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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2024, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3478/2021, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
CIRVILLERI SALVATORE (C.F. , elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in viale XX Settembre 76 95129 Catania ITALIA
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._4
BELLOCCHIO ELISA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Giuseppe
Piermarini n.
4-G, in Lodi
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“ - preliminarmente sospendere, ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte o, in subordine, dopo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in accoglimento dei motivi di opposizione proposti con il presente atto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la nullità della scrittura privata dell'8.4.2020 e l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria degli opponenti;
in subordine, dichiarando la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., III o I comma.
In ulteriore subordine, in caso di condanna degli odierni opponenti al pagamento in tutto o in parte delle somme oggetto del giudizio condannare il sig. a pagare Controparte_1 agli odierni opponenti le somme per cui vi è condanna rimborsando quelle eventualmente anticipate dagli stessi tenendoli indenni e manlevandoli”.
pagina 1 di 12 Conclusioni di parte convenuta opposta
“1- In via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 649 cpc formulata da controparte anche nel proprio ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE, attesa la carenza dei requisiti di
Legge e confermare, giusto provvedimento di Codesto Ill.mo Giudice del 16/03/2021 nel sub. Procedimento rg 3478- 1/2021, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Lodi n. 900/2021, datato 10-10-2021, depositato il 25/10/2021, Repert. n.
1073/2021 del 25/10/2021;
2- In via principale: accertare e dichiarare il credito vantato dal sig.re nei Parte_3 confronti degli odierni opponenti e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e susseguentemente confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi n. 900/2021, datato 10-10-2021, depositato il 25/10/2021, Repert. n. 1073/2021 del 25/10/2021 e condannare controparte al pagamento della somma di cui a tale decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi n. 900/2021, datato 10-10-2021, depositato il 25/10/2021, Repert. n. 1073/2021 del 25/10/2021 o, al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
3- In ogni caso: con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA del presente giudizio, oltrechè del sub.procedimento 3478-1/2021 (in considerazione del rigetto dell'istanza avversaria ex art. 649 cpc), anche ex art. 4 comma 8 Dm 55/2014 per manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposto ed anche ai sensi dell'art. 96 cpc;
4-In via istruttoria: accogliere le istanze di codesta difesa, anche in ordine alla nullità Ee/o inammissibilità della memoria avversaria ex art. 183.6 n. 3 cpc, giuste note di udienza datate 02/11/2022 della scrivente difesa e, in ogni caso, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno e necessario per la tutela dei diritti del convenuto opposto”
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione, promossa da e Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 900/2021, con cui il Tribunale di Lodi ha Parte_2
ingiunto agli opponenti a pagare immediatamente a in solido tra loro, Parte_3
unitamente a , la complessiva somma di euro 42.736,21 oltre interessi e Controparte_1
spese.
Con ricorso monitorio depositato in data 25.6.2021, ha dedotto le seguenti Parte_3
circostanza a fondamento del credito azionato in via monitoria:
- Il sig. in data 08/04/2020 corrispondeva ai sigg.ri , Pt_3 Controparte_1 Parte_1
e a mezzo bonifico bancario la somma di Euro
[...] Parte_2
40.000,00, in ordine al quale i predetti signori si riconoscevano debitori personalmente e solidalmente, da restituirsi a semplice richiesta del sig. Pt_3
- Tale pagamento, secondo quanto ivi indicato, veniva effettuato a titolo di prestito infruttifero, per l'impiego nell'attività imprenditoriale di questi ultimi, finalizzata all'acquisto di crediti bancari;
- In data 20/05/2020 il Sig.re corrispondeva, sempre a mezzo bonifico Parte_3
bancario, sul conto corrente intestato al Sig. , e per la medesima Controparte_1
causale, la somma di Euro 30.000,00 ed in data 02/06/2020 la somma ulteriore di Euro
20.000,00;
- Nonostante tuttavia quanto ivi previsto e disciplinato, vani sono risultati i numerosi solleciti di pagamento ad oggi effettuati: controparte, invero, pur riconoscendosi espressamente debitrice e garantendo expressis verbis il proprio adempimento, manteneva comportamenti dilatori, adducendo inutili pretesti e ad oggi non ha corrisposto alcunchè;
- Il ricorrente risulta, indi, complessivamente creditore delle seguenti somme: Euro
90.000,00, di cui al prestito di cui sopra;
Euro 537,34 (=Euro 350,00, oltre spese e oneri e accessori di Legge), a titolo di spese legali stragiudiziali e pertanto dell'importo pagina 3 di 12 tot. di Euro 90.537,34, oltre agli interessi dal dì del dovuto, sino al saldo effettivo, oltre alle spese del presente giudizio, spese di notifica, di registrazione, oltre ogni e successiva occorrenda, di cui 40.537,34 per quanto concerne e Parte_1
. Parte_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecutività del decreto
[...]
ingiuntivo e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo le seguenti circostanze:
- il dott. oggi in pensione, veniva contattato tra la fine del 2019 e l'inizio del Pt_2
2020 da un vecchio conoscente, tale , promotore finanziario, che Controparte_1 propose al di aiutarlo nell'avviare una rete di contatti professionali per Pt_2
sviluppare la sua attività di consulente finanziario;
- Successivamente il contattò nuovamente il rappresentandogli di CP_1 Pt_2 volergli sottoporre alcune proposte commerciali tra cui un'iniziativa economica riguardante l'acquisto di “NPL” ovvero i cc.dd. crediti deteriorati che rappresentava, secondo il , una forma di investimento molto redditizia;
CP_1
- Seguì un incontro in occasione del quale il presentò il dott. , Pt_2 Pt_1
, anch'egli pensionato, essendo interessato come il ad investire delle Pt_1 Pt_2
somme;
- Il provvide ad illustrare tecnicamente in cosa consisteva la sua iniziativa CP_1
mostrando loro, altresì, vari documenti cartacei e informatici;
in particolare, circostanza che convinse gli odierni opponenti a dargli il denaro, fu il collegamento alla specifica piattaforma informatica DoValue/Unicredit dalla quale si evinceva - o almeno così appariva - una lunga lista di clienti che si erano affidati all'iniziativa nell'iniziativa economica proposta;
- In buona sostanza l'investimento proposto aveva ad oggetto l'acquisto di un credito “in sofferenza” e la successiva rivendita dello stesso ad un prezzo maggiorato;
- Convinti dalla proposta di investimento particolarmente remunerativa e dall'apparente professionalità del gli odierni opponenti nel febbraio del 2020 versarono al CP_1
rispettivamente 12.000 €. il ed € 20.000 il 14.2.2020 il e la CP_2 Pt_2 Pt_1 sorella di quest'ultimo ben 35.000 €;
- I superiori prestiti si rivelarono immediatamente fruttuosi;
pagina 4 di 12 - Fortemente allettati dai primi risultati ottenuti, gli opponenti decidevano di conferire altre somme al;
CP_1
- Inoltre, ingolositi dai guadagni ottenuti dagli opponenti, alcuni familiari di Parte_1
(tra i quali l'odierno opposto, cui lo stesso aveva riferito degli
[...] Parte_3
investimenti, decidevano di conferire delle somme al per la medesima CP_1
finalità di investimento;
- In occasione del primo conferimento dell'8.4.2020 il predispose la CP_1
dichiarazione su sua carta intestata, con cui di fatto coinvolgeva gli odierni attori i quali, con assoluta buona fede e in attesa che il fornisse copia della polizza CP_1 assicurativa, sottoscrissero sebbene fossero del tutto estranei all'investimento;
- Purtroppo, però dopo i primi conferimenti, il non ha più corrisposto né i CP_1
frutti promessi, né tanto meno ha più restituito il capitale investito che lo stesso
, con identica dichiarazione a quella depositata dal in sede monitoria, CP_1 Pt_3
si era obbligato a fare;
- Gli odierni opponenti provvedevano pertanto a sollecitare il chiedendo CP_1 spiegazioni sull'andamento degli affari;
- Questi, tuttavia, iniziava ad addurre delle scuse e solo dopo diversi solleciti provvedeva a restituire delle somme irrisorie che in realtà servivano solo a prendere tempo;
- Successivamente il sig. adduceva vari tipi di scuse: riferiva che molto CP_1 probabilmente la mancata erogazioni delle nostre “rendite” era dovuta ad un intoppo causato da una normale procedura cautelare della Banca d'Italia che in quei giorni stava svolgendo un'istruttoria in materia antiriciclaggio sulla sua posizione;
nel dicembre del 2020, adduceva di aver avuto un “ulteriore” problema con le Poste
Italiane ove aveva il conto corrente;
qualche settimana più tardi, il cambiava CP_1
nuovamente versione adducendo di aver fatto transitare le somme versate su una piattaforma finanziaria nella quale, a suo dire, erano state vincolate;
a dicembre del
2020 comunicava che “i prestiti infruttiferi a me erogati sul mio conto corrente postale
1010560488 impiegati dal sottoscritto per le finalità a voi note verranno rendicontate lunedì per il rientro degli stessi”, tuttavia alcuna somma veniva rendicontata o restituita;
successivamente il richiedeva una formale richiesta scritta di CP_1
restituzione dei capitali;
cosa che, ovviamente venne immediatamente effettuata alla pagina 5 di 12 fine del mese di dicembre ma che non ebbe alcun esito;
ad aprile del 2021 adduceva di avere chiesto aiuto alla G.d.F. e a dimostrazione di ciò inviava due foto di un documento intestato “Guardia di Finanza”;
- A maggio del 2021 poiché il non rispondeva più né alle telefonate né agli CP_1
sms gli odierni opponenti, unitamente agli altri familiari e ad eccezione del Pt_3
decidevano di rivolgersi al proprio legale il quale, dopo avere tentato invano di azionare la polizza assicurativa citata dal , consigliava loro di agire CP_1
penalmente e, conseguentemente, in data 18.6.2021 veniva depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza una denuncia - querela nei confronti del per il reato di cui all'art. 640 e 61 n. 5 c.p. e veniva richiesta, altresì, CP_1
l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., depositata anteriormente al deposito del ricorso monitorio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.3.2022 si è costituito Parte_3
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo le seguenti circostanze:
- Nell'anno 2020, il sig.re che già conosceva il sig.re , Parte_3 Parte_1
veniva reso edotto da parte di quest'ultimo degli investimenti nazionali ed internazionali di cui si stava occupando, rivolgendosi anche a , Parte_2
amico di vecchia data, già responsabile commerciale della Società finanziaria UBIFIN
S.r.l.
- entrambi, nel corso degli incontri con il sig.re lodavano gli sviluppi delle Pt_3
proprie attività;
- nella primavera 2020 il sig.re comunicava ai propri familiari e Parte_1
conoscenti di occuparsi, insieme a e a tale di Parte_2 Controparte_1
investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di crediti “in sofferenza” e la successiva rivendita degli stessi ad un prezzo maggiorato e ne vantava i lauti guadagni: prospettando investimenti particolarmente remunerativi, gli odierni ingiunti davano inizio ad una raccolta di capitali presso familiari e conoscenti;
- anche il sig.re veniva invitato a partecipare a tali operazioni dagli Parte_3
odierni opponenti;
- nel corso di una conference-call tenuta i primi giorni di aprile 2020, , Pt_1
e esplicavano i rendimenti percentuali diversificati in funzione del Pt_2 CP_1
pagina 6 di 12 capitale e garantivano l'investimento, la legittimità dello stesso e dichiaravano, altresì, la sussistenza di idonea polizza assicurativa: per fugare ogni e qualsivoglia dubbio del sig.re garantivano non solo la bontà dell'operazione, ma anche che tutti, Parte_3
in solido, si sarebbero personalmente impegnati alla restituzione a semplice richiesta di quanto eventualmente fosse stato dal versato e assicuravano altresì una rendita Pt_3
mensile netta (3,75%);
- il sig.re decise dunque di partecipare all'investimento versando Parte_3
40.000,00 Euro il giorno 8/4/2020 su un conto corrente intestato al sig. , i cui CP_1
dati gli venivano forniti dal sig.re , il quale nel mese di maggio gli proponeva Pt_1
di effettuare un ulteriore versamento, in considerazione del momento definito molto redditizio: il giorno 20/05/2020 il sig.re versava ulteriori 30.000,00 Parte_3
euro;
- in pari data il sig.re sollecitava personalmente il sig.re Parte_1 Parte_3
ad inoltrare allo stesso copia del versamento eseguito e garantiva che la scrittura contenente l'impegno di cui al capo 6 gli sarebbe stata prontamente inoltrata;
- da tali comunicazioni inter partes, emerge chiaramente il coinvolgimento dei tre;
- il solido rapporto che appariva essersi creato tra i tre ( ), Persona_1
viste anche le assidue frequentazioni extra lavorative, induceva il sig.re a Pt_3
credere nella stabilità dell'attività e delle operazioni e quindi veniva convinto a versare ulteriori 20.000,00 euro il 02/06/2020;
- purtroppo, tuttavia, il sig.re né vedeva i frutti promessi, né tanto meno, la Pt_3
restituzione del capitale investito: visti infatti i ritardi nel vedersi riconosciuto quanto prospettato, il sig.re chiedeva immediatamente spiegazioni in merito e, in Pt_3 risposta, gli veniva comunicato che vi era stato un accertamento dell'antiriciclaggio a carico del , proprio in considerazione degli ingenti movimenti postali;
CP_1
- e tentarono comunque di rassicurare il sig.re invitandolo a Pt_2 Pt_1 Pt_3
pazientare; allorquando tuttavia questi non si accontentò di tali giustificazioni, che ormai gli apparivano implausibili e dilatorie, a tal punto, dichiararono l'esclusiva responsabilità dell'occorso in capo a;
CP_1
- il sig.re formulò invero numerosi solleciti di pagamento: gli stessi sono Pt_3
tuttavia pagina 7 di 12 risultati del tutto vani.
All'esito dell'udienza fissata per decidere in ordine all'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice, con provvedimento del 17.3.2022 ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente. Successivamente, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata mediante trattazione scritta, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione di tardività della costituzione di parte opposta
Parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione di parte opposta con conseguente inammissibilità delle eccezioni proposte in quanto eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Tale eccezione risulta infondata: infatti, nonostante in effetti il sig. si sia costituito Pt_3
oltre il termine ex art. 166 c.p.c., lo stesso non risulta incorso in alcuna decadenza, avendo esposto mere difese e non domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3. Eccezione di nullità del contratto dell'8.4.2020
Parte opponente eccepisce in via preliminare la nullità del contratto dell'8.4.2020, da un lato per contrarietà alle norme imperative previste dal d.lgs. 58/1998 in quanto il sig.
sarebbe cancellato dall'albo dei consulenti finanziari, dall'altro per mancanza di CP_1
causa in quanto gli opponenti non avrebbero ricevuto il finanziamento infruttifero citato nel contratto e non avrebbero posto in essere l'attività di investimento indicata nel contratto.
Tali eccezioni di nullità appaiono tutte prive di pregio.
In primo luogo, gli opponenti invocano genericamente la violazione del T.U.F. senza indicare alcun riferimento normativo da cui poter desumere la predetta nullità ma eccependo unicamente la mancata iscrizione del sig. presso l'albo dei consulenti CP_1
finanziari.
Ai sensi dell'art. 31, comma 4, D.l.gs 58/1998 è istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Tuttavia, gli opponenti non solo omettono di specificare presso quale albo avrebbe dovuto essere iscritto il sig. , avuto riguardo al tipo di attività esercitata, ma si limitano a CP_1
pagina 8 di 12 un generico richiamo alla violazione di norme imperative senza indicazione della disposizione da cui discenderebbe la nullità dedotta. Peraltro, recentemente la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
Infine, come correttamente osservato da parte opposta, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative non travolge le eventuali dichiarazioni di scienza o di volontà in esso (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. 22-09-2020, n. 19755), qual è il riconoscimento di debito posto in essere dagli odierni opponenti e contenuto nel predetto contratto (doc. 2 parte opponente).
In secondo luogo, quanto all'eccepita nullità del contratto per difetto di causa, appare priva di pregio la circostanza che i sig.ri e non abbiano ricevuto il Pt_1 Pt_2
finanziamento infruttifero citato nel contratto e non abbiamo posto in essere l'attività di investimento dedotta nel contratto. Infatti, nel predetto documento contrattuale emergono due distinte obbligazioni contrattuali: da un lato il conferimento dell'incarico al sig.
per l'impiego della somma di euro 40.000,00 (versata sul conto corrente intestato CP_1
al sig. ) nell'attività imprenditoriale finalizzata all'acquisto di crediti bancari, CP_1
dall'altro il riconoscimento di debito di euro 40.000,00, versato a titolo di prestito infruttifero, da parte del sig. e degli odierni opponenti sig.ri e CP_1 Pt_1 Pt_2
Pertanto, dal predetto documento contrattuale emerge inequivocabilmente la volontà degli odierni opponenti di assumere la natura di coobbligati rispetto all'obbligazione restitutoria assunta dal sig. . CP_1
pagina 9 di 12
4. Eccezione di decadenza/prescrizione ex art. 1957 c.c.
In via subordinata parte opponente ha eccepito la decadenza/prescrizione ex art. 1957 c.c. del diritto di credito vantato dal sig. deducendo che l'opposto non avrebbe Pt_3
esercitato le sue istanze contro gli opponenti nei termini previsti.
Anche tale eccezione appare priva di pregio non potendosi ritenere che l'obbligazione assunta dai sig.ri e abbia natura fideiussoria. Infatti, dalla predetta Pt_1 Pt_2
scrittura dell'8.4.2020 non emerge la sussistenza di un'obbligazione principale e di un'obbligazione accessoria, ma il riconoscimento in capo ai sig.ri , e CP_1 Pt_1
di essere tutti debitori principali del sig. (“della somma di euro 40.000,00 Pt_2 Pt_3
ci riconosciamo debitori personalmente nei confronti del sig. ). Parte_3
Pertanto, gli odierni opponenti devono ritenersi “coobbligati” del sig. e non CP_1
fideiussori, non potendosi pertanto invocare la richiamata disciplina ex art. 1957 c.c.
5. Riconoscimento di debito e astrazione processuale
La fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dal sig. emerge Pt_3
proprio dal contratto dell'8.4.2020 (doc. 2 parte opponente), costituente un chiaro riconoscimento del debito dell'importo di euro 40.000,00 da parte degli odierni opponenti sig.ri e Pt_1 Pt_2
Ai sensi dell'art. 1988 c.c. la ricognizione di un debito (costituente una dichiarazione unilaterale recettizia a forma libera) dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Pertanto, la ricognizione di debito esplica effetti processuali dando luogo a una c.d. relevatio ab onere probandi: in deroga al disposto dell'art. 2697 c.c. colui che può vantare a proprio favore un riconoscimento di debito è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (ovvero il fatto posto a fondamento del credito vantato), salvo prova contraria da parte dell'autore della promessa. La prova contraria deve inoltre riguardare fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto;
ne consegue che non sarebbe sufficiente prospettare una differente interpretazione del contratto (Cass. 17423/2007). Più precisamente secondo Cass. 11332/2009 la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia pagina 10 di 12 giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Di contro, nel caso di specie gli opponenti non hanno né contestato né disconosciuto la predetta ricognizione di debito, con conseguente rigetto dell'opposizione promossa dai sig.ri e Pt_1 Pt_2
6. Domanda di manleva
In via subordinata gli odierni opponenti hanno formulato domanda di manleva nei confronti del sig. . Tale domanda risulta inammissibile in quanto il sig. non CP_1 CP_1
risulta parte del presente giudizio di opposizione e non avendo gli opponenti formulato alcuna istanza di chiamata del terzo.
L'opposizione promossa dai sig. e deve ritenersi pertanto infondata, con Pt_1 Pt_2
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi (minimi con riguardo alla fase istruttoria atteso il mero deposito di memorie) di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili, anche avuto riguardo al sub-procedimento R.G. 3478-1/2021 relativo all'istanza ex art. 649 c.p.c., devono essere interamente poste a carico degli opponenti e Pt_1 Pt_2
Di contro, ritiene questo Giudice non applicabile l'aumento ex art. 4 comma 8 d.m. 55/2014 attesa la non manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposto.
Inoltre, questo Giudice non ritiene sussistenti i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., non risultando che gli stessi abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile
pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e da e Parte_1 Parte_2 per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
900/2021, emesso dal Tribunale di Lodi in data 10.10.2021;
2) condanna e in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare in favore di le spese di giudizio, che liquida in euro 7.500,00 Parte_3
per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 9 luglio 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3478/2021, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
CIRVILLERI SALVATORE (C.F. , elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in viale XX Settembre 76 95129 Catania ITALIA
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._4
BELLOCCHIO ELISA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Giuseppe
Piermarini n.
4-G, in Lodi
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“ - preliminarmente sospendere, ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte o, in subordine, dopo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in accoglimento dei motivi di opposizione proposti con il presente atto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la nullità della scrittura privata dell'8.4.2020 e l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria degli opponenti;
in subordine, dichiarando la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., III o I comma.
In ulteriore subordine, in caso di condanna degli odierni opponenti al pagamento in tutto o in parte delle somme oggetto del giudizio condannare il sig. a pagare Controparte_1 agli odierni opponenti le somme per cui vi è condanna rimborsando quelle eventualmente anticipate dagli stessi tenendoli indenni e manlevandoli”.
pagina 1 di 12 Conclusioni di parte convenuta opposta
“1- In via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 649 cpc formulata da controparte anche nel proprio ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE, attesa la carenza dei requisiti di
Legge e confermare, giusto provvedimento di Codesto Ill.mo Giudice del 16/03/2021 nel sub. Procedimento rg 3478- 1/2021, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Lodi n. 900/2021, datato 10-10-2021, depositato il 25/10/2021, Repert. n.
1073/2021 del 25/10/2021;
2- In via principale: accertare e dichiarare il credito vantato dal sig.re nei Parte_3 confronti degli odierni opponenti e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e susseguentemente confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi n. 900/2021, datato 10-10-2021, depositato il 25/10/2021, Repert. n. 1073/2021 del 25/10/2021 e condannare controparte al pagamento della somma di cui a tale decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi n. 900/2021, datato 10-10-2021, depositato il 25/10/2021, Repert. n. 1073/2021 del 25/10/2021 o, al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
3- In ogni caso: con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA del presente giudizio, oltrechè del sub.procedimento 3478-1/2021 (in considerazione del rigetto dell'istanza avversaria ex art. 649 cpc), anche ex art. 4 comma 8 Dm 55/2014 per manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposto ed anche ai sensi dell'art. 96 cpc;
4-In via istruttoria: accogliere le istanze di codesta difesa, anche in ordine alla nullità Ee/o inammissibilità della memoria avversaria ex art. 183.6 n. 3 cpc, giuste note di udienza datate 02/11/2022 della scrivente difesa e, in ogni caso, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno e necessario per la tutela dei diritti del convenuto opposto”
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione, promossa da e Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 900/2021, con cui il Tribunale di Lodi ha Parte_2
ingiunto agli opponenti a pagare immediatamente a in solido tra loro, Parte_3
unitamente a , la complessiva somma di euro 42.736,21 oltre interessi e Controparte_1
spese.
Con ricorso monitorio depositato in data 25.6.2021, ha dedotto le seguenti Parte_3
circostanza a fondamento del credito azionato in via monitoria:
- Il sig. in data 08/04/2020 corrispondeva ai sigg.ri , Pt_3 Controparte_1 Parte_1
e a mezzo bonifico bancario la somma di Euro
[...] Parte_2
40.000,00, in ordine al quale i predetti signori si riconoscevano debitori personalmente e solidalmente, da restituirsi a semplice richiesta del sig. Pt_3
- Tale pagamento, secondo quanto ivi indicato, veniva effettuato a titolo di prestito infruttifero, per l'impiego nell'attività imprenditoriale di questi ultimi, finalizzata all'acquisto di crediti bancari;
- In data 20/05/2020 il Sig.re corrispondeva, sempre a mezzo bonifico Parte_3
bancario, sul conto corrente intestato al Sig. , e per la medesima Controparte_1
causale, la somma di Euro 30.000,00 ed in data 02/06/2020 la somma ulteriore di Euro
20.000,00;
- Nonostante tuttavia quanto ivi previsto e disciplinato, vani sono risultati i numerosi solleciti di pagamento ad oggi effettuati: controparte, invero, pur riconoscendosi espressamente debitrice e garantendo expressis verbis il proprio adempimento, manteneva comportamenti dilatori, adducendo inutili pretesti e ad oggi non ha corrisposto alcunchè;
- Il ricorrente risulta, indi, complessivamente creditore delle seguenti somme: Euro
90.000,00, di cui al prestito di cui sopra;
Euro 537,34 (=Euro 350,00, oltre spese e oneri e accessori di Legge), a titolo di spese legali stragiudiziali e pertanto dell'importo pagina 3 di 12 tot. di Euro 90.537,34, oltre agli interessi dal dì del dovuto, sino al saldo effettivo, oltre alle spese del presente giudizio, spese di notifica, di registrazione, oltre ogni e successiva occorrenda, di cui 40.537,34 per quanto concerne e Parte_1
. Parte_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecutività del decreto
[...]
ingiuntivo e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo le seguenti circostanze:
- il dott. oggi in pensione, veniva contattato tra la fine del 2019 e l'inizio del Pt_2
2020 da un vecchio conoscente, tale , promotore finanziario, che Controparte_1 propose al di aiutarlo nell'avviare una rete di contatti professionali per Pt_2
sviluppare la sua attività di consulente finanziario;
- Successivamente il contattò nuovamente il rappresentandogli di CP_1 Pt_2 volergli sottoporre alcune proposte commerciali tra cui un'iniziativa economica riguardante l'acquisto di “NPL” ovvero i cc.dd. crediti deteriorati che rappresentava, secondo il , una forma di investimento molto redditizia;
CP_1
- Seguì un incontro in occasione del quale il presentò il dott. , Pt_2 Pt_1
, anch'egli pensionato, essendo interessato come il ad investire delle Pt_1 Pt_2
somme;
- Il provvide ad illustrare tecnicamente in cosa consisteva la sua iniziativa CP_1
mostrando loro, altresì, vari documenti cartacei e informatici;
in particolare, circostanza che convinse gli odierni opponenti a dargli il denaro, fu il collegamento alla specifica piattaforma informatica DoValue/Unicredit dalla quale si evinceva - o almeno così appariva - una lunga lista di clienti che si erano affidati all'iniziativa nell'iniziativa economica proposta;
- In buona sostanza l'investimento proposto aveva ad oggetto l'acquisto di un credito “in sofferenza” e la successiva rivendita dello stesso ad un prezzo maggiorato;
- Convinti dalla proposta di investimento particolarmente remunerativa e dall'apparente professionalità del gli odierni opponenti nel febbraio del 2020 versarono al CP_1
rispettivamente 12.000 €. il ed € 20.000 il 14.2.2020 il e la CP_2 Pt_2 Pt_1 sorella di quest'ultimo ben 35.000 €;
- I superiori prestiti si rivelarono immediatamente fruttuosi;
pagina 4 di 12 - Fortemente allettati dai primi risultati ottenuti, gli opponenti decidevano di conferire altre somme al;
CP_1
- Inoltre, ingolositi dai guadagni ottenuti dagli opponenti, alcuni familiari di Parte_1
(tra i quali l'odierno opposto, cui lo stesso aveva riferito degli
[...] Parte_3
investimenti, decidevano di conferire delle somme al per la medesima CP_1
finalità di investimento;
- In occasione del primo conferimento dell'8.4.2020 il predispose la CP_1
dichiarazione su sua carta intestata, con cui di fatto coinvolgeva gli odierni attori i quali, con assoluta buona fede e in attesa che il fornisse copia della polizza CP_1 assicurativa, sottoscrissero sebbene fossero del tutto estranei all'investimento;
- Purtroppo, però dopo i primi conferimenti, il non ha più corrisposto né i CP_1
frutti promessi, né tanto meno ha più restituito il capitale investito che lo stesso
, con identica dichiarazione a quella depositata dal in sede monitoria, CP_1 Pt_3
si era obbligato a fare;
- Gli odierni opponenti provvedevano pertanto a sollecitare il chiedendo CP_1 spiegazioni sull'andamento degli affari;
- Questi, tuttavia, iniziava ad addurre delle scuse e solo dopo diversi solleciti provvedeva a restituire delle somme irrisorie che in realtà servivano solo a prendere tempo;
- Successivamente il sig. adduceva vari tipi di scuse: riferiva che molto CP_1 probabilmente la mancata erogazioni delle nostre “rendite” era dovuta ad un intoppo causato da una normale procedura cautelare della Banca d'Italia che in quei giorni stava svolgendo un'istruttoria in materia antiriciclaggio sulla sua posizione;
nel dicembre del 2020, adduceva di aver avuto un “ulteriore” problema con le Poste
Italiane ove aveva il conto corrente;
qualche settimana più tardi, il cambiava CP_1
nuovamente versione adducendo di aver fatto transitare le somme versate su una piattaforma finanziaria nella quale, a suo dire, erano state vincolate;
a dicembre del
2020 comunicava che “i prestiti infruttiferi a me erogati sul mio conto corrente postale
1010560488 impiegati dal sottoscritto per le finalità a voi note verranno rendicontate lunedì per il rientro degli stessi”, tuttavia alcuna somma veniva rendicontata o restituita;
successivamente il richiedeva una formale richiesta scritta di CP_1
restituzione dei capitali;
cosa che, ovviamente venne immediatamente effettuata alla pagina 5 di 12 fine del mese di dicembre ma che non ebbe alcun esito;
ad aprile del 2021 adduceva di avere chiesto aiuto alla G.d.F. e a dimostrazione di ciò inviava due foto di un documento intestato “Guardia di Finanza”;
- A maggio del 2021 poiché il non rispondeva più né alle telefonate né agli CP_1
sms gli odierni opponenti, unitamente agli altri familiari e ad eccezione del Pt_3
decidevano di rivolgersi al proprio legale il quale, dopo avere tentato invano di azionare la polizza assicurativa citata dal , consigliava loro di agire CP_1
penalmente e, conseguentemente, in data 18.6.2021 veniva depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza una denuncia - querela nei confronti del per il reato di cui all'art. 640 e 61 n. 5 c.p. e veniva richiesta, altresì, CP_1
l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., depositata anteriormente al deposito del ricorso monitorio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.3.2022 si è costituito Parte_3
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo le seguenti circostanze:
- Nell'anno 2020, il sig.re che già conosceva il sig.re , Parte_3 Parte_1
veniva reso edotto da parte di quest'ultimo degli investimenti nazionali ed internazionali di cui si stava occupando, rivolgendosi anche a , Parte_2
amico di vecchia data, già responsabile commerciale della Società finanziaria UBIFIN
S.r.l.
- entrambi, nel corso degli incontri con il sig.re lodavano gli sviluppi delle Pt_3
proprie attività;
- nella primavera 2020 il sig.re comunicava ai propri familiari e Parte_1
conoscenti di occuparsi, insieme a e a tale di Parte_2 Controparte_1
investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di crediti “in sofferenza” e la successiva rivendita degli stessi ad un prezzo maggiorato e ne vantava i lauti guadagni: prospettando investimenti particolarmente remunerativi, gli odierni ingiunti davano inizio ad una raccolta di capitali presso familiari e conoscenti;
- anche il sig.re veniva invitato a partecipare a tali operazioni dagli Parte_3
odierni opponenti;
- nel corso di una conference-call tenuta i primi giorni di aprile 2020, , Pt_1
e esplicavano i rendimenti percentuali diversificati in funzione del Pt_2 CP_1
pagina 6 di 12 capitale e garantivano l'investimento, la legittimità dello stesso e dichiaravano, altresì, la sussistenza di idonea polizza assicurativa: per fugare ogni e qualsivoglia dubbio del sig.re garantivano non solo la bontà dell'operazione, ma anche che tutti, Parte_3
in solido, si sarebbero personalmente impegnati alla restituzione a semplice richiesta di quanto eventualmente fosse stato dal versato e assicuravano altresì una rendita Pt_3
mensile netta (3,75%);
- il sig.re decise dunque di partecipare all'investimento versando Parte_3
40.000,00 Euro il giorno 8/4/2020 su un conto corrente intestato al sig. , i cui CP_1
dati gli venivano forniti dal sig.re , il quale nel mese di maggio gli proponeva Pt_1
di effettuare un ulteriore versamento, in considerazione del momento definito molto redditizio: il giorno 20/05/2020 il sig.re versava ulteriori 30.000,00 Parte_3
euro;
- in pari data il sig.re sollecitava personalmente il sig.re Parte_1 Parte_3
ad inoltrare allo stesso copia del versamento eseguito e garantiva che la scrittura contenente l'impegno di cui al capo 6 gli sarebbe stata prontamente inoltrata;
- da tali comunicazioni inter partes, emerge chiaramente il coinvolgimento dei tre;
- il solido rapporto che appariva essersi creato tra i tre ( ), Persona_1
viste anche le assidue frequentazioni extra lavorative, induceva il sig.re a Pt_3
credere nella stabilità dell'attività e delle operazioni e quindi veniva convinto a versare ulteriori 20.000,00 euro il 02/06/2020;
- purtroppo, tuttavia, il sig.re né vedeva i frutti promessi, né tanto meno, la Pt_3
restituzione del capitale investito: visti infatti i ritardi nel vedersi riconosciuto quanto prospettato, il sig.re chiedeva immediatamente spiegazioni in merito e, in Pt_3 risposta, gli veniva comunicato che vi era stato un accertamento dell'antiriciclaggio a carico del , proprio in considerazione degli ingenti movimenti postali;
CP_1
- e tentarono comunque di rassicurare il sig.re invitandolo a Pt_2 Pt_1 Pt_3
pazientare; allorquando tuttavia questi non si accontentò di tali giustificazioni, che ormai gli apparivano implausibili e dilatorie, a tal punto, dichiararono l'esclusiva responsabilità dell'occorso in capo a;
CP_1
- il sig.re formulò invero numerosi solleciti di pagamento: gli stessi sono Pt_3
tuttavia pagina 7 di 12 risultati del tutto vani.
All'esito dell'udienza fissata per decidere in ordine all'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice, con provvedimento del 17.3.2022 ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente. Successivamente, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata mediante trattazione scritta, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione di tardività della costituzione di parte opposta
Parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione di parte opposta con conseguente inammissibilità delle eccezioni proposte in quanto eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Tale eccezione risulta infondata: infatti, nonostante in effetti il sig. si sia costituito Pt_3
oltre il termine ex art. 166 c.p.c., lo stesso non risulta incorso in alcuna decadenza, avendo esposto mere difese e non domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3. Eccezione di nullità del contratto dell'8.4.2020
Parte opponente eccepisce in via preliminare la nullità del contratto dell'8.4.2020, da un lato per contrarietà alle norme imperative previste dal d.lgs. 58/1998 in quanto il sig.
sarebbe cancellato dall'albo dei consulenti finanziari, dall'altro per mancanza di CP_1
causa in quanto gli opponenti non avrebbero ricevuto il finanziamento infruttifero citato nel contratto e non avrebbero posto in essere l'attività di investimento indicata nel contratto.
Tali eccezioni di nullità appaiono tutte prive di pregio.
In primo luogo, gli opponenti invocano genericamente la violazione del T.U.F. senza indicare alcun riferimento normativo da cui poter desumere la predetta nullità ma eccependo unicamente la mancata iscrizione del sig. presso l'albo dei consulenti CP_1
finanziari.
Ai sensi dell'art. 31, comma 4, D.l.gs 58/1998 è istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Tuttavia, gli opponenti non solo omettono di specificare presso quale albo avrebbe dovuto essere iscritto il sig. , avuto riguardo al tipo di attività esercitata, ma si limitano a CP_1
pagina 8 di 12 un generico richiamo alla violazione di norme imperative senza indicazione della disposizione da cui discenderebbe la nullità dedotta. Peraltro, recentemente la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
Infine, come correttamente osservato da parte opposta, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative non travolge le eventuali dichiarazioni di scienza o di volontà in esso (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. 22-09-2020, n. 19755), qual è il riconoscimento di debito posto in essere dagli odierni opponenti e contenuto nel predetto contratto (doc. 2 parte opponente).
In secondo luogo, quanto all'eccepita nullità del contratto per difetto di causa, appare priva di pregio la circostanza che i sig.ri e non abbiano ricevuto il Pt_1 Pt_2
finanziamento infruttifero citato nel contratto e non abbiamo posto in essere l'attività di investimento dedotta nel contratto. Infatti, nel predetto documento contrattuale emergono due distinte obbligazioni contrattuali: da un lato il conferimento dell'incarico al sig.
per l'impiego della somma di euro 40.000,00 (versata sul conto corrente intestato CP_1
al sig. ) nell'attività imprenditoriale finalizzata all'acquisto di crediti bancari, CP_1
dall'altro il riconoscimento di debito di euro 40.000,00, versato a titolo di prestito infruttifero, da parte del sig. e degli odierni opponenti sig.ri e CP_1 Pt_1 Pt_2
Pertanto, dal predetto documento contrattuale emerge inequivocabilmente la volontà degli odierni opponenti di assumere la natura di coobbligati rispetto all'obbligazione restitutoria assunta dal sig. . CP_1
pagina 9 di 12
4. Eccezione di decadenza/prescrizione ex art. 1957 c.c.
In via subordinata parte opponente ha eccepito la decadenza/prescrizione ex art. 1957 c.c. del diritto di credito vantato dal sig. deducendo che l'opposto non avrebbe Pt_3
esercitato le sue istanze contro gli opponenti nei termini previsti.
Anche tale eccezione appare priva di pregio non potendosi ritenere che l'obbligazione assunta dai sig.ri e abbia natura fideiussoria. Infatti, dalla predetta Pt_1 Pt_2
scrittura dell'8.4.2020 non emerge la sussistenza di un'obbligazione principale e di un'obbligazione accessoria, ma il riconoscimento in capo ai sig.ri , e CP_1 Pt_1
di essere tutti debitori principali del sig. (“della somma di euro 40.000,00 Pt_2 Pt_3
ci riconosciamo debitori personalmente nei confronti del sig. ). Parte_3
Pertanto, gli odierni opponenti devono ritenersi “coobbligati” del sig. e non CP_1
fideiussori, non potendosi pertanto invocare la richiamata disciplina ex art. 1957 c.c.
5. Riconoscimento di debito e astrazione processuale
La fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dal sig. emerge Pt_3
proprio dal contratto dell'8.4.2020 (doc. 2 parte opponente), costituente un chiaro riconoscimento del debito dell'importo di euro 40.000,00 da parte degli odierni opponenti sig.ri e Pt_1 Pt_2
Ai sensi dell'art. 1988 c.c. la ricognizione di un debito (costituente una dichiarazione unilaterale recettizia a forma libera) dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Pertanto, la ricognizione di debito esplica effetti processuali dando luogo a una c.d. relevatio ab onere probandi: in deroga al disposto dell'art. 2697 c.c. colui che può vantare a proprio favore un riconoscimento di debito è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (ovvero il fatto posto a fondamento del credito vantato), salvo prova contraria da parte dell'autore della promessa. La prova contraria deve inoltre riguardare fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto;
ne consegue che non sarebbe sufficiente prospettare una differente interpretazione del contratto (Cass. 17423/2007). Più precisamente secondo Cass. 11332/2009 la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia pagina 10 di 12 giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Di contro, nel caso di specie gli opponenti non hanno né contestato né disconosciuto la predetta ricognizione di debito, con conseguente rigetto dell'opposizione promossa dai sig.ri e Pt_1 Pt_2
6. Domanda di manleva
In via subordinata gli odierni opponenti hanno formulato domanda di manleva nei confronti del sig. . Tale domanda risulta inammissibile in quanto il sig. non CP_1 CP_1
risulta parte del presente giudizio di opposizione e non avendo gli opponenti formulato alcuna istanza di chiamata del terzo.
L'opposizione promossa dai sig. e deve ritenersi pertanto infondata, con Pt_1 Pt_2
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi (minimi con riguardo alla fase istruttoria atteso il mero deposito di memorie) di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili, anche avuto riguardo al sub-procedimento R.G. 3478-1/2021 relativo all'istanza ex art. 649 c.p.c., devono essere interamente poste a carico degli opponenti e Pt_1 Pt_2
Di contro, ritiene questo Giudice non applicabile l'aumento ex art. 4 comma 8 d.m. 55/2014 attesa la non manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposto.
Inoltre, questo Giudice non ritiene sussistenti i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., non risultando che gli stessi abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile
pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e da e Parte_1 Parte_2 per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
900/2021, emesso dal Tribunale di Lodi in data 10.10.2021;
2) condanna e in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare in favore di le spese di giudizio, che liquida in euro 7.500,00 Parte_3
per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 9 luglio 2024
Il giudice
Ada Cappello
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