Art. 12.
Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale ;
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264 , sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , ha disposto (con l'art.26, comma 41) che "Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 , e' cosi' modificato:
a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"."
Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale ;
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264 , sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , ha disposto (con l'art.26, comma 41) che "Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 , e' cosi' modificato:
a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"."