Articolo 8 della Legge 1 maggio 1967, n. 316
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 maggio 1967
Art. 8.
Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1 maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresi' ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.
Entrata in vigore il 30 maggio 1967