Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4469 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Mariscotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4469/2021 pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
CARLO ROCCO e dall'avv.ANTONELLA RAGONESE
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SPADA VITTORIO
Resistente
(c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. SPADA Controparte_3
VITTORIO
Resistente
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA RUPERTO CP_4
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo quanto segue: che dal 1.1.2007 al 30.6.2011 ha lavorato solo formalmente alle
31.5.2009) e poi con contratto di lavoro subordinato (1.6.2009 - 30.6.2011), con mansioni di impiegata e con inquadramento al IV livello del CCNL Cooperative sociali ma di fatto ha svolto attività lavorativa subordinata per la Pragma consortile a r.l., per la DO scarl e per le altre società del presso la sede di Castel Madama CP_6
Strada di Colle Rosa n. 2; che dal 1.7.2011 al 31.12.2011 ha continuato a svolgere attività lavorativa subordinata “in nero” con le stesse mansioni sempre per la
[...]
DO scarl e le altre società del presso la sede di Controparte_1 CP_7
Castel Madama Strada di Colle Rosa n. 2; che dal 3.2.2014 (formalmente dal
22.2.2014) al 30.11.2014 ha lavorato alle dipendenze della DO s.c.a.r.l. presso la sede di Castel Madama Strada di Colle Rosa n. 2 prestando attività di lavoro subordinato con la mansione di impiegata con contratto di lavoro che prevedeva l'inquadramento al livello B1 del CCNL Cooperative Sociali;
che con lettera datata
28.11.2014 la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni (forzate) alla DO
s.c.a.r.l.; che dal 29.11.2014 è stata assunta dalla senza prima Controparte_8
procedere alla convalida delle forzate dimissioni presso la competente DTL;
che dal
29.11.2014 al 02.05.2016 ha prestato attività di lavoro subordinato formalmente alle dipendenze della per mere necessità amministrative, fiscali Controparte_9
e previdenziali (ma di fatto svolgendo attività lavorativa presso gli uffici della DO siti in Castel Madama Strada di Colle Rosa n. 2) con contratto a tempo indeterminato part-time inquadrata come operaio di livello VI con applicazione del CCNL
Commercio Cooperative;
che dunque per l'intero periodo lavorativo dal 1.1.2007 al
31.12.2011 e dal 3.02.2014 al 02.05.2016 l'attività lavorativa sopradescritta è stata sempre prestata dalla ricorrente ininterrottamente presso la sede amministrativa e operativa delle società riconducibili al sita in Castel Madama Strada CP_7
di Colle Rosa n. 2; che in data 31.3.2016 è stata invitata presso gli uffici di Roma (cap
00133) in via Giarre n. 74 (sul citofono era indicato TecnoServizi) a sottoscrivere verbale di conciliazione per differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, TFR etc;
che il rapporto lavorativo con la è proseguito fino al 02.05.2016; che il Controparte_8 predetto verbale di conciliazione è stato sottoscritto dalla ricorrente alla sola presenza di tale e che non erano infatti presenti né un rappresentante del datore Persona_1
di lavoro (indicato nel verbale nella CMC srl e né un Controparte_1
rappresentante sindacale, e che dunque non hanno sottoscritto il verbale alla presenza della lavoratrice;
che richiedendo copia del verbale di conciliazione depositato presso la competente DTL di Roma si rendeva conto che la firma apposta sulla prima pagina del verbale era apocrifa;
che per le ragioni esposte il verbale di conciliazione predetto deve ritenersi nullo;
che con lettera del 02.05.2016, la le Controparte_9
comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal ricevimento della stessa lettera;
che avverso la predetta lettera di licenziamento presentava apposita impugnativa indirizzata a tutte le società del gruppo.
In considerazione di tutto quanto sopra, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:“nel merito, già accertata, dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 31/2020 pubblicata il 14/01/2020 all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 4833/2016, passata in giudicato, la sussistenza di un centro unico di imputazione e interessi costituito dalla la , la e la Controparte_10 Controparte_11 CP_5 [...]
previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o simulazione e/o CP_12
inefficacia del contratto di apprendistato sottoscritto fittiziamente tra la lavoratrice e la
1.1.2007 al 30.5.2009, e previo accertamento e dichiarazione della CP_13
nullità del verbale di conciliazione del 31.03.2016 in quanto non sottoscritto in presenza di un rappresentante sindacale, accertare e dichiarare che tra la sig.ra Pt_1
e le società del è intercorso un rapporto di lavoro subordinato
[...] CP_7
dal 1.1.2007 al31.12.2011 e dal 3.2.2014 al 2.5.2016 con lo svolgimento delle mansioni descritte e con conseguente inquadramento e retribuzione nel III livello del
CCNL Trasporti Merci;
2) sempre nel merito, per l'effetto, condannare la
[...]
e/o le altre società del Pragma, a pagare alla ricorrente la Controparte_1 CP_7
complessiva somma dieuro 43.730,83 per i titoli sopraindicati e come da conteggi acclusi, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3) sempre nel merito, condannare la e/o le altre società del Controparte_1
Gruppo Pragma a versare all' i contributi previdenziali dovuti e/o la riserva CP_4
matematica per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 in favore del lavoratore, e/o condannarle genericamente al risarcimento dei danni ex art. 2116
c.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA.”.
Si sono costituite in giudizio le resistenti società e DO deducendo, in via CP_1
preliminare, quanto segue: inapplicabilità alla odierna controversia della sentenza num.
31\2020 emessa dal Tribunale Civile di Tivoli, che ha individuato ed accertato l'esistenza di unico centro di imputazione e di “codatorialità” tra le società
[...]
, e la in un CP_14 Controparte_11 CP_5 Controparte_12
periodo lavorativo e storico successivo a quello oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio;
prescrizione del credito fatto valere: differenze retributive e TFR per
€ 30.510,40 nel periodo “1.1.2007- 31.12.2011; € 13.220,43 (minimo contrattuale, indennità di contingenza, mensilità aggiuntive 13^ e 14^, festività, ferie e permessi non goduti, maternità, straordinario, TFR per il periodo 3.2.2014-2.5.2016 in quanto la lettera datata 20/09/2016 inviata alla alla e al CP_5 Controparte_14
. (gruppo quest'ultimo giuridicamente inesistente e di cui non vi è Controparte_15
traccia nel Registro delle Imprese) non avrebbe alcuna efficacia interruttiva della prescrizione;
ed infatti a detta delle resistenti al 20/09/2016 la era CP_5
stata cancellata dal registro delle imprese e la DO Consortile Srl per il periodo richiesto “1.1.2007 - 31.1.2011” non poteva essere individuata come facente parte di un centro unico di imputazione;
aggiungono le resistenti che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato solo in data 20 dicembre 2021, ben oltre il termine quinquennale entro il quale detti diritti dovevano necessariamente essere fatti valere, alcuni dei quali risultano soggetti anche al termine breve triennale di prescrizione, così come precisato nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione num. 4689\2019( tredicesima e mensilità aggiuntive); la ricorrente avrebbe in ogni caso con la busta paga di giugno 2011, ricevuto da parte della l'integrale pagamento del TFR Controparte_16
maturato e dovuto per il periodo (2007\2011) per un importo complessivo di € 3.301,76 mediante due bonifici effettuati con Banca CO in data 20 luglio 2011 ( per €
1.801,76) ed in data 18 agosto 2011( per € 1.500,00); errore nell'individuazione del
CCNL da applicare.
L' si è costituito come da memoria in atti. CP_4
Nel corso del procedimento sono state assunte prove testimoniali ed esperita consulenza grafologica.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene così decisa sulla base delle seguenti motivazioni.
La ricorrente richiede che vengano effettuati i seguenti accertamenti in fatto ed in diritto:
a) natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le società resistenti stante la sussistenza di un centro unico di imputazione e interessi tra le medesime;
b) nullità del contratto di apprendistato per il periodo 1.1.2007 – 31.5.2009 solo formalmente sottoscritto con la del rapporto di Controparte_17
apprendistato in rapporto di lavoro subordinato c) svolgimento delle mansioni superiori.
d) ricostruzione della posizione contributiva previdenziale
Con la domanda principale invoca, quindi, la sussistenza di un unico centro di imputazione e interessi tra le resistenti.
A tal proposito, occorre premettere, da un punto di vista generale, che il centro unico di imputazione del rapporto di lavoro è una fattispecie di matrice giurisprudenziale che si configura allorquando più imprese, formalmente distinte, esercitano di fatto l'attività con una compenetrazione ed una promiscuità tali da far ravvisare sostanzialmente una sola impresa.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per più datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della S.C. di Cassazione “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.” (così da ultimo Ordinanza n. del 12/02/2013;
Cass. n. 19023/17; Cass. n. 26346/16). Si è aggiunto ancora che “è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro” (cfr. anche Cass.
n. 4274 del 2003).
I tre indici individuati quali sintomatici di una frode alla legge, sono divenuti tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, con la conseguenza che, in presenza di un quarto requisito, vale a dire della utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema della obbligazione soggettivamente complessa (cfr. ancora Cass. 17775 del 2016;Cass. n.
8809 del 2009).
Come specificato dalla Suprema Corte (Cass.267/2019) , quindi, “La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione”.
Al fine di valutare la sussistenza dei su indicati indici sintomatici possono senz'altro rendersi utile le dichiarazioni testimoniali rilasciate nel corso del procedimento.
Il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato per DO da novembre 2011 fino Tes_1
a dicembre 2021 e ora per DO da gennaio 2022. Io mi occupo di gare e contratti, personale, cedolini, assicurazioni e sinistri. Orario 9 15 mentre alla DO ero full time dalle 9 alle 17 o 19 con pausa pranzo. Con DO non mi occupavo del personale ma le mansioni più o meno erano le stesse tra le due società. Quando ero in DO mi relazionavo con la NEIDOS c'erano dei contratti che la DO faceva per la NEIDOS.
Io mi occupavo dei contratti di servizi per i comuni e la DO svolgeva servizi per la
NEIDOS. Per la mi dava direttiva mentre in Parte_2 [...]
. Io sono entrata in DO quando la è andata via lo so perché lei CP_18 Pt_1
è una mia conoscente. Quando io sono arrivata lei non c'era so che lavorava per una azienda di castel madama. L'ho vista venire che parlava con . Io Controparte_3
non mi occupavo di fatturazione. Gli uffici attualmente c'è solo la NEIDOS. Io senza soluzione di continuità sono passata da una all'altra. Gli uffici sono negli stessi locali
e io passando da una all'altra ho mantenuto lo stesso ufficio. Alla DO non avevo rapporti con All'inizio 12 anni fa non ricordo se la ricorrente mi ha dato CP_18
indicazioni o formazione. ADR io ho iniziato a novembre 2011. Poi lei ha ricominciato
a lavorare per loro in un periodo successivo 2013 e 2014. È tornata come dipendente
DO forse ed io ero ancora DO. Si quindi abbiamo lavorato insieme. Abbiamo lavorato insieme quando lei è tornata. Io ci ho lavorato insieme dal 2014 fino al 2018 circa (forse). Io ho iniziato a novembre 2011 e lei era andata via poi la ricorrente è tornata. Si occupava di fatturazione ma non guardando le fatture e non so se lo facesse le fatture per entrambe le società. Le direttive gliele dava . Io sono CP_3
passata a DO nel gennaio 2022. Quando ero in DO penso che se ne occupava la ricorrente di fatturazione della NEIDOS, (per la NEIDOS) si Parte_3
occupava di amministrazione e di DO se ne occupava una certa Roberta. Adesso
c'è una signora di nome che si occupa di fatturazione che prima non c'era. Pt_4 Pt_4
è subentrata quando io ero nella prima maternità (2015 – 2016). Io avevo una stanza
a parte rispetto agli altri non ricordo se eravamo tutti insieme. Non so dire come eravamo posizionati tutti. La era in un'altra stanza. All'interno della fattura c'è Pt_1
un campo dove viene inserito il nome di chi l'ha predisposta: sul punto non so dire se
è così. Se mi trovo a guardarla è perché vedo il corpo. Io mi occupo di altro e pertanto non so delle fatture.Nel 2011 non l'ho vista lavorare.ADR gestione rapporti clientela dal 2011: i clienti pubblici me ne occupavo io o il titolare. Quando io ero alla NEIDOS per la NEIDOS a fare la stessa cosa che facevo io c'era che si Controparte_19 occupava della logistica e gestione clienti (anche attualmente) – già CP_19
c'era.Non so chi si occupava di fatturazione nella NEIDOS.Dell'elaborazione dei dati
MOOD me ne occupavo anche io e nella NEIDOS anche .Registrazione CP_19
formulari entrata uscita dei rifiuti: dal 2011 si sono susseguite un po' di persone;
in
DO e sempre persone diverse tra le due società. Poi c'era Controparte_19
si pure lui prima con NEIDOS e poi con DO.Contatti consorzi Controparte_20
di filiera: io per la NEIDOS e poi per la DO.Recupero crediti: Testimone_2
non so se ne occupava e direttamente per la NEIDOS, Parte_3 CP_3
per la DO direttamente ADR la Sig.ra mi ricordo che faceva le CP_18 Per_2
fatture non so se registrazione formulari. Lei registrava le fatture per la DO.ADR sul cap. 5: io ho finito di lavorare con l'altra società in estate e io avevo saputo che lei era andata via ed era andata la. In quel periodo dal 2011 ero con la NEIDOS. Io era estate ed ero in un'altra azienda. Avevo perso il lavoro e lei mi aveva detto di non lavorarci più e a novembre quando sono arrivata lei non c'era.Il mio indirizzo email.
Attualmente è . Ho sempre utilizzato quello della DO.Le utenze telefoniche erano due c'è lo 0774448652 e 0774448452. La prima è di DO e l'altra DO”.
La teste comune ha dichiarato: “Io ho lavorato per le resistenti e con Testimone_3
entrambe. Io dal 2000 fino al 2016. Io avevo un rapporto continuativo con tutte le società del gruppo. E lavoravamo per tutte nell'unica sede presente. Io mi occupavo della logistica però dovevamo saper fare tutto per tutte le società. Avevamo un programma dal quale potevamo accedere e a seconda del servizio potevamo scegliere la società e ciò che fare. Per la logistica i formulari giornalieri, il formulario, fatturazione. Contatti con clienti, prenotazione di impianti, anche la fatturazione. Non era un lavoro specifico. Dovevamo saper far tutto e portare a termine il sevizio. Io ho lavorato con la dal 2007 perché lei era in sostituzione di una mia cara amica. Dal Pt_1
2007 c'è stato in modo continuato anche perché la sua scrivania era affianco alla mia
e questo fino al 2011 perché in sostituzione arrivò la Sig.ra che ha preso il Tes_1
posto della ricorrente. Non c'era un personale destinato all'una o all'altra. I capi erano sia e indistintamente. Con la teste che è uscita ero CP_18 CP_3 affianco a me con la scrivania e anche lei indistintamente riceveva direttive da
e pierluigi. Nessuna di noi aveva un ruolo specifico e noi parlavamo. La CP_3
Tes_ teste non erano diverse da noi lei si occupava principalmente di fatturazione. La faceva la fatturazione sia di DO che di DO e andava a sostituire Tes_1 Pt_1
anche se come me faceva un po' tutto. Il ruolo di ciascuno non era definito: o meglio il ruolo c'era ma bisognava saper fare tutto il resto.Io ho una causa che è terminata passata in giudicato.Le utenze telefoniche erano le stesse per le due società. Il numero
0774448652 era unico. 0774448452 anche questo è un'altra linea anc'essa indistinta.
Info DO consortile era l'unica email.La ha fatto affiancamento alla teste e io Pt_1
l'ho viste perché erano affianco a me con la scrivania. La ricorrente ha trasportato tutte le stesse conoscenze che aveva alla . Spiegare il tutto non era semplice Tes_1
ed immediato e c'è stato un periodo lungo di passaggio. Il periodo di affiancamento Tes_ era nel 2011 e lo ricordo perché io avevo avuto dei problemi miei personali. La
c'era già nell'estate del 2011. Capire come andavano gestiti i servizi non è una cosa
Tes_ immediata bisogna capire come funziona. La non so se d'estate era assunta o faceva formazione ma comunque c'era. Non è mai stata in un'altra stanza sola. Solo
aveva una stanza isolata ma tutto nello stesso ambiente. l'avevo CP_20 Tes_1
proprio di fianco.ADR La Sisti elaborazione mood sia per comuni che per privati;
Co impianto PROGRAMMA DO e del registro di carico e scarico;
stampa formulari sia quelli giornalieri che non programmati;
intermediazione tra DO e gestione ambientale;
tutto percorso che confluiva nella fatturazione;
stampa formulari;
elaborazione mood sia per privati che comuni, formulazione offerte economiche;
sia per i rapporti pubblici e privati non c'era distinzione perché con il programma si passava da una società all'altra e aiutare il cliente al telefono (sia privato che comuni); su ogni elaborato ognuno entrava con delle credenziali e al momento della fattura veniva fuori una sigla che individuava chi l'aveva emessa e per tutte le società.Sulle fatture era indicato il codice di chi lo emetteva e qualora ci fosse un problema si risaliva alla persona che l'aveva stampata.ADR gli uffici erano a colle rosa ma per un brevissimo periodo io sono stata in una sede non legale ma solo dopo negli ultimi tre mesi prima di terminare i rapporti con la società DO. Via dei
Camilli è la sede legale della DO.Un centralino ufficiale non c'è ma ognuno di noi ha un telefono e se è occupato suona l'altro. Forse adesso c'è un centralino ma prima non era così. Fino al 2016 non c'era un ruolo di centralino e ognuno alzava la cornetta
e rispondeva. La maggior parte si rispondeva sempre DO buongiorno.Fino al 2016 io non ho mai utilizzato un indirizzo DO e molto più consueto usare DO. Nella sede di via De MI sono stata un mese scarso mi è tornato in mente non tre mesi
e non avevo il programma che utilizzavamo ma solo dei fogli. Non c'era altro personale DO era la sede legale. C'era solo consulente del lavoro e i Per_3
suoi collaboratori”.
La teste ha dichiarato: “Non ho mai lavorato per le Testimone_4
resistenti. Conosco solo di nome la DO. Non sono mai entrata nella sede di queste società. La ricorrente ha lavorato con me all'azienda agricola Col Fiorito a Castel
Madama circa nel 2011 ma non so dire per quanto tempo. Io ancora ci lavoro. Non mi ricordo bene quando è andata via la ricorrente. So che la ricorrente che faceva dei turni presso la DO quando ha lavorato con me ma non so dire su turni, frequenza.
Anzi non ricordo bene di preciso forse ci aveva lavorato e non ci lavorava nel 2011 non so dire. Me lo aveva detto al ricorrente che ci lavorava ma non ricordo se mi aveva detto che ci aveva lavorato o che ci lavorava mentre lavorava con me. Quando lavorava con me se non ricordo male lavorava part time ma non sono certa se facevamo solo la mattina. Lei faceva commerciale da noi”.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti nonché in considerazione di quanto già accertato con sentenza passata in giudicato e che – seppur riferita ad un periodo diverso – può essere utilizzata quale elemento di prova per confermare le medesime statuizioni, può ritenersi accertato che la ricorrente avesse lavorato in modo del tutto indistinto per le esigenze delle società del gruppo CP_1
essendo sottoposta ai poteri di eterodirezione dei membri della famiglia , a loro CP_3
volta aventi cariche all'interno della DO e delle società del “gruppo”, che vi fosse una penetrante integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e che sussistesse un sostanziale coordinamento da parte della Pragma volto a far confluire le attività delle singole imprese verso un interesse comune, anche attraverso l'utilizzo promiscuo dei dipendenti delle società cooperative via via succedutesi.
L'accertamento sulla sussistenza di un unico centro di imputazione può ritenersi, pertanto, assodato.
La ricorrente chiede poi la nullità del contratto di apprendistato siglato con una delle società del gruppo avendo lavorato per tutte le società tra cui le resistenti in questo giudizio.
Orbene, è opportuno evidenziare che il contratto di apprendistato è un contratto avente causa mista, nel quale coesistono finalità lavorative ad altre tipicamente di formazione.
Il rapporto di apprendistato è, infatti, un rapporto di lavoro speciale, dotato di una causa mista costituita dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale, il quale non si distingue dal rapporto ordinario con il lavoratore qualificato per una diversità sostanziale di mansioni, ma piuttosto per il modo in cui esse sono svolte e cioè sotto la sorveglianza e con l'assistenza del datore di lavoro o di persone all'uopo incaricate, così da consentire l'acquisizione delle cognizioni professionali necessarie per acquisire la qualifica prevista nel contratto.
Come è noto, il d.lgs. 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato). è stata abrogata dall'articolo 55, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e la disciplina dell'apprendistato è contenuta negli artt. 41 D. Lgs. 81 cit. e ss.
In particolare, l'art. 41 cit. prevede che “1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.”
L'art. 42 cit. prevede poi che “1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. (…)”.
Va altresì osservato che la giurisprudenza ha qualificato il contratto di apprendistato come un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale (ex multis Cass. n. 14754/14; Cass. n. 10075/2013).
Nell'ipotesi in cui, pertanto, manchi la formazione (e, in giudizio, la prova della stessa) il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex 1418 comma
2 c.c. Conseguentemente, l'omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato ab origine.
Come sopra evidenziato, quindi, elemento essenziale, e indefettibile, del contratto di apprendistato è la sussistenza di un addestramento effettivo del lavoratore, finalizzato all'inserimento definitivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità qualificata.
La effettività del momento formativo, che è richiesta sin dall'originaria previsione legislativa e dalle norme qui applicabili ratione temporis (ed è comunque ribadita nella più recente definizione normativa del rapporto di apprendistato), comporta una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, essendo l'attività formativa, che
è compresa nella causa negoziale, modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa.
Anche la Suprema Corte sul punto ha sottolineato l'importanza dell'attività formativa che deve essere contestualizzata in relazione alle modalità concrete di espletamento dell'attività lavorativa e che appare modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa, sempre che lo svolgimento della suddetta attività di formazione sia idoneo a raggiungere lo scopo del contratto - ossia l'inserimento effettivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità adeguata - secondo una valutazione che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata. “(Cass.13 febbraio 2012,
n.2015).
Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa.
Ebbene, nel caso che qui ci occupa non può ritenersi raggiunta la prova, il cui onere incombeva sulla parte datoriale, circa la sussistenza del momento formativo richiesto dalla tipologia contrattuale applicata.
Ed infatti, le resistenti – disconoscendo il rapporto ab origine – nulla hanno contestato in riferimento al concreto espletamento dell'elemento formativo che dunque allo stato non si ritiene sussistente.
Le prove testimoniali sopra riportate hanno permesso altresì di evidenziare la tipologia di mansioni espletate dalla ricorrente che devono essere ricondotte al corretto livello contrattuale tenendo conto del contratto collettivo applicabile alla fattispecie. Ebbene, in virtù del primo comma dell' art. 2070 cod. civ. , ai fini dell'applicazione del contratto collettivo l'appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Tale disposizione non opera nell'ambito della contrattazione collettiva di diritto comune. Pertanto se il contratto di lavoro è regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato
(Cassazione civile, sez. un., 26/03/1997, n. 2665).
Nel caso concreto, i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 36 Cost., del diverso (e più vantaggioso) CCNL invocato dalla parte ricorrente, cioè l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla parte convenuta ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, non sono stati provati.
Certamente, però, le mansioni della ricorrente sono riconducibili al livello D-D2 del
C.C.N.L. per le cooperative sociali applicato dalla Pragma che prevede “Appartengono
a questo livello le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi certificati o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro che trova riscontro in un processo formativo certificato. n. 3 posizioni economiche, con i seguenti profili: (…)D.
2. Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa”. A titolo esemplificativo è emerso come la ricorrente abbia espletato attività di: risposta al centralino per tutte le società escluse F.lli Sciò e fatturazione, recupero crediti CP_5
per la stampa dei formulari dei servizi (stampa FIR), sia Controparte_14
programmati che giornalieri, richiesti dai clienti di tutte le società del Gruppo, elaborazione dati MUD per i clienti pubblici e relativa fatturazione, registrazione formulari di entrata e di uscita dei rifiuti, predisposizione documentazione occorrente, ecc (cfr. dichiarazioni dei testimoni in atti).
Sulla base di tale livello andranno quindi calcolate le differenze retributive maturate dalla ricorrente sulla base delle considerazioni che seguono.
Per quanto attiene alle somme richieste per il periodo che va dal 2007 al 30.06.2011 va chiarito quanto segue.
La lettera di interruzione della prescrizione spedita in data 23.12.2016 deve ritenersi pienamente valida ed efficace (la stessa risulta indirizzata alla nonché alle CP_5
e con l'indicazione delle pretese Controparte_1 Controparte_22
poi meglio specificate anche nella memoria integrativa depositata nel ricorso introduttivo del giudizio n. rg 4833/2016) con la conseguenza che relativamente alle differenze retributive ordinarie ed il TFR la stessa non può dirsi maturata stante la cessazione del rapporto il 31.12.2011.
Devono, invece, ritenersi prescritte in quanto soggette ad un termine di prescrizione più breve tutte le ulteriori somme indicate nei relativi conteggi.
Peraltro, non vi è prova della debenza delle somme per ferie non godute, permessi straordinari e festività.
Spetta, quindi, la somma di € 20806,00 oltre accessori.
Non può non porsi attenzione, poi, alla conciliazione sottoscritta in data 31 marzo 2016, relativa al periodo dal 1.12.2014 al 31.03.2016, e la cui copia sarebbe stata rilasciata alla ricorrente in data 10.05.2016.
Ebbene, la ricorrente ha disconosciuto la firma apposta sulla conciliazione. Il consulente di ufficio ha accertato l'apocrifia della sottoscrizione con conseguente inopponibilità alla ricorrente della conciliazione stessa (cfr. relazione peritale in atti).
Il verbale di conciliazione, con cui le resistenti affermano di aver definito in via amichevole la controversia insorta in merito alla differenze retributive, straordinari, Contro ferie, 13^ e 14^ mensilità, permessi, festività. e TFR, seppur sottoscritto dal datore di lavoro, non può ritenersi recare la firma della ricorrente e conseguentemente la transazione effettuata con lo stesso non può ritenersi valida ed efficace.
Ferma restando l'assenza di prova in ordine alle spettanze non ordinarie quale straordinario, ferie non godute, permessi e festività spetta alla ricorrente per tale periodo la somma di € 16.699,73 oltre accessori di legge per differenze retributive ordinarie e trattamento di fine rapporto.
I conteggi della pare ricorrente, nonostante le critiche delle resistenti, appaiono corretti alla luce dell'inquadramento al livello D ( ec.D2) del ccnl invocato dalla resistente.
La domanda per la restante parte va rigettata.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della richiesta, le spese di lite vengono compensate per metà e la restante metà va posta a carico delle resistenti in solido.
Le spese dell' possono essere compensate stante il mutamento della CP_4
giurisprudenza in materia di litisconsorzio con l'istituto.
Le spese di consulenza sono poste a carico delle resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accertata la sussistenza di un centro unico di imputazione e interessi costituito dalla la , la e la Controparte_10 Controparte_11 CP_5 Controparte_12
la nullità del contratto di apprendistato sottoscritto fittiziamente tra la
[...]
lavoratrice e la dal 1.1.2007 al 30.5.2009 e la sussistenza di un rapporto di CP_5 lavoro subordinato tra la sig.ra e le società del dal 1.1.2007 Parte_1 CP_7
al 31.12.2011 e dal 3.2.2014 al 2.5.2016 con inquadramento e retribuzione nel livello
D2 del C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili del settore servizi alla persona, condanna le resistenti in solido tra loro a corrispondere in favore della ricorrente la somma di Euro 37.505,73 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo per i titoli di cui in motivazione;
3) condanna le resistenti a versare all' i contributi previdenziali dovuti e non CP_4
prescritti;
4) rigetta per la restante parte il ricorso;
5) compensa per la metà le spese di lite;
6) condanna le resistenti in solido a corrispondere in favore della ricorrente la metà dei compensi di avvocato che liquida in complessivi Euro 2310,00 oltre spese, iva e cpa come per legge.
7) pone le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, a carico delle resistenti in via solidale.
8) compensa le spese dell' . CP_4
Tivoli, 8.1.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti