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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. MORIELLO RAFFAELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
TARTAGLIONE GIACOMO
- OPPOSTO -
E
, già cancellata Controparte_2
- OPPOSTA ESTINTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.12.2022, Parte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 163/2022, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione attiva sia
1 della società sia del socio CP_2 Controparte_1
nonché la prescrizione del credito azionato.
[...]
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto
[...]
il quale eccepiva essenzialmente Controparte_1
l'infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva la società la quale però CP_2 risulta cancellata dal registro delle imprese, e dunque estinta, già in data 3.11.2022, per cui l'atto di citazione deve ritenersi tamquam non esset nella parte ad essa rivolta.
In data 18.3.2024, per l'opponente si costituiva l'avv.
Raffale Moriello, in sostituzione del precedente difensore avv. Maria Allocca.
Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente la vicenda che ci occupa.
Con atto di precetto notificato il 13.6.2022, la
[...]
e in proprio e Controparte_2 Controparte_1 quale socio unico della predetta società, intimavano all'odierno opponente il pagamento del credito fondato sul d.i. 210/2011 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – sez. distaccata di Marcianise in favore della sola società.
Successivamente, i medesimi soggetti procedevano alla notifica in data 28.6.2022 di un atto di pignoramento immobiliare, che dava luogo alla procedura esecutiva RGE
163/2022.
Con ricorso depositato il 14.7.2022, il debitore esecutato proponeva l'opposizione all'esecuzione oggetto del presente giudizio di merito, che, quanto alla fase sommaria- cautelare, si concludeva con l'ordinanza del 6.10.2022 di rigetto della sospensiva.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto alla contestata legittimazione attiva, occorre
2 evidenziare che la era senz'altro legittimata a CP_2 procedere in executivis al momento della notifica del pignoramento (28.6.2022), essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese soltanto in data
3.11.2022.
Invero, come correttamente affermato dal GE nella citata ordinanza del 6.10.2022, “l'ultimo comma dell'art. 2490
c.c. dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d'esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal
Registro delle Imprese con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 c.c., ma non sorge alcun effetto
“automatico” di estinzione dell'ente allo scadere del triennio rilevante in assenza del deposito dei bilanci, bensì presuppone l'espletamento di un apposito procedimento, al compimento del quale il Conservatore provvederà a richiedere al Giudice del registro la cancellazione della società, solo ove non siano emersi elementi ostativi alla stessa”.
La sopravvenuta cancellazione della società ha determinato il venir meno della legittimazione attiva della CP_2
e, tuttavia, ad essa è subentrato l'ex socio
[...]
già costituito nella medesima procedura Controparte_1 esecutiva, per il verificarsi di un vero e proprio fenomeno successorio.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: […] b) i diritti e
i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. Cass. S.U.
3 6070/2013).
Orbene, benché sia vero, come evidenziato da parte opponente, che, secondo la Suprema Corte, “Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex- socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica” (cfr. Cass.
8521/2021), occorre rilevare che, nel caso di specie, non è necessario procedere ad alcun accertamento relativo alla effettiva qualità, in capo all'ex-socio, di avente causa della società ovvero di successore nella titolarità del credito, sia perché non è stato depositato alcun bilancio finale di liquidazione, per cui non vi è stata alcuna assegnazione di beni e crediti né può parlarsi di crediti non inseriti nel predetto bilancio e di cui occorre provare che il mancato inserimento non sia avvenuto a causa di una tacita rinunzia (nella fattispecie, non c'è possibilità di distinguere tra beni e diritti inseriti in bilancio e non inseriti), sia soprattutto perché la società in questione era costituita da un unico socio, non essendovi quindi dubbi sulla sua qualità di successore di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta.
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito, peraltro non riproposta nel corso del processo, essa risulta infondata, avendo parte opposta dato prova della notifica di plurimi atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale, dei quali, del resto, dava atto lo stesso opponente nell'atto di citazione.
4 Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Giacomo Tartaglione.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. MORIELLO RAFFAELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
TARTAGLIONE GIACOMO
- OPPOSTO -
E
, già cancellata Controparte_2
- OPPOSTA ESTINTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.12.2022, Parte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 163/2022, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione attiva sia
1 della società sia del socio CP_2 Controparte_1
nonché la prescrizione del credito azionato.
[...]
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto
[...]
il quale eccepiva essenzialmente Controparte_1
l'infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva la società la quale però CP_2 risulta cancellata dal registro delle imprese, e dunque estinta, già in data 3.11.2022, per cui l'atto di citazione deve ritenersi tamquam non esset nella parte ad essa rivolta.
In data 18.3.2024, per l'opponente si costituiva l'avv.
Raffale Moriello, in sostituzione del precedente difensore avv. Maria Allocca.
Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente la vicenda che ci occupa.
Con atto di precetto notificato il 13.6.2022, la
[...]
e in proprio e Controparte_2 Controparte_1 quale socio unico della predetta società, intimavano all'odierno opponente il pagamento del credito fondato sul d.i. 210/2011 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – sez. distaccata di Marcianise in favore della sola società.
Successivamente, i medesimi soggetti procedevano alla notifica in data 28.6.2022 di un atto di pignoramento immobiliare, che dava luogo alla procedura esecutiva RGE
163/2022.
Con ricorso depositato il 14.7.2022, il debitore esecutato proponeva l'opposizione all'esecuzione oggetto del presente giudizio di merito, che, quanto alla fase sommaria- cautelare, si concludeva con l'ordinanza del 6.10.2022 di rigetto della sospensiva.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto alla contestata legittimazione attiva, occorre
2 evidenziare che la era senz'altro legittimata a CP_2 procedere in executivis al momento della notifica del pignoramento (28.6.2022), essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese soltanto in data
3.11.2022.
Invero, come correttamente affermato dal GE nella citata ordinanza del 6.10.2022, “l'ultimo comma dell'art. 2490
c.c. dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d'esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal
Registro delle Imprese con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 c.c., ma non sorge alcun effetto
“automatico” di estinzione dell'ente allo scadere del triennio rilevante in assenza del deposito dei bilanci, bensì presuppone l'espletamento di un apposito procedimento, al compimento del quale il Conservatore provvederà a richiedere al Giudice del registro la cancellazione della società, solo ove non siano emersi elementi ostativi alla stessa”.
La sopravvenuta cancellazione della società ha determinato il venir meno della legittimazione attiva della CP_2
e, tuttavia, ad essa è subentrato l'ex socio
[...]
già costituito nella medesima procedura Controparte_1 esecutiva, per il verificarsi di un vero e proprio fenomeno successorio.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: […] b) i diritti e
i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. Cass. S.U.
3 6070/2013).
Orbene, benché sia vero, come evidenziato da parte opponente, che, secondo la Suprema Corte, “Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex- socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica” (cfr. Cass.
8521/2021), occorre rilevare che, nel caso di specie, non è necessario procedere ad alcun accertamento relativo alla effettiva qualità, in capo all'ex-socio, di avente causa della società ovvero di successore nella titolarità del credito, sia perché non è stato depositato alcun bilancio finale di liquidazione, per cui non vi è stata alcuna assegnazione di beni e crediti né può parlarsi di crediti non inseriti nel predetto bilancio e di cui occorre provare che il mancato inserimento non sia avvenuto a causa di una tacita rinunzia (nella fattispecie, non c'è possibilità di distinguere tra beni e diritti inseriti in bilancio e non inseriti), sia soprattutto perché la società in questione era costituita da un unico socio, non essendovi quindi dubbi sulla sua qualità di successore di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta.
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito, peraltro non riproposta nel corso del processo, essa risulta infondata, avendo parte opposta dato prova della notifica di plurimi atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale, dei quali, del resto, dava atto lo stesso opponente nell'atto di citazione.
4 Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Giacomo Tartaglione.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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