Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1952, n. 3140
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1953
Art. 1.
Il giorno successivo alla scadenza di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge avra' termine la liquidazione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, affidata al Ministero delle finanze con il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311 , convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 860 .
Sotto la stessa data le attivita' e passivita' del suddetto Istituto sono trasferite al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario.
I diritti di credito spettanti all'Istituto suindicato in virtu' dei contratti di mutuo stipulati tra l'Istituto stesso ed i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria o loro aventi causa sono trasferiti al Banco di Napoli,
Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le agevolazioni in materia di garanzie e di riscossione dei crediti relativi a tali diritti.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1953