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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1454/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREOLA Parte_1 C.F._1
TECLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARTINELLI ELENA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
“Ciò premesso, i sig.ri e , ut supra rappresentati e difesi, Parte_1 Controparte_1
ricorrono pagina 1 di 5
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. il figlio minore è affidato ad entrambi i ricorrenti in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3. l'ex casa coniugale, sita a Valdidentro in via dei Prati n. 8, è assegnata alla sig.ra Parte_1
, la quale ivi manterrà la propria residenza unitamente a quella del figlio minore;
[...]
Per_ 4. il padre potrà vedere e tenere quando vorrà, compatibilmente con i bisogni di svago, di riposo e delle esigenze scolastiche del minore stesso, all'unica condizione di preavvertire, con congruo anticipo, la madre dei giorni e degli orari prescelti per le visite;
5. il sig. durante il periodo scolastico, potrà altresì tenere il figlio minore a pranzo tutti i CP_1
giorni (mantenendo dunque le abitudini degli anni scorsi) nonché a week end alternati;
Per_ 6. il padre potrà altresì trascorrere con i mesi estivi in Località Cancano in Comune di
Valdidentro;
7. la madre, durante i mesi estivi, potrà vedere e andare a trovare il figlio quando vorrà, previo congruo preavviso al padre;
così come il figlio, qualora lo desiderasse, potrà far rientro all'abitazione materna anche durante i mesi estivi;
8. le festività natalizie e pasquali verranno gestite dai genitori, alternando, un anno con l'altro, Natale
Per_ (dal 23.12 al 30.12) e Capodanno (dal 31.12 al 07.01), precisando che il giorno di Natale starà
con un genitore a pranzo e con l'altro a cena così come il giorno di Pasqua;
pagina 2 di 5 9. il padre corrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese;
tale importo non dovrà Parte_1
Per_ essere corrisposto nei mesi di luglio ed agosto quando rimarrà con il padre in Località Cancano.
Qualora dovesse modificarsi, per qualsiasi motivo, la modalità di collocamento per i predetti mesi estivi, il sig. sarà tenuto a corrispondere il contributo di mantenimento nella Controparte_1
somma di € 300,00 (euro trecento/00);
10. i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico non mutuabili, scolastico e di svago ed alle eventuali spese straordinarie previamente concordate tra i coniugi;
11. le spese straordinarie sostenute per i figli, di cui al punto precedente, sono quelle espressamente menzionate nel Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Sondrio e dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio;
12. l'importo dell'“assegno unico e universale per figli a carico” verrà suddiviso nella misura del
50% tra i coniugi;
13. i coniugi e rinunciano reciprocamente al contributo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento;
14. le parti, sin d'ora, si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro valido documento per l'espatrio del figlio minore;
15. le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25.07.2024,
hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte,
pagina 3 di 5 premettendo di aver contratto matrimonio in Valdidentro (SO) il 10.10.2015 e che dalla loro unione in data 05.12.2013 era nato il figlio minore . Persona_2
Le parti hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Valdidentro (SO) il 10.10.2015;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Valdidentro (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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