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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/09/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2764/2022 promosso da
C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Corleone, Via F. Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'Avv.
Pierfranco Puccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 O G G E T T O: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 30.09.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' aveva richiesto la ripetizione della somma di € 4.690,47 CP_1
asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla prestazione Integrazione Assegno Temporaneo RDC n. 2898595 per il periodo dall'01.07.2021 al 28.02.2022, erogata in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 D.L.
13.03.1988 n. 69.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 04.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione pag. 2 Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
pag. 3 n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 23.06.2022 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il
periodo dal 01/0772021 al 28.02.2022, un pagamento non dovuto sulla prestazione
INTEGRAZIONE ASSEGNO TEMPORANEO RDC n. 2898595 per un importo
complessivo di euro 4.690,47 per la seguente motivazione: L'integrazione RDC (AT) è
stata erogata in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno per il
nucleo familiare previsto dall'art. 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69….” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura pag. 4 (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Il ricorrente, come esposto in ricorso, versando in modeste condizioni economiche ha goduto dell'assegno per il nucleo familiare che viene erogato dall' e tale circostanza non risulta in alcun modo smentita dall' CP_1 CP_1
rimasto contumace.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo per cui al ricorrente sono state corrisposte somme per prestazione di integrazione assegno temporaneo RDC n. 2895595 non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 1.000,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
dal COA di Termini Imerese.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
pag. 5
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 4.690,47 indicata come indebitamente erogata sulla prestazione Integrazione Assegno Temporaneo RDC n. 2898595 per il periodo dall'01.07.2021 al 28.02.2022;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 2 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto pag. 6 legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2764/2022 promosso da
C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Corleone, Via F. Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'Avv.
Pierfranco Puccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 O G G E T T O: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 30.09.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' aveva richiesto la ripetizione della somma di € 4.690,47 CP_1
asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla prestazione Integrazione Assegno Temporaneo RDC n. 2898595 per il periodo dall'01.07.2021 al 28.02.2022, erogata in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 D.L.
13.03.1988 n. 69.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 04.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione pag. 2 Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
pag. 3 n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 23.06.2022 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il
periodo dal 01/0772021 al 28.02.2022, un pagamento non dovuto sulla prestazione
INTEGRAZIONE ASSEGNO TEMPORANEO RDC n. 2898595 per un importo
complessivo di euro 4.690,47 per la seguente motivazione: L'integrazione RDC (AT) è
stata erogata in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno per il
nucleo familiare previsto dall'art. 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69….” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura pag. 4 (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Il ricorrente, come esposto in ricorso, versando in modeste condizioni economiche ha goduto dell'assegno per il nucleo familiare che viene erogato dall' e tale circostanza non risulta in alcun modo smentita dall' CP_1 CP_1
rimasto contumace.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo per cui al ricorrente sono state corrisposte somme per prestazione di integrazione assegno temporaneo RDC n. 2895595 non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 1.000,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
dal COA di Termini Imerese.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
pag. 5
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 4.690,47 indicata come indebitamente erogata sulla prestazione Integrazione Assegno Temporaneo RDC n. 2898595 per il periodo dall'01.07.2021 al 28.02.2022;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 2 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto pag. 6 legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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