TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ES
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4631/2024, posta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 03.04.2025 promossa da
(C.F. – C.F. argentino Parte_1 CodiceFiscale_1
n. ) nata a [...], provincia di Buenos Aires il 03.07.1969 e residente C.F._2
in calle 85, entre 116 y 117, n. 182, Villa Elvira, La Plata, Buenos Aires;
(C.F. – C.F. argentino n. 27- Parte_2 CodiceFiscale_3
), nata La Plata, provincia di Buenos Aires, il 21.06.1997 e residente in C.F._4
calle 85 bis, n. 113, Villa Elvira, La Plata, Buenos Aires;
(C.F. – C.F. argentino n. 27- Parte_3 C.F._5
), nata La Plata, provincia di Buenos Aires, il 17.11.1994 e residente in C.F._6
calle Albarellos 1707 1° C, Martinez, San Isidro, Buenos Aires, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Serreti (C.F. ), CodiceFiscale_7
del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via
Ovidio 32,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SS (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._8
legis domiciliato ( ), Email_1 P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 09.11.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettevano di discendere dalla cittadina italiana , nata nel Comune di Naso (ME) il 26.02.1921 dai signori Parte_4
e e, a tal fine, esponevano: che la sig.ra Parte_5 Parte_6 Pt_4
emigrava in Argentina, dove il 26.12.1942 contraeva matrimonio con il sig.
[...]
; che l'ava moriva a La Plata il 30.06.2010, senza mai rinunciare alla Persona_1
cittadinanza italiana e senza mai acquisire quella argentina;
che da suddetta unione coniugale nasceva, in data 21.04.1944, la sig.ra che Persona_2
quest'ultima contraeva matrimonio a La Plata, in data 04.01.1965, con il sig.
[...]
che, in costanza di tale matrimonio nascevano i signori Persona_3 [...]
e rispettivamente in data 19.02.1966 e Persona_4 Parte_1
03.07.1969; che il sig. contraeva matrimonio a La Plata, in Persona_4
data 09.12.1994, con la sig.ra che dalla loro unione Persona_5
matrimoniale nasceva la sig.ra a La Plata il 21.06.1997; che dal legame Parte_2
tra la sig.ra e il sig. veniva alla luce la Parte_1 Parte_7
sig.ra , nata a [...] in data [...]. Parte_3
Ricostruiti come sopra i loro rapporti intergenerazionali, deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
In esito alle note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni richiedenti nata nel Comune di Naso
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in via amministrativa. Tanto giustifica il ricorso alla via giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dalla cittadina italiana Parte_4
il cui nome nei certificati argentini vieni riportato anche come
[...] Per_6
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra l'ava e il sig. nasceva la sig.ra Parte_4 Persona_1 Persona_2
la quale, a sua volta, generava il sig. e la ricorrente
[...] Persona_4
. È stato, altresì, documentato che dal sig. Parte_1 Persona_4
nasceva, poi, la sig.ra odierna richiedente e che, infine, dalla
[...] Parte_2
sig.ra nasceva l'istante . Parte_1 Parte_3 Pertanto, essendo la sig.ra cittadina italiana e non avendo mai Parte_4
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 0367829 di cui all'allegato n. 5), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo di questa, ai nipoti Persona_2
e ; per il tramite di questi ultimi, il Persona_4 Parte_1
suo status civitatis italiano è giunto fino ai pronipoti e Parte_2 [...]
. Parte_3
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
SS, 24 maggio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di SS.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4631/2024, posta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 03.04.2025 promossa da
(C.F. – C.F. argentino Parte_1 CodiceFiscale_1
n. ) nata a [...], provincia di Buenos Aires il 03.07.1969 e residente C.F._2
in calle 85, entre 116 y 117, n. 182, Villa Elvira, La Plata, Buenos Aires;
(C.F. – C.F. argentino n. 27- Parte_2 CodiceFiscale_3
), nata La Plata, provincia di Buenos Aires, il 21.06.1997 e residente in C.F._4
calle 85 bis, n. 113, Villa Elvira, La Plata, Buenos Aires;
(C.F. – C.F. argentino n. 27- Parte_3 C.F._5
), nata La Plata, provincia di Buenos Aires, il 17.11.1994 e residente in C.F._6
calle Albarellos 1707 1° C, Martinez, San Isidro, Buenos Aires, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Serreti (C.F. ), CodiceFiscale_7
del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via
Ovidio 32,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SS (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._8
legis domiciliato ( ), Email_1 P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 09.11.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettevano di discendere dalla cittadina italiana , nata nel Comune di Naso (ME) il 26.02.1921 dai signori Parte_4
e e, a tal fine, esponevano: che la sig.ra Parte_5 Parte_6 Pt_4
emigrava in Argentina, dove il 26.12.1942 contraeva matrimonio con il sig.
[...]
; che l'ava moriva a La Plata il 30.06.2010, senza mai rinunciare alla Persona_1
cittadinanza italiana e senza mai acquisire quella argentina;
che da suddetta unione coniugale nasceva, in data 21.04.1944, la sig.ra che Persona_2
quest'ultima contraeva matrimonio a La Plata, in data 04.01.1965, con il sig.
[...]
che, in costanza di tale matrimonio nascevano i signori Persona_3 [...]
e rispettivamente in data 19.02.1966 e Persona_4 Parte_1
03.07.1969; che il sig. contraeva matrimonio a La Plata, in Persona_4
data 09.12.1994, con la sig.ra che dalla loro unione Persona_5
matrimoniale nasceva la sig.ra a La Plata il 21.06.1997; che dal legame Parte_2
tra la sig.ra e il sig. veniva alla luce la Parte_1 Parte_7
sig.ra , nata a [...] in data [...]. Parte_3
Ricostruiti come sopra i loro rapporti intergenerazionali, deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
In esito alle note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni richiedenti nata nel Comune di Naso
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in via amministrativa. Tanto giustifica il ricorso alla via giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dalla cittadina italiana Parte_4
il cui nome nei certificati argentini vieni riportato anche come
[...] Per_6
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra l'ava e il sig. nasceva la sig.ra Parte_4 Persona_1 Persona_2
la quale, a sua volta, generava il sig. e la ricorrente
[...] Persona_4
. È stato, altresì, documentato che dal sig. Parte_1 Persona_4
nasceva, poi, la sig.ra odierna richiedente e che, infine, dalla
[...] Parte_2
sig.ra nasceva l'istante . Parte_1 Parte_3 Pertanto, essendo la sig.ra cittadina italiana e non avendo mai Parte_4
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 0367829 di cui all'allegato n. 5), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo di questa, ai nipoti Persona_2
e ; per il tramite di questi ultimi, il Persona_4 Parte_1
suo status civitatis italiano è giunto fino ai pronipoti e Parte_2 [...]
. Parte_3
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
SS, 24 maggio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di SS.