Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 4 aprile 2024
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 21/05/2025, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02547/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2021, proposto da
TR LU, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Di Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane del 17 dicembre 2020 (prot. n. 0092334) recante l'esclusione della proposta di ricompensa per promozione per merito straordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra LU espone, in punto di fatto, di essere assistente capo della Polizia di Stato in forza presso la Questura di Roma e di avere, nella tarda serata del 5 novembre 2014, quando era temporaneamente aggregata alla Questura di Taranto, contribuito in maniera determinante, insieme ad altri colleghi, all’arresto di un pericoloso pregiudicato, che aveva, con l’ausilio di un complice, appena rapinato il gestore di un bar, poi condannato, con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1613 del 13 maggio 2016, a 6 anni e 5 mesi di reclusione, nonché ad € 1.600 di multa.
Per l’opera prestata e le capacità investigative dimostrate in tale occasione dalla pattuglia il vice questore ha formulato al questore, in data 27 dicembre 2016, una proposta di riconoscimento premiale e, segnatamente, nei confronti della sig.ra LU, di “promozione per merito straordinario”. L’iniziativa è stata avallata dal questore, che, in data 29 dicembre 2016, ha inoltrato la segnalazione all’amministrazione centrale.
1.1. Dopo aver richiesto, in data 7 settembre 2018, copia dell’ordinanza di custodia cautelare all’epoca emessa nei confronti del malvivente, la Direzione centrale risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza ha, tuttavia, con nota n. 92334 del 17 dicembre 2020, comunicato alla Questura di Taranto di non poter dar seguito alla proposta, in quanto «avanzata in notevole ritardo rispetto al verificarsi dell’evento principale» , cioè «oltre il termine perentorio previsto dalla normativa allora vigente di mesi sei» , precisando che «a nulla vale, per il computo dei suddetti termini, né l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 23 ottobre 2015, né la sentenza di condanna del 13 maggio 2016; la prima in quanto provvedimento esclusivamente dettato dagli atti già in possesso dell’Autorità Giudiziaria, non determinato da indagini esperite dai cinque proposti dopo il 5 novembre 2014 e, in ogni caso, non rientrante nei suddetti termini; la seconda in quanto atto di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria» e rifiutandosi, in ragione del rilevato ritardo, di interessare il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali.
2. Avverso l’arresto procedimentale la sig.ra LU ha proposto ricorso a questo T.a.r., chiedendone l’annullamento «anche ai soli fini del riesame» , sulla base di 5 motivi in diritto, di seguito sinteticamente riportati:
i) violazione del combinato disposto degli artt. 70, co. 8 e 9, del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, e 75, co. 3, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che fisserebbe in 12 mesi (e non in 6, come sostenuto dall’amministrazione) il termine decorrente dalla conclusione dell’operazione di polizia, comunque ordinatorio e non perentorio, per la formulazione della proposta di ricompensa;
ii) violazione dell’art. 75, co. 3, del d.P.R. 335/1982, in quanto l’amministrazione avrebbe erroneamente individuato il dies a quo nella data dell’operazione di polizia (cioè il 5 novembre 2014) anziché in quella dell’emanazione della sentenza di condanna (cioè il 13 maggio 2016), che sugellerebbe, invece, le abilità investigative da lei dimostrate nel riconoscimento del pregiudicato per strada prima che fosse consumata la rapina, poi cruciale ai fini del suo successivo arresto;
iii) violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, derivante dall’errata attribuzione del merito della condanna esclusivamente all’autorità giudiziaria e non anche al team investigativo;
iv) violazione dell’art. 75, co. 4, del d.P.R. 335/1982, in quanto la Direzione centrale per le risorse umane, bloccando l’inoltro della proposta alla Commissione per i sovrintendenti, avrebbe illegittimamente esautorato quest’ultima dalle competenze devolutele dalla norma, incorrendo nel vizio di incompetenza e di sviamento, a causa dell’ingerenza «in valutazioni che, all’evidenza, sono di pertinenza dell’Organo consultivo» ;
v) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dei principi di buona amministrazione di cui all’art. 1, co. 2 e 2- bis della l. 241/1990 e del legittimo affidamento, nonché ingiustizia manifesta, perché il mancato esame della proposta di ricompensa avverrebbe solo a causa del malfunzionamento e della disorganizzazione degli uffici, che ne hanno curato tardivamente l’inoltro agli organi centrali, così privandola, non per sua colpa, della chance di ottenere la promozione.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile in data 15 marzo 2021.
4. A seguito dell’ordinanza del 21 ottobre 2022, n. 8422, con la quale il Presidente della Sezione ha sollecitato l’amministrazione a fornire una dettagliata relazione sulla vicenda, l’amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva, oltre agli atti del procedimento, con la quale eccepisce che:
- il termine per la formulazione della proposta di promozione per meriti straordinari (effettuata il 28 dicembre 2016) era stabilito in 6 mesi dall’art. 75, co.3, del d.P.R. 335/1982 nella versione ratione temporis applicabile (cioè prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126);
- anche a voler considerare il più ampio termine di 12 mesi, il termine sarebbe scaduto a novembre 2015;
- il termine avrebbe natura perentoria e non ordinatoria, come attestato dall’inciso «non oltre» adoperato dal legislatore, indicato dalle varie circolari interne succedutesi nel tempo e riconosciuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 1222 del 22 maggio 2002;
- i fatti indicativi del lodevole comportamento del dipendente prescinderebbero dall’esito del processo penale sicché la data rilevante ai fini del decorso del termine coinciderebbe con quella dell’arresto;
- la Questura sarebbe stata consapevole della tardività dell’inoltro della proposta, ammettendo l’esistenza di un «disguido procedimentale» ;
- la Direzione centrale per le risorse umane avrebbe una necessaria funzione di “filtro” prima della convocazione degli organi consultivi al fine di evitare che questi siano inutilmente attivati da segnalazioni tardive o inammissibili;
- il tentativo di addossare la responsabilità del ritardo alla Questura si porrebbe in contraddizione con la tesi, caldeggiata dalla ricorrente, che il reparto di appartenenza bene aveva fatto ad attendere l’adozione della sentenza di condanna perché solo questa valorizzerebbe il lavoro svolto dalla pattuglia.
5. In vista dell’udienza pubblica per la discussione del merito – originariamente fissata per il 3 ottobre 2023 e poi rinviata per impedimenti del Presidente al 19 marzo 2024 – la ricorrente ha depositato memoria in data 20 luglio 2023, con la quale insiste:
- sulla vigenza del termine di 12 mesi per l’inoltro della sua proposta in base alla disciplina vigente al momento dell’emissione del provvedimento impugnato;
- sulla necessità di postularne la decorrenza «da quando il fatto premiale è divenuto certo e riconoscibile e, dunque, la proposta concretamente esigibile [cioè con l’adozione della sentenza di condanna] » ;
- sulla possibilità di articolare motivi di ricorso anche tra loro incompatibili;
- sulla diretta imputabilità dei ritardi, nei quali è incorsa la Questura nella trasmissione della proposta, all’amministrazione resistente.
6. In data 5 aprile 2024 l’amministrazione ha depositato nuovamente la relazione istruttoria predisposta in esecuzione dell’ordinanza presidenziale n. 8422/2022.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 19 marzo 2024, con ordinanza del 4 aprile 2024, n. 6549, questo T.a.r. ha chiesto all’amministrazione resistente di chiarire «la natura del “disguido procedimentale” alla base della trasmissione della proposta di ricompensa solo in data 29 dicembre 2016» , nonché «le ragioni che l’hanno indotta a fornire riscontro alla proposta dopo circa quattro anni, in data 17 dicembre 2020, anche alla luce di eventuali circolari interne» , rinviando la discussione all’udienza pubblica del 1° aprile 2025.
8. Il Ministero dell’Interno ha riscontrato l’ordine istruttorio in data 20 agosto 2024, depositando una breve relazione con la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi, aggiungendo, in risposta al secondo quesito, che «il citato Ufficio per le ricompense, stante l’enorme mole di arretrato accumulatosi a seguito della soppressione della Commissione centrale per le ricompense nel periodo 2013-2015, nel biennio 2018-2020 è risultato impegnato nei lavori istruttori delle proposte avanzate nel periodo 2016-2019 in stretta correlazione alla data di protocollo in entrata» .
9. In data 20 febbraio 2025 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art. 73 c.p.a. per rimarcare «che si è verificata ai [suoi] danni…una profonda e incisiva ingiustizia manifesta, vista l’imputabilità del ritardo alla stessa Amministrazione (che se ne sta beando) e la totale e completa estraneità della ricorrente nella produzione del ritardo e/o del disguido palesato negli scritti difensivi erariali» .
10. All’udienza pubblica del 1° aprile 2025 la causa è passata in decisione.
11. Il ricorso è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.
12. Nell’esame dei motivi di ricorso occorre iniziare dal quarto, con il quale la sig.ra LU deduce l’incompetenza della Direzione centrale per le risorse umane a pronunciarsi sulla tardività della proposta di promozione per meriti straordinari, che avrebbe determinato un arresto procedimentale ed impedito alla Commissione per i sovrintendenti di esprimersi nel merito.
Secondo il giudice d’appello, infatti, «in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus» (Cons. Stato, Ad. Pl., 27 aprile 2015, n. 5).
La censura non è fondata.
Secondo l’art. 75, co. 4, del d.P.R. 335/1982, « [s] ulla proposta [di promozione per merito straordinario] decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69 [cioè, rispettivamente, il Consiglio di amministrazione e le Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato] , previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla commissione per i sovrintendenti» .
La distribuzione delle competenze in materia tra la Commissione per il personale non direttivo (che si pronuncia definitivamente sulla proposta) e la Commissione per i sovrintendenti (che esprime un parere) non esclude che, nella prima fase del procedimento, intervenga il diverso organo-ufficio individuato dall’ordinamento della Polizia di Stato per compiere una preliminare istruttoria sulla ricevibilità e ammissibilità delle proposte formulate dall’organizzazione amministrativa periferica. L’acquisizione del parere della Commissione per i sovrintendenti si innesta, infatti, in un segmento procedimentale successivo alla verifica de «le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento» effettuata dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), della l. 241/1990, che ben può coincidere con il dirigente dell’unità organizzativa competente ratione materiae ex art. 5 della l. 241/1990.
Di conseguenza, il Direttore della Direzione centrale per le risorse umane poteva legittimamente bloccare l’avanzamento di proposte nelle quali avesse ravvisato profili di irricevibilità o inammissibilità.
13. Ciò posto, passando all’esame degli altri motivi di ricorso, che verranno trattati nella stessa sede, questo Collegio ritiene che siano fondate le censure sulla natura ordinatoria del termine di cui all’art. 75, co. 3, del d.P.R. 335/1982 e sull’ingiustizia manifesta determinata dalla diversa opzione interpretativa, fatta propria dall’amministrazione resistente, che, considerando tale termine come perentorio, riversa sul funzionario segnalato le conseguenze delle inefficienze dell’apparato organizzativo, potendosi così assorbire la questione del dies ad quem (6 o 12 mesi) sulla quale controvertono le parti, che non appare dirimente ai fini della decisione.
Sulla presunta contraddittorietà tra le due tesi sostenute dalla ricorrente – che, da un lato, propone di far decorrere il termine per l’inoltro della proposta dalla data di adozione della sentenza di condanna n. 1613/2016 del pregiudicato che aveva contribuito ad assicurare alla giustizia e, dall’altro, rimprovera alla Questura di Taranto di aver ritardato la trasmissione della proposta (annettendo in quest’ultimo caso rilevanza alla data dell’operazione di polizia, cioè il 5 novembre 2014) – questo Collegio ritiene che tra le due censure esista un rapporto di alternatività e che possa quindi operare il principio secondo cui «nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni» (Cass. civ., Sez. II, ord. 23 settembre 2021, n. 25856).
13.1. La tesi che individua il dies a quo nella data di emissione del provvedimento di condanna non può essere condivisa.
Secondo l’art. 75, co. 3, del d.P.R. 335/1982, « [l] a proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento» .
Oltre al dato letterale depone per la rilevanza della data nella quale l’operatore di polizia ha compiuto il “gesto” straordinario – indipendentemente dagli sviluppi processuali dell’operazione – anche l’attenzione alle finalità della disposizione, che è valorizzare le doti dimostrate dagli appartenenti alla pubblica sicurezza nel servizio , anche se poi l’epilogo del giudizio penale, sul quale incidono tante variabili, non dovesse allinearsi alle risultanze dell’attività investigativa dagli stessi condotta.
La tesi propugnata dalla ricorrente finirebbe, da un lato, con lo sminuire i meriti di operatori di polizia validi e intraprendenti solo perché, in sede processuale, non è stata raggiunta la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” della colpevolezza o dell’imputabilità del fatto all’indagato ovvero per ragioni di rito e, dall’altro, con l’imporre, a voler essere coerenti con tale impostazione, l’attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (con ciò che ne deriva in caso di attivazione degli ulteriori gradi di giudizio), così creando un eccessivo iato temporale tra i risultati lodevolmente conseguiti dal funzionario di polizia in servizio e l’inoltro della proposta di ricompensa.
Correttamente, quindi, il dies a quo va individuato nella data dell’operazione di polizia, cioè il 5 novembre 2014.
13.2. Quello che non persuade è che il termine, ad oggi di 12 mesi, abbia natura perentoria e ciò per un triplice ordine di considerazioni.
13.2.1. Innanzitutto, il termine di cui di discute non è quello per la conclusione del procedimento ma quello per l’avvio di un procedimento d’ufficio, che non è nella disponibilità del privato ed è, di solito, previsto a sua tutela. Si pensi, ad esempio, ai procedimenti sanzionatori o disciplinari, nei quali la decadenza dell’amministrazione dal potere di provvedere, nel caso in cui il termine venga superato senza che all’interessato sia stato comunicato l’avvio del procedimento, si spiega in ragione dell’esigenza di evitare che questi sia esposto sine die all’esercizio della potestà punitiva da parte della pubblica amministrazione.
Nel procedimento in questione, invece, il funzionario di polizia è titolare dell’interesse legittimo pretensivo all’ottenimento della promozione o della ricompensa e non riceve, quindi, alcun pregiudizio dal tardivo avvio del procedimento, sicché non esiste alcun interesse privato che giustifichi l’estinzione del potere di provvedere in conseguenza del superamento del termine.
13.2.2. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza consolidata, «in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio; il suo superamento non determina, perciò, l’illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante, poiché non esaurisce il potere dell’amministrazione di provvedere (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2024 n. 3569; sez. III, 22 dicembre 2017 n. 6044)» (Cons. Stato, IV, 6 agosto 2024, n. 7004).
A proposito dei termini nelle procedure concorsuali – che, analogamente a quello in esame, sono procedimenti avviati d’ufficio in seno ai quali i candidati vantano interessi legittimi pretensivi – il giudice d’appello ha affermato, a proposito del termine per la conclusione delle valutazioni, che «non si tratta di termine perentorio inficiante la validità della procedura con sequela di illegittimità dei relativi atti, bensì di semplice termine ordinatorio comportante la mera irregolarità della procedura, in quanto per principio generale l’esercizio dell’azione amministrativa, in difetto di espressa previsione di perentorietà o decadenza, è scandito da termini ordinatori, alla cui violazione possono conseguire effetti di altro genere (ad es., responsabilità disciplinari, penali, contabili, risarcitori per danni da ritardo, in presenza dei relativi presupposti), diversi da quelli di illegittimità e di annullamento degli atti medesimi (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708)» (Cons. Stato, VI, 8 luglio 2011, n. 4125).
Ad avviso di questo Collegio, non è sufficiente a sovvertire tale conclusione la constatazione che l’art. 75, co. 3, del d.P.R. 335/1982 si esprima nel senso che la proposta deve essere formulata «non oltre» il termine di 12 mesi dal verificarsi dei fatti, in quanto tale precisazione, in assenza di altri elementi testuali che ricolleghino al superamento del termine l’estinzione del potere dell’amministrazione di provvedere, appare ispirata da una finalità sollecitatoria/acceleratoria piuttosto che decadenziale, siccome volta a raccomandare ai dirigenti il tempestivo inoltro delle proposte di ricompensa e, quindi, a consentire una celere definizione dei procedimenti, senza prevedere, tuttavia, alcuna conseguenza sul piano della validità della proposta tardivamente formulata.
13.2.3. In terzo luogo, non può non notarsi che gli artt. 72 e 75 del d.P.R. 335/1982 non prevedono altri termini entro i quali gli altri organi della procedura debbano emanare gli atti di loro competenza né un termine finale entro il quale l’intero procedimento debba concludersi, a riprova del fatto che non esiste alcun superiore interesse pubblico all’osservanza di rigide tempistiche procedimentali che militi per la perentorietà del termine per la formulazione della proposta.
Ciò trova conferma nei larghi tempi che la Direzione centrale per le risorse umane si è concessa per l’istruttoria della proposta formulata dalla Questura di Taranto, alla quale, a fronte di una segnalazione del 29 dicembre 2016, ha dato riscontro solo in data 17 dicembre 2020.
Ragioni di coerenza impongono – in assenza, come si è detto, di più univoche indicazioni da parte del diritto positivo – di non qualificare come perentorio il termine per l’atto di impulso di un procedimento nel quale non è stata avvertita l’esigenza di fissare alcun altro termine, né finale né intermedio.
13.3. Fondata è, infine, la censura con la quale la sig.ra LU contesta l’ ingiustizia manifesta del provvedimento di irricevibilità della sua proposta di promozione al grado superiore.
Tale figura sintomatica dell’eccesso di potere ‒ utilizzata soprattutto nello scrutinio di legittimità degli atti delle procedure di avanzamento al grado superiore nelle amministrazioni ad ordinamento gerarchico inficiati da errori grossolani, «come nel caso in cui la documentazione caratteristica del ricorrente mostri immediatamente un livello così macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera dell’ufficiale scrutinato, da palesare l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnatogli» (T.a.r. Roma, II, 8 aprile 2009, n. 3717), spesso accostata alla contigua fattispecie della disparità di trattamento (dalla quale si differenzierebbe per l’assenza di un tertium comparationis ) e progressivamente assorbita dal sindacato di ragionevolezza e proporzionalità ovvero dalla verifica di logicità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, I, parere 3 aprile 2020, n. 706, secondo cui «la figura sintomatica dell'ingiustizia grave e manifesta deriva dalla violazione di criteri di equilibrata e ragionevole proporzione nella scelta degli interessi secondo la correlazione tra questi espressi nelle norme primarie» ) ‒ può effettivamente prestarsi ad intercettare le ipotesi in cui il provvedimento amministrativo penalizzi il destinatario, negandogli l’accesso ad un beneficio (ovvero privandolo della chance di conseguirlo), per ritardi o inefficienze che sono oggettivamente imputabili allo stesso apparato amministrativo e che si pongono in palese contrasto con i doveri di collaborazione e buona fede ai quali anche quest’ultimo soggiace, oggi per espressa previsione dell’art. 1, co. 2- bis , della l. 241/1990.
Allorché la pubblica amministrazione venga meno al dovere di cooperare con il privato e di tenere con lui un comportamento leale e corretto, secondo i canoni tipici del rapporto obbligatorio, adottando un provvedimento sfavorevole nei suoi confronti per ragioni che sono in realtà ascrivibili a negligenze dei propri uffici si realizza effettivamente una situazione nella quale l’esercizio del potere amministrativo, travalicando l’ambito del merito, diventa senz’altro iniquo e, quindi, sindacabile da parte del giudice amministrativo.
È quanto si verifica nel caso in esame, nel quale il provvedimento di irricevibilità nasce non dal ritardato assolvimento di un onere da parte della sig.ra LU bensì dalle disfunzioni organizzative della stessa amministrazione procedente (non potendosi considerare, a tali fini, le varie articolazioni del medesimo Dicastero come autonomi centri di responsabilità), che pretende, irragionevolmente, di dichiarare di non potersi procedere nei confronti della prima per l’indugio avuto nella trasmissione della proposta da parte di un proprio ufficio periferico (la Questura di Taranto) come se fosse un fatto di terzi.
Tale circostanza determina, quindi, un inquinamento della volontà procedimentale che infirma il provvedimento finale per eccesso di potere.
14. In conclusione, il provvedimento impugnato è invalido e va annullato, sicché l’amministrazione dovrà riavviare il procedimento per l’esame della proposta di promozione per meriti straordinari della sig.ra LU, a partire dalla fase nella quale è stato interrotto, entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
15. Considerata la peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO