Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
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Versione
26 aprile 1995
26 aprile 1995
Art. 12.
Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale ;
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264 , sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , ha disposto (con l'art.26, comma 41) che "Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 , e' cosi' modificato:
a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"."
Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale ;
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264 , sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , ha disposto (con l'art.26, comma 41) che "Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 , e' cosi' modificato:
a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 18/12/1987, n. 573Provvedimento: N. 573 ORDINANZA 10-18 DICEMBRE 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, 8 e 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 ("Limitazione dall'impiego del benzolo e suoi analoghi nelle attività …Leggi di più...
- ord. 573/87. sicurezza pubblica·
- prodotti confezionati con solventi o diluenti contenenti toluolo o xilolo·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- industria e commercio