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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 19 Giugno 2024
e il 5 Febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 175 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, nella Parte_1
Contrada Lago Secco, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Canicattì, in via Capitano Ippolito n. 90, presso lo studio dell'Avv. Maria
Silvana Rinallo, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone nn. 20/30, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 19 Gennaio 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 19 Febbraio 2024, la signora proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2018 Parte_1
00017764 51 000, formato il 24 Novembre 2018, notificatole a mani dal messo comunale l'11
1 Dicembre 2023. Esponendo che, per il tramite di tale provvedimento l' le aveva intimato CP_2
il pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e di somme aggiuntive per il loro omesso versamento in conseguenza della sua iscrizione alla Gestione Commercianti, con matricola 2054349010, per i periodi da 10/2017 a 12/2017 e da 01/2018 a 03/2018, oltre le spese di notifica, per il complessivo importo di € 2.012,07. All'uopo la ricorrente eccepiva la nullità del citato avviso di addebito, innanzitutto, per carenza di legittimazione attiva in conseguenza della mancanza sul medesimo di sottoscrizione autografa, e/o digitale, in violazione dell'art. 30, II comma, della legge n. 122/2010. In secondo luogo, per difetto di motivazione di ordine sostanziale con riferimento agli atti in esso richiamati, non esattamente indicati e allegati, né riportati, in spregio al disposto dell'art. 3, II comma, della legge n.
241/1990 e dell'art. 7, I comma, della legge n. 212/2000. In terz'ordine, per l'inesistenza della pretesa previdenziale con lo stesso azionata, stante la mancanza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi per la propria iscrizione alla Gestione Commercianti del prefato Istituto.
Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva del cennato atto. Nel merito, di dichiararne la nullità, e/o l'illegittimità, anche per l'inesistenza della pretesa contributiva in parola.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 16 Maggio 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente ai motivi dedotti dalla opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni articolate domandava all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva del menzionato avviso di addebito, di rigettare l'opposizione in esame essendo infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare fondato e dovuto il credito in dibattito, condannando la istante a pagargli la somma ingiunta.
Con ordinanza emessa il 14 Giugno 2024, all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite sospendeva l'efficacia esecutiva dell'enunciato atto.
Il procedimento de quo veniva istruito sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti
2 il 19 Giugno 2024 e il 5 Febbraio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo a una delle argomentazioni formulate per supportarlo. Sicché, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso superiormente anticipato è necessario prendere le mosse da una delucidazione di natura preliminare. Essa si rende indispensabile tenuto conto che, nella propria memoria di costituzione e risposta l' ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità di alcune CP_2
delle obiezioni dedotte dalla signora per contrastare l'avviso di addebito n. 591 Parte_1
2018 00017764 51 000, formato il 24 Novembre 2018, notificatole a mani dal messo comunale l'11 Dicembre 2023. Invero, in generale deve qualificarsi alla stregua di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quella fondata su asseriti vizi formali dell'atto impugnato. Il che significa che, nel caso di specie con riferimento sia al difetto di sottoscrizione autografa, e/o digitale del nominato avviso di addebito, in violazione dell'art. 30, II comma, della legge n.
122/2010; sia alla carenza di motivazione dello stesso in spregio al disposto dell'art. 3, II comma, della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, I comma, della legge n. 212/2000, eccepiti dalla ricorrente nel ricordato ricorso, quella in commento integra a tutti gli effetti una opposizione agli atti esecutivi. In proposito bisogna pure evidenziare che, l'art. 617 c.p.c. recita,
testualmente: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480, terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (I comma).
“Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto
e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine
perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” (II comma).
Or dunque, avuto riguardo, per un verso, alla natura formale dei richiamati vizi;
per un altro, alla data in cui l'avviso di addebito in discussione è stato notificato alla odierna istante,
coincidente con l'11 Dicembre 2023, si perviene a una incontrovertibile constatazione.
Segnatamente che, l'opposizione proposta dalla signora con il citato ricorso Parte_1
3 depositato il 19 Gennaio 2024 risulta tardiva. Ciò in quanto, in tale data il termine perentorio di venti giorni prescritto dal predetto art. 617 c.p.c. per incoarla, decorrente dall'11 Dicembre
2023, era ampiamente decorso.
3.- In ordine, invece, al merito della pretesa creditoria azionata dall'ente resistente con l'atto oggetto del contendere, va rilevata una significativa circostanza. Segnatamente che, esso afferisce, per come specificato nel cennato ricorso, a contributi previdenziali asseritamente dovuti dalla signora a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti per Parte_1 CP_2
effetto della sua partecipazione, quale socia accomandante, alla SAPI Assistance SAS di LL
EL & C. Sul punto risulta necessario ricordare che, la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è stata modificata dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996. Quest'ultimo, nel riformulare l'art. 29, I comma, della legge n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate, e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita, nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni, e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Tenendo in considerazione la disposizione normativa in parola occorre, altresì, sottolineare che, nei giudizi, identici a quello qui analizzato, di opposizione è onere dell'intimante opposto,
che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata. Quindi, nella fattispecie gravava sull' CP_2
l'onere di dimostrare in corso di lite la sussistenza dei presupposti per il sorgere in capo alla ricorrente dell'obbligo di iscrizione nella menzionata Gestione Commercianti. Però, l'ente resistente si è limitato a fondare la propria richiesta di pagamento dei contributi previdenziali controversi esclusivamente sul dato formale della qualità di socio accomandante della opponente, senza fornire nessun riscontro istruttorio di natura documentale, e/od orale idoneo a provare la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla legge per farlo. Nell'ambito del rispettivo
4 fascicolo di parte ha, infatti, allegato soltanto la schermata del dettaglio anagrafica della opponente, estratta dal cassetto previdenziale che la riguarda. Dall'esame della stessa non emerge alcun elemento che induce a ritenere legittimo il credito fatto valere nei confronti della istante con l'avviso di addebito per cui è contesa. Nessun'altra prova è stata prodotta dall'enunciato Istituto a sostegno e a conforto della pretesa di natura contributiva in questione.
Alla luce delle osservazioni e delle argomentazioni testé esposte è agevole appurare che, il ricorso proposto da è suscettibile di trovare accoglimento. Di conseguenza, Parte_1
essa non è tenuta a versare a controparte l'ammontare preteso con l'atto impugnato.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere CP_2
alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione proposta introducendo il procedimento de quo, non dovute dalla signora le Parte_1
somme portate dall'avviso di addebito n. 591 2018 00017764 51 000, formato il 24 Novembre
2018, notificatole a mani l'11 Dicembre 2023;
- infine, condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_2
alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso ad Agrigento in data 11 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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