ricorrente aveva 30 giorni di tempo per presentare ricorso alla
Commissione, decorso il quale doveva adire l'autorità giudiziaria entro il termine di decadenza di 120 giorni, come fissato dall'art. 22 D.L. sopra indicato.
Occorre allora, determinare la decorrenza di tale termine.
Nel caso di specie si verte nell'ipotesi di mancata iscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2023 del comune di residenza.
L' compila annualmente gli elenchi con i nominativi dei lavoratori agricoli subordinati CP_1 sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati dai datori di lavoro tramite il modello
DMAG/POSAGRL.
I suddetti elenchi annuali sono pubblicati sul sito internet dell' , ai sensi dell'art. 38 d.l. CP_1
98/2011, conv. in legge 111/11, con cui si è proceduto alla completa telematizzazione del sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche. La disposizione infatti ha aggiunto al R.D. 1949/1940 l'art 12 bis (notifica mediante pubblicazione telematica) che prevede quanto segue:
1.Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, CP_1 per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di CP_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. CP_2
L'art 38 co. 7 del dl cit dispone altresì: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Nella fattispecie che ci occupa, riguardando la mancata iscrizione negli elenchi annuali, non assumono rilevanza le vicende che hanno riguardato il comma 7 dell'art. 38 che disciplina i provvedimenti di variazione e/o cancellazione intervenuti dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, in quanto il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro non origina da un disconoscimento- totale o parziale- del rapporto di lavoro ma dalla mancata originaria iscrizione negli elenchi annuali.
Il valore di notifica ad ogni effetto legale della pubblicazione degli elenchi annuali sul sito internet dell'istituto, non è mai stata revocata in dubbio né è stata lambita da sospetti di incostituzionalità, tanto che la recente sentenza n. 45 del 2021 della corte costituzione ha sottoposto a vaglio di costituzionalità il comma 7 dell'art. 38, riconoscendone peraltro l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes, ma non il comma 6 che qui trova applicazione.
Deve evidenziarsi, allora, che le norme citate, disponendo che le notifiche siano eseguite mediante la pubblicazione telematica degli elenchi, presuppongono una conoscenza legale degli elenchi stessi da parte dei lavoratori interessati, nel senso che il perfezionamento degli CP_ adempimenti relativi alla pubblicazione telematica sul sito internet dell' equivale a ogni effetto di legge alla notificazione degli elenchi, costituendo anzi l'unica modalità a tal fine prevista per legge.
Occorre, pertanto, ritenere che alla fine del periodo di pubblicazione (31 marzo-15 aprile dell'anno successivo a quello di interesse) comincia a decorrere il termine di 120 giorni per il ricorso alla commissione CISOA.
Nel caso che ci occupa gli elenchi annuali per l'anno 2023, sono stati pubblicati dal 31 marzo al 15 aprile 2024.
E allora, scaduto in data 16 aprile 2024 il termine di 30 giorni da cui computare il successivo termine di 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, il ricorso presentato in data
18 giugno 2025, deve considerarsi tardivo, con conseguente maturarsi della decadenza.
Allo stesso risultato si perviene computando il decorso del termine dal provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola datato 9 giugno 2024 e di cui la ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica in data 21 giugno 2024.
La motivazione del rigetto - “non risulta iscritto negli elenchi agricoli” – è talmente chiara che ad essa si può ricollegare l'effettiva conoscenza della mancata iscrizione.
La ricorrente adduce che l'avvenuta consapevolezza della mancata iscrizione è stata raggiunta solo allorché ha estratto, in data 29 aprile 2025, il conto contributivo dalla pagina personale sul sito . Però è la stessa ricorrente che dichiara di aver ricevuto la notifica del provvedimento CP_1 di rigetto in data 21 giugno 2024, dal quale si evince senza possibilità di equivoco la motivazione del diniego.
La decadenza (sostanziale) dall'azione giudiziaria risulta preclusiva non solo del diritto all'iscrizione (o alla reiscrizione) ma anche del diritto all'attribuzione delle prestazioni previdenziali di cui essa è costitutiva (così Cass. n. 13859/2009).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il previsto termine di
120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex l.
n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
La corte di cassazione si è occupata in varie pronunce della questione, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata CP_ all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni CP_ previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.
La decadenza produce l'estinzione del diritto che poteva essere evitata solo con l'esercizio del diritto stesso nei termini previsti da parte del suo titolare. La menzione dell'anno 2023 nel verbale ispettivo e il relativo riconoscimento della genuinità del rapporto di lavoro da parte degli ispettori, non è atto idoneo a impedirne il maturarsi.
Il ricorso va dunque parzialmente accolto.
Le spese del presente giudizio, atteso il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per la metà.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra e l'azienda agricola in relazione agli anni: 2018 Parte_1 Controparte_4 da febbraio a settembre 2019 giornate lavorative 151; 2019 da luglio a dicembre giornate lavorative 102; 2020 da giugno a dicembre giornate lavorative 151; 2021 da agosto a novembre giornate lavorative 61; 2022 giugno giornate lavorative 20; per l'effetto, condanna l' alla CP_1 reiscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli presso il Comune di residenza per i suddetti anni.
2. Rigetta nel resto.
3. Condanna l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che CP_1 liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26.000, nella somma, già ridotta di € 1.350,00, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 11.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. SERGI VINCENZO che si riporta alle richieste e conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e nei verbali di causa, da intendersi integralmente richiamate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittorie delle spese di giudizio ai sensi del D.M. vigente. Per l' nessuno è presente. CP_1 IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nel procedimento iscritto al n. 2054 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Sergi, giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_2
legale pro-tempore;
Intimato contumace NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
rimasto intimato
All'udienza dell'11 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 18,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: disoccupazione agricola – reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 la ricorrente in epigrafe, bracciante agricolo, premetteva di aver prestato attività di lavoro alle dipendenze dell'impresa agricola di
[...] negli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023; Controparte_4
e di aver presentato, in data 18 gennaio 2024, domanda di disoccupazione agricola per l'annualità 2023, respinta con provvedimento notificato il 21.06.2024; con lo stesso provvedimento l' comunicava la sussistenza di un indebito da recuperare per l'importo di CP_1
€ 13.304,03.
Estratto, in data 29 aprile 2025 l'estratto contributivo si avvedeva che risultavano cancellati gli anni lavorativi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
Apprendeva dal datore di lavoro che la ditta era stata sottoposta a controllo ispettivo definiti con verbale N. 2022010233 del 23.05.2024 a seguito del quale l' aveva disconosciuto il CP_1 rapporto di lavoro di molti dei lavoratori dipendenti, tra cui asseriva non risultare il proprio nominativo.
Affermava di non aver mai ricevuto la notifica di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate agricole.
Allegata la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta , descrivendo CP_3 le mansioni, l'attività svolta e le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, adiva il
Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza, previo deposito documentale e articolazione di prova testimoniale, per ivi sentire: 1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo negli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 precisamente, da febbraio a settembre 2019 giornate lavorative 151 gg.. , da luglio a dicembre 2019 giornate lavorative 102 gg. ; da giugno a dicembre 2020 giornate lavorative 151 gg. ; da agosto a novembre 2021 giornate lavorative 61 gg. ; 20 gg. 2022 e da agosto a dicembre 2023 giornate lavorative 102: presso l'imprenditore agricolo Sede Legale Via Controparte_3
MA IA UR (R.C.) , con mansioni di bracciante agricolo con rapporto di lavoro di tipo oneroso e a tempo determinato in agricoltura;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi braccianti agricoli ex art. 12 R.D. 1949/1940 e succ. mod. riconoscimento giornate lavorative anni 2018-2019-
2020-2021-2022-2023;
3) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, all'indennità di disoccupazione D.L. 9 ottobre
1989 n. 338 e succ. mod., relativa all'anno 2023;
4) Conseguentemente condannare l' al pagamento delle somme relative alla CP_1 disoccupazione agricola per gli anni di cui all'oggetto 2023;
5) Disporre la condanna dell' al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, CP_1 oltre C.P.A. e rimborso forfetario come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.
L' , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne deve essere dichiarata la CP_1 contumacia.
Neppure l'intimata azienda agricola si è costituita, ma non avendo la Controparte_3 ricorrente avanzato nei suoi confronti alcuna domanda, deve essere estromessa dal giudizio.
Alla prima udienza, tenuta in data 14 ottobre u.s., il procuratore della ricorrente rinunciava alla prova orale articolata, attesa la mancata costituzione dell' . CP_1
All'udienza odierna, ritenuta superflua la prova testimoniale alla luce della produzione documentale in atti, la causa è decisa.
Il ricorso è procedibile e ammissibile.
Pur non essendovi in atti la domanda amministrativa, la sua presentazione in data 18 gennaio
2024, si evince dal provvedimento di rigetto della disoccupazione agricola relativa al 2023, datato 9 giugno 2024 e di cui la ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica in data 21 giugno
2024.
L' , con il messaggio 16/03/2018 n.1166, ha precisato che in caso di mancato CP_1 riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, l'interessato ha tempo un anno per presentare ricorso, decorrente dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato.
Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni. L'anno di decadenza può decorrere, in alternativa rispetto a quanto sopra precisato, anche:
- dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;
- dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo
(300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l' non si sia espresso con CP_2 alcun provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini.
Nel caso che ci occupa, non sussiste la prova che sia stato inoltrato il ricorso amministrativo avverso il rigetto della prestazione.
Il ricorso giudiziale è stato depositato tempestivamente, prima dello scadere del termine di un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda.
Preliminarmente occorre evidenziare che con il medesimo ricorso parte ricorrente introduce due domande: la prima riguarda il riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2023; la seconda relativa all'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi braccianti agricoli per gli anni 2018-2019- 2020-2021-2022-2023
La seconda domanda deve essere valutata per prima atteso che il riconoscimento della prestazione presuppone la sussistenza di tutti i requisiti di legge: l'iscrizione dell'assicurato negli apposti elenchi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 29.4.1940, n. 1949; l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, effettivamente prestato per il prescritto numero di giornate annue;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).
A questo proposito occorre precisare che la disamina relativa all'anno 2023 presenta aspetti peculiari rispetto agli anni 2018, 2019, 2020, 2021e 2022, registrati nell'estratto contributivo, ove, invece, non si fa riferimento all'anno 2023.
In relazione ai suddetti primi anni, dal conto previdenziale, pur non risultando accreditati contributi per lavoro agricolo, si evince che l' ha erogato prestazioni (per disoccupazione, CP_1 malattia, trattamenti speciali) che presuppongono l'iscrizione negli elenchi.
Diversa la questione in ordine al 2023 che non risulta nell'estratto contributivo e per il quale l' , nel provvedimento di respinta della disoccupazione agricola, come motivazione del CP_1 rigetto, adduce proprio la mancata iscrizione negli elenchi. L' , non costituendosi in giudizio, non ha offerto elementi di valutazione. CP_1
Deve aversi, quindi, riguardo alla produzione documentale versata in atti dalla ricorrente e valorizzare il verbale ispettivo da cui ha origine la presente controversia.
Da tale verbale risulta che, in esito all'ispezione, alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda , sono stati ritenuti genuini dai verbalizzanti. CP_3
Al punto 8.1 (pag. 17) sono indicati (tabella 6) i soggetti ai quali viene riconosciuto il rapporto di lavoro. Tra i vari nominativi si rinviene nella tabella il nominativo di , in Parte_1 favore della quale sono stati riconosciuti come effettivi gli anni di lavoro espletati dal 2018 al
2023.
I verbalizzanti danno atto che la valutazione è stata effettuata tenendo conto, oltre che delle dichiarazioni rese da ognuno, anche dei sopralluoghi effettuati sui terreni nel corso dei vari procedimenti ispettivi. “Sono stati inseriti in questo gruppo, quindi: o coloro che hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie rispetto a quanto accertato dai sottoscritti
Funzionari nel corso della presente verifica;
o coloro che sono stati trovati al lavoro almeno una volta nel corso di sopralluoghi di organi ispettivi;
o coloro che, pur non essendosi presentati a rendere dichiarazione, sono stati nominati come presenti al lavoro da più soggetti di cui ai punti precedenti”.
Al punto 8.2 i verbalizzanti precisano:
Rapporti di lavoro fittizi
In merito al personale denunciato e non compreso nella precedente tabella 6, non è stato possibile riconoscere la genuinità dei rapporti i di lavoro denunciati, che sono da considerarsi fittizi. Di seguito vengono elencati coloro che, presentatisi dinanzi ai sottoscritti funzionari a rendere dichiarazione, hanno fornito informazioni contraddittorie rispetto alle risultanze del presente accertamento in merito a: descrizione dei terreni e delle attrezzature utilizzate.
Segue l'ulteriore tabella n. 7 con l'elenco dei lavoratori destinatari di provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e relative motivazioni.
Il verbale ispettivo proviene dai funzionari che sono pervenuti alla suddetta conclusione CP_1 all'esito di una complessa attività di accertamento durata anni che ha comportato l'esame di copiosissima documentazione e l'audizione di decine di lavoratori.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del
06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass.
10427/2014).
Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della
Corte Regolatrice, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2025, n. 5144 e 17 maggio 2024, n. 13792.
Nel caso che ci occupa il giudice ritiene di poter fondare il proprio convincimento circa la reale sussistenza del suddetto rapporto di lavoro proprio dagli accertamenti compiuti dagli organi ispettivi dell' che annoverano la ricorrente tra i 45 dipendenti il cui rapporto di lavoro è CP_1 stato reputato reale e non fittizio.
Quanto ai tempi e la durata del suddetto di rapporto di lavoro dall'allegato n. 1 al verbale si evincono le giornate di lavoro per ciascun anno.
Pertanto, occorre concludere per la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'azienda agricola e la ricorrente negli anni dal 2018 al 2022, con conseguente diritto di essere CP_3 iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza con accreditamento della contribuzione e a trattenere le prestazioni previdenziali erogate.
Quanto all'anno 2023, che, come detto sopra, in risulta incluso nel conto contributivo e per il quale vi è un espresso provvedimento di rigetto, regolarmente notificato, occorre verificare, in via preliminare l'ammissibilità della richiesta di iscrizione negli elenchi agricoli attesa la rilevabilità d'ufficio della decadenza per eventuale decorso dei termini di cui all'art. 22 comma
1 del D.L. 3.2.1970, n.7, convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83.
Il suddetto art. 22 D.L. n. 7/1970, dispone: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta CP_1 giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 3. (…)”. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6,
n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ne consegue che la ricorrente aveva 30 giorni di tempo per presentare ricorso alla
Commissione, decorso il quale doveva adire l'autorità giudiziaria entro il termine di decadenza di 120 giorni, come fissato dall'art. 22 D.L. sopra indicato.
Occorre allora, determinare la decorrenza di tale termine.
Nel caso di specie si verte nell'ipotesi di mancata iscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2023 del comune di residenza.
L' compila annualmente gli elenchi con i nominativi dei lavoratori agricoli subordinati CP_1 sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati dai datori di lavoro tramite il modello
DMAG/POSAGRL.
I suddetti elenchi annuali sono pubblicati sul sito internet dell' , ai sensi dell'art. 38 d.l. CP_1
98/2011, conv. in legge 111/11, con cui si è proceduto alla completa telematizzazione del sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche. La disposizione infatti ha aggiunto al R.D. 1949/1940 l'art 12 bis (notifica mediante pubblicazione telematica) che prevede quanto segue:
1.Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, CP_1 per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di CP_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. CP_2
L'art 38 co. 7 del dl cit dispone altresì: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Nella fattispecie che ci occupa, riguardando la mancata iscrizione negli elenchi annuali, non assumono rilevanza le vicende che hanno riguardato il comma 7 dell'art. 38 che disciplina i provvedimenti di variazione e/o cancellazione intervenuti dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, in quanto il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro non origina da un disconoscimento- totale o parziale- del rapporto di lavoro ma dalla mancata originaria iscrizione negli elenchi annuali.
Il valore di notifica ad ogni effetto legale della pubblicazione degli elenchi annuali sul sito internet dell'istituto, non è mai stata revocata in dubbio né è stata lambita da sospetti di incostituzionalità, tanto che la recente sentenza n. 45 del 2021 della corte costituzione ha sottoposto a vaglio di costituzionalità il comma 7 dell'art. 38, riconoscendone peraltro l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes, ma non il comma 6 che qui trova applicazione.
Deve evidenziarsi, allora, che le norme citate, disponendo che le notifiche siano eseguite mediante la pubblicazione telematica degli elenchi, presuppongono una conoscenza legale degli elenchi stessi da parte dei lavoratori interessati, nel senso che il perfezionamento degli CP_ adempimenti relativi alla pubblicazione telematica sul sito internet dell' equivale a ogni effetto di legge alla notificazione degli elenchi, costituendo anzi l'unica modalità a tal fine prevista per legge.
Occorre, pertanto, ritenere che alla fine del periodo di pubblicazione (31 marzo-15 aprile dell'anno successivo a quello di interesse) comincia a decorrere il termine di 120 giorni per il ricorso alla commissione CISOA.
Nel caso che ci occupa gli elenchi annuali per l'anno 2023, sono stati pubblicati dal 31 marzo al 15 aprile 2024.
E allora, scaduto in data 16 aprile 2024 il termine di 30 giorni da cui computare il successivo termine di 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, il ricorso presentato in data
18 giugno 2025, deve considerarsi tardivo, con conseguente maturarsi della decadenza.
Allo stesso risultato si perviene computando il decorso del termine dal provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola datato 9 giugno 2024 e di cui la ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica in data 21 giugno 2024.
La motivazione del rigetto - “non risulta iscritto negli elenchi agricoli” – è talmente chiara che ad essa si può ricollegare l'effettiva conoscenza della mancata iscrizione.
La ricorrente adduce che l'avvenuta consapevolezza della mancata iscrizione è stata raggiunta solo allorché ha estratto, in data 29 aprile 2025, il conto contributivo dalla pagina personale sul sito . Però è la stessa ricorrente che dichiara di aver ricevuto la notifica del provvedimento CP_1 di rigetto in data 21 giugno 2024, dal quale si evince senza possibilità di equivoco la motivazione del diniego.
La decadenza (sostanziale) dall'azione giudiziaria risulta preclusiva non solo del diritto all'iscrizione (o alla reiscrizione) ma anche del diritto all'attribuzione delle prestazioni previdenziali di cui essa è costitutiva (così Cass. n. 13859/2009).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il previsto termine di
120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex l.
n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
La corte di cassazione si è occupata in varie pronunce della questione, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata CP_ all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni CP_ previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.
La decadenza produce l'estinzione del diritto che poteva essere evitata solo con l'esercizio del diritto stesso nei termini previsti da parte del suo titolare. La menzione dell'anno 2023 nel verbale ispettivo e il relativo riconoscimento della genuinità del rapporto di lavoro da parte degli ispettori, non è atto idoneo a impedirne il maturarsi.
Il ricorso va dunque parzialmente accolto.
Le spese del presente giudizio, atteso il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per la metà.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra e l'azienda agricola in relazione agli anni: 2018 Parte_1 Controparte_4 da febbraio a settembre 2019 giornate lavorative 151; 2019 da luglio a dicembre giornate lavorative 102; 2020 da giugno a dicembre giornate lavorative 151; 2021 da agosto a novembre giornate lavorative 61; 2022 giugno giornate lavorative 20; per l'effetto, condanna l' alla CP_1 reiscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli presso il Comune di residenza per i suddetti anni.
2. Rigetta nel resto.
3. Condanna l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che CP_1 liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26.000, nella somma, già ridotta di € 1.350,00, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 11.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci